Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sardegna |
Materia: | 2. sviluppo economico |
Capitolo: | 2.7 miniere |
Data: | 25/11/1954 |
Numero: | 25 |
Sommario |
Art. 1. L'Amministrazione regionale, oltre ai compiti di cui agli articoli 1 e 4 della L.R. 16 maggio 1951, n. 21, è autorizzata a provvedere, sentito il Comitato geologico regionale, all'esecuzione di [...] |
Art. 2. Per l'esecuzione degli studi e rilevamenti di cui all'articolo precedente, l'Amministrazione regionale è autorizzata a valersi, oltre che del servizio temporaneo istituito con l'art. 2 della L. [...] |
Art. 3. La pubblicazione delle carte geologiche relative ai rilevamenti di cui alla presente legge è soggetta alla preventiva autorizzazione del Ministero della difesa a termini delle vigenti leggi. |
Art. 4. A parziale modifica ed a completamento di quanto disposto dall'art. 12 della L.R. 16 maggio 1951, n. 21, alle spese derivanti dall'attuazione di quanto è previsto negli articoli da 1 a 6 della [...] |
Art. 5. Oltre ai componenti previsti dall'art. 8 della L.R. 16 maggio 1951, n. 21 è chiamato a far parte del Comitato Geologico regionale anche un delegato dell'Assessore all'industria e commercio. |
Art. 6. La tabella del personale tecnico ed ausiliario di cui, al terzo comma dell'art. 2 della L.R. 16 maggio 1951, n. 21, è sostituita dalla tabella allegata alla presente legge. |
§ 2.7.7 - L.R. 25 novembre 1954, n. 25.
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 16 maggio 1951, n. 21, sul completamento della carta geologica della Sardegna e istituzione del Comitato geologico regionale.
L'Amministrazione regionale, oltre ai compiti di cui agli articoli 1 e 4 della
Per l'esecuzione degli studi e rilevamenti di cui all'articolo precedente, l'Amministrazione regionale è autorizzata a valersi, oltre che del servizio temporaneo istituito con l'art. 2 della
a) dell'opera di istituti scientifici specializzati in geologica, paleontologia, mineralogia, petrografia, geochimica, geologia applicata. arte mineraria, geofisica, in base ad apposite convenzioni;
b) dell'opera di singoli cultori delle discipline di cui al punto a);
c) dell'opera di imprese private e di enti pubblici specializzati nell'esecuzione di sondaggi e rilevamenti geofisici e topografici, in base a contratti stipulati su proposta dell'Assessore all'industria e commercio, dal Presidente della Giunta regionale, sentito il parere della medesima.
La pubblicazione della carta geologica e quella degli studi illustrativi devono essere completate non oltre il 31 dicembre 1958.
La pubblicazione delle carte geologiche relative ai rilevamenti di cui alla presente legge è soggetta alla preventiva autorizzazione del Ministero della difesa a termini delle vigenti leggi.
A parziale modifica ed a completamento di quanto disposto dall'art. 12 della
Oltre ai componenti previsti dall'art. 8 della
La tabella del personale tecnico ed ausiliario di cui, al terzo comma dell'art. 2 della
Il personale stesso sarà assunto con contratto a termine. Ad esso spetta la qualifica di cui alla annessa tabella ed il trattamento economico delle corrispondenti categorie del personale avventizio della Regione. Gli indicatori ed i portatori necessari ai rilevamenti saranno assunti in loco a seconda delle esigenze e godranno del trattamento economico previsto per i salari temporanei di IV categoria.
Tabella - (Omissis).