Settore: | Codici regionali |
Regione: | Piemonte |
Materia: | 2. amministrazione regionale |
Capitolo: | 2.9 atti amministrativi |
Data: | 09/07/2020 |
Numero: | 15 |
Sommario |
Art. 1. (Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 1/2004) |
Art. 2. (Modifiche all'articolo 9 della legge regionale 1/2004) |
Art. 3. (Modifiche all'articolo 26 della legge regionale 1/2004) |
Art. 4. (Modifiche all'articolo 27 della legge regionale 1/2004) |
Art. 5. (Modifiche all'articolo 28 della legge regionale 1/2004) |
Art. 6. (Modifiche all'articolo 30 della legge regionale 1/2004) |
Art. 7. (Modifiche all'articolo 7 della legge regionale 12/2017) |
Art. 8. (Modifiche all'articolo 22 della legge regionale 12/2017) |
Art. 9. (Sostituzione dell'articolo 25 della legge regionale 12/2017) |
Art. 10. (Modifiche all'articolo 32 della legge regionale 12/2017) |
Art. 11. (Modifiche all'articolo 12 della legge regionale 17/2019) |
Art. 12. (Modifiche all'articolo 14 della legge regionale 17/2019) |
Art. 13. (Modifiche all'articolo 8 della legge regionale 23/2016) |
Art. 14. (Modifiche all'articolo 26 della legge regionale 23/2016) |
Art. 15. (Modifiche all'articolo 36 della legge regionale 23/2016) |
Art. 16. (Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 5/2018) |
Art. 17. (Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 5/2018) |
Art. 18. (Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 5/2018) |
Art. 19. (Modifiche all'articolo 8 della legge regionale 5/2018) |
Art. 20. (Modifiche all'articolo 9 della legge regionale 5/2018) |
Art. 21. (Modifiche all'articolo 10 della legge regionale 5/2018) |
Art. 22. (Modifiche all'articolo 11 della legge regionale 5/2018) |
Art. 23. (Modifiche all'articolo 12 della legge regionale 5/2018) |
Art. 24. (Modifiche all'articolo 13 della legge regionale 5/2018) |
Art. 25. (Modifiche all'articolo 23 della legge regionale 5/2018) |
Art. 26. (Modifiche all'articolo 24 della legge regionale 5/2018) |
Art. 27. (Modifiche dell'articolo 28 della legge regionale 5/2018) |
Art. 28. (Modifiche all'articolo 30 della legge regionale 5/2018) |
Art. 29. (Modifiche all'articolo 24 della legge regionale 1/2019) |
Art. 30. (Inserimento dell'articolo 43 bis nella legge regionale 1/2019) |
Art. 31. (Modifiche all'articolo 96 della legge regionale 1/2019) |
Art. 32. (Modifiche all'articolo 97 della legge regionale 1/2019) |
Art. 33. (Modifiche all'articolo 104 della legge regionale 1/2019) |
Art. 34. (Inserimento dell'articolo 28 bis nella legge regionale 8/1984) |
Art. 35. (Inserimento dell'articolo 31 bis nella legge regionale 8/1984) |
Art. 36. (Inserimento dell'articolo 31 ter nella legge regionale 8/1984) |
Art. 37. (Disposizioni per l'esecuzione di interventi di manutenzione idraulica) |
Art. 38. (Modifiche all'articolo 1 della legge regionale 38/2001) |
Art. 39. (Modifiche all'allegato A alla legge regionale 38/2001) |
Art. 40. (Inserimento dell'articolo 4 bis nella legge regionale 38/2001) |
Art. 41. (Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 32/2008) |
Art. 42. (Modifiche all'articolo 8 della legge regionale 19/2009) |
Art. 43. (Modifiche all'articolo 36 della legge regionale 19/2009) |
Art. 44. (Abrogazione dell'articolo 52 della legge regionale 19/2009) |
Art. 45. (Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 18/2016) |
Art. 46. (Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 18/2016) |
Art. 47. (Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 18/2016) |
Art. 48. (Modifiche all'articolo 11 della legge regionale 18/2016) |
Art. 49. (Modifiche all'articolo 16 della legge regionale 18/2016) |
Art. 50. (Modifiche all'articolo 18 della legge regionale 18/2016) |
Art. 51. (Modifiche all'articolo 21 della legge regionale 18/2016) |
Art. 52. (Inserimento dell'articolo 10 bis nella legge regionale 28/1999) |
Art. 53. (Inserimento dell'articolo 10 ter nella legge regionale 28/1999) |
Art. 54. (Modifiche all'articolo 1 della legge regionale 39/1998) |
Art. 55. (Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 23/2008) |
Art. 56. (Abrogazione dell'articolo 8 bis della legge regionale 23/2008) |
Art. 57. (Modifiche all'articolo 9 della legge regionale 23/2008) |
Art. 58. (Modifiche all'articolo 10 della legge regionale 23/2008) |
