§ 1.10.89 - L.R. 2 ottobre 2006, n. 33.
Ulteriori modifiche all'articolo 2 della legge regionale 26 settembre 2005, n. 30.


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:1. ordinamento ed organizzazione
Capitolo:1.10 ordinamento degli uffici e del personale e organizzazione
Data:02/10/2006
Numero:33


Sommario
Art. 1.      1. All'articolo 2, comma 1, della legge regionale 26 settembre 2005, n. 30, nella novella, sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:
Art. 2.      1. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede con norma di variazione in sede di approvazione dell'assestamento di bilancio 2006.


§ 1.10.89 - L.R. 2 ottobre 2006, n. 33.

Ulteriori modifiche all'articolo 2 della legge regionale 26 settembre 2005, n. 30.

(B.U. 5 ottobre 2006, n. 28 - edizione straordinaria).

 

Art. 1.

     1. All'articolo 2, comma 1, della legge regionale 26 settembre 2005, n. 30, nella novella, sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

     a) il comma 7 è sostituito dal seguente:

     «7. L'indennità di cui al comma 5 è commisurata all'importo massimo della retribuzione di posizione stabilita dal comma 4 dell'articolo 10 del contratto collettivo nazionale di lavoro del 22 gennaio 2004 relativo al personale del comparto delle Regioni e delle autonomie locali per il quadriennio normativo 2002/2005 e il biennio economico 2002/2003, secondo le seguenti percentuali:

     a) personale inquadrato nella categoria "D", profili professionali "D1" = 50 per cento dell'importo massimo della retribuzione di posizione stabilita dal comma 4 dell'articolo 10 del contratto collettivo nazionale di lavoro del 22 gennaio 2004 relativo al personale del comparto delle Regioni e delle autonomie locali per il quadriennio normativo 2002/2005 e il biennio economico 2002/2003;

     b) personale inquadrato nella categoria "D", profili professionali "D3" = 80 per cento dell'importo massimo della retribuzione di posizione stabilita dal comma 4 dell'articolo 10 del contratto collettivo nazionale di lavoro del 22 gennaio 2004 relativo al personale del comparto delle Regioni e delle autonomie locali per il quadriennio normativo 2002/2005 e il biennio economico 2002/2003.»;

     b) al comma 11 le parole «I dipendenti accedono all'indennità di cui al comma 5 al maturare di due anni di servizio nella categoria e profilo professionale "D1" e "D3" e nel limite del contingente di posti pari a: n. 195 della categoria e profilo professionale "D1" e n. 196 della categoria e profilo professionale "D3", corrispondente al personale di ruolo in servizio alla data del 31 dicembre 2004;» sono sostituite dalle parole «I dipendenti accedono all'indennità di cui al comma 5 al maturare di un anno di servizio nella categoria e profilo professionale "D1" e "D3" e nel limite dei contingenti di posti pari a: n. 195 della categoria e profilo professionale "D1" e n. 320 della categoria e profilo professionale "D3";»;

     c) dopo il comma 11 è aggiunto il seguente:

     «11 bis. I dipendenti già appartenenti alla categoria e profilo professionale "D1", che acquistano il possesso della categoria e profilo professionale "D3" prima della maturazione di un anno nella categoria di provenienza, accedono all'indennità di cui al comma 5 alla data di maturazione di un anno nella categoria "D". A tale data gli aventi diritto vengono inseriti nella graduatoria della categoria e profilo professionale "D1" fino alla maturazione di un anno nella categoria e profilo professionale "D3", secondo le disposizioni di cui al comma 11.»;

     d) il comma 12 è sostituito dal seguente:

     «12. L'erogazione delle indennità secondo le percentuali di cui al comma 8 avviene dal compimento rispettivamente del primo e del secondo anno di anzianità nella categoria e profilo professionale di appartenenza».

 

     Art. 2.

     1. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede con norma di variazione in sede di approvazione dell'assestamento di bilancio 2006.

     2. È abrogata la legge regionale 29 agosto 2006, n. 22 (Modifiche ed integrazioni all'articolo 2 della legge regionale 26 settembre 2005, n. 30.)

     3. Gli effetti della presente legge decorrono dalla data di entrata in vigore della legge regionale 26 settembre 2005, n. 30.

     4. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise.