Settore: | Codici regionali |
Regione: | Molise |
Materia: | 1. ordinamento ed organizzazione |
Capitolo: | 1.10 ordinamento degli uffici e del personale e organizzazione |
Data: | 02/10/2006 |
Numero: | 33 |
Sommario |
Art. 1. 1. All'articolo 2, comma 1, della legge regionale 26 settembre 2005, n. 30, nella novella, sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni: |
Art. 2. 1. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede con norma di variazione in sede di approvazione dell'assestamento di bilancio 2006. |
§ 1.10.89 - L.R. 2 ottobre 2006, n. 33.
Ulteriori modifiche all'articolo 2 della legge regionale 26 settembre 2005, n. 30.
(B.U. 5 ottobre 2006, n. 28 - edizione straordinaria).
1. All'articolo 2, comma 1, della
a) il comma 7 è sostituito dal seguente:
«7. L'indennità di cui al comma 5 è commisurata all'importo massimo della retribuzione di posizione stabilita dal comma 4 dell'articolo 10 del contratto collettivo nazionale di lavoro del 22 gennaio 2004 relativo al personale del comparto delle Regioni e delle autonomie locali per il quadriennio normativo 2002/2005 e il biennio economico 2002/2003, secondo le seguenti percentuali:
a) personale inquadrato nella categoria "D", profili professionali "D1" = 50 per cento dell'importo massimo della retribuzione di posizione stabilita dal comma 4 dell'articolo 10 del contratto collettivo nazionale di lavoro del 22 gennaio 2004 relativo al personale del comparto delle Regioni e delle autonomie locali per il quadriennio normativo 2002/2005 e il biennio economico 2002/2003;
b) personale inquadrato nella categoria "D", profili professionali "D3" = 80 per cento dell'importo massimo della retribuzione di posizione stabilita dal comma 4 dell'articolo 10 del contratto collettivo nazionale di lavoro del 22 gennaio 2004 relativo al personale del comparto delle Regioni e delle autonomie locali per il quadriennio normativo 2002/2005 e il biennio economico 2002/2003.»;
b) al comma 11 le parole «I dipendenti accedono all'indennità di cui al comma 5 al maturare di due anni di servizio nella categoria e profilo professionale "D1" e "D3" e nel limite del contingente di posti pari a: n. 195 della categoria e profilo professionale "D1" e n. 196 della categoria e profilo professionale "D3", corrispondente al personale di ruolo in servizio alla data del 31 dicembre 2004;» sono sostituite dalle parole «I dipendenti accedono all'indennità di cui al comma 5 al maturare di un anno di servizio nella categoria e profilo professionale "D1" e "D3" e nel limite dei contingenti di posti pari a: n. 195 della categoria e profilo professionale "D1" e n. 320 della categoria e profilo professionale "D3";»;
c) dopo il comma 11 è aggiunto il seguente:
«11 bis. I dipendenti già appartenenti alla categoria e profilo professionale "D1", che acquistano il possesso della categoria e profilo professionale "D3" prima della maturazione di un anno nella categoria di provenienza, accedono all'indennità di cui al comma 5 alla data di maturazione di un anno nella categoria "D". A tale data gli aventi diritto vengono inseriti nella graduatoria della categoria e profilo professionale "D1" fino alla maturazione di un anno nella categoria e profilo professionale "D3", secondo le disposizioni di cui al comma 11.»;
d) il comma 12 è sostituito dal seguente:
«12. L'erogazione delle indennità secondo le percentuali di cui al comma 8 avviene dal compimento rispettivamente del primo e del secondo anno di anzianità nella categoria e profilo professionale di appartenenza».
1. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede con norma di variazione in sede di approvazione dell'assestamento di bilancio 2006.
2. È abrogata la
3. Gli effetti della presente legge decorrono dalla data di entrata in vigore della
4. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise.