§ 4.4.45 - L.R. 18 ottobre 2004, n. 27.
Modifiche della legge regionale 12 novembre 1999, n. 28 (Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.4 commercio
Data:18/10/2004
Numero:27


Sommario
Art. 1.  (Modifica dell’articolo 12 della legge regionale 12 novembre 1999, n. 28).
Art. 2.  (Modifica dell’articolo 14 della l.r. 28/1999).
Art. 3.  (Inserimento dell’articolo 14 bis nella l.r. 28/1999).
Art. 4.  (Modifiche dell’articolo 15 nella l.r. 28/1999).


§ 4.4.45 - L.R. 18 ottobre 2004, n. 27.

Modifiche della legge regionale 12 novembre 1999, n. 28 (Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114), in materia di vendite di fine stagione e promozionali.

(B.U. 21 ottobre 2004, n. 42).

 

Art. 1. (Modifica dell’articolo 12 della legge regionale 12 novembre 1999, n. 28).

     1. Al comma 1 dell’articolo 12 della legge regionale 12 novembre 1999, n. 28 (Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114), dopo le parole: “e di fine stagione” sono inserite le seguenti: “nonché delle vendite promozionali”.

 

     Art. 2. (Modifica dell’articolo 14 della l.r. 28/1999).

     1. Il comma 2 dell’articolo 14 della l.r. 28/1999 è sostituito dal seguente:

“2. Le vendite di fine stagione possono essere effettuate soltanto nei periodi dell’anno compresi fra il 1° gennaio ed il 31 marzo e fra il 1° luglio ed il 30 settembre. Nell’ambito di tali periodi i comuni fissano annualmente la durata delle vendite di fine stagione fino ad un massimo di otto settimane, anche non continuative, per ciascun periodo. Per la definizione del calendario annuale delle vendite di fine stagione, i comuni si raccordano con gli altri comuni confinanti anche con riferimento alle aree di programmazione commerciale previste dagli indirizzi e criteri di cui all’articolo 3.”.

 

     Art. 3. (Inserimento dell’articolo 14 bis nella l.r. 28/1999).

     1. Dopo l’articolo 14 della l.r. 28/1999 è inserito il seguente:

“Art. 14 bis. (Vendite promozionali).

1. Nei trenta giorni che precedono la data di inizio delle vendite di fine stagione non è consentito lo svolgimento delle vendite promozionali aventi ad oggetto articoli di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo.

2. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle vendite promozionali effettuate sottocosto.".

 

     Art. 4. (Modifiche dell’articolo 15 nella l.r. 28/1999).

     1. Al comma 1 dell’articolo 15 della l.r. 28/1999, dopo le parole:"e di fine stagione" sono inserite le seguenti: “nonché delle vendite promozionali”.

     2. Al comma 2 dell’articolo 15 della l.r. 28/1999, dopo le parole: “e di fine stagione” sono inserite le seguenti: “nonché di vendita promozionale”.

     3. Al comma 3 dell’articolo 15 della l.r. 28/1999, dopo le parole: “e di fine stagione” sono inserite le seguenti: "nonché nelle vendite promozionali".