Settore: | Codici regionali |
Regione: | Molise |
Materia: | 2. sviluppo economico |
Capitolo: | 2.2 zootecnia |
Data: | 02/10/2006 |
Numero: | 30 |
Sommario |
Art. 1. Finalità. |
Art. 2. Obiettivi. |
Art. 3. Interventi. |
Art. 4. Associazione degli allevatori. |
Art. 5. Tenuta dei libri genealogici e dei registri anagrafici. |
Art. 6. Controlli della produttività animale. |
Art. 7. Assistenza tecnica in zootecnia. |
Art. 8. Riproduzione animale. |
Art. 9. Altri interventi. |
Art. 10. Soggetti beneficiari. |
Art. 11. Procedure. |
Art. 12. Anticipazioni. |
Art. 13. Disposizione transitoria. |
Art. 14. Funzionalità dell'Associazione degli allevatori del Molise. |
Art. 15. Abrogazioni. |
Art. 16. Norma finanziaria. |
Art. 17. Compatibilità comunitaria. |
Art. 18. Entrata in vigore. |
§ 2.2.29 - L.R. 2 ottobre 2006, n. 30.
Disciplina organica in materia di riordino del sistema Associazioni allevatori del Molise e potenziamento delle attività connesse al miglioramento genetico delle specie animali di interesse zootecnico.
(B.U. 5 ottobre 2006, n. 28 - edizione straordinaria).
Art. 1. Finalità.
1. La Regione Molise, nell'ambito delle politiche agricole di sviluppo rurale, con la presente legge incentiva il potenziamento dei servizi specialistici alle aziende zootecniche attraverso il riordino del sistema delle Associazioni allevatori del Molise ed il sostegno delle attività connesse al miglioramento genetico del patrimonio zootecnico regionale.
Art. 2. Obiettivi.
1. Gli obiettivi di cui all'articolo 1 sono assicurati dall'Associazione degli allevatori del Molise, previo adeguamento dello statuto dell'A.P.A. di Campobasso.
2. L'associazione A.P.A. di cui al comma 1, assume caratteristiche di associazione interprovinciale (A.A.M.), ed è costituita dagli allevatori della Regione Molise nel rispetto delle norme del codice civile e secondo le disposizioni dell'Associazione italiana allevatori.
3. L'adeguamento dello statuto dell'APA prevede, inoltre, la possibilità dell'istituzione di sedi operative territoriali di ambito provinciale e la presenza di un componente del Comitato direttivo e di un componente del Collegio dei sindaci designati dalla Giunta regionale [1].
Art. 3. Interventi.
1. Ai fini di cui all'articolo 1, nel rispetto della normativa comunitaria ed in armonia con la legislazione nazionale, la Regione:
a) finanzia lo svolgimento delle attività di tenuta dei libri genealogici e dei registri anagrafici di tutte le diverse specie e razze di interesse zootecnico;
b) incentiva l'esecuzione dei controlli della produttività del bestiame allevato finalizzati all'attività di miglioramento genetico dello stesso;
c) finanzia l'attività di assistenza tecnica in zootecnia;
d) [promuove la diffusione dell'inseminazione strumentale e delle tecniche e metodi innovativi in materia di riproduzione animale] [2].
2. [La Giunta regionale può finanziare, anche per il tramite dell'Associazione degli allevatori del Molise, programmi ed interventi nelle seguenti materie:
a) valutazione genetica degli arieti destinati al miglioramento del patrimonio ovino allevato;
b) acquisto di riproduttori maschi e femmine iscritti nei libri genealogici o equivalenti nel rispetto delle condizioni di accesso previste dal Programma operativo regionale del Molise e dal suo Complemento di programmazione, in favore di imprenditori agricoli che conducono allevamenti di animali della stessa razza dei riproduttori acquistati;
c) organizzazione nell'ambito regionale e nazionale di manifestazioni, rassegne e mostre zootecniche di particolare rilevanza tecnica, nonché partecipazione alle stesse degli allevatori interessati;
d) svolgimento di corsi specialistici di formazione o di aggiornamento per tecnici ed allevatori;
e) collaborazione con organismi specializzati per la realizzazione di studi e ricerche in zootecnia;
f) acquisizione ed elaborazione dati inerenti alla riproduzione animale;
g) ritiro sul territorio regionale e smaltimento delle carcasse animali di ogni specie e razza] [3].
3. [I criteri per la determinazione delle spese ammissibili al contributo pubblico e le modalità operative sono stabiliti ai sensi dell'articolo 9] [4].
Art. 4. Associazione degli allevatori.
1. La Regione riconosce all'Associazione degli allevatori del Molise i finanziamenti pubblici previsti ai sensi della vigente normativa comunitaria e nazionale per gli interventi di cui all'articolo 3.
2. L'amministrazione regionale anticipa, su apposito conto corrente bancario infruttifero, il 50 per cento dei costi annuali fissi o obbligatori [5].
3. Sul conto corrente di cui al comma 2 i pagamenti sono disposti unicamente dal legale rappresentante dell'Associazione degli allevatori e le eventuali economie di spesa costituiscono anticipazione per l'anno successivo.
Art. 5. Tenuta dei libri genealogici e dei registri anagrafici. [6]
[1. Per l'espletamento dei compiti relativi alla tenuta dei libri genealogici e dei registri anagrafici delle diverse specie e razze allevate può essere concesso un contributo annuale fino al 100 per cento delle spese sostenute e riconosciute ammissibili.
2. La spesa ammissibile al contributo è determinata in ragione del numero dei capi controllati, del numero degli allevamenti e della situazione ambientale e produttiva del territorio.]
Art. 6. Controlli della produttività animale. [7]
[1. Per l'effettuazione dei controlli funzionali, finalizzati all'attività di miglioramento genetico del bestiame allevato, può essere concesso un contributo annuale fino al 70 per cento delle spese sostenute e riconosciute ammissibili.
2. La spesa ammissibile al contributo è determinata in ragione del numero dei capi controllati, del numero degli allevamenti e della situazione ambientale e produttiva del territorio.]
Art. 7. Assistenza tecnica in zootecnia. [8]
[1. Al fine di conseguire il miglioramento delle tecniche di allevamento e delle produzioni zootecniche, nonché il benessere degli animali e l'adeguamento delle strutture ed impianti zootecnici alle norme sulla sicurezza e sulla compatibilità ambientale ed igienico-sanitaria, la Giunta regionale concede all'Associazione degli allevatori del Molise aiuti fino al 100 per cento della spesa riconosciuta per la realizzazione di programmi di assistenza tecnica in zootecnia.
2. L'assistenza tecnica in zootecnia, di cui al comma 1, è finanziata a condizione che la stessa non rientri nella normale attività di gestione aziendale.]
Art. 8. Riproduzione animale. [9]
[1. Allo scopo di sostenere il mantenimento ed il miglioramento della qualità genetica del patrimonio zootecnico regionale, la Giunta regionale riconosce i seguenti aiuti:
a) fino al 40 per cento dei costi ammissibili per investimenti in centri per la riproduzione animale;
b) fino al 40 per cento dei costi riconosciuti per l'introduzione a livello aziendale di tecniche e metodi innovativi in materia di riproduzione animale, con esclusione degli interventi di fecondazione artificiale.
2. Il massimale di cui alla lettera b) del comma 1 è elevabile fino al 70 per cento dei costi riconosciuti per le aziende iscritte nei libri genealogici che rientrano in programmi relativi ai test per la qualità genetica o di valutazione delle rese del bestiame.]
Art. 9. Altri interventi. [10]
[1. La Giunta regionale, nei limiti dello stanziamento di bilancio, può finanziare i programmi e gli interventi di cui all'articolo 3, comma 2. I massimali di contributi rapportati alla spesa ammissibile sono definiti con atto della Giunta regionale in conformità alle limitazioni contenute nella Decisione della Commissione e di quanto previsto dal Programma operativo regionale del Molise e dal Complemento di programmazione.]
Art. 10. Soggetti beneficiari. [11]
[1. Ai fini della presente legge sono considerati soggetti beneficiari gli imprenditori agricoli che, in regola con le vigenti norme specifiche del settore sanitario e veterinario, esercitano l'attività zootecnica nel territorio regionale.
2. Gli interventi ed i servizi di assistenza tecnica in zootecnia sono diretti a tutti gli allevatori, indipendentemente dalla loro appartenenza o meno al sistema Associazione allevatori del Molise.
3. L'importo globale degli aiuti concessi per singolo beneficiario di cui al comma 2 non può superare il massimale di centomila euro per un periodo di tre anni.]
1. Per l'attuazione degli interventi previsti per l'attività istituzionale di tenuta dei libri genealogici e controlli funzionali, l'Associazione degli allevatori del Molise entro il 30 novembre di ogni anno presenta all'Assessorato regionale all'agricoltura e foreste il programma dell'attività relativa al miglioramento genetico, elaborato dall'Associazione italiana allevatori. Detto programma è rendicontato annualmente all'Assessorato regionale all'agricoltura e foreste, secondo le procedure disposte dall'Associazione italiana allevatori.
2. Il programma operativo triennale, per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 3, è proposto dall'Associazione degli allevatori del Molise ed adottato dalla Giunta regionale. L'Associazione degli allevatori del Molise, in linea con il contenuto del programma operativo triennale, presenta alla direzione generale regionale competente in materia di agricoltura la richiesta di finanziamento del progetto esecutivo annuale entro il 30 novembre di ogni anno. I programmi operativi e le loro variazioni sono proposti dall'Associazione degli allevatori del Molise e sono adottati dalla Giunta regionale.
Art. 12. Anticipazioni.
1. L'amministrazione regionale, all'atto dell'approvazione del progetto esecutivo annuale di attività di cui all'articolo 11, anticipa, in favore dell'Associazione allevatori il 90 per cento delle somme annualmente occorrenti a tal fine, con l'obbligo da parte della stessa Associazione di presentare la documentazione delle spese sostenute entro il 30 giugno dell'anno successivo, cui segue l'erogazione del saldo [13].
2. Le eventuali giustificate economie di spesa accertate dall'amministrazione regionale costituiscono anticipazione per l'anno successivo.
Art. 13. Disposizione transitoria.
1. Nelle more dell'adeguamento del proprio statuto, ai sensi della presente legge, che dovrà avvenire comunque in sede di rinnovo degli attuali organi statutari in carica, comprensivo della modifica della denominazione in "Associazione allevatori del Molise", l'Associazione provinciale allevatori di Campobasso continuerà a svolgere le attività di cui agli articoli 5, 6 e 7 della presente legge.
2. In sede di prima applicazione della presente legge, al fine di non determinare soluzione di continuità nella gestione delle attività di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) e d), l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Associazione allevatori, nelle more dell'approvazione del piano operativo triennale e del progetto esecutivo annuale di attività previsti dall'articolo 11, un'anticipazione del contributo pubblico da stabilirsi con atto della Giunta regionale in base alle disponibilità di bilancio e comunque non inferiore al 50 per cento di quello erogato nell'anno precedente.
Art. 14. Funzionalità dell'Associazione degli allevatori del Molise.
1. Il personale dell'attività di miglioramento genetico (tenuta dei libri genealogici ed effettuazione dei controlli funzionali) utilizzato dall'Associazione provinciale allevatori di Campobasso, resta assegnato all'Associazione degli allevatori del Molise; resta assegnato altresì il personale necessario per l'attività di assistenza tecnica in zootecnia e per le altre attività previste dalla presente legge.
2. Il personale che abbia avuto documentabile rapporto di lavoro, a qualsiasi titolo, con le A.P.A. di Isernia e di Campobasso per almeno un triennio potrà godere di priorità in caso di nuove assunzioni [14].
3. Al fine di poter procedere alla chiusura dei contenziosi in essere, la Giunta regionale, con proprio atto, stabilisce le modalità e gli adempimenti necessari per la definizione delle situazioni pendenti, nonché individua le risorse finanziarie finalizzate al raggiungimento degli obiettivi prefissati ai precedenti commi.
4. [Gli atti di cui al comma 3 hanno esecuzione solo successivamente all'avvio delle procedure di scioglimento e messa in liquidazione delle strutture preesistenti non più nelle condizioni di raggiungimento dello scopo sociale e non più delegate dall'Associazione italiana allevatori] [15].
5. L'A.P.A. di Campobasso, prima degli adeguamenti statutari ed al rinnovo degli organi, così come previsti dagli articoli 2 e 13, dovrà provvedere alla chiusura dei contenziosi in essere conseguenti al trasferimento delle competenze e delle attività dell'A.P.A. di Isernia alla stessa A.P.A. di Campobasso [16].
Art. 15. Abrogazioni.
1. La
2. Sono altresì abrogate tutte le norme in contrasto o incompatibili con la presente legge.
Art. 16. Norma finanziaria.
1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si fa fronte con la costituzione di un nuovo capitolo di bilancio denominato: "Fondo per il sostegno alle Associazioni allevatori del Molise".
2. In fase di prima applicazione sono utilizzati i fondi di cui alla
3. Gli stanziamenti per gli interventi di cui all'articolo 14 sono per il comma 3 fino ad un massimo di 700.000,00 euro e per il comma 5 fino ad un massimo di 300.000,00 euro [17].
4. Sono annualmente riportate nel bilancio regionale, come spese obbligatorie, le somme relative alle attività della tenuta dei libri genealogici e dei controlli funzionali trasferiti a valere sulla fiscalità dallo Stato alle Regioni. L'importo non può essere inferiore all'ammontare medio dei trasferimenti riferiti agli anni 2003, 2004 e 2005.
Art. 17. Compatibilità comunitaria.
1. La Giunta regionale, in applicazione delle disposizioni di cui al
2. I regimi di aiuti previsti dalla presente legge si applicano comunque nei limiti di quanto consentito dalla decisione della Commissione europea.
2-bis. Gli aiuti oggetto di trasferimenti statali e riferiti alle attività trasferite alle Regioni, per la tenuta dei libri genealogici, per i controlli funzionali e i servizi di assistenza tecnica agli allevatori (SATA), si applicano in conformità alle decisioni della Commissione europea assunte a valere sui regimi di aiuto nazionali [19].
Art. 18. Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
[1] Comma così sostituito dall'art. 1 della
[2] Lettera abrogata dall'art. 6 della
[3] Comma abrogato dall'art. 6 della
[4] Comma abrogato dall'art. 6 della
[5] Comma così modificato dall'art. 29 della
[6] Articolo abrogato dall'art. 6 della
[7] Articolo abrogato dall'art. 6 della
[8] Articolo abrogato dall'art. 6 della
[9] Articolo abrogato dall'art. 6 della
[10] Articolo abrogato dall'art. 6 della
[11] Articolo abrogato dall'art. 6 della
[12] Articolo così sostituito dall'art. 6 della
[13] Comma così modificato dall'art. 6 della
[14] Comma così sostituito dall'art. 20 della
[15] Comma abrogato dall'art. 20 della
[16] Comma così modificato dall'art. 20 della
[17] Comma così modificato dall'art. 20 della
[18] Comma così sostituito dall'art. 6 della
[19] Comma aggiunto dall'art. 20 della