§ 3.3.30 - L.R. 4 novembre 2008, n. 30.
Istituzione del Parco regionale agricolo dell'olivo di Venafro.


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:3. assetto ed utilizzazione del territorio
Capitolo:3.3 ambiente e tutela dall'inquinamento
Data:04/11/2008
Numero:30


Sommario
Art. 1.  Finalità
Art. 2.  Ente Parco
Art. 3.  Statuto
Art. 4.  Strumenti di attuazione
Art. 5.  Divieti e norme di salvaguardia
Art. 6.  Censimento degli alberi con valore monumentale
Art. 7.  Istituzione del Vivaio ed altre attività dell'Ente parco
Art. 8.  Personale del Parco
Art. 9.  Indennizzi
Art. 10.  Vigilanza e sanzioni
Art. 11.  Contabilità ed entrate dell'Ente parco
Art. 12.  Rinvio
Art. 13.  Norme transitorie
Art. 14.  Norme finanziarie


§ 3.3.30 - L.R. 4 novembre 2008, n. 30. [1]

Istituzione del Parco regionale agricolo dell'olivo di Venafro.

(B.U. 15 novembre 2008, n. 26)

 

Art. 1. Finalità

1. Con la presente legge viene istituito il "Parco regionale agricolo dell'olivo di Venafro", di seguito denominato Parco.

2. Le finalità del Parco sono le seguenti:

a) garantire e promuovere la conservazione e la riqualificazione dell'ambiente naturale, degli oliveti e del paesaggio; contribuire a fronteggiare le emergenze geologiche, le emergenze storico-archeologiche e quelle riguardanti i terrazzamenti pedemontani;

b) salvaguardare il patrimonio genetico dell'Olivo di Venafro e le piante vetuste;

c) assicurare un uso corretto del territorio per scopi scientifici, didattici, culturali, sociali e ricreativi;

d) promuovere l'identità storica della coltivazione dell'Olivo di Venafro quale elemento caratterizzante e prioritario del Parco;

e) favorire e valorizzare l'olio prodotto nell'area in accordo con la Sala Panel operante nel territorio, con gli agricoltori in forma associata e singola, tramite disciplinari per la raccolta e la produzione.

3. Per le finalità di cui al comma 2, l'Ente parco, di cui all'articolo 2, concede, attraverso specifiche convenzioni, l'uso del proprio nome e del proprio logo a servizi e prodotti locali che presentino requisiti di qualità e che soddisfino le finalità del Parco.

4. L'Ente parco, di cui all'articolo 2, realizza e gestisce le opere sentieristiche, didattiche ed espositive per la funzione del Parco, incentiva all'interno dell'area protetta i metodi della coltivazione biologica e della lotta integrata, pubblicizza le proprie attività a fini didattici e turistici, promuove studi storici e naturalistici sulla cultura legata all'olivo ed al territorio di Venafro.

 

     Art. 2. Ente Parco

1. È istituito l'Ente parco regionale agricolo dell'olivo di Venafro, ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 20 ottobre 2004, n. 23 (Realizzazione e gestione delle aree naturali protette).

2. Il perimetro provvisorio del Parco, compreso nel territorio del Comune di Venafro, è individuato nella cartografia allegata. Alla perimetrazione e alla zonizzazione definitiva si provvederà con l'approvazione del Piano territoriale del Parco di cui all'articolo 4. Nel perimetro del Parco dovrà essere comunque compresa la maggior parte degli oliveti di vecchio impianto, dei quali la Regione Molise intende salvaguardare i valori botanici, naturali e storici, nonché il patrimonio genetico.

3. Sono organi dell'Ente parco:

a) il Presidente del Consiglio direttivo, nominato dal Presidente della Giunta regionale;

b) il Consiglio direttivo, composto da tre membri esperti in materia agricolo-ambientale, nominati dal Consiglio regionale;

c) il Revisore dei conti, nominato dal Consiglio regionale, secondo le modalità di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale n. 23/2004.

4. Il Presidente del Consiglio direttivo ha la legale rappresentanza dell'Ente parco, ne coordina l'attività, esplica le funzioni che gli sono delegate dal Consiglio direttivo e quelle che gli sono attribuite dallo statuto, adotta i provvedimenti urgenti ed indifferibili che sottopone alla ratifica del Consiglio direttivo nella seduta successiva. In caso di parità di voto, la maggioranza è determinata dal voto del Presidente.

5. Il Consiglio direttivo:

a) delibera su questioni generali e bilanci;

b) redige la proposta di statuto di cui all'articolo 3;

c) adotta il regolamento di cui al comma 2 dell'articolo 4;

d) provvede alla redazione ed all'adozione del Piano territoriale del Parco di cui al comma 1 dell'articolo 4;

e) formula il Programma di sviluppo del Parco di cui al comma 3 dell'articolo 4;

f) esercita ogni altra competenza attribuitagli dallo statuto.

6. Il Revisore dei conti esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Ente parco, redige una relazione sul bilancio di previsione e sul conto consuntivo e formula proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza ed economicità della gestione.

7. Il Revisore dei conti invia al Presidente della Giunta regionale una relazione semestrale sull'attività amministrativa dell'Ente parco e sullo svolgimento dell'azione di controllo. Il revisore dei conti, qualora riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'Ente parco, ne riferisce immediatamente al Consiglio direttivo ed alla Giunta regionale. Il Revisore dei conti ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente e può partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio direttivo.

8. Il Presidente, il Consiglio direttivo ed il Revisore dei conti durano in carica fino alla fine della legislatura regionale nella quale sono stati eliminati e possono essere rinominati una sola volta.

9. Ai componenti del Consiglio direttivo, al Revisore dei conti ed al Presidente spettano compensi pari a quelli previsti dal comma 12-bis dell'articolo 9 della legge n. 394/1991, per le medesime cariche dei parchi nazionali.

 

     Art. 3. Statuto

1. Il Consiglio direttivo, entro novanta giorni dalla nomina, redige una proposta di statuto, indicando in particolare:

a) la sede legale;

b) le competenze e le modalità di funzionamento di ciascun organo;

c) l'organizzazione ed il funzionamento dell'apparato organizzativo dell'Ente parco;

d) le norme di organizzazione e di gestione dell'Ente parco;

e) le modalità di partecipazione e le forme di pubblicità degli atti.

2. La proposta di statuto viene trasmessa al Consiglio regionale che si esprime con parere entro novanta giorni dalla richiesta, trascorsi i quali il parere stesso si intende reso positivamente.

 

     Art. 4. Strumenti di attuazione

1. Il Piano territoriale del Parco, di seguito denominato Piano, i cui contenuti strutturali sono mutuati dal Piano Paesistico Territoriale di Area Vasta Medio Volturno (PPTAAV), opportunamente integrati per il perseguimento dei fini di cui alla presente legge, è disciplinato dall'articolo 13 della legge regionale n. 23/2004.

2. Contestualmente all'adozione del Piano, e comunque non oltre sei mesi dalla sua approvazione, il Consiglio direttivo adotta il regolamento del Parco, conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 14 della legge regionale n. 23/2004.

3. Il Consiglio direttivo, entro sei mesi dall'insediamento, formula il Programma di sviluppo del Parco, di seguito denominato Programma, e lo trasmette alla Giunta regionale per l'approvazione. Il Programma costituisce lo strumento di pianificazione economica dell'area protetta e stabilisce le risorse, le iniziative e le modalità di attuazione per il conseguimento delle finalità di cui al comma 2 dell'articolo 1, nonché delle attività del Parco previste dalla presente legge. Il Programma ha validità quinquennale e può essere aggiornato annualmente al fine di ottimizzare obiettivi e risorse finanziarie disponibili. In particolare, il Programma può prevedere la destinazione di idonee risorse economiche per la concessione di sovvenzioni a privati o ad enti locali che svolgano attività di mantenimento e di miglioramento delle condizioni di naturalità e per la sorveglianza del territorio. La Giunta regionale approva il Programma entro centottanta giorni dal suo ricevimento, nei limiti dei finanziamenti disponibili, cui concorrono risorse comunitarie, statali, regionali, dei Comuni territorialmente interessati e di altri enti.

4. La Regione Molise eroga annualmente contributi per il finanziamento delle attività del Parco sulla base del Programma di cui al comma 3.

 

     Art. 5. Divieti e norme di salvaguardia

1. Per le finalità della presente legge si stabilisce che:

a) i proprietari ed i conduttori dei fondi coltivati ad olivo ricadenti nel Parco provvedono, anche attraverso incentivi da parte dell'Ente parco, negli appezzamenti di proprietà, ad attuare pratiche agronomiche rispettose dell'ambiente, alla manutenzione dei terrazzamenti, allo sfalcio, anche tramite l'aratura, delle erbe alte ed al contenimento della vegetazione al fine di prevenire gli incendi; le operazioni di smaltimento dei residui vegetali sono attuate in osservanza della legge regionale 4 marzo 2005, n. 8 (Norme in materia di eliminazione della vegetazione spontanea infestante e dei residui delle coltivazioni e modalità di applicazione dell'ecocondizionalità);

b) è vietato l'abbattimento di alberi di olivo, l'asportazione di parti di tronco e la potatura attuata sui rami portanti della chioma; deroghe a tale norma potranno essere concesse per motivi eccezionali ed in virtù delle norme vigenti esclusivamente dall'Ente parco;

c) l'abbattimento di alberi bruciati a causa di incendi o di parti di essi, deve essere autorizzato dall'Ente parco;

d) è vietato l'edificazione nelle aree vincolate dal PP TAAV e nelle aree interessate da incendi ai sensi della legge 21 novembre 2000, n. 353 (Legge quadro in materia di incendi boschivi);

e) è vietato l'uso di mezzi motorizzati al di fuori delle strade interpoderali presenti nel Parco, esclusi quelli adibiti alla coltivazione degli appezzamenti agricoli, alla manutenzione di infrastrutture di pubblica utilità ed alla sorveglianza;

f) è vietata la manomissione e l'alterazione del territorio mediante movimento di terreno, scavi, apertura di nuove cave e strade ad eccezione di quelle autorizzate ai sensi della normativa vigente per la prevenzione degli incendi;

g) per la difesa fitosanitaria è vietato l'uso di pesticidi e diserbanti chimici di sintesi.

 

     Art. 6. Censimento degli alberi con valore monumentale

1. L'Ente parco promuove e realizza il censimento degli alberi di olivo presenti sul suo territorio che per la loro vetustà, rarità, particolare collocazione e storia possono essere considerati di valore testimoniale o monumentale.

2. Gli alberi con le caratteristiche di cui al comma 1 vengono rilevati e tutelati ai sensi della legge regionale 6 dicembre 2005, n. 48 (Tutela e valorizzazione degli alberi monumentali) e sono considerati di valore eccezionale ai sensi della legge regionale 1° dicembre 1989, n. 24 (Disciplina dei piani paesistico-ambientali), applicandosi per essi la protezione relativa alla modalità A1 del PPTAAV.

 

     Art. 7. Istituzione del Vivaio ed altre attività dell'Ente parco

1. Al fine di promuovere la conservazione e la moltiplicazione delle "cultivar" dell'olivo presenti nel territorio di Venafro e più in generale dell'Alto Volturno, è istituito il vivaio del Parco.

2. Per l'istituzione del vivaio del Parco di cui al comma 1 vengono conservate, attraverso l'uso di tecnologie avanzate, tutte le "cultivar" presenti e vengono sperimentate nuove e vecchie tecniche di coltivazione anche al fine di promuovere condizioni e tipologie colturali del passato non più utilizzate.

3. L'Ente parco può instaurare rapporti di collaborazione, per la realizzazione e per la gestione del vivaio, con enti, istituzioni scolastiche ed universitarie pubbliche e private.

 

     Art. 8. Personale del Parco

1. L'Ente parco, per l'espletamento delle proprie attività, può avvalersi sia di personale proprio che di:

a) personale comandato dalla Regione o da altri enti pubblici;

b) personale assunto con contratto a tempo determinato secondo le vigenti normative;

c) personale tecnico e di manodopera inquadrato ai sensi dei contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti per il settore agricolo-forestale, impiegato sia direttamente che tramite convenzione con cooperative specializzate;

d) agricoltori operanti sul territorio in forma singola o associata;

e) associazioni o cooperative finalizzate alla tutela dell'ambiente;

f) corpi volontari di guardie giurate riconosciute dalla Provincia di Isernia e associazioni o gruppi di volontari afferenti alla Protezione civile.

 

     Art. 9. Indennizzi

1. L'Ente Parco, su autorizzazione dalla Giunta regionale, eroga indennizzi per danni dovuti alle riduzioni di reddito da limitazioni colturali o da modificazioni delle tecniche di coltivazione su richiesta dei soggetti danneggiati.

 

     Art. 10. Vigilanza e sanzioni

1. L'attività di vigilanza è disciplinata dall'Ente parco che si avvale, previ accordi e convenzioni, del personale del Corpo Forestale dello Stato, del Corpo di Polizia provinciale, degli organi di polizia urbana e rurale, delle guardie giurate ambientali, zoofile e venatorie provinciali anche volontarie, associazioni o gruppi di volontari afferenti alla Protezione civile.

2. Ferme restando le disposizioni relative al danno ambientale di cui all'articolo 311 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e le sanzioni previste dalle leggi vigenti, ai sensi dell'articolo 23 della legge regionale n. 23/2004, è applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 25.000,00:

a) per il deturpamento, l'estirpazione o l'abbattimento di ognuno degli elementi sottoposti a tutela dalla presente legge;

b) in caso di violazione delle disposizioni di cui all'articolo 5;

c) in caso di violazione delle disposizioni del Piano del Parco e del regolamento del Parco.

3. L'entità della sanzione è correlata al danno cagionato e al pregio del bene danneggiato e viene stabilita dall'Ente parco, acquisita la valutazione del danno economico-ambientale effettuata dalla competente autorità forestale.

4. Competente alla irrogazione della sanzione amministrativa è l'Ente parco.

5. I proventi delle sanzioni costituiscono entrate dell'Ente Parco ai sensi dell'articolo 11, comma 2, lettera h).

6. Per le procedure sanzionatorie previste dalla presente legge si applicano le norme della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e delle altre leggi vigenti.

 

     Art. 11. Contabilità ed entrate dell'Ente parco

1. Le funzioni contabili e amministrative e la gestione patrimoniale dell'Ente parco sono soggette alla disciplina della legge regionale 7 maggio 2002, n. 4 (Nuovo ordinamento contabile della Regione Molise).

2. Costituiscono entrate dell'Ente parco, da destinare al conseguimento dei fini istitutivi:

a) i contributi dell'Unione europea, dello Stato nonché i contributi erogati dalla Regione in via ordinaria e per progetti speciali;

b) i contributi degli enti pubblici e dei privati e le libere erogazioni in denaro;

c) i contributi ed i finanziamenti a specifici progetti;

d) gli eventuali redditi patrimoniali;

e) i proventi derivanti da contratti o convenzioni stipulati in relazione all'attività dell'ente;

f) i canoni di concessione, i proventi derivanti da eventuali diritti tariffari, di privativa e le entrate derivanti dai servizi resi;

g) i proventi delle attività commerciali e promozionali;

h) i proventi delle sanzioni di cui all'articolo 10;

i) ogni altro provento acquisito in relazione all'attività dell'ente.

 

     Art. 12. Rinvio

1. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale n. 23/2004, in quanto compatibili.

 

     Art. 13. Norme transitorie

1. L'Ente parco è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale successivamente al 31 dicembre 2008.

2. Con il decreto di cui al comma 1, da emanarsi entro il mese di febbraio 2009, sono stabiliti tempi e modalità per l'insediamento degli organi dell'Ente e per l'eventuale allocazione provvisoria della sede.

 

     Art. 14. Norme finanziarie

1. Agli oneri relativi all'erogazione dei contributi regionali al Parco regionale agricolo dell'olivo di Venafro, che si quantificano nella misura annua di € 150.000,00 (CENTOCINQUANTAMILA/00), si fa fronte, per l'esercizio finanziario 2009, mediante apposito stanziamento da iscriversi nel bilancio in sede di manovra finanziaria.

2. Per gli esercizi 2010 e successivi, si provvede con le relative leggi approvative di bilancio.

 

 

Allegato "A"

(Cartografia - Omissis)


[1] Nel testo della presente legge, dopo la parola "parco" è aggiunta la parola "storico" per effetto dell'art. 3 della L.R. 13 gennaio 2009, n. 1.