Settore: | Codici regionali |
Regione: | Friuli Venezia Giulia |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.10 industria |
Data: | 03/02/1993 |
Numero: | 4 |
Sommario |
Art. 1. Autorizzazione alla prosecuzione dell'attività dei Consorzi di sviluppo industriale con la partecipazione di enti locali. |
Art. 2. Modifica dell'articolo 10 della legge regionale 6 dicembre 1976, n. 63. |
Art. 3. Interventi per la realizzazione di un piano di insediamenti produttivi (PIP). |
Art. 4. Norme finanziarie. |
§ 3.10.43 - Legge Regionale 3 febbraio 1993, n. 4.
Disposizioni concernenti i Consorzi di sviluppo industriale e norme attuative della legge 22 ottobre 1971, n. 865.
(B.U. 4 febbraio 1993, n. 9, Suppl. Straord.).
Art. 1. Autorizzazione alla prosecuzione dell'attività dei Consorzi di sviluppo industriale con la partecipazione di enti locali.
1. E' autorizzata la prosecuzione dell'attività di sviluppo industriale in corso nelle forme consortili fra enti locali fino all'entrata in vigore della legge regionale di riforma in materia di disciplina dei consorzi di sviluppo industriale, e comunque non oltre il 31 dicembre 1998 [1].
2. Rimane confermata, nei suindicati limiti temporali, la competenza degli enti partecipanti ai Consorzi e dell'Amministrazione regionale al finanziamento degli interventi.
3. Gli attuali organi dei Consorzi di cui al comma 1 sono prorogati fino alla data indicata al medesimo comma.
Art. 2. Modifica dell'articolo 10 della
1. L'articolo 10 della
(Omissis) [2].
Art. 3. Interventi per la realizzazione di un piano di insediamenti produttivi (PIP).
1. Le attività previste dall'articolo 27, comma quinto e seguenti della
2. Nell'ipotesi di cui al comma 1 la convenzione può prevedere che la società provveda direttamente alla cessione in proprietà delle aree infrastrutturate ed all'introito dei relativi corrispettivi.
3. Con l'atto di cessione di cui al comma 2 possono imporsi all'acquirente gli oneri ed obblighi previsti dall'articolo 27, ultimo comma, della
4. All'utilizzazione delle aree cedute in proprietà si applica l'articolo 50, comma 2, della
Art. 4. Norme finanziarie.
1. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 10 della
[1] Comma già modificato dalle LL.RR. 27 dicembre 1993, n. 54, 5 dicembre 1994, n. 18, 5 gennaio 1996, n. 4 e 24 gennaio 1997, n. 6. Ora da ultimo così sostituito dall'art. 15 della
[2] Articolo inserito nel testo della legge originaria.