Settore: | Codici regionali |
Regione: | Piemonte |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.1 bilancio |
Data: | 28/11/1989 |
Numero: | 72 |
Sommario |
Art. 1. (Ambito di applicazione). |
Art. 1 bis. (Accesso ai luoghi e diffida amministrativa) |
Art. 2. (Sequestro e confisca amministrativa. Rinvio). |
Art. 3. (Casi di estinzione delle sanzioni accessorie). |
Art. 3 bis. (Pagamento in misura ridotta) |
Art. 4. (Pagamento in misura ridotta). |
Art. 5. (Notificazione della violazione). |
Art. 6. (Autorità competente). |
Art. 7. (Riscossione ed esecuzione forzata). |
§ 6.1.36 - Legge regionale 28 novembre 1989, n. 72. [1]
Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale.
(B.U. 6 dicembre 1989, n. 49).
Art. 1. (Ambito di applicazione).
1. La presente legge recepisce quanto stabilito dalla
2. Restano ferme le disposizioni sanzionatorie previste dalla
Art. 1 bis. (Accesso ai luoghi e diffida amministrativa) [2]
1. Ai fini dell'accertamento delle violazioni di competenza regionale gli agenti accertatori possono procedere all'ispezione di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora. In tal caso redigono un verbale di ispezione.
2. Restano fermi i poteri di accertamento e di perquisizione attribuiti dalle leggi vigenti agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria.
3. Fatta salva la disciplina prevista in normative di settore, ivi comprese quelle sulla sicurezza alimentare e sulla tutela e sicurezza del lavoro, al fine di semplificare il procedimento sanzionatorio, è introdotta nei settori di cui al comma 4 la diffida amministrativa, in luogo dell'immediato accertamento della violazione, qualora questa sia sanabile. Per violazioni sanabili si intendono errori ed omissioni formali che comportano una mera operazione di regolarizzazione ovvero violazioni le cui conseguenze dannose o pericolose sono materialmente eliminabili.
4. La diffida amministrativa è applicabile nell'ambito di procedimenti sanzionatori disciplinati nei settori riguardanti il commercio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'esercizio di attività di artigianato a contatto con il pubblico, il divieto di fumo, nonché nelle fattispecie sanzionatorie previste dai regolamenti comunali. L'applicazione della diffida amministrativa può essere estesa ad altri settori, non espressamente richiamati nel presente comma, da specifiche leggi regionali di settore.
5. La diffida amministrativa consiste in un invito rivolto dall'accertatore al trasgressore e agli altri soggetti di cui all'articolo 6 della
6. In caso di ottemperanza alla diffida il procedimento sanzionatorio si estingue limitatamente alle inosservanze oggetto di diffida.
7. La diffida amministrativa non è prorogabile né rinnovabile e non opera in caso di attività svolta senza autorizzazione, licenza, concessione, permesso o nulla osta comunque denominato. L'autore della violazione non può essere diffidato nuovamente per un comportamento della stessa indole già oggetto di diffida nei cinque anni precedenti.
8. Gli enti competenti ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 1° luglio 2011, n. 9 (Riordino delle funzioni amministrative sanzionatorie) individuano, con proprio atto, nell'ambito dei settori indicati al comma 4, in quali procedimenti introdurre la diffida amministrativa. La Regione monitora l'applicazione dell'istituto della diffida amministrativa e può dettare specifiche linee guida in materia.
Art. 2. (Sequestro e confisca amministrativa. Rinvio).
1. Quando si procede al sequestro o alla confisca amministrativa, si applicano le disposizioni di cui alla
Art. 3. (Casi di estinzione delle sanzioni accessorie).
1. Quando la sanzione principale è stata definita mediante pagamento in misura ridotta, rimangono altresì estinte di diritto le sanzioni accessorie, salvo i casi espressamente previsti da norme di legge.
Art. 3 bis. (Pagamento in misura ridotta) [3]
1. Quando un trasgressore residente o domiciliato all'estero viola disposizioni di legge rispetto alle quali sussista in capo alla Regione Piemonte una funzione amministrativa sanzionatoria, con riferimento alla violazione contestata, il trasgressore è ammesso ad effettuare immediatamente, nelle mani dell'agente accertatore, il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della
2. In caso di conferimento da parte della Regione delle funzioni amministrative sanzionatorie di cui alla
Art. 4. (Pagamento in misura ridotta). [4]
Art. 5. (Notificazione della violazione).
1. Salvo quanto diversamente stabilito dalla
Art. 6. (Autorità competente).
1. L'Autorità competente ad applicare le sanzioni amministrative per le violazioni di norme concernenti materie di competenza regionale, propria o delegata, è, salvo quanto diversamente stabilito da altre leggi regionali, il Presidente della Giunta Regionale.
Art. 7. (Riscossione ed esecuzione forzata).
1. Decorso inutilmente il termine per il pagamento della sanzione determinata con ordinanza-ingiunzione, alla riscossione degli importi relativi si procede mediante esecuzione forzata, ai sensi del
[1] Abrogata dall'art. 21 della
[2] Articolo inserito dall'art. 11 della
[3] Articolo inserito dall'art. 4 della
[4] Articolo abrogato dall'art. 11 della
[5] Comma così modificato dall'art. 4 della