§ 5.2.37 - Legge Regionale 28 dicembre 1999, n. 38.
Norme per la valorizzazione del servizio civile.


Settore:Codici regionali
Regione:Emilia Romagna
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.2 assistenza sociale
Data:28/12/1999
Numero:38


Sommario
Art. 1.  Oggetto.
Art. 2.  Principi e finalità.
Art. 3.  Ambiti di impiego del servizio civile.
Art. 4.  Banca dati dei progetti di servizio civile.
Art. 5.  Verifica dei progetti di servizio civile.
Art. 6.  Linee di sviluppo regionali del servizio civile.
Art. 7.  Coordinamenti provinciali degli enti di servizio civile.
Art. 8.  Formazione e aggiornamento dei responsabili di servizio civile.
Art. 9.  Formazione degli obiettori di coscienza e delle ragazze e dei ragazzi in servizio civile volontario.
Art. 10.  Comunicazione e informazione.
Art. 11.  Conferenza regionale sul servizio civile.
Art. 12.  Consulta regionale per il servizio civile.
Art. 13.  Norma finanziaria.


§ 5.2.37 - Legge Regionale 28 dicembre 1999, n. 38.

Norme per la valorizzazione del servizio civile. [1]

(B.U. n. 152 del 31 dicembre 1999).

 

Art. 1. Oggetto.

     1. La Regione Emilia-Romagna, nel rispetto dei principi sanciti dall'articolo 52 della Costituzione, in attuazione delle finalità previste dall'articolo 2 dello Statuto ed in conformità a quanto previsto dalla Legge 8 luglio 1998, n. 230, detta norme per lo sviluppo e la valorizzazione del servizio civile nel territorio regionale.

 

     Art. 2. Principi e finalità.

     1. La presente legge si ispira ai seguenti principi e finalità:

     a) sostenere e valorizzare il servizio civile quale occasione di crescita personale dei singoli ed importante risorsa della comunità, attraverso progetti finalizzati a soddisfare le esigenze sociali, culturali, ambientali, di protezione civile ed educative;

     b) sostenere, d'intesa con la struttura statale competente in materia di servizio civile ed in accordo con gli organismi rappresentativi degli enti di servizio civile, le necessarie azioni di orientamento e formazione;

     c) promuovere lo sviluppo di progetti di servizio civile femminile volontario;

     d) promuovere progetti di servizio civile volontario per ragazzi indipendentemente dall'assolvimento degli obblighi di leva, anche con modalità diverse dal servizio civile obbligatorio;

     e) promuovere la cultura della pace, della nonviolenza e della solidarietà.

 

     Art. 3. Ambiti di impiego del servizio civile.

     1. L'impiego degli obiettori di coscienza e delle ragazze e dei ragazzi in servizio civile volontario avviene negli ambiti di attività di cui alla lett. b), comma 2, art. 8 della Legge n. 230 del 1998, ed in particolare:

     a) assistenza, prevenzione, cura, riabilitazione e reinserimento sociale;

     b) educazione e promozione culturale, educazione alla pratica sportiva;

     c) protezione civile;

     d) cooperazione allo sviluppo;

     e) difesa ecologica e tutela ed incremento del patrimonio forestale;

     f) salvaguardia e fruizione del patrimonio artistico ed ambientale.

     2. La Regione, in accordo con gli organismi rappresentativi degli enti convenzionati ed in collaborazione con le strutture statali competenti in materia di servizio civile e di protezione civile, promuove l'inserimento di moduli formativi e di addestramento relativi al servizio di protezione civile in ogni progetto di servizio civile.

     3. La Regione incentiva progetti di servizio civile, presentati dagli Enti locali e dalle organizzazioni di volontariato, che prevedano l'impiego di giovani in servizio civile, nell'ambito del sistema regionale di protezione civile. La Giunta regionale definisce le modalità per la presentazione delle domande e per la concessione di contributi ed altre forme di sostegno.

     4. La Regione, d'intesa con la struttura statale competente in materia di servizio civile, promuove:

     a) lo svolgimento del servizio civile all'estero e la partecipazione a missioni umanitarie, nei modi e con le forme previste dalla Legge n. 230 del 1998;

     b) la ricerca e sperimentazione di forme di difesa civile non armata e nonviolenta.

 

     Art. 4. Banca dati dei progetti di servizio civile.

     1. La Regione realizza la banca dati dei progetti degli enti convenzionati, nella quale confluiscono i progetti di impiego degli obiettori di coscienza, nonché quelli delle ragazze e dei ragazzi in servizio civile volontario del territorio regionale.

     2. La banca dati regionale evidenzierà in particolare gli elementi qualificanti dei progetti di servizio civile, quali gli obiettivi di utilità sociale, il programma formativo per gli obiettori e le ragazze e i ragazzi volontari, il ruolo degli stessi, il ruolo dei responsabili di servizio civile ed i processi messi in atto dagli enti per la verifica dei risultati.

     3. La banca dati fornisce gli elementi per:

     a) il previsto parere regionale sulla programmazione annuale del servizio civile di cui alla lettera a), comma 2, art. 8 della Legge n. 230 del 1998;

     b) l'attivazione ed implementazione del sistema informativo di cui all'art. 10 della presente legge;

     c) il monitoraggio sui risultati del servizio civile.

     4. Gli enti di servizio civile, anche attraverso gli organismi di cui al successivo art. 7, sono tenuti a fornire le informazioni utili alla realizzazione ed aggiornamento della banca dati.

 

     Art. 5. Verifica dei progetti di servizio civile.

     1. Gli obiettori e le ragazze e i ragazzi in servizio civile volontario non possono essere impiegati in sostituzione di personale, assunto o da assumere, per obblighi di legge o per norme statutarie dell'organismo presso cui prestano servizio civile.

     2. La Regione, in raccordo con la struttura statale competente in materia di servizio civile, verifica l'andamento ed i risultati raggiunti dai progetti di servizio civile, anche al fine dell'espressione del parere sulla programmazione annuale prevista alla lettera a), comma 3 dell'art. 4 della presente legge.

 

     Art. 6. Linee di sviluppo regionali del servizio civile.

     1. La Giunta regionale, sentite le proposte presentate dalla Consulta regionale di cui al successivo art. 12 e sentita la competente commissione consiliare, approva annualmente le linee di sviluppo regionali del servizio civile che definiscono:

     a) le priorità di intervento negli ambiti di cui all'art. 3;

     b) i programmi di informazione sul territorio, tenuto conto di quanto previsto all'art. 10;

     c) i programmi formativi per gli obiettori e le ragazze e i ragazzi in servizio civile volontario e di aggiornamento dei responsabili dei progetti di servizio civile.

     2. L'attuazione delle linee di sviluppo regionali del servizio civile avviene in collaborazione con i Coordinamenti provinciali di cui all'art. 7.

 

     Art. 7. Coordinamenti provinciali degli enti di servizio civile.

     1. Al fine di garantire il necessario collegamento tra i bisogni del territorio e le risorse del servizio civile, le Province, in raccordo con gli enti convenzionati, promuovono la costituzione di organismi provinciali di coordinamento e consultazione degli enti di servizio civile.

 

     Art. 8. Formazione e aggiornamento dei responsabili di servizio civile.

     1. La Regione sostiene, in collaborazione con la struttura statale competente in materia di servizio civile e sentita la Consulta di cui all'art. 12, la formazione e l'aggiornamento dei responsabili di servizio civile sulla base di programmi definiti nell'ambito delle linee di sviluppo di cui al precedente art. 6.

     2. Per la formazione e l'aggiornamento dei responsabili di servizio civile la Regione programma appositi corsi, nell'ambito degli interventi previsti dalla L.R. 24 luglio 1979, n. 19 e successive modificazioni. Al termine dei corsi ai partecipanti viene rilasciata, previa apposita valutazione, certificazione di competenza, secondo le modalità previste dalla normativa regionale in materia di formazione professionale.

 

     Art. 9. Formazione degli obiettori di coscienza e delle ragazze e dei ragazzi in servizio civile volontario.

     1. Al fine di valorizzare l'esperienza del servizio civile e nel rispetto della normativa nazionale, la Regione promuove, in raccordo con le Province, iniziative di formazione generale e addestramento specifico degli obiettori di coscienza e delle ragazze e dei ragazzi in servizio civile volontario. A tali iniziative provvedono gli enti di servizio civile direttamente o tramite le loro forme associative.

     2. La Giunta regionale definisce, d'intesa con la struttura statale competente in materia di servizio civile e sentita la Consulta di cui all'art. 12, le modalità per il rilascio della dichiarazione di competenza ai partecipanti ai progetti di servizio civile, in analogia con la disciplina in materia di attestazioni intermedie per le attività correnti di formazione ed istruzione.

     3. La Giunta regionale individua, mediante accordi e convenzioni, gli ambiti di spendibilità della dichiarazione di competenza ed il valore attribuibile al conseguente credito formativo.

 

     Art. 10. Comunicazione e informazione.

     1. La Regione promuove azioni volte alla conoscenza degli enti e dei progetti di servizio civile in cui i giovani e le ragazze possono operare, nonché alla diffusione della cultura della pace, della nonviolenza, dei diritti umani e della partecipazione solidale e responsabile.

     2. Le azioni di cui al comma precedente si realizzano attraverso la creazione di un apposito sistema informativo regionale, valorizzando i sistemi informativi sul servizio civile e l'obiezione di coscienza già esistenti.

     3. Il sistema di comunicazione ed informazione si sviluppa sulla base dei seguenti indirizzi generali:

     a) favorire l'azione informativa dei Comuni verso i giovani, al fine di garantire pari dignità al servizio civile ed a quello militare;

     b) valorizzare e sostenere le forme associative degli enti di servizio civile che, in collaborazione con Comuni e Province, forniscono servizi ed informazioni ai cittadini, ai giovani di leva, alle ragazze ed ai ragazzi volontari, alle famiglie ed agli enti convenzionati;

     c) realizzare campagne informative nelle scuole, nelle università, nel mondo del lavoro e nelle manifestazioni di richiamo per i giovani.

 

     Art. 11. Conferenza regionale sul servizio civile.

     1. La Regione indice con cadenza biennale la Conferenza regionale sul servizio civile quale strumento di confronto, valutazione ed approfondimento sui temi del servizio civile.

     2. Alla Conferenza partecipano gli enti di servizio civile, gli Enti locali, le organizzazioni sindacali, gli obiettori di coscienza, le ragazze ed i ragazzi in servizio civile volontario.

 

     Art. 12. Consulta regionale per il servizio civile.

     1. E' istituita la Consulta regionale per il servizio civile, organo consultivo della Giunta regionale nelle materie oggetto della presente legge.

     2. Alla Consulta compete:

     a) formulare proposte in ordine alle linee di sviluppo di cui al precedente art. 6;

     b) esprimere pareri e proposte alla Regione, anche al fine della loro presentazione alla struttura statale competente in materia di servizio civile, in ordine al miglioramento del servizio civile nel territorio regionale, tenuto conto degli esiti delle verifiche previste al comma 2 del precedente art. 5.

     3. La Consulta è composta da rappresentanti della Regione, degli enti di servizio civile, degli Enti locali, delle associazioni degli obiettori, del Forum regionale del terzo settore, dell'associazionismo giovanile e delle organizzazioni sindacali.

     4. La Giunta regionale, con proprio atto, stabilisce le modalità di composizione e funzionamento della Consulta.

 

     Art. 13. Norma finanziaria.

     1. Agli oneri di cui al comma 3 dell'art. 3 della presente legge, la Regione fa fronte mediante l'istituzione di apposito capitolo nella parte spesa del bilancio di previsione, che sarà dotato della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge annuale di bilancio, a norma di quanto previsto dall'art. 11 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31.

 

 

 


[1] Legge abrogata dall’art. 21 della L.R. 20 ottobre 2003, n. 20.