§ 6.3.74 - L.R. 13 aprile 1995, n. 16.
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 1995 e pluriennale 1995/1997 della Regione Calabria (Legge finanziaria).


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.3 contabilità regionale e procedure di spesa
Data:13/04/1995
Numero:16


Sommario
Art. 1.      1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 5 aprile 1983, n. 13 «Norme per l'attuazione dello Statuto per l'iniziativa legislativa popolare e per il referendum» è autorizzata per [...]
Art. 2.      1. La spesa da porre a carico del programma straordinario di formazione professionale obiettivi 3 e 4, a titolo di rimborso stipendi, retribuzioni ed altri assegni per il personale regionale di [...]
Art. 3.      1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 14 marzo 1985, n. 9 «Esercizio della navigazione da diporto sui laghi naturali ed artificiali della Calabria» è autorizzata per il biennio [...]
Art. 4.      1. Ai fini della concessione del contributo ordinario della Regione a favore dell'A.FO.R. «Azienda forestale della Regione Calabria» - ai sensi dell'art. 35, secondo comma, lett. b), della legge [...]
Art. 5.      1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 24 marzo 1982, n. 7 «Fondo per il ripiano dei disavanzi d'esercizio delle Aziende pubbliche e private che esercitano pubblici esercizi di [...]
Art. 6.      1. Ai fini della concessione di contributi alle Comunità Montane - per il pagamento delle competenze spettanti al personale assorbito ai sensi dell'art. 15 della legge regionale 29 gennaio 1974, [...]
Art. 7.      1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 16 aprile 1977, n. 13 e successive modificazioni ed integrazioni «Interventi diretti ad agevolare l'insediamento delle piccole e medie imprese [...]
Art. 8.      1. Per le finalità di cui alla legge regionale 25 maggio 1987, n. 15 «Interventi nel settore della promozione degli scambi socio-culturali» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1995 la [...]
Art. 9.      1. Per le iniziative di cui alla legge regionale 26 gennaio 1987, n. 4 «Istituzione della Commissione per l'uguaglianza dei diritti e delle pari Opportunità fra uomo e donna» è autorizzata per [...]
Art. 10.      1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 8 maggio 1985, n. 27 «Norme per l'attuazione del diritto allo studio», è autorizzata per l'esercizio finanziario 1995 la spesa di lire [...]
Art. 11.      1. Ai fini della concessione di contributi per il diritto allo studio all'Università degli studi della Calabria e all'Università degli studi di Reggio Calabria, ai sensi della legge regionale 30 [...]
Art. 12.      1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 12 novembre 1984, n. 32 «Diritto allo studio universitario» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1995 la spesa di lire 5.000.000.000.
Art. 13.      1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 12 novembre 1984, n. 31 «Interventi regionali per la formazione e lo sviluppo dello spon e del tempo libero» è autorizzata per l'esercizio [...]
Art. 14.      1. Ai fini della concessione del contributo regionale all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale per la Calabria e la Campania, ai sensi della legge regionale 23 gennaio 1979, n. 1 è autorizzata [...]
Art. 15.      1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 11 agosto 1986, n. 35 «istituzione di un centro regionale per l'autonomia del non vedente» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1995 la [...]
Art. 16.      1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 16 dicembre 1974, n. 18 e successive modificazioni ed integrazioni è autorizzata per l'esercizio finanziario 1995 la spesa di lire 150.000.000.
Art. 17.      1. Per gli interventi di cui all'art. 43 della legge regionale 26 gennaio 1987, n. 5 «Riordino e programmazione delle funzioni socio- assistenziali» è autorizzata per l'esercizio finanziario [...]
Art. 18.      1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 18 giugno 1984, n. 14 «Provvidenze in favore dei mutilati ed invalidi civili e del lavoro» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1995 la [...]
Art. 19.      1. Per gli interventi di cui agli articoli 2 e 4 della legge regionale 11 agosto 1986, n. 36 «Interventi a favore degli uremici» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1995 la spesa di lire [...]
Art. 20.      1. Per gli interventi di cui all'art. 5 - lettere c), d), e), f), g), h), i), l), m), n), o), p), q) - della legge regionale 9 aprile 1990, n. 17 «Interventi regionali nel settore della [...]
Art. 21.      1. Ai fini di attuare nel settore agricolo gli interventi di cui all'art. 3, primo comma, della legge 8 novembre 1986, n. 752, i fondi assegnati dallo Stato per l'esercizio finanziario 1995, [...]
Art. 22.      1. Per gli interventi di cui agli artt. 1, 2, 3 e 4 della legge regionale 2 giugno 1980, n. 21 «Interventi a favore dell'agricoltura - Credito agrario e di esercizio» e successive modificazioni, [...]
Art. 23.      1. Ai fini della concessione del contributo ordinario della Regione a favore del Consorzio del bergamotto di Reggio Calabria - ai sensi dell'art. 34 della legge regionale 5 febbraio 1977, n. 7 - [...]