Art. 59. (Modifiche all'articolo 13 della legge regionale 23/2008) |
Art. 60. (Modifiche all'articolo 15 della legge regionale 23/2008) |
Art. 61. (Modifiche all'articolo 18 della legge regionale 23/2008) |
Art. 62. (Modifiche all'articolo 19 della legge regionale 23/2008) |
Art. 63. (Inserimento dell'articolo 22 bis nella legge regionale 23/2008) |
Art. 64. (Modifiche all'articolo 24 della legge regionale 23/2008) |
Art. 65. (Sostituzione dell'articolo 24 bis della legge regionale 23/2008) |
Art. 66. (Modifiche all'articolo 37 della legge regionale 23/2008) |
Art. 67. (Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 13/2017) |
Art. 68. (Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 1/2000) |
Art. 69. (Modifiche all'articolo 10 della legge regionale 1/2000) |
Art. 70. (Modifiche all'articolo 13 della legge regionale 1/2000) |
Art. 71. (Sostituzione dell'articolo 18 della legge regionale 1/2000) |
Art. 72. (Modifiche all'articolo 19 della legge regionale 1/2000) |
Art. 73. (Modifiche all'articolo 26 della legge regionale 1/2000) |
Art. 74. (Violazioni delle misure regionali per fronteggiare l'emergenza da Covid-19) |
Art. 75. (Disposizioni in materia di appalti e concessioni) |
Art. 76. (Sospensione dei procedimenti di decadenza per morosità) |
Art. 77. (Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 48/1975) |
Art. 78. (Modifiche all'articolo 7 della legge regionale 38/1978) |
Art. 79. (Abrogazione dell'articolo 18 della legge regionale 18/1984) |
Art. 80. (Modifiche all'articolo 33 della legge regionale 18/1984) |
Art. 81. (Modifiche all'articolo 10 della legge regionale 29/2009) |
Art. 82. (Modifiche all'articolo 23 della legge regionale 29/2009) |
Art. 83. (Modifiche all'articolo 40 della legge regionale 3/2015) |
Art. 84. (Inserimento dell'articolo 5 bis nella legge regionale 12/2015) |
Art. 85. (Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 23/2015) |
Art. 86. (Modifiche all'articolo 8 della legge regionale 23/2015) |
Art. 87. (Modifiche all'articolo 21 della legge regionale 23/2015) |
Art. 88. (Modifiche all'articolo 13 della legge regionale 22/2019) |
Art. 89. (Inserimento dell'articolo 48 bis nella legge regionale 13/2020) |
Art. 90. (Inserimento dell'articolo 53bis nella legge regionale 13/2020) |
Art. 91. (Clausola di invarianza) |
Art. 92. (Dichiarazione di urgenza) |
§ 2.9.35 - L.R. 9 luglio 2020, n. 15.
Misure urgenti di adeguamento della legislazione regionale - Collegato.
(B.U. 9 luglio 2020, n. 28 - S.O. n. 4)
CAPO I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SANITA' E WELFARE
Art. 1. (Modifiche all'articolo 6 della
1. La lettera e) del comma 2 dell'articolo 6 della
Art. 2. (Modifiche all'articolo 9 della
1. Il comma 5 septies dell'articolo 9 della
Art. 3. (Modifiche all'articolo 26 della
1. All'articolo 26, comma 1, della
2. Il comma 2 bis dell'articolo 26 della
a) coordinare le commissioni di vigilanza;
b) omogeneizzare i comportamenti delle commissioni anche attraverso specifici corsi di formazione;
c) monitorare le attività;
d) fornire supporto giuridico sull'applicazione delle norme.".
3. Il comma 4 dell'articolo 26 della
a) trasparenza delle procedure organizzative e amministrative anche attraverso l'osservanza di procedure formalizzate, prevedendo che una percentuale corrispondente ad almeno il 5 per cento dei sopralluoghi su base annua siano effettuati su strutture site in territorio non di competenza;
b) omogeneità delle procedure mediante l'utilizzo di una check-list regionale;
c) appropriatezza dei servizi e delle prestazioni erogate;
d) documentabilità degli interventi.".
Art. 4. (Modifiche all'articolo 27 della
1. Dopo il comma 9 dell'articolo 27 della
Art. 5. (Modifiche all'articolo 28 della
1. All'articolo 28, comma 3, della
2. Dopo il comma 3 dell'articolo 28 della
Art. 6. (Modifiche all'articolo 30 della
1. All'articolo 30, comma 10, della
Art. 7. (Modifiche all'articolo 7 della
1. All'articolo 7, comma 7, della
Art. 8. (Modifiche all'articolo 22 della
1. All'articolo 22, comma 1, della
2. All'articolo 22, comma 3, della
Art. 9. (Sostituzione dell'articolo 25 della
1. L'articolo 25 della
1. Per la liquidazione e l'estinzione delle aziende che si trovano in condizioni economiche di grave dissesto si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9.".
