§ 6.1.192 – L.R. 28 febbraio 2005, n. 4.
Disposizioni collegate alla legge finanziaria per l’anno 2005.


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.1 bilancio
Data:28/02/2005
Numero:4


Sommario
Art. 1.  (Trattamento economico accessorio del personale).
Art. 2.  (Retribuzione prestazioni straordinarie).
Art. 3.  (Proroga contratti).
Art. 4.  (Dotazione organica CORECOM).
Art. 5.  (Modifica alla legge regionale 10 novembre 1972, n. 12).
Art. 6.  (Modifiche alla legge regionale 14 giugno 1993, n. 28).
Art. 7.  (Disposizioni in materia di lavori socialmente utili).
Art. 8.  (Modifiche alla legge regionale 18 ottobre 1984, n. 55).
Art. 9.  (Integrazioni della legge regionale 12 novembre 1999, n. 28).
Art. 10.  (Villaggio olimpico di Sestriere).
Art. 11.  (Autorizzazione di spesa di fondi regionali per gli anni 2005-2007 e successivi per il cofinanziamento di contratti di programma in agricoltura).
Art. 12.  (Anticipazione regionale delle provvidenze straordinarie per i danni derivanti agli agricoltori dalla siccità 2003 e dalle grandinate 2004).
Art. 13.  (Biogest).
Art. 14.  (Formont).
Art. 15.  (Edilizia residenziale pubblica).
Art. 16.  (Iniziative di assistenza sanitaria rivolta a cittadini extracomunitari in caso di eventi eccezionali e nell’ambito di programmi assistenziali per alta specializzazione).
Art. 17.  (Fiat 500 auto storica della Regione Piemonte).
Art. 18.  (Fondo di solidarietà per gli appartenenti alle Forze Armate, Forze dell’Ordine e Vigili del Fuoco).
Art. 19.  (Modifica della legge regionale 28 dicembre 2001, n. 38).
Art. 20.  (Modifiche alla legge regionale 21 luglio 1992, n. 36).


§ 6.1.192 – L.R. 28 febbraio 2005, n. 4.

Disposizioni collegate alla legge finanziaria per l’anno 2005.

(B.U. 3 marzo 2005, n. 9).

 

Capo I.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE

 

Art. 1. (Trattamento economico accessorio del personale).

     1. Le risorse aggiuntive che hanno incrementato, ai sensi dei contratti collettivi, rispettivamente i fondi per la retribuzione di posizione e di risultato per il personale dirigente nonché le risorse per le politiche di sviluppo del personale delle altre categorie sono acquisite nelle disponibilità per il trattamento accessorio.

 

     Art. 2. (Retribuzione prestazioni straordinarie).

     1. La Giunta regionale è autorizzata a disporre il pagamento delle prestazioni straordinarie, autorizzate anche in deroga a quelle retribuibili a norma dei contratti collettivi di lavoro, effettuate dal personale impegnato nelle azioni tecnico-amministrative o di monitoraggio relative alle opere di ricostruzione e messa in sicurezza degli abitati e delle infrastrutture e nella riparazione dei danni subiti da soggetti privati e dalle imprese, causati da eventi calamitosi naturali per cui è stato dichiarato lo stato di emergenza, nonché delle prestazioni straordinarie connesse all’attivazione della sala operativa di protezione civile ed alle attività ad essa conseguenti [1].

     2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche al personale impiegato nelle attività amministrative regionali riguardanti l’evento “Olimpiadi invernali Torino 2006” nonché al personale del Consiglio regionale impegnato nelle attività di supporto alle sedute dell’Assemblea e degli altri organismi consiliari istituzionalmente costituiti.

 

     Art. 3. (Proroga contratti).

     1. Sono prorogati di due anni i contratti di lavoro a tempo determinato sottoscritti ai sensi dell’Ordinanza del Ministero degli Interni n. 3110 del 1° marzo 2001 (Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eventi alluvionali dei mesi di settembre, ottobre e novembre 2000 ed altre misure di protezione civile).

 

     Art. 4. (Dotazione organica CORECOM).

     1. Per le esigenze del Comitato regionale per le Comunicazioni (CORECOM), di cui alla legge regionale 7 gennaio 2001, n. 1 (Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le Comunicazioni) la dotazione organica del ruolo del Consiglio regionale è incrementata di due unità di categoria D, una unità di categoria C, una unità di categoria B.

 

     Art. 5. (Modifica alla legge regionale 10 novembre 1972, n. 12).

     1. Al comma 4 dell’articolo 4 della legge regionale 10 novembre 1972, n. 12 (Funzionamento dei Gruppi consiliari) e successive modifiche è aggiunto, dopo il primo periodo, il seguente:

“Analoga nota riepilogativa dovrà essere resa entro dieci giorni dalla data di inizio della legislatura. Con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza sono definite le modalità di restituzione del saldo contabile di cassa da utilizzare per la chiusura di eventuali partite debitorie derivanti dalla gestione dei Gruppi nella precedente legislatura.”.

 

Capo II.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI POLITICHE DEL LAVORO

 

     Art. 6. (Modifiche alla legge regionale 14 giugno 1993, n. 28). [2]

     [1. Il comma 3 dell’articolo 6 della legge regionale 14 giugno 1993, n. 28 (Misure straordinarie per incentivare l’occupazione mediante la promozione e il sostegno di nuove iniziative imprenditoriali e per l’inserimento in nuovi posti di lavoro rivolti a soggetti svantaggiati) è sostituito dal seguente:

“3. Le imprese devono presentare domanda entro e non oltre centottanta giorni dalla data della loro costituzione. La domanda deve essere corredata da un progetto di impresa secondo gli indirizzi definiti ai commi 1 e 2.”.

     2. Il comma 9 dell’articolo 7 della l.r. 28/1993, è sostituito dal seguente:

“9. Agli oneri di funzionamento del Comitato tecnico si provvede ai sensi della legge regionale 2 luglio 1976, n. 33 (Compensi ai componenti Commissioni, Consigli, Comitati e Collegi operanti presso l’Amministrazione Regionale). Alle spese relative alle collaborazioni di cui al comma 6 si provvede per l’anno 2005 con le risorse dell’unità previsionale di base (UPB) 15101 (Formazione Professionale Lavoro - Sviluppo dell’imprenditorialità - Titolo I - spese correnti) del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2005 e per gli anni 2006-2007 con risorse della stessa UPB del bilancio pluriennale 2005- 2007.”.]

 

     Art. 7. (Disposizioni in materia di lavori socialmente utili).

     1. La Regione, utilizzando risorse proprie ai sensi dell’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 (Integrazioni e modifiche della disciplina dei lavori socialmente utili, a norma dell’articolo 45, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144), eroga contributi, fino all’entità massima del settanta per cento delle somme stanziate nell’UPB 15091 (Formazione professionale lavoro Occupazione promozione sviluppo locale - Titolo I - spese correnti) del bilancio di previsione per l’anno 2005, e per la durata di almeno otto mesi a partire dal 1° gennaio 2005, a favore degli enti di cui all’articolo 1, comma 1, del citato decreto legislativo che sottoscrivono apposita convenzione con l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) al fine della corresponsione degli assegni ed oneri connessi a favore dei soggetti utilizzati.

     2. La Regione può corrispondere i contributi di cui al comma 1, anche sotto forma di versamento delle somme all’INPS ad incremento di quelle già conferite al medesimo Istituto per effetto delle vigenti convenzioni riguardanti l’impiego del Fondo occupazione di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148 (Interventi urgenti a sostegno dell’occupazione) convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 e non utilizzate alla data del 31 dicembre 2004.

     3. Le Province erogano a favore degli Enti di cui al comma 1 un contributo non superiore al venti per cento del costo del progetto di cui al comma 1 utilizzando le somme già attribuite dalla Regione, nel corso dell’anno 2002, per la realizzazione di interventi di politica del lavoro volti alla stabilizzazione dei soggetti utilizzati in attività socialmente utili nel territorio provinciale, risultanti non spese alla data del 31 dicembre 2004.

     4. I soggetti utilizzati nei progetti di lavori socialmente utili di cui al comma 1 possono essere inseriti, alla scadenza dei progetti medesimi, in cantieri di lavoro presentati dagli Enti locali ai sensi dell’articolo 2 della legge regionale 18 ottobre 1984, n. 55 (Impiego temporaneo e straordinario di lavoratori disoccupati in cantieri di lavoro di Enti locali) e secondo le modalità previste dalla deliberazione quadro della Giunta regionale di cui all’articolo 4 della legge stessa.

     5. Per fare fronte ai contributi di cui al comma 1, è istituito un Fondo speciale nella UPB 15091 (Formazione professionale lavoro Occupazione promozione sviluppo locale - Titolo I - spese correnti) pari a 1.000.000,00 di euro per l’anno 2005.

 

     Art. 8. (Modifiche alla legge regionale 18 ottobre 1984, n. 55). [3]

     [1. La lettera d) del comma 1 dell’articolo 6 della legge regionale 18 ottobre 1984, n. 55 (Impiego temporaneo e straordinario di lavoratori disoccupati in cantieri di lavoro di enti locali), come modificata dall’articolo 5, comma 1, della legge regionale 18 maggio 2004, n. 12 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria per l’anno 2004), è sostituita dalla seguente:

“d) il numero dei disoccupati che si intende utilizzare, non inferiore a tre unità salvo casi eccezionali motivatamente individuati dalla Giunta regionale con la deliberazione di cui all’articolo 4 della l.r. 55/1984, le loro caratteristiche e le modalità per la loro individuazione.”.]

 

Capo III.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMMERCIO E ARTIGIANATO

 

     Art. 9. (Integrazioni della legge regionale 12 novembre 1999, n. 28).

     1. Dopo il comma 2 dell’articolo 8 della legge regionale 12 novembre 1999, n. 28 (Disciplina e sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114), sono aggiunti i seguenti:

“2 bis. Chiunque violi le disposizioni in ordine all’obbligo della chiusura festiva e domenicale, fatte salve le deroghe previste nei commi precedenti, è punito con una sanzione amministrativa del pagamento di una somma commisurata alla superficie di vendita dell’esercizio commerciale. La Giunta regionale, entro 60 giorni dall’entrata in vigore del presente provvedimento, adotta i criteri di graduazione proporzionale, tra i limiti di 500,00 e 20.000,00 euro. Fino all’entrata in vigore della presente norma e delle relative norme attuative, restano in vigore le norme previste dall’articolo 22 del d.lgs. 114/1998.

2 ter. In caso di recidiva, ovvero quando sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno solare, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione, il Sindaco dispone la sospensione dell’attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni.".

 

Capo IV.

INTERVENTI PER LE OLIMPIADI INVERNALI 2006

 

     Art. 10. (Villaggio olimpico di Sestriere).

     1. La Regione partecipa, alle condizioni di cui al comma 2, alla ricapitalizzazione della società “Villaggio Olimpico S.r.l.” per consentire il tempestivo completamento delle opere finalizzate alla realizzazione del villaggio olimpico di Sestriere ed in sintonia con quanto già previsto dalla legge regionale 9 dicembre 2003, n. 32 (Prestazione di garanzia fideiussoria per la realizzazione del villaggio olimpico di Sestriere).

     2. La Regione può sottoscrivere quote, per un importo non superiore a 1.600.000,00 euro.

     3. La Regione, per le finalità di cui al comma 1, si avvale di Finpiemonte S.p.A. che agisce come mandatario senza rappresentanza ai sensi dell’articolo 1705 del codice civile. L’oggetto del mandato ricomprende la ricerca di nuovi partner cui alienare le quote acquisite ai sensi della presente legge. Le modalità di provvista dei mezzi finanziari, la definizione dei limiti del mandato ed ogni altro aspetto del rapporto contrattuale intercorrente fra la Regione ed il suo mandatario, trovano disciplina in appositi provvedimenti amministrativi che prevedano l’attivazione di verifiche periodiche sull’ottemperanza dell’operato di Finpiemonte S.p.A. alle istruzioni regionali.

     4. Per la sottoscrizione delle quote della società “Villaggio Olimpico S.r.l.” è autorizzata per l’anno finanziario 2005 la spesa, iscritta nell’UPB 08042 (Programmazione e statistica, Rapporti con società a partecipazione regionale - Titolo II - Spese d’investimento), nella misura massima di 1.600.000,00 euro, in termini di competenza e di cassa, del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2005.

     5. Agli oneri derivanti dalla sottoscrizione di quote della società “Villaggio Olimpico S.r.l.” si provvede riducendo, di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa, la dotazione della UPB 09012 (Bilanci e finanze Bilanci - Titolo II- Spese di investimento) del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2005.

 

Capo V.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA

 

     Art. 11. (Autorizzazione di spesa di fondi regionali per gli anni 2005-2007 e successivi per il cofinanziamento di contratti di programma in agricoltura).

     1. Per la copertura finanziaria delle quote di cofinanziamento regionale della spesa pubblica nazionale per i contratti di programma in agricoltura presentati nell’anno 2004 ai sensi dell’articolo 60 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2003), dell’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415 convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488 (recante modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell’intervento straordinario nel Mezzogiorno e norme per l’agevolazione delle attività produttive) e dell’articolo 10, comma 1, del decreto legislativo del 30 aprile 1998, n. 173 (Disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, a norma dell’articolo 55, commi 14 e 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449), a carico del bilancio regionale sono autorizzati nello stato di previsione della spesa stanziamenti sulla UPB 11012 (Programmazione valorizzazione agricoltura Programmazione in materia di agricoltura - Titolo II - spese di investimento) nella misura di 2.699.000,00 euro per l’anno 2005.

 

     Art. 12. (Anticipazione regionale delle provvidenze straordinarie per i danni derivanti agli agricoltori dalla siccità 2003 e dalle grandinate 2004).

     1. Per far fronte alle gravi difficoltà economiche causate alle aziende agricole piemontesi a seguito della eccezionale siccità 2003 e delle grandinate 2004, riconosciute con decreti del Ministero delle politiche agricole e forestali ai sensi della legge 14 febbraio 1992, n. 185 (Nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale) e successive modifiche e integrazioni, e in attuazione dell’articolo 55 della legge regionale 12 ottobre 1978, n. 63 (Interventi regionali in materia di Agricoltura e foreste), è autorizzata una anticipazione regionale nel limite di 12.000.000,00 euro, secondo quanto disposto dall’articolo 53, commi 4 e 5, della l.r. 7/2001.

     2. Tale anticipazione è utilizzata nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dalla l. 185/1992 come sostituita dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 (Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38) ed è reintegrata con le assegnazioni del Fondo di solidarietà nazionale di cui alla medesima legge.

 

Capo VI.

DISPOSIZIONI DIVERSE

 

     Art. 13. (Biogest).

     1. Al fine di consentire la chiusura dei rapporti instaurati nell’ambito delle attività di ricerca nel campo degli xenotrapianti è autorizzata la corresponsione di un contributo sino a 600.000,00 euro al consorzio Biogest.

     2. Alla copertura si provvede per l’anno 2005 mediante utilizzazione di una disponibilità di pari ammontare delle somme iscritte all’UPB 09011 (Bilanci e Finanze Bilanci - Titolo I - spese correnti) del bilancio di previsione per l’anno 2005.

 

     Art. 14. (Formont).

     1. Al fine di favorire il superamento di temporanee esigenze di cassa, la Regione può concedere garanzia fideiussoria al “Consorzio per la formazione professionale delle attività di Montagna” (FORMONT) nei limiti di 1.250.000,00 euro.

 

     Art. 15. (Edilizia residenziale pubblica).

     1. Le risorse di 26.928.992,40 euro, corrispondenti a 1.795.266,16 euro per quindici anni, assegnate alla Regione Piemonte in attuazione della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2001) e della legge 8 febbraio 2001, n. 21 (Misure per ridurre il disagio abitativo ed interventi per aumentare l’offerta di alloggi di locazione) per interventi di edilizia residenziale pubblica, ricompresi nel piano operativo regionale, sono utilizzate quale contributo nel pagamento delle rate di ammortamento di mutui stipulati dagli operatori, individuati nella determinazione della Direzione Edilizia n. 191 del 26 ottobre 2004, per la realizzazione degli interventi già approvati dal Ministero delle infrastrutture.

 

     Art. 16. (Iniziative di assistenza sanitaria rivolta a cittadini extracomunitari in caso di eventi eccezionali e nell’ambito di programmi assistenziali per alta specializzazione).

     1. Per l’attività di assistenza sanitaria rivolta a cittadini extracomunitari prestata dalle Aziende Sanitarie della Regione nell’ambito di iniziative di emergenza e solidarietà internazionale in caso di eventi eccezionali, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera c), della legge regionale 17 agosto 1995, n. 67 (Interventi regionali per la promozione di una cultura ed educazione di pace per la cooperazione e la solidarietà internazionale) e nell’ambito di programmi assistenziali per alta specializzazione previsti dall’articolo 32, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), sono stanziati 2.000.000,00 euro per l’anno 2005 nell’UPB 28011 (Programmazione sanitaria Programmazione sanitaria - Titolo I - spese correnti) del bilancio di previsione per l’anno 2005.

     2. Alla spesa di cui al comma 1 si fa fronte riducendo di pari importo lo stanziamento dell’UPB 28051 (Programmazione sanitaria Gestione risorse finanziarie - Titolo I - spese correnti) del bilancio di previsione per l’anno 2005.

 

     Art. 17. (Fiat 500 auto storica della Regione Piemonte).

     1. L’autovettura Fiat 500, nei suoi vari modelli, è dichiarata “auto storica della Regione Piemonte”, con riferimento alla sua tradizione industriale ed al ruolo sociale che ha assunto nella società del Paese e della Regione.

     2. Le autovetture Fiat 500 definite di interesse storico ai sensi del comma 1, immatricolate nei registri automobilistici della regione Piemonte, la cui data di fabbricazione sia anteriore al 31 dicembre 1975, sono esentate dal pagamento della tassa di proprietà a partire dal 1° gennaio 2006. Il “bollino blu” e la documentazione attestante il rispetto dei limiti delle emissioni hanno validità di dodici mesi, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 18. (Fondo di solidarietà per gli appartenenti alle Forze Armate, Forze dell’Ordine e Vigili del Fuoco).