Art. 24.      1. Ai fini della concessione del contributo ordinario della Regione a favore dell'ARSSA (Agenzia Regionale per lo Sviluppo e per i Servizi in Agricoltura) - ai sensi dell'art. 13, comma 2, lett. [...]
Art. 25.      1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 5 maggio 1990, n. 54 «Riconoscimento giuridico dell'Associazione regionale allevatori della Calabria con sede in Catanzaro» è autorizzata per [...]
Art. 26.      1. Al fine di sottoporre a revisione e certificazione il bilancio dell'ESAC (Ente Regionale di Sviluppo Agricolo della Calabria), ora ARSSA (Agenzia Regionale per lo Sviluppo e per i Servizi in [...]
Art. 27.      1. Ai fini di garantire il cofinanziamento regionale, nella misura del 50 per cento, per l'attuazione del programma finalizzato all'aggiornamento e qualificazione della piattaforma ampelografica [...]
Art. 28.      1. Per le successive annualità concernenti il concorso negli interessi della durata massima di venti anni sui mutui di miglioramento fondiario - di cui all'art. 2, terzo comma, della legge [...]
Art. 29.      1. Per gli interventi previsti dall'art. 2, secondo comma, dalla legge regionale 3 giugno 1975, n. 25 «Miglioramenti fondiari in agricoltura» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1995 la [...]
Art. 30.      1. Ai fini di consentire alla Regione di partecipare con proprio conferimento alla dotazione del fondo per il concorso nel pagamento degli interessi istituito presso la Cassa per il credito alle [...]
Art. 31.      1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 2 giugno 1980, n. 25 e successive modificazioni ed integrazioni «Interventi diretti ad agevolare l'accesso al credito e la cooperazione delle [...]
Art. 32.      1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 6 dicembre 1979, n. 13 «Adozione di provvedimenti diretti alla promozione e allo sviluppo della cooperazione» è autorizzata per l'esercizio [...]
Art. 33.      1. Per le iniziative previste dagli artt. 35, 52, 54 e 65 della legge regionale 28 marzo 1985, n. 13 «Organizzazione e sviluppo del turismo in Calabria in attuazione della legge 17 maggio 1983, [...]
Art. 34.      1. Per gli interventi previsti dalla legge regionale 5 maggio 1990, n. 35 «Sostegno all'attività dell'istituto superiore per il turismo - Corsi di formazione per lo svolgimento di attività [...]
Art. 35.      1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 21 marzo 1983, n. 10 «Norme per l'incentivazione del flusso turistico attraverso trasponi aerei, ferroviari e su gomma» e successive [...]
Art. 36.      1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 25 agosto 1987, n. 26 «Interventi finanziari per favorire la ristrutturazione e l'ammodernamento attraverso l'associazionismo e la cooperazione [...]
Art. 37.      1. In attesa di specifiche leggi regionali, per le attività o gli interventi di carattere continuativo, ricorrente o una tantum, di cui ai capitoli 1011110 - 2112101 - 2121102 - 2121103 - [...]
Art. 38.      1. Agli effetti degli adempimenti contenuti nell'art. 1 quater della legge 26 aprile 1983, n. 131, di conversione del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, recante norme per la finanza locale, [...]
Art. 39.      1. Gli importi da iscrivere nei fondi globali - di cui all'art. 32 della legge regionale 22 maggio 1978, n. 5 - per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere [...]
Art. 40.      1. Con riferimento alle previsioni di spesa iscritte nel bilancio pluriennale e ferma restando la normativa di cui al terzo comma dell'art. 4 della legge regionale 22 maggio 1978, n. 5, è [...]
Art. 41.      1. Le deliberazioni della Giunta regionale di carattere programmatico riguardanti l'utilizzazione di fondi stanziati per la prima o per più annualità del bilancio pluriennale e concernenti [...]
Art. 42.      1. In conformità dell'art. 56 della legge regionale 22 maggio 1978, n. 5 le proposte di legge e di deliberazione programmatica nonché ogni altro atto che possa comportare oneri finanziari [...]
Art. 43.      1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge - ammontanti a complessive lire 451.325.370.521 nel triennio 1995/1997 di cui lire 446.925.370.521 a carico del [...]


§ 6.3.74 - L.R. 13 aprile 1995, n. 16. [1]

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 1995 e pluriennale 1995/1997 della Regione Calabria (Legge finanziaria).

(B.U. n. 45 del 21 aprile 1995).

 

RUBRICA 1ª

Servizi generali

 

Art. 1.

     1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 5 aprile 1983, n. 13 «Norme per l'attuazione dello Statuto per l'iniziativa legislativa popolare e per il referendum» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1995 la spesa di lire 150.000.000.

     2. Per gli interventi di cui alla legge regionale 8 agosto 1988, n. 20 «Istituzione del garante dei diritti del cittadino» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1995 la spesa di lire 50.000.000.

     3. A valere sullo stanziamento previsto al capitolo 1008102 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1995, la somma di lire 500.000.000 è destinata alla stipula della convenzione Rai-Regione per il servizio di informazione delle attività regionali su televideo-terza rete.

 

     Art. 2.

     1. La spesa da porre a carico del programma straordinario di formazione professionale obiettivi 3 e 4, a titolo di rimborso stipendi, retribuzioni ed altri assegