§ 4.4.12 - Legge regionale 7 settembre 1987, n. 47.
Disciplina delle attività fieristiche.


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.4 commercio
Data:07/09/1987
Numero:47


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Oggetto della normativa).
Art. 3.  (Definizione).
Art. 4.  (Classificazione).
Art. 5.  (Qualifica).
Art. 6.  (Soggetti organizzatori).
Art. 7.  (Autorizzazione di manifestazioni fieristiche internazionali, nazionali e regionali).
Art. 8.  (Autorizzazione di manifestazioni fieristiche locali).
Art. 9.  (Domanda di autorizzazione).
Art. 10.  (Sistema informativo).
Art. 11.  (Vigilanza, sanzioni e revoca).
Art. 12.  (Calendario delle manifestazioni fieristiche).
Art. 13.  (Contributi per le manifestazioni fieristiche).
Art. 14.  (Direttive ai Comuni).
Art. 15.  (Definizione natura giuridica).
Art. 16.  (Programmazione, Partecipazione e Vigilanza).
Art. 17.  (Finanziamento dei centri fieristici).
Art. 18.  (Definizione).
Art. 19.  (Istituzione).
Art. 20.  (Calendario delle fiere periodiche).
Art. 21.  (Contributi per le fiere periodiche).
Art. 22.  (Disposizioni finanziarie).


§ 4.4.12 - Legge regionale 7 settembre 1987, n. 47. [1]

Disciplina delle attività fieristiche.

(B.U. 16 settembre 1987, n. 37).

 

 

CAPO I

FINALITA', OGGETTO DELLA NORMATIVA

 

Art. 1. (Finalità).

     1. La Regione promuove lo sviluppo dell'attività fieristica finalizzata a favorire la miglior collocazione sui mercati di beni e servizi offerti dalle imprese nonché ad intensificare gli scambi ed a diffondere la conoscenza delle innovazioni tecnologiche e scientifiche dei vari settori produttivi.

 

     Art. 2. (Oggetto della normativa). [2]

     1. La presente legge disciplina le manifestazioni fieristiche e i centri fieristici.

     2. Non sono disciplinate dalla presente legge le esposizioni e mostre d'arte di cui alla legge 20 novembre 1971, n. 1062 e alla legge 2 aprile 1950, n. 328, le fiere mercato e le sagre di cui alla legge 28 marzo 1991, n. 112.

 

 

CAPO II

MANIFESTAZIONI FIERISTICHE

 

     Art. 3. (Definizione).

     1. Sono manifestazioni fieristiche le esposizioni, le mostre, i saloni, le fiere e le mostre mercato organizzate dai soggetti di cui al successivo Art. 6, a cui partecipano gli espositori per promuovere prodotti e servizi sui mercati.

     2. L'attività di vendita che si svolge nelle manifestazioni fieristiche è disciplinata dal Regolamento di ciascuna manifestazione e non ricade sotto la legge 11 giugno 1971, n. 426 e la legge 112/ 1991. Devono comunque essere applicate tutte le normative igieniche e sanitarie previste dalle leggi vigenti in riferimento all'esercizio del commercio al dettaglio anche su aree pubbliche [3].

 

     Art. 4. (Classificazione).

     1. Le manifestazioni fieristiche si distinguono in tre tipi: esposizioni, mostre o saloni, fiere o mostre mercato.

     2. Sono esposizioni le manifestazioni fieristiche che hanno lo scopo di illustrare i progressi raggiunti in uno o più rami dell'attività umana. Nelle esposizioni e vietata la vendita al minuto dei prodotti esposti.

     3. Sono mostre o saloni le manifestazioni fieristiche che presentano la produzione di un settore merceologico o di più settori merceologici omogenei tra loro. Nelle mostre e saloni è vietata la vendita al minuto dei prodotti esposti, ad esclusione di quelle denominate agricole o dell'artigianato.

     4. Sono fiere o mostre mercato tutte le altre manifestazioni fieristiche, fatti comunque salvi i dispositivi di cui alla legge 112/1991 ed al Regolamento di esecuzione approvato con decreto ministeriale 4 giugno 1993, n. 248 [4].

 

     Art. 5. (Qualifica).

     1. Le manifestazioni fieristiche sono qualificate internazionali, nazionali, regionali e locali.

     2. L'attribuzione della qualifica internazionale è di competenza statale, ai sensi dell'art. 53 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

     3. La Giunta Regionale attribuisce la qualifica regionale o nazionale alle manifestazioni fieristiche tenuto conto delle esigenze di coordinamento delle manifestazioni, sulla base delle caratteristiche e delle dimensioni del mercato a cui sono rivolte, e dell'idoneità delle strutture espositive.

     4. Il Comune attribuisce la qualifica locale.

     5. La qualifica è attribuita con l'atto di autorizzazione.

 

     Art. 6. (Soggetti organizzatori).

     1. Le manifestazioni fieristiche possono essere organizzate da:

     a) persone giuridiche pubbliche, di cui all'art. 11 c.c.;

     b) società di capitali, società cooperative e associazioni aventi personalità giuridica;

     c) associazioni economiche di categoria operanti tramite persone giuridiche.

     2. Le manifestazioni fieristiche locali possono essere organizzate anche da associazioni e comitati non riconosciuti, costituiti ai sensi dell'art. 36 c.c. e seguenti.

 

     Art. 7. (Autorizzazione di manifestazioni fieristiche internazionali, nazionali e regionali).

     1. Lo svolgimento di manifestazioni fieristiche internazionali, nazionali e regionali è soggetto ad autorizzazione amministrativa.

     2. L'autorizzazione è rilasciata dalla Giunta Regionale ai soggetti di cui al precedente art. 6, 1° comma, previa valutazione: degli effetti sulle altre manifestazioni fieristiche, delle modalità organizzative, della disponibilità di idonee strutture espositive e della validità della manifestazione in rapporto allo sviluppo del settore interessato.

     3. L'autorizzazione allo svolgimento di manifestazioni denominate dell'artigianato è rilasciata sentita la Commissione regionale dell'artigianato.

     4. L'autorizzazione ha validità annuale ed è rilasciata salvo quanto disposto dalla normativa nazionale in materia di sicurezza e di prevenzione degli incendi.

     5. La Giunta Regionale può negare l'autorizzazione ai soggetti organizzatori che, senza comprovati motivi, non abbiano realizzato manifestazioni autorizzate.

     6. La Giunta Regionale può altresì revocare l'autorizzazione allo svolgimento della manifestazione qualora vengano meno i requisiti di cui al 2° comma o per gravi motivi d'ordine pubblico.

 

     Art. 8. (Autorizzazione di manifestazioni fieristiche locali).

     1. Lo svolgimento di manifestazioni fieristiche locali è soggetto ad autorizzazione amministrativa.

     2. L'autorizzazione è rilasciata dal Sindaco del Comune in cui si svolge la manifestazione ai soggetti di cui al precedente art. 6, previa valutazione degli effetti sulle altre manifestazioni fieristiche, delle modalità organizzative, della disponibilità di idonee strutture espositive e della validità della manifestazione in rapporto allo sviluppo del settore interessato.

     3. L'autorizzazione allo svolgimento di manifestazioni denominate dell'artigianato è rilasciata sentita la Commissione provinciale dell'artigianato.

     4. L'autorizzazione ha validità annuale ed è rilasciata salvo quanto disposto dalla normativa nazionale in materia di sicurezza e di prevenzione degli incendi.

     5. Il Sindaco può negare l'autorizzazione ai soggetti organizzatori che, senza comprovati motivi, non abbiano realizzato manifestazioni autorizzate.

     6. Il sindaco può altresì revocare l'autorizzazione allo svolgimento della manifestazione qualora vengano meno i requisiti di cui al 2° comma o per gravi motivi di ordine pubblico.

 

     Art. 9. (Domanda di autorizzazione).

     1. I soggetti che intendono organizzare manifestazioni fieristiche internazionali, nazionali o regionali presentano la domanda di autorizzazione alla Giunta Regionale, entro e non oltre il 31 marzo dell'anno precedente a quello a cui la stessa si riferisce.

     2. I soggetti che intendono organizzare manifestazioni fieristiche locali presentano la domanda di autorizzazione al Sindaco del Comune in cui si svolge la manifestazione entro e non oltre il 31 maggio dell'anno precedente a quello a cui la stessa si riferisce.

     3. La Giunta Regionale provvederà a trasmettere al Comune competente entro i termini di cui al 2° comma la domanda di autorizzazione delle manifestazioni fieristiche alle quali non è stata attribuita la qualifica nazionale o regionale.

     4. Le autorizzazioni sono rilasciate entro il mese di luglio.

     5. La domanda, redatta in carta legale, deve essere corredata dei dati e della documentazione, individuata con apposita deliberazione della Giunta Regionale.

     6. Le domande di modificazione dell'atto di autorizzazione devono essere presentate alla Regione o al Comune entro e non oltre 60 giorni prima della data di apertura della manifestazione.

     7. Le modificazioni sono accolte solo in caso di comprovati e rilevanti motivi e sono rilasciate con la stessa procedura prevista per il rilascio dell'autorizzazione.

     8. La Giunta Regionale, per le manifestazioni fieristiche internazionali, nazionali o regionali, o il Sindaco del Comune in cui si svolge la manifestazione, per le manifestazioni locali, possono autorizzare lo svolgimento di manifestazioni fieristiche in deroga ai termini fissati al 1° comma, in caso di rilevanti e comprovati motivi di interesse pubblico.

 

     Art. 10. (Sistema informativo).

     1. I soggetti organizzativi e i Comuni sono tenuti a fornire entro 30 giorni dal termine delle manifestazioni tutti i dati dalla Giunta Regionale. Sarà cura della Giunta Regionale raccogliere ed elaborare tali dati.

 

     Art. 11. (Vigilanza, sanzioni e revoca).

     1. La vigilanza allo svolgimento delle manifestazioni fieristiche è svolta dai Comuni.

     2. A tal fine la Giunta Regionale trasmette ai Comuni interessati l'elenco delle manifestazioni autorizzate e i dati relativi.

     3. Chiunque svolga manifestazioni fieristiche non autorizzate è punito con una sanzione da L. 100.000 a L. 1.000.000 per ogni mq. di superficie occupata.

     4. Il Sindaco ordina la chiusura delle manifestazioni fieristiche non autorizzate e fa rimuovere a spese degli interessati ogni cosa e struttura per esse predisposta (art. 153 t.u.c. e p. 1915, n. 153).

     5. Chiunque svolga manifestazioni fieristiche in periodi o con modalità differenti da quelli previsti nell'atto di autorizzazione è punito con una sanzione da L. 50.000 a L. 500,000 per ogni mq. di superficie occupata.

     6. Chiunque pubblicizzi manifestazioni fieristiche non autorizzate oppure con denominazioni, qualifiche o periodi di svolgimento differenti da quelli indicati nell'atto di autorizzazione è punito con una sanzione da L. 2.000.000 a L. 20.000.000.

     7. All'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo provvede il Sindaco con ordinanza, secondo le procedure stabilite dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni e le relative somme sono introitate direttamente dal Comune.

 

     Art. 12. (Calendario delle manifestazioni fieristiche).

     1. Entro il 15 settembre precedente a quello a cui si riferisce, i Comuni trasmettono alla Giunta Regionale l'elenco cronologico delle manifestazioni autorizzate.

     2. L'elenco indica per ogni manifestazione: la denominazione, l'edizione, la ricorrenza, i settori merceologici ammessi, il luogo di svolgimento, il soggetto organizzatore (ragione sociale e sede legale), la data di apertura e di chiusura, l'area espositiva netta coperta e scoperta, il costo del biglietto d'ingresso, l'orario di apertura, gli estremi del provvedimento di autorizzazione, se la manifestazione è riservata agli operatori, se il Regolamento prevede che si svolga attività di vendita al minuto e gli altri dati eventualmente richiesti dalla Giunta Regionale.

     3. Il calendario fieristico regionale è approvato dalla Giunta Regionale entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello a cui si riferisce e viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale.

 

     Art. 13. (Contributi per le manifestazioni fieristiche).

     1. Per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 1 della presente legge la Regione può concedere contributi agli organizzatori di manifestazioni fieristiche, fino ad un massimo del 50% delle spese di organizzazione,

     2. Tali contributi sono concessi con deliberazione della Giunta Regionale sulla base degli indirizzi e del programma di politica fieristica approvati dal Consiglio Regionale ai sensi dell'art. 11 della L.R. 32/87.

     3. I contributi di cui al presente articolo vengono erogati secondo la classificazione ed i limiti di spesa di seguito riportati:

     a) esposizioni; fino ad un massimo di: 500 milioni per le manifestazioni internazionali, 250 milioni per le manifestazioni nazionali, 125 milioni per le manifestazioni regionali e 50 milioni per le manifestazioni locali. Per le edizioni successive alla seconda i limiti sopra indicati sono ridotti del 50%;

     b) mostre o saloni; soltanto per le prime due edizioni e fino ad un massimo di: 300 milioni per le manifestazioni internazionali, 150 milioni per le manifestazioni nazionali, 75 milioni per le manifestazioni regionali e 30 milioni per le manifestazioni locali. I contributi possono essere concessi anche oltre le prime due edizioni solo per le manifestazioni che promuovano l'artigianato e l'agricoltura;

     c) fiere o mostre mercato; i contributi sono concessi soltanto alle manifestazioni che promuovano l'artigianato e l'agricoltura fino ad un massimo di: 80 milioni per le manifestazioni internazionali, 50 milioni per le manifestazioni nazionali, 30 milioni per le manifestazioni regionali, 10 milioni per le manifestazioni locali.

