Settore: | Codici regionali |
Regione: | Piemonte |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.1 bilancio |
Data: | 19/03/2019 |
Numero: | 9 |
Sommario |
Art. 1. (Stati di previsione delle entrate e delle spese) |
Art. 2. (Allegati al bilancio) |
Art. 3. (Accordi di programma) |
Art. 4. (Fondo di riserva per le spese derivanti da economie su fondi statali vincolati) |
Art. 5. (Altri fondi occorrenti per fare fronte a oneri che si manifestano nell'esercizio) |
Art. 6. (Rifinanziamento delle leggi regionali di spesa) |
Art. 7. (Sostituzione dell'allegato E alla legge regionale 29 giugno 2018, n, 7) |
Art. 8. (Prelievo dal fondo contenzioso) |
Art. 9. (Applicazione della parte accantonata e vincolata del risultato di amministrazione presunto 2018) |
Art. 10. (Stabilizzazione contributo alla Città metropolitana di Torino e alla Provincia del Verbano-Cusio-Ossola) |
Art. 11. (Copertura finanziaria di leggi regionali approvate in fase di esercizio provvisorio) |
Art. 12. (Manufacturing Technology Competence Center - MTCC) |
Art. 13. (Disposizioni transitorie in materia di commercio su area pubblica) |
Art. 14. (Sostituzione mezzi agricoli) |
Art. 15. (Disposizioni in materia di cultura) |
Art. 16. (Manutenzione straordinaria Forte di Fenestrelle) |
Art. 17. (Modifiche alla legge regionale 12 novembre 1999, n. 28) |
Art. 18. (Modifiche alla legge regionale 23 aprile 2007, n. 9) |
Art. 19. (Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2012, n. 18) |
Art. 20. (Modifiche alla legge regionale 17 novembre 2016, n. 23) |
Art. 21. (Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 2016, n. 24) |
Art. 22. (Modifiche alla legge regionale 10 gennaio 2018, n. 1) |
Art. 23. (Modifiche alla legge regionale 16 luglio 2018, n. 9) |
Art. 24. (Modifiche alla legge regionale 22 gennaio 2019, n. 1) |
Art. 25. (Abrogazioni) |
Art. 26. (Dichiarazione d'urgenza) |
§ 6.1.300 - L.R. 19 marzo 2019, n. 9.
Bilancio di previsione finanziario 2019-2021.
(B.U. 21 marzo 2019, n. 12 - S.O. n. 3)
Capo I.
DISPOSIZIONI FINANZIARIE
Art. 1. (Stati di previsione delle entrate e delle spese)
1. Per l'esercizio finanziario 2019 in base al principio contabile generale e applicato della competenza finanziaria, di cui rispettivamente agli allegati 1 e 4/2 del
2. Per l'esercizio finanziario 2020 in base al principio contabile generale e applicato della competenza finanziaria, di cui rispettivamente agli allegati 1 e 4/2 del
3. Per l'esercizio finanziario 2021 in base al principio contabile generale e applicato della competenza finanziaria, di cui rispettivamente agli allegati 1 e 4/2 del
Art. 2. (Allegati al bilancio)
1. Sono approvati i seguenti allegati al bilancio:
a) il prospetto delle entrate di bilancio per titoli e tipologie per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 1);
b) il prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 2);
c) il quadro generale riassuntivo delle entrate per titoli e delle spese per titoli (allegato 3);
d) il riepilogo generale delle spese rispettivamente per titoli e per missioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 4);
e) il riepilogo delle entrate per titoli (allegato 5);
f) la nota integrativa (allegato 6);
g) il prospetto esplicativo del risultato di amministrazione presunto (allegato 7);
h) il prospetto di verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica (allegato 8);
i) il prospetto dimostrativo dell'equilibrio di bilancio per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 9);
l) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato (allegato 10);
m) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 11);
n) il prospetto illustrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento (allegato 12);
o) l'elenco dei capitoli che riguardano le spese obbligatorie (allegato 13);
p) l'elenco delle spese che possono essere finanziate con il fondo di riserva per spese impreviste (allegato 14).