Art. 10. (Modifiche all'articolo 32 della
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 32 della
2. Dopo il comma 3 dell'articolo 32 della
Art. 11. (Modifiche all'articolo 12 della
1. La lettera c) del comma 2 dell'articolo 12 della
Art. 12. (Modifiche all'articolo 14 della
1. All'articolo 14, comma 3, della
CAPO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ATTIVITA' ESTRATTIVE
Art. 13. (Modifiche all'articolo 8 della
1. All'articolo 8, comma 2, della
Art. 14. (Modifiche all'articolo 26 della
1. Il comma 5 dell'articolo 26 della
2. All'articolo 26, comma 6, lettera b), della
3. All'articolo 26, comma 6, lettera c), della
4. Dopo il comma 8 dell'articolo 26 della
8 ter. L'importo dei progetti sottoposti a convenzione, nei limiti di cui al comma 8 bis, è scomputato dal totale degli oneri estrattivi dovuti.".
Art. 15. (Modifiche all'articolo 36 della
1. Il comma 9 dell'articolo 36 della
CAPO III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA E CACCIA
Art. 16. (Modifiche all'articolo 2 della
1. Il comma 5 dell'articolo 2 della
Art. 17. (Modifiche all'articolo 5 della
1. La lettera e) del comma 1 dell'articolo 5 della
Art. 18. (Modifiche all'articolo 6 della
1. Il comma 7 dell'articolo 6 della
Art. 19. (Modifiche all'articolo 8 della
1. Dopo il comma 4 dell'articolo 8 della
Art. 20. (Modifiche all'articolo 9 della
1. Il comma 1 dell'articolo 9 della
2. Al comma 2 dell'articolo 9 della
Art. 21. (Modifiche all'articolo 10 della
1. All'articolo 10, comma 3, della
Art. 22. (Modifiche all'articolo 11 della
1. Dopo il comma 16 dell'articolo 11 della
Art. 23. (Modifiche all'articolo 12 della
1. Il comma 2 dell'articolo 12 della
2. Al comma 6 dell'articolo 12 della
3. Dopo il comma 6 dell'articolo 12 della
Art. 24. (Modifiche all'articolo 13 della
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 13 della
2. All'articolo 13, comma 2, della
3. Il comma 5 dell'articolo 13 della
4. Dopo il comma 5 dell'articolo 13 della
Art. 25. (Modifiche all'articolo 23 della
1. La lettera gg) del comma 1 dell'articolo 23 della
Art. 26. (Modifiche all'articolo 24 della
1. All'articolo 24, comma 1, lettera i), della
2. La lettera m) del comma 1 dell'articolo 24 della
3. La lettera aaa) del comma 1 dell'articolo 24 della
Art. 27. (Modifiche dell'articolo 28 della
1. Il comma 2 dell'articolo 28 della
2. Dopo il comma 8 dell'articolo 28 della
Art. 28. (Modifiche all'articolo 30 della
1. All'articolo 30, comma 2, lettere a) e b), della
Art. 29. (Modifiche all'articolo 24 della
1. Dopo la lettera c) del comma 6 dell'articolo 24 della
Art. 30. (Inserimento dell'articolo 43 bis nella
1. Dopo l'articolo 43 della
1. La Regione, per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, lettere c, d), e), h), m), o) e p), attua la promozione di un consumo alimentare consapevole nei confronti della popolazione, a partire dalla conoscenza della qualità del cibo, della sostenibilità del sistema che lo produce, delle caratteristiche del territorio rurale e delle relative implicazioni ambientali, etiche e sociali tipiche delle produzioni agricole e del consumo alimentare.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale approva linee guida atte a:
a) promuovere la conoscenza e il consumo di alimenti provenienti da produzioni regolamentate, con interventi di orientamento dei consumi e di educazione al cibo che pongono al centro l'agricoltura e i prodotti del territorio e l'importanza del loro consumo, anche all'interno dei servizi di ristorazione collettiva pubblica;
b) promuovere la conoscenza dell'agricoltura, la valorizzazione del territorio, della cultura rurale e delle tradizioni locali, dare continuità all'attività della rete delle fattorie didattiche e agli agriturismi, quali presidi fondamentali per l'attività di educazione al consumo agroalimentare sul territorio e favorire altre iniziative di conoscenza del territorio rurale e delle produzioni agricole;
c) promuovere la cultura della sostenibilità e orientare le scelte alimentari, gli stili di vita e i consumi in funzione della sostenibilità, sottolineando il ruolo attivo degli agricoltori a tutela e presidio dei territori.".
Art. 31. (Modifiche all'articolo 96 della
1. Dopo il comma 4 dell'articolo 96 della
4 ter. Gli apicoltori hanno l'obbligo di apporre il cartello identificativo in un luogo chiaramente visibile in prossimità di ogni apiario.".
Art. 32. (Modifiche all'articolo 97 della
1. Dopo la lettera b) del comma 4 dell'articolo 97 della
Art. 33. (Modifiche all'articolo 104 della
1. All'articolo 104, comma 1, lettera a), della
2. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 104 della
3. All'articolo 104, comma 1, lettera c), della
4. Il comma 2 dell'articolo 104 della
CAPO IV
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ATTIVITA' CONTRATTUALE
Art. 34. (Inserimento dell'articolo 28 bis nella
1. Dopo l'articolo 28 della
1. Alle alienazioni immobiliari si procede di norma mediante asta pubblica, per mezzo di offerte segrete al rialzo sulla base d'asta, definita con giudizio di stima.
