§ 1.3.23 - L.R. 21 marzo 1959, n. 7.
Norme relative al funzionamento ed ai servizi dell'Assessorato regionale alla rinascita.


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.3 organizzazione degli uffici e del personale
Data:21/03/1959
Numero:7

§ 1.3.23 - L.R. 21 marzo 1959, n. 7. [1]

Norme relative al funzionamento ed ai servizi dell'Assessorato regionale alla rinascita.

 

Art. 1.

     Al fine di concretare il concorso della Regione alla formazione del piano organico di cui all'articolo 13 dello Statuto speciale per la Sardegna, e dei relativi programmi esecutivi, nonché per il necessario coordinamento degli elaborati della Commissione economica di studio per il piano predetto, e per ogni altra incombenza relativa all'integrale applicazione dello stesso articolo 13, l'Amministrazione regionale provvede secondo le norme della presente legge.

 

Art. 2.

     Presso l'Assessorato regionale alla rinascita è istituita una divisione denominata «Rinascita», la cui consistenza organica provvisoria è fissata dalla tabella allegata alla presente legge.

 

Art. 3.

     I posti della carriera direttiva sono ricoperti con personale comandato da altre Amministrazioni pubbliche o, in difetto, da assumere con le modalità previste dalla legge regionale 5 maggio 1953, n. 19; i posti della carriera di concetto devono essere ricoperti con personale comunque in servizio presso l'Amministrazione regionale alla data del 31 dicembre 1957.

     Al predetto personale compete il trattamento economico previsto dalle vigenti leggi regionali.

     Il posto di Direttore dei servizi, previsto dalla legge regionale 5 maggio 1953, n. 19, per l'Assessorato agli interni ed al turismo e successivamente, con D.P.G. 29 luglio 1955, n. 18, registrato alla Corte dei Conti il 3 agosto 1955 - Reg. Atti Gov. n. 1 foglio 7, trasferito all'Assessorato alla pubblica istruzione, assistenza e beneficenza, viene assegnato all'assessorato regionale alla rinascita.

 

Art. 4.

     L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata ad avvalersi, anche mediante contratto a tempo determinato, della collaborazione di estranei all'Amministrazione, cui sia riconosciuta specifica competenza nelle materie attinenti ai settori in cui si articola il piano di cui all'articolo 1.

     E' parimenti autorizzata la pubblicazione di monografie ed altro materiale divulgativo riguardante gli studi, il piano ed i programmi di cui all'articolo 1.

 

Art. 5.

     Il conferimento degli incarichi, la loro durata, l'eventuale rinnovo ed i relativi compensi, nonché le spese derivanti dall'applicazione dell'articolo 4 sono autorizzati e determinati, su proposta dello Assessore alla rinascita, con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima.

 

Art. 6.

     Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge fanno carico:

     a) per gli articoli 2 e 3 ai capitoli 6 e seguenti della rubrica «Assessorato alle finanze», sottorubrica «Personale degli uffici centrali e varie»;

     b) per l'articolo 4 al cap. 191 della rubrica «Assessorato alla rinascita»;

     degli stati di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio 1959, ed ai corrispondenti capitoli dei bilanci per gli esercizi successivi.

 

Art. 7.

     La presente legge entra in rigore nel giorno della sua pubblicazione.

 

     Tabella. [2]

     (Omissis)


[1] Abrogata dall'art. 4 della L.R. 20 ottobre 2016, n. 24.

[2] Tabella sostituita dalle LL.RR. 20 maggio 1960, n. 9 e 3 luglio 1963, n. 10.