2. E' allegata alla presente legge, in ottemperanza all'articolo 11, comma 3, lettera h) del
Art. 3. (Accordi di programma)
1. Nella missione 20 (Fondi e accantonamenti) del bilancio di previsione finanziario 2019-2021 è approvato il fondo per la partecipazione finanziaria ad accordi di programma.
2. E' autorizzato con provvedimento amministrativo della Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente, il prelievo dal fondo di cui al comma 1 delle somme occorrenti per istituire appositi capitoli di spesa relativi al finanziamento dei singoli accordi di programma.
Art. 4. (Fondo di riserva per le spese derivanti da economie su fondi statali vincolati) [1]
1. Nella missione 20 (Fondi e accantonamenti) del bilancio di previsione finanziario 2019-2021 sono approvati i fondi di riserva per le spese derivanti da economie su fondi statali vincolati di parte corrente e di parte capitale.
2. La Giunta regionale, con provvedimento amministrativo, dispone il prelievo dai fondi di riserva di cui al comma 1 delle somme occorrenti ad integrare gli stanziamenti o ad istituire appositi capitoli per consentire la reiscrizione delle economie o delle somme non più conservabili nel conto dei residui passivi relative a previsioni di spesa derivanti da assegnazioni statali e comunitarie a destinazione vincolata.
Art. 5. (Altri fondi occorrenti per fare fronte a oneri che si manifestano nell'esercizio)
1. Nella missione 20 (Fondi e accantonamenti) del bilancio di previsione finanziario 2019-2021 sono iscritti i seguenti fondi:
a) fondo occorrente per far fronte ad oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezionano dopo l'approvazione del bilancio, recanti spese di parte corrente attinenti alle funzioni normali;
b) fondo occorrente per far fronte ad oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezionano dopo l'approvazione del bilancio, recanti spese per investimenti attinenti ad ulteriori programmi di sviluppo;
c) fondo per far fronte ad oneri derivanti da potenziali contenziosi;
d) fondo per l'accantonamento degli introiti derivanti da alienazioni immobiliari ai sensi del
e) fondo di riequilibrio finanziario ai sensi dell'articolo 1 della
f) [fondo per il potenziamento degli strumenti di contrasto all'evasione dei tributi regionali ai sensi dell'articolo 11 della
g) fondo per i contributi a valere sul fondo per il finanziamento degli investimenti degli enti locali ai sensi dell'articolo 13 della
h) fondo rischi per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio per il potenziamento e la qualificazione degli impianti e delle attrezzature sportive ai sensi della
2. Al prelievo di somme dai fondi di cui al comma 1 si provvede mediante provvedimento amministrativo della Giunta regionale.
Art. 6. (Rifinanziamento delle leggi regionali di spesa)
1. In applicazione di quanto previsto dall'articolo 30 della
2. Le disposizioni delle leggi regionali abrogate citate nell'allegato A di cui al comma 1, continuano ad applicarsi ai rapporti sorti nel periodo della loro vigenza e per l'esecuzione degli accertamenti dell'entrata e degli impegni di spesa assunti, come previsto dall'articolo 2 della legge regionale 1° agosto 2005, n. 13 (Legge regionale di semplificazione e disciplina dell'analisi d'impatto della regolamentazione).
Art. 7. (Sostituzione dell'allegato E alla
1. L'allegato E alla
Art. 8. (Prelievo dal fondo contenzioso)
1. La Giunta regionale è autorizzata a prelevare dal fondo contenzioso accantonato nell'ambito della missione 20 (Fondi e accantonamenti), programma 20.03 (Altri fondi), titolo 1 (Spese correnti) del bilancio di previsione finanziario 2019-2021, nel limite massimo di euro 9.000.000,00, gli importi necessari alla completa definizione del giudizio, avviato dalla Provincia del Verbano Cusio Ossola e pendente al primo grado della giustizia amministrativa, relativamente agli esercizi finanziari dal 2012 al 2018, al fine di tacitare ogni pretesa economica.