2. L'avviso d'asta è pubblicato sul bollettino ufficiale della Regione e sul profilo del committente dell'Ente. Al fine di consentire la massima diffusione della conoscenza dell'avviso, possono essere attuate ulteriori iniziative di informazione sui beni in alienazione.
3. Qualora i primi due esperimenti della procedura di asta pubblica, da tenersi con una distanza temporale non inferiore a quindici giorni, vadano deserti, se autorizzata con deliberazione della Giunta regionale, può essere indetta una nuova asta pubblica, con riduzione del prezzo a base d'asta fino ad un massimo del 10 per cento del valore di stima.
4. Gli immobili per i quali le aste previste nei commi 1 e 3 siano andate deserte possono essere venduti a trattativa privata, secondo le modalità indicate nell'articolo 31 bis.
5. I soggetti interessati possono, in relazione a beni ricompresi nel piano delle alienazioni per i quali non sia stata ancora avviata una procedura di alienazione a evidenza pubblica ovvero la stessa sia andata deserta, presentare una proposta irrevocabile di acquisto garantita, la cui validità non può essere inferiore a duecentoquaranta giorni, da sottoporre alla valutazione di congruità dei competenti uffici regionali.
6. Nel caso di esito positivo della valutazione di congruità, il valore indicato nella proposta di acquisto costituisce base d'asta ai fini dell'espletamento di asta pubblica, ai sensi del comma 1.
7. Il concorrente che, nell'asta pubblica di cui al comma 6, abbia presentato l'offerta valida più elevata, in aumento sul prezzo fissato a base d'asta, è ammesso a successiva fase di rilancio con il proponente, con aggiudicazione a favore del soggetto che abbia offerto il prezzo migliore.
8. Qualora l'asta pubblica di cui al comma 6 vada deserta, il bene può essere alienato al soggetto che ha presentato la proposta irrevocabile d'acquisto.".
Art. 35. (Inserimento dell'articolo 31 bis nella
1. Dopo l'articolo 31 della
1. E' consentito procedere alla vendita con il sistema della trattativa privata preceduta da avviso pubblico, da pubblicarsi con le stesse modalità di cui all'articolo 28 bis, comma 2, previa deliberazione della Giunta regionale, nei seguenti casi:
a) nell'ipotesi di esperimento negativo delle procedure di asta pubblica;
b) in caso di alienazione di immobili di modeste dimensioni e valore, compreso tra euro 10.000,00 ed euro 50.000,00, per i quali sussista presumibilmente un interesse di natura circoscritta, a causa della particolare ubicazione o in relazione a determinate categorie di soggetti.
2. Nell'ipotesi prevista al comma 1, lettera a) il bene può essere acquistato a un prezzo non inferiore al 70 per cento di quello stabilito nel giudizio di stima.
3. L'aggiudicazione è disposta in favore del soggetto che abbia offerto il prezzo migliore.
4. Nell'ipotesi prevista al comma 1, lettera b) il bene può essere acquistato a un prezzo non inferiore a quello riportato nell'avviso di vendita, sulla base del valore di stima.
5. L'aggiudicazione è disposta in favore del soggetto che abbia offerto il prezzo migliore.".
Art. 36. (Inserimento dell'articolo 31 ter nella
1. Dopo l'articolo 31 bis della
1. E' consentito procedere alla vendita con il sistema della trattativa privata diretta senza avviso pubblico, previa deliberazione della Giunta regionale, esclusivamente nei seguenti casi:
a) alienazione a favore delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici non economici in genere, fatto salvo quanto previsto all'articolo 28 bis, comma 5;
b) alienazione di beni immobili finalizzata a operazioni di permuta con altri beni che la Regione ritiene necessario acquisire per motivati fini istituzionali;
c) alienazione di fondi interclusi;
d) alienazione di beni il cui valore massimo stimato non supera euro 20.000,00, che per evidenti ragioni strutturali, quali l'ubicazione, la conformazione, le caratteristiche altimetriche, planimetriche e morfologiche, rivestono l'esclusivo interesse di un unico soggetto;
e) alienazione di immobili di modesto valore, fino a 10.000,00 euro;
f) cessione del bene nell'ambito di una procedura transattiva.
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, si può procedere all'alienazione del bene sulla base di una trattativa diretta condotta con il potenziale acquirente ad un prezzo che comunque non può essere inferiore a quello di mercato.
3. Nel caso di fondi interclusi è consentito procedere all'alienazione del bene, previa lettera di invito da inoltrarsi esclusivamente ai proprietari dei fondi limitrofi. Il bene è aggiudicato a favore del soggetto che ha offerto l'aumento maggiore sul prezzo di stima.".
CAPO V
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AMBIENTE E PAESAGGIO
Art. 37. (Disposizioni per l'esecuzione di interventi di manutenzione idraulica)
1. Gli interventi di manutenzione dell'alveo dei corsi d'acqua finalizzati alla conservazione e al ripristino della capacità di deflusso delle sezioni dei corsi d'acqua e del corretto regime sono realizzati prioritariamente attraverso la movimentazione del materiale e, in subordine, nel caso in cui detta movimentazione non sia sufficiente a ripristinare la sezione dell'alveo e delle golene, sono attuati attraverso l'estrazione e l'asportazione di materiale litoide.