     1. E’ istituito un Fondo di solidarietà per gli appartenenti, di ogni ordine e grado, alle Forze Armate, alle Forze dell’Ordine ed ai Vigili del Fuoco, residenti nei comuni del Piemonte, che siano deceduti per accertate cause di servizio, ordinario o straordinario.

     2. Le modalità di gestione del Fondo sono definite con apposita deliberazione approvata dalla Giunta regionale.

 

     Art. 19. (Modifica della legge regionale 28 dicembre 2001, n. 38).

     1. All’articolo 4 della legge regionale 28 dicembre 2001, n. 38 (Costituzione dell’Agenzia interregionale per la gestione del fiume Po) è aggiunto il seguente comma:

“4. A valere sulle risorse trasferite per la realizzazione di investimenti, è stabilita a favore dell’Agenzia una quota per spese generali nella misura del dieci per cento dell’importo dei lavori delle espropriazioni. Tale quota compensa ogni altro onere affrontato per la realizzazione delle opere dalla fase progettuale al collaudo e accertamento di terreni occupati.”.

 

     Art. 20. (Modifiche alla legge regionale 21 luglio 1992, n. 36). [4]

     [1. L’articolo 8 della legge regionale 21 luglio 1992, n. 36 (Adeguamento delle norme regionali in materia di aree protette alla legge 8 giugno 1990, n. 142, ed alla legge 6 dicembre 1991, n. 394) è sostituito dal seguente:

“Art. 8. (Controllo atti).

1. La struttura regionale competente per materia esercita il controllo preventivo di legittimità:

a) sugli atti adottati dai consigli direttivi degli enti di gestione;

b) sulle deliberazioni adottate dalla giunta esecutiva degli enti su richiesta della stessa giunta.

2. Sono altresì soggette a controllo di legittimità le deliberazioni adottate dalla giunta esecutiva dell’ente di gestione quando un quarto dei consiglieri dell’ente ne faccia richiesta scritta e motivata entro dieci giorni dall’adozione denunciando i vizi di legittimità riscontrati.

3. Le deliberazioni di cui al comma 1, lettere a) e b) sono trasmesse alla competente struttura regionale, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di quindici giorni dall’adozione e diventano esecutive se entro trenta giorni dalla trasmissione non sono annullate con motivato provvedimento del dirigente della struttura regionale competente. La decadenza non opera per le deliberazioni di approvazione dei bilanci e del conto consuntivo. Qualora la struttura regionale competente dia comunicazione di non aver riscontrato vizi di legittimità prima della scadenza del termine per il controllo, le deliberazioni diventano immediatamente esecutive.

4. Nel caso di urgenza le deliberazioni soggette a controllo di legittimità possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.

5. Nei casi di cui al comma 2, la richiesta di controllo sospende l’esecutività degli atti trasmessi fino all’avvenuto esito del controllo che si esercita nei modi descritti al comma 3.

6. Gli atti adottati dagli enti di gestione delle Aree protette regionali sono sottoposti al controllo sulla corretta gestione delle risorse assegnate e sulla funzionalità che si esercita attraverso il coordinamento da parte della Giunta regionale delle iniziative e delle attività gestionali poste in essere.

7. Ai fini del controllo di cui al comma 6 gli enti di gestione inviano, entro il termine di trenta giorni, gli atti adottati alla struttura regionale competente in materia, ad esclusione di quelli già trasmessi per il controllo di legittimità.

8. La Giunta regionale, previa diffida della competente struttura regionale, può annullare gli atti contrastanti con le direttive regionali adottate in applicazione delle disposizioni di cui al comma 6.

9. Le modalità di controllo di legittimità sugli atti degli enti di gestione delle aree protette di interesse o di rilievo provinciale nonché sulla corretta gestione delle risorse assegnate sono demandate alle singole province interessate.

10. Il controllo di cui ai precedenti commi è attivato a far data dalla prima seduta del Consiglio regionale di cui all’articolo 13 dello Statuto, successiva all’entrata in vigore della presente legge.]


[1] Comma così sostituito dall’art. 17 della L.R. 5 ottobre 2005, n. 14.

[2] Articolo abrogato dall'art. 66 della L.R. 22 dicembre 2008, n. 34.

[3] Articolo abrogato dall'art. 66 della L.R. 22 dicembre 2008, n. 34.

[4] Articolo abrogato dall'art. 20 della L.R. 27 gennaio 2009, n. 3.