2. La Giunta regionale è, altresì, autorizzata a prelevare dal fondo di cui al comma 1 l'importo di euro 900.693,45, necessario all'integrazione della transazione già conclusa fra Regione Piemonte e Gestione Esazioni Convenzionate S.p.a. (GEC) in liquidazione volontaria, per il pagamento dei crediti riconosciuti dall'amministrazione regionale a fronte dei servizi resi negli anni 2014-2016 per lo svolgimento di attività di riscossione coattiva.
Art. 9. (Applicazione della parte accantonata e vincolata del risultato di amministrazione presunto 2018)
1. Nel bilancio di previsione finanziario 2019-2021 sono iscritte per l'esercizio 2019 le seguenti voci di spesa, in applicazione della parte accantonata del risultato di amministrazione presunto 2018, ai sensi dell'articolo 42 del
a) fondo crediti di dubbia esigibilità al 31 dicembre 2018 per un importo pari a euro 366.935.923,39;
b) fondo per l'iscrizione di residui perenti regionali al 31 dicembre 2018 per un importo pari a euro 49.427.853,26;
c) fondo vincolato per la copertura delle perdite delle società partecipate, ai sensi dell'articolo 1, comma 551, della
d) fondo rischi contenzioso per un importo pari a euro 16.000.693,45;
e) altri accantonamenti per un importo pari a euro 31.713.440,74.
2. Nel bilancio di previsione finanziario 2019-2021 sono iscritti per l'esercizio 2019, in applicazione della parte accantonata del risultato di amministrazione presunto 2018, ai sensi dell'articolo 42 del
a) fondo vincolato da anticipazioni di liquidità ai sensi del
b) fondo vincolato da anticipazioni di liquidità ai sensi del
c) ripiano annuale 2018 del disavanzo per iscrizione fondi vincolati da anticipazioni di liquidità ai sensi del
3. Nel bilancio di previsione finanziario 2019-2021 sono iscritte per l'esercizio 2019 le seguenti voci di spesa, in applicazione della parte vincolata del risultato di amministrazione presunto 2018, ai sensi dell'articolo 42 del
a) vincoli derivanti da leggi e principi contabili per euro 16.407.653,42;
b) vincoli derivanti da trasferimenti per euro 98.139.021,45.
4. In applicazione dell'articolo 1, comma 898, della
5. Al prelievo di somme dai fondi di cui ai commi 1 e 3 si provvede mediante provvedimento amministrativo della Giunta regionale.
Art. 10. (Stabilizzazione contributo alla Città metropolitana di Torino e alla Provincia del Verbano-Cusio-Ossola)
1. A decorrere dall'esercizio di bilancio 2019, il contributo annuale previsto dall'articolo 24, comma 4, della
Art. 11. (Copertura finanziaria di leggi regionali approvate in fase di esercizio provvisorio)
1. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 112 della
a) di cui all'articolo 111, comma 1, della medesima legge si provvede mediante gli stanziamenti della missione 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca), programma 16.01 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare), titolo 1 (Spese correnti) del bilancio di previsione finanziario 2019-2021;
b) di cui all'articolo 111, comma 2, si provvede mediante gli stanziamenti della missione 16, programma 16.01, titolo 2 (Spese in conto capitale) del bilancio di previsione finanziario 2019-2021;
c) di cui all'articolo 111, comma 3, si provvede mediante gli stanziamenti della missione 16, programma 16.01, titolo 1 del bilancio di previsione finanziario 2019-2021;
d) di cui all'articolo 111, comma 4, si provvede mediante gli stanziamenti della missione 16, programma 16.01, titolo 2 del bilancio di previsione finanziario 2019-2021;
e) di cui all'articolo 111, comma 5, si provvede mediante gli stanziamenti della missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), programma 01.03 (Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato), titolo 1 (Spese correnti) del bilancio di previsione finanziario 2019-2021;
f) di cui all'articolo 111, comma 6, si provvede mediante gli stanziamenti della missione 01, programma 01.03, titolo 2 (Spese in conto capitale) del bilancio di previsione finanziario 2019-2021;
g) di cui all'articolo 111, comma 7, si provvede mediante gli stanziamenti della missione 01, programma 01.03, titolo 1 del bilancio di previsione finanziario 2019-2021;
h) di cui all'articolo 111, comma 8, si provvede mediante gli stanziamenti della missione 01, programma 01.03, titolo 2 del bilancio di previsione finanziario 2019-2021.
2. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 13 della
3. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 23 della legge regionale 1° marzo 2019, n. 6 (Nuove norme in materia di politiche giovanili), alla copertura degli oneri di cui all'articolo 21 della medesima legge si provvede mediante gli stanziamenti della missione 06 (Politiche giovanili, sport e tempo libero), programma 06.02 (Giovani), titolo 1 (Spese correnti) del bilancio di previsione finanziario 2019-2021.
4. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3 della legge regionale 1° marzo 2019, n. 7 (Modifiche alla
Art. 12. (Manufacturing Technology Competence Center - MTCC)
1. La Regione promuove in collaborazione con il Politecnico di Torino e con gli altri soggetti pubblici interessati la realizzazione di un centro denominato Manufacturing Technology Competence Center (MTCC) per il trasferimento tecnologico e l'innovazione dal sistema della ricerca al sistema produttivo destinato a ospitare infrastrutture di ricerca, attività di ricerca collaborativa tra imprese e centri di ricerca, dimostratori tecnologici, formazione professionalizzante e continua e altre iniziative connesse, nonché di un centro denominato Piattaforma aerospazio destinato a ospitare analoghe attività e iniziative rivolte alle imprese, in particolare piccole e medie imprese, del settore aerospazio.
2. La Giunta regionale disciplina le modalità attuative per assicurare il coordinamento delle azioni e gli strumenti per definire i compiti riconducibili alla responsabilità delle singole parti.
3. Le attività ed i costi ammissibili finanziati dalla Regione riguardano l'edificazione della struttura, la realizzazione di spazi tecnologicamente attrezzati nonché l'acquisizione di attrezzature di ricerca.
4. Per gli oneri di cui al presente articolo, è iscritto in un apposito capitolo del bilancio di previsione finanziario 2020-2022, nella missione 14 (Sviluppo economico e competitività), programma 14.03 (Ricerca e innovazione), titolo 2 (Spese in conto capitale), uno stanziamento pari a complessivi euro 30.000.000,00 di cui euro 2.000.000,00 per l'anno 2020, euro 17.000.000,00 per l'anno 2021 e euro 11.000.000,00 per l'anno 2022 [4].
Art. 13. (Disposizioni transitorie in materia di commercio su area pubblica)
1. Fino all'aggiornamento dei criteri regionali per il rilascio delle concessioni di posteggio per il commercio su area pubblica secondo le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 686, della
2. Le concessioni esistenti all'entrata in vigore della presente disposizione sono prorogate fino al 31 dicembre 2020 secondo quanto disposto dall'articolo 1, comma 1180, della
Art. 14. (Sostituzione mezzi agricoli)
1. Nell'importo di euro 5.424.289,00 riportato nell'allegato B alla presente legge, iscritto alla missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), programma 09.08 (Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento), è ricompreso l'importo di euro 2.000.000,00 da destinarsi ad ammodernamento di mezzi e strutture e ad altre iniziative in campo agricolo volte al miglioramento della qualità dell'aria.
Art. 15. (Disposizioni in materia di cultura)
1. Le disposizioni relative all'istituzione del Fondo della cultura, di cui all'articolo 46, comma 1, lettere a) e b), della legge regionale 1 agosto 2018, n. 11 (Disposizioni coordinate in materia di cultura), si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2020.
Art. 16. (Manutenzione straordinaria Forte di Fenestrelle)
1. Al fine di sostenere i lavori di messa in sicurezza e il recupero strutturale del Forte di Fenestrelle, è iscritto per l'esercizio 2020 in un apposito capitolo del bilancio di previsione finanziario 2019-2021, nella missione 05 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali), programma 05.02 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale), titolo 2 (Spese in conto capitale), uno stanziamento pari a euro 500.000,00, da erogare all'Associazione progetto San Carlo- Forte di Fenestrelle - Onlus.
Capo II.
MODIFICHE DI LEGGI REGIONALI
Art. 17. (Modifiche alla
1. All'articolo 10, comma 01, della
2. I commi 02 e 03 dell'articolo 10 della
Art. 18. (Modifiche alla
1. Dopo il comma 3, dell'articolo 5 della
Art. 19. (Modifiche alla
1. All'articolo 11, comma 2, della
Art. 20. (Modifiche alla
1. All'articolo 26, comma 7, della
Art. 21. (Modifiche alla
1. L'allegato B di cui all'articolo 16, comma 1, della
Art. 22. (Modifiche alla
1. All'articolo 38, comma 2, lettera a), della
2. Dopo il comma 2 dell'articolo 38 della
2 ter. Per le finalità di cui al comma 2 bis è istituito, nell'ambito della missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), programma 09.03 (Rifiuti), titolo 1 (Spese correnti), macroaggregato 1.4 (Trasferimenti correnti) del bilancio di previsione finanziario 2019-2021, il capitolo di spesa 'Trasferimenti alle amministrazioni locali per il disagio derivante dalla presenza sul territorio di discariche o impianti di incenerimento senza recupero di energia', con lo stanziamento, per ciascuna annualità 2019, 2020 e 2021, di euro 1.200.000,00.
2 quater. Le modalità di ripartizione della quota spettante ai comuni aventi diritto sono stabilite secondo le seguenti percentuali e sulla base dei criteri generali di cui all'articolo 3, comma 30, della
a) 20 per cento sulla base delle caratteristiche socio-economico-ambientali dei territori interessati;
b) 10 per cento sulla base della superficie dei comuni interessati;
c) 40 per cento sulla base della popolazione residente nell'area interessata;
d) 30 per cento sulla base del sistema di viabilità asservita.
2 quinquies. Si considerano comuni limitrofi a quello sede della discarica i comuni i cui territori ricadono in una distanza di 2 chilometri dal perimetro esterno della discarica. Per quanto attiene al criterio del sistema della viabilità asservita, si considerano comuni limitrofi, quelli i cui territori sono compresi in un intorno di 3 chilometri dal perimetro esterno dell'impianto. Le modalità di dettaglio ai fini dell'attuazione della ripartizione di cui ai precedenti periodi sono definite con apposita deliberazione della Giunta regionale.".
3. Al comma 6 dell'articolo 38 della
4. [Dopo il comma 6 dell'articolo 38 della
Art. 23. (Modifiche alla
1. Il comma 1 dell'articolo 5 della
2. All'articolo 5, comma 2, della
3. All'articolo 5, comma 3, della
Art. 24. (Modifiche alla
1. All'articolo 111, comma 4, della
2. All'articolo 111, comma 7, della
3. All'articolo 111, comma 8, della
Art. 25. (Abrogazioni)
1. L'articolo 22 della
2. L'articolo 21 della
3. Il
Art. 26. (Dichiarazione d'urgenza)
1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione Piemonte.
Allegati
(Omissis)
[1] Articolo abrogato dall'art. 22 della
[2] Lettera abrogata dall'art. 22 della
[3] Comma così modificato dall'art. 8 della
[4] Comma così sostituito dall'art. 12 della
[5] Comma abrogato dall'art. 22 della