2. Nei casi degli interventi di cui al comma 1, la cui esecuzione sia dichiarata urgente per la salvaguardia della pubblica incolumità dall'autorità idraulica competente o siano compresi in piani di manutenzione approvati dalla Regione e sia necessario provvedere all'asportazione di materiale litoide, il valore del canone da porre a base d'asta per il rilascio della concessione è pari a zero.
3. Qualora gli interventi di cui al comma 2 siano compresi nell'ambito di lavori riguardanti i corsi d'acqua, il progetto prevede la quantità di materiale litoide da estrarre, nonché le modalità di utilizzo e destinazione dello stesso attraverso la cessione anche gratuita, in via prioritaria, ad amministrazioni pubbliche e, in via subordinata, a soggetti privati per opere idrauliche o interventi di sistemazione ambientale o comunque per finalità non commerciali. La Giunta regionale entro sei mesi dall'approvazione della presente legge definisce con propria deliberazione i criteri e le modalità per la cessione dei materiali, prevedendo procedure di selezione pubblica per l'individuazione dei soggetti privati, le finalità di utilizzo nonché le indicazioni di priorità nel caso di pluralità di soggetti interessati alla cessione.
Art. 38. (Modifiche all'articolo 1 della
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 1 della
Art. 39. (Modifiche all'allegato A alla
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 4 dell'allegato A della
Art. 40. (Inserimento dell'articolo 4 bis nella
1. Dopo l'articolo 4 della
1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 2 bis e di cui all'articolo 4, comma 2 bis dell'allegato A, acquistano efficacia dalla data di entrata in vigore dell'ultima delle leggi regionali di modifica di quelle istitutive dell'Agenzia, approvata dalle regioni previa intesa ai sensi dell'articolo 2.".
Art. 41. (Modifiche all'articolo 4 della
1. All'articolo 4, comma 2, lettera b), della legge regionale 1° dicembre 2008, n. 32 (Provvedimenti urgenti di adeguamento al
2. La lettera c) del comma 2 dell'articolo 4 della
3. All'articolo 4, comma 5, della
4. All'articolo 4, comma 6, della
Art. 42. (Modifiche all'articolo 8 della
1. All'articolo 8, comma 3, lettera j), della
Art. 43. (Modifiche all'articolo 36 della
1. Alla rubrica dell'articolo 36 della
2. All'articolo 36, comma 1, della
3. All'articolo 36, comma 2, della
4. All'articolo 36, comma 7, della
5. All'articolo 36, comma 8, della
6. All'articolo 36, comma 10, della
Art. 44. (Abrogazione dell'articolo 52 della
1. L'articolo 52 della
Art. 45. (Modifiche all'articolo 2 della
1. All'articolo 2, comma 3, della
Art. 46. (Modifiche all'articolo 4 della
1. All'articolo 4, comma 1, lettera d), della
2. La lettera e) del comma 1 dell'articolo 4 della
Art. 47. (Modifiche all'articolo 6 della
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 6 della
Art. 48. (Modifiche all'articolo 11 della
1. Il comma 9 dell'articolo 11 della
Art. 49. (Modifiche all'articolo 16 della
1. Dopo il comma 6 dell'articolo 16 della
Art. 50. (Modifiche all'articolo 18 della
1. All'articolo 18, comma 2, lettera a), della
Art. 51. (Modifiche all'articolo 21 della
1. Dopo la lettera g) del comma 1 dell'articolo 21 della
CAPO VI
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMMERCIO
Art. 52. (Inserimento dell'articolo 10 bis nella
1. Dopo l'articolo 10 della
1. Non possono accedere ed esercitare l'attività di commercio su area pubblica:
a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, titolo VI, capo II del codice penale;
e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode, previsti da leggi speciali, in materia di preparazione e commercio degli alimenti;
f) coloro che sono sottoposti a una delle misure previste dal
2. Non possono accedere ed esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti, per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, nonché per reati relativi ad infrazioni alle norme sui giochi.
3. Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) ed f) e ai sensi del comma 2, permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.
4. Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato, sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.
5. In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti morali di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del
Art. 53. (Inserimento dell'articolo 10 ter nella
1. Dopo l'articolo 10 bis della
1. L'accesso e l'esercizio, in qualsiasi forma e limitatamente all'alimentazione umana, dell'attività di vendita al dettaglio nel settore merceologico alimentare e dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande sono subordinati al possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:
a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;
b) avere nel quinquennio precedente, per almeno due anni anche non continuativi, esercitato in proprio attività d'impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale;
c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.
2. Per le imprese individuali, le società, le associazioni o gli organismi collettivi i requisiti professionali di cui al comma 1 devono essere posseduti dal titolare o rappresentante legale, o, in alternativa, dall'eventuale persona preposta all'attività.".