     4. Per manifestazioni che promuovano l'artigianato si intendono quelle in cui sono presenti, come espositori, esclusivamente: Enti pubblici e società a partecipazione pubblica, organismi associativi di promozione dell'artigianato, imprese artigiane singole, associate o consorziate ai sensi dell'art. 6 della legge 483/85.

     5. Per manifestazioni che promuovano l'agricoltura si intendono quelle in cui sono presenti, come espositori esclusivamente: Enti pubblici e società a partecipazione pubblica, associazioni riconosciute di produttori agricoli, consorzi di tutela costituiti ai sensi delle vigenti leggi, enoteche regionali e botteghe del vino istituite ai sensi della L.R. 12 maggio 1980, n. 37, cooperative agricole e loro consorzi sempreché iscritte al registro prefettizio sezione agricoltura, imprese agricole singole o associate.

 

     Art. 14. (Direttive ai Comuni).

     1. La Giunta Regionale emana direttive ai Comuni per l'esercizio delle funzioni loro delegate, sulla base degli indirizzi di politica fieristica approvati dal Consiglio Regionale.

     2. Per gli effetti di cui al 3° comma dell'art. 67 dello Statuto la Regione coprirà gli oneri sostenuti dai Comuni per l'esercizio delle funzioni loro delegate nella misura di 300.000 lire per ogni manifestazione il cui svolgimento è stato autorizzato nel territorio comunale.

 

 

CAPO III

CENTRI FIERISTICI

 

     Art. 15. (Definizione natura giuridica).

     1. I centri fieristici sono società di capitali che, sviluppando le attività, le strutture ed i servizi fieristico-espositivi, promuovono gli scambi e l'economia.

     2. La Regione promuove la Costituzione dei centri fieristici e vi partecipa con appositi provvedimenti legislativi. Altri soci possono essere gli Enti locali territoriali, le Camere di Commercio e/o loro Associazioni, le Associazioni di categoria ed altri soggetti economici interessati [5].

     3. Può essere costituito un solo centro fieristico per ogni Provincia. Tale centro può operare anche con sedi decentrate.

     4. E possibile, in deroga al precedente comma, la costituzione di un solo altro centro fieristico per ogni Provincia in aree ad economia locale caratterizzata dalla elevata presenza di uno specifico settore economico, con produzioni consolidate sui mercati interno ed estero, purché sia finalizzata alla promozione di tale settore.

 

     Art. 16. (Programmazione, Partecipazione e Vigilanza).

     1. Le Province individuano elementi e contributi per la promozione di settori economici specifici, trasmettendoli alla Giunta Regionale ai fini dell'applicazione del successivo art. 17 e dell'espressione del parere relativo al Programma Triennale di cui al successivo comma 3.

     2. Per le finalità di cui al comma precedente le Province istituiscono, presso la propria sede, appositi Comitati provinciali per la promozione e l'attività fieristica. In tali Comitati deve essere garantita la rappresentanza delle categorie economiche, localmente interessate alla promozione di beni e prodotti piemontesi, nonché la rappresentanza delle Camere di Commercio.

     3. Allo scopo di coordinare le azioni promozionali a sostegno delle attività economiche del Piemonte, per quanto di competenza regionale, i centri fieristici predispongono Programmi Triennali di attività contenenti indicazioni sui progetti e sulle manifestazioni che si intendono organizzare, con riferimento ai settori produttivi di intervento ed alle aree di mercato, specificando i seguenti elementi:

     a) obiettivi di politica fieristica e promozionale che si intendono perseguire in relazione agli obiettivi posti dal Piano di Sviluppo regionale;

     b) mezzi finanziari occorrenti per la loro attuazione;

     c) previsioni degli effetti sul sistema produttivo piemontese.

     4. La Giunta Regionale, alla luce degli obiettivi previsti dal Piano Regionale di Sviluppo, esprime il proprio parere entro 3 mesi dalla data di ricevimento del Programma Triennale, informata la competente commissione regionale, decorsi i quali il programma si intende comunque approvato. In caso di parere non favorevole della Giunta Regionale l'Ente Fieristico entro 60 giorni dall'espressione di tale parere, trasmette un nuovo Programma al'esame della Giunta stessa.

     5.La vigilanza sui centri fieristici è esercitata dalla Giunta Regionale.

     6. La Giunta Regionale informa il Consiglio Regionale e, per conoscenza, le Province, sull'attuazione del programma di cui al precedente punto 3) e sull'attività di vigilanza da essa svolta [6].

 

     Art. 17. (Finanziamento dei centri fieristici).

     1. Le strutture fieristiche sono opere di interesse pubblico e pertanto l'accesso ai finanziamenti regionali per la loro acquisizione, realizzazione, ammodernamento ed efficienza funzionale è disciplinato dalla L.R. 18/84, in materia di opere e lavori pubblici.

     2. La Giunta Regionale promuove il finanziamento di specifici progetti di realizzazione di strutture fieristiche presso gli organismi nazionali ed internazionali competenti.

     3. La Giunta regionale può concedere contributi a parziale finanziamento dei programmi di attività di ogni centro fieristico fino ad un massimo di lire un miliardo per ogni anno [7].

     4. A tal fine i Presidenti dei centri fieristici trasmettono alla Giunta Regionale i programmi di attività entro il 10 giugno dell'anno precedente a quello a cui si riferiscono.

     5. I contributi sono concessi con deliberazione della Giunta Regionale sulla base degli indirizzi di politica fieristica e promozionale approvati dal Consiglio Regionale ai sensi della L.R. 32/87.

     6. I contributi sono concessi fino ad un massimo del 10% delle spese previste nel bilancio preventivo. Gli stessi sono erogati dietro presentazione del conto consuntivo, sulla base delle spese effettivamente sostenute, nei limiti della percentuale e dell'ammontare deliberati.

 

 

CAPO IV

FIERE PERIODICHE [8]

 

     Art. 18. (Definizione).

     (Omissis).

 

     Art. 19. (Istituzione).

     (Omissis).

 

     Art. 20. (Calendario delle fiere periodiche).

     (Omissis).

 

     Art. 21. (Contributi per le fiere periodiche).

     (Omissis).

 

 

CAPO V

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

 

     Art. 22. (Disposizioni finanziarie).

     1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata per gli anni 1988/1989, la spesa complessiva di L. 2.000.000.000, di cui L. 800.000.000 per l'anno 1988 e L. 1.200.000.000 per l'anno 1989.

     2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del precedente comma del presente articolo, si fa fronte mediante una disponibilità di pari ammontare dello stanziamento iscritto al capitolo n. 12.800 del bilancio pluriennale 1987-1990 tranches 1988-1989.

     3. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dal precedente Art. 13 vengono istituiti nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1988, i seguenti nuovi capitoli: «Contributi ai soggetti organizzatori di manifestazioni fieristiche in cui è vietata la vendita al minuto dei prodotti esposti», «Contributi agli organizzatori di manifestazioni fieristiche denominate dell'artigianato» e «Contributi agli organizzatori di manifestazioni fieristiche denominate agricole».

     4. Per l'attuazione di quanto previsto dal precedente art. 17, 3° comma, viene istituito nello stato di prevenzione della spesa del bilancio 1988 il seguente nuovo capitolo: «Contributi ai centri fieristici, a sostegno dei programmi di attività».

     5. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto al precedente art. 21, viene istituito nello stato di previsione della spesa del bilancio 1988 il seguente nuovo capitolo: «Contributi ai Comuni per l'organizzazione delle fiere periodiche»,

     6. La dotazione finanziaria dei cinque capitoli sarà annualmente definita dalla legge di approvazione del bilancio di previsione.

     7. Al fine di consentire la partecipazione alle società di cui all'art. 15 della presente legge il bilancio annuale recherà idonea dotazione nell'ambito dei fondi globali di cui all'art. 41 della L.R. 55/81, e comunque compatibilmente con le risorse di bilancio disponibili.

     8. Agli oneri derivanti ai Comuni per l'esercizio delle funzioni delegate di cui all'art. 14, 2° comma, si farà fronte mediante utilizzazione delle somme iscritte al cap. 1850 del bilancio annuale.

     9. Agli oneri derivanti dalla presente legge per gli anni successivi si farà fronte con le rispettive leggi di bilancio.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 17 della L.R. 28 novembre 2008, n. 31.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 15 della L.R. 13 febbraio 1995, n. 17.

[3] Comma così sostituito dall'art. 16 della L.R. 13 febbraio 1995, n. 17.

[4] Comma così sostituito dall'art. 17 della L.R. 13 febbraio 1995, n. 17.

[5] Comma così sostituito dall'art. 4 della L.R. 25 febbraio 1991, n. 7.

[6] Articolo così sostituito dall'art. 5 della L.R. 25 febbraio 1991, n. 7.

[7] Comma così sostituito dall'art. 3 della L.R. 13 agosto 1996, n. 62.

[8] Capo abrogato dall'art. 20 della L.R. 13 febbraio 1995, n. 17.