CAPO VII
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE E PERSONALE
Art. 54. (Modifiche all'articolo 1 della
1. All'articolo 1, comma 4, della legge regionale 1° dicembre 1998, n. 39 (Norme sull'organizzazione degli uffici di comunicazione e sull'ordinamento del personale assegnato), le parole "ovvero comandati da altre pubbliche amministrazioni" sono sostituite dalle seguenti: "ovvero dipendenti a tempo indeterminato provenienti da altre pubbliche amministrazioni ovvero comandati se l'ordinamento dell'amministrazione non consente il collocamento in aspettativa o in posizione di fuori ruolo.".
Art. 55. (Modifiche all'articolo 5 della
1. All'articolo 5, comma 1, lettera d), della
Art. 56. (Abrogazione dell'articolo 8 bis della
1. L'articolo 8 bis della
Art. 57. (Modifiche all'articolo 9 della
1. Il comma 4 dell'articolo 9 della
2. Al comma 6 dell'articolo 9 della
Art. 58. (Modifiche all'articolo 10 della
1. Dopo il comma 3 dell'articolo 10 della
Art. 59. (Modifiche all'articolo 13 della
1. All'articolo 13, comma 1, della
Art. 60. (Modifiche all'articolo 15 della
1. Il comma 1 dell'articolo 15 della
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 15 della
1 ter. L'incarico di Capo di Gabinetto della Giunta regionale può essere conferito a persone esterne all'amministrazione regionale.
1 quater. Ai fini del conferimento dell'incarico e della definizione del relativo trattamento economico, si applica l'articolo 1, commi 4 e 5, della legge regionale 1° dicembre 1998, n. 39 (Norme sull'organizzazione degli uffici di comunicazione e sull'ordinamento del personale assegnato); il limite delle risorse finanziarie di cui ai commi 3 e 3 bis del medesimo articolo è corrispondentemente incrementato dell'importo annuo quantificato in euro 135.180,00, ad invarianza degli stanziamenti di bilancio, previo congelamento di un posto in dotazione organica per il periodo corrispondente all'incarico conferito ai sensi del presente articolo.".
3. Dopo il comma 2 dell'articolo 15 della
4. Dopo il comma 4 dell'articolo 15 della
Art. 61. (Modifiche all'articolo 18 della
1. Le lettere b), d) ed f) del comma 1 dell'articolo 18 della
2. All'articolo 18, comma 2, della
Art. 62. (Modifiche all'articolo 19 della
1. All'articolo 19, comma 1 bis, della
Art. 63. (Inserimento dell'articolo 22 bis nella
1. Dopo l'articolo 22 della
1. Al fine di sopperire ad individuate esigenze della struttura organizzativa e nel rispetto del limite del 10 per cento previsto dall'articolo 24, la Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale possono conferire incarichi di responsabile di settore e di struttura temporanea o di progetto con contratto a tempo determinato di durata non superiore a cinque anni.
2. Gli incarichi di cui al comma 1 vengono attribuiti, previa selezione pubblica, a soggetti provenienti dal settore pubblico, ivi compresi i dipendenti della Regione Piemonte, appartenenti alla categoria D da almeno un quinquennio ed in possesso dei seguenti requisiti:
a) diploma di laurea secondo il vecchio ordinamento ovvero della laurea specialistica o magistrale, secondo il nuovo ordinamento, come disciplinata dall'ordinamento vigente;
b) documentata esperienza almeno quinquennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell'incarico.
3. Con provvedimento organizzativo sono definite le modalità di svolgimento della selezione.
4. Il conferimento degli incarichi di cui al comma 1 a dipendenti regionali determina, con effetto dalla data di sottoscrizione del contratto e per tutta la durata dell'incarico, il collocamento in aspettativa senza assegni con riconoscimento dell'anzianità di servizio.
5. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuove o maggiori spese a carico del bilancio regionale.".
Art. 64. (Modifiche all'articolo 24 della
1. Il comma 1 dell'articolo 24 della
2. All'articolo 24, comma 3, della
3. Il comma 3 bis dell'articolo 24 della
Art. 65. (Sostituzione dell'articolo 24 bis della
1. L'articolo 24 bis della
1. Gli incarichi conferiti ai sensi degli articoli 22, 22 bis e 24, comma 3, sono regolati dalle disposizioni del Contratto collettivo nazionale di lavoro, area separata della dirigenza.".
Art. 66. (Modifiche all'articolo 37 della
1. All'articolo 37, comma 4, della
CAPO VIII
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TURISMO
Art. 67. (Modifiche all'articolo 6 della
1. All'articolo 6, comma 2, lettera a), della
CAPO IX
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPORTI
Art. 68. (Modifiche all'articolo 2 della
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 2 della
Art. 69. (Modifiche all'articolo 10 della
1. All'articolo 10, comma 4, lettera l), della
2. All'articolo 10, comma 4, lettera p) della
3. All'articolo 10, comma 4, lettera q), della
Art. 70. (Modifiche all'articolo 13 della
1. Il comma 2 dell'articolo 13 della
2. Il comma 3 dell'articolo 13 della
Art. 71. (Sostituzione dell'articolo 18 della
1. L'articolo 18 della
1. La Regione esercita compiti di controllo, di vigilanza e di monitoraggio sulla generalità dei servizi di trasporto pubblico d'interesse locale e regionale e sulle infrastrutture a supporto dei servizi di trasporto pubblico locale.
2. I criteri e le modalità per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, sono disciplinati con provvedimento della Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente.
3. Le funzioni di controllo e di vigilanza di cui al comma 1 e l'accertamento delle violazioni dei disposti di cui al presente articolo sono esercitate dal personale regionale appositamente incaricato. Le attività sono svolte anche mediante ispezioni e verifiche presso i gestori dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale e presso i gestori delle infrastrutture a supporto dei servizi di trasporto pubblico locale.
4. Le infrazioni relative ai servizi del trasporto pubblico locale e regionale, accertate dal personale regionale nell'esercizio delle funzioni di controllo e vigilanza di cui al comma 1 sono comunicate agli enti affidanti anche ai fini dell'applicazione, ricorrendone le condizioni, delle penali previste dai contratti di riferimento.
5. Le funzioni relative al controllo, alla vigilanza ed al monitoraggio del rispetto, da parte dei gestori dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale, degli adempimenti previsti nei contratti di riferimento sono esercitate dagli enti affidanti. Per lo svolgimento di tali attività gli enti affidanti possono anche avvalersi di soggetti esterni da loro appositamente incaricati.
6. Il personale di cui al comma 5 accerta e contesta le violazioni a carico dei gestori dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale secondo quanto previsto nei contratti di riferimento.
7. I gestori dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale e i gestori delle infrastrutture a supporto dei servizi di trasporto pubblico locale hanno l'obbligo di consentire al personale incaricato ai sensi dei commi 3 e 5 il libero accesso ai veicoli, agli impianti, alle infrastrutture ed alla documentazione tecnica, amministrativa e contabile.
8. In caso di circolazione in ragione delle funzioni e del servizio sui mezzi di trasporto pubblico locale e regionale da parte dei soggetti di cui ai commi 3 e 5 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 5, e non è dovuto alcun rimborso ai gestori del servizio di trasporto pubblico locale e regionale.
9. L'Agenzia della mobilità piemontese, gli altri enti affidanti e i gestori delle infrastrutture a supporto dei servizi di trasporto pubblico locale forniscono alla Regione le informazioni tecniche, economiche ed amministrative relative ai servizi di trasporto pubblico locale e regionale e alle infrastrutture a supporto dei servizi di trasporto pubblico locale necessarie allo svolgimento delle attività di monitoraggio finalizzate ad accertare l'efficacia e l'efficienza dell'utilizzo dei finanziamenti destinati ai servizi di trasporto pubblico ed alla realizzazione dei programmi di investimento settoriali.
10. La Regione, al fine di costituire e mantenere le basi dati necessarie a supportare le proprie funzioni di pianificazione e di monitoraggio del sistema di trasporto pubblico e di garantire l'interoperabilità del sistema di bigliettazione integrata a livello regionale, istituisce, realizza e gestisce il Sirt, che si fonda sulle infrastrutture tecnologiche del Biglietto integrato Piemonte (BIP) e del Sistema Piemonte a cui l'Agenzia della mobilità piemontese, gli altri enti affidanti, i gestori dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale e i gestori delle infrastrutture a supporto dei servizi di trasporto pubblico locale sono tenuti a fare riferimento.
11. I gestori dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale e i gestori delle infrastrutture a supporto dei servizi di trasporto pubblico locale forniscono alla Regione i dati e le informazioni sui servizi e sulle infrastrutture di trasporto necessari all'alimentazione del Sirt di cui al comma 10. I gestori dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale sono tenuti a dotarsi del sistema di bigliettazione elettronica Bip e a trasferire i dati raccolti al Sirt.
12. L'accesso ai dati del sistema informativo Sirt è pubblico, nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati.".
Art. 72. (Modifiche all'articolo 19 della
1. La rubrica dell'articolo 19 della
2. All'articolo 19, comma 1, della
3. Dopo il comma 2 dell'articolo 19 della
2 ter. Ai gestori dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale che non consentono al personale incaricato, ai sensi dell'articolo 18, comma 3, il libero accesso ai veicoli e agli impianti adibiti ai servizi di trasporto pubblico locale e regionale, ferme restando le disposizioni di carattere penale, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 3.000,00 in relazione alla gravità dell'inadempimento.
2 quater. Ai gestori dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale che non consentono al personale incaricato, ai sensi dell'articolo 18, comma 3, il libero accesso alla documentazione tecnica, amministrativa e contabile afferente i servizi di trasporto pubblico locale e regionale, ferme restando le disposizioni di carattere penale, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000,00 a euro 4.000,00 in relazione alla gravità dell'inadempimento.
2 quinquies. Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge si applicano le norme di cui al capo I della
2 sexies. Per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni contenute nella
Art. 73. (Modifiche all'articolo 26 della
1. Dopo il comma 4 bis dell'articolo 26 della
CAPO X
ALTRE DISPOSIZIONI
Art. 74. (Violazioni delle misure regionali per fronteggiare l'emergenza da Covid-19)
1. In deroga all'articolo 2, comma 2, della
Art. 75. (Disposizioni in materia di appalti e concessioni) [1]
1. Fino al termine dello stato di emergenza sanitaria di cui alla delibera del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020 (Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili) e, comunque, fino al 31 dicembre 2020, in considerazione dei motivi imperativi di interesse generale attinenti al raggiungimento di obiettivi di politica sociale e delle relative esigenze, di tutela dei lavoratori, di sostegno al reddito e alle imprese, i soggetti aggiudicatori della Regione possono introdurre criteri premiali di valutazione delle offerte e relativa attribuzione di punteggi, nei confronti degli operatori economici che, in caso di aggiudicazione, per l'esecuzione dell'appalto o della concessione, si impegnano a utilizzare, in misura prevalente, manodopera o personale a livello regionale, attribuendo un peso specifico alle ricadute occupazionali sottese alle procedure di accesso al mercato degli appalti e delle concessioni, in ottemperanza alle esigenze inderogabili di promozione della continuità dei livelli occupazionali e nel rispetto delle disposizioni dell'Unione europea.
Art. 76. (Sospensione dei procedimenti di decadenza per morosità)
1. In conseguenza dell'emergenza da Covid-19, i procedimenti di decadenza avviati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera d), della
Art. 77. (Modifiche all'articolo 3 della
1. Il primo comma dell'articolo 3 della
Art. 78. (Modifiche all'articolo 7 della
1. Al primo comma dell'articolo 7 ter della
Art. 79. (Abrogazione dell'articolo 18 della
1. L'articolo 18 della
Art. 80. (Modifiche all'articolo 33 della
1. Dopo il secondo comma dell'articolo 33 della
Art. 81. (Modifiche all'articolo 10 della
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 10 della
2. Il comma 4 dell'articolo 10 della
Art. 82. (Modifiche all'articolo 23 della
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 23 della
Art. 83. (Modifiche all'articolo 40 della
1. Il comma 2 dell'articolo 40 della
2. Dopo il comma 2 dell'articolo 40 della
Art. 84. (Inserimento dell'articolo 5 bis nella
1. Dopo l'articolo 5 della
1. La Giunta regionale promuove e sostiene la realizzazione di un programma triennale di interventi proposto dall'associazione Banco alimentare del Piemonte. Il programma persegue i seguenti obiettivi:
a) promozione dello sviluppo della cultura del recupero dei beni alimentari, per il sostegno alle persone e alle famiglie, in condizioni di bisogno e di disagio legate a necessità di natura alimentare, favorendo un'equa ripartizione delle risorse, attraverso la raccolta e la distribuzione diffusa su tutto il territorio regionale dei generi alimentari agli enti assistenziali;
b) sviluppo di modelli di partenariato, attraverso la promozione di accordi tra le aziende del settore alimentare e gli enti assistenziali, al fine di favorire la cessione di beni non commerciabili ma ancora commestibili, la tutela dell'ambiente e la riduzione dei rifiuti, anche in raccordo con le iniziative promosse nell'ambito degli interventi in materia di politiche agricole regionali.
2. I rapporti tra la Regione e l'associazione Banco alimentare del Piemonte sono disciplinati da apposita convenzione, approvata nei suoi elementi essenziali dalla Giunta regionale e stipulata dal direttore regionale competente. La convenzione prevede, in particolare, modalità e tempi per la realizzazione degli interventi e dei servizi resi dalla medesima associazione, per la verifica dello svolgimento degli stessi e per l'erogazione del contributo regionale.".
Art. 85. (Modifiche all'articolo 5 della
1. Il comma 3 dell'articolo 5 della
Art. 86. (Modifiche all'articolo 8 della
1. All'articolo 8, comma 1, della
Art. 87. (Modifiche all'articolo 21 della
1. Dopo il comma 6 bis dell'articolo 21 della
Art. 88. (Modifiche all'articolo 13 della
1. All'articolo 13, comma 1, della
2. Il comma 2 dell'articolo 13 della
Art. 89. (Inserimento dell'articolo 48 bis nella
1. Dopo l'articolo 48 della
1. Ai soli fini di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento connesse all'emergenza da Covid-19 i gestori dei rifugi escursionistici ed alpini di cui all'articolo 2 della
Art. 90. (Inserimento dell'articolo 53bis nella
1. Dopo l'articolo 53 della
1. Al fine di favorire l'adeguamento alle misure di distanziamento sociale e alle norme di sicurezza connesse all'emergenza da Covid-19 e al fine di promuovere la ripresa delle attività turistiche danneggiate, i comuni e le gestioni associate concedono a titolo gratuito, fino al 31 ottobre 2020, un ampliamento delle superfici demaniali già concesse ai sensi della
Art. 91. (Clausola di invarianza)
1. Dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
Art. 92. (Dichiarazione di urgenza)
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione Piemonte.
[1] La Corte costituzionale, con sentenza 14 gennaio 2022, n. 4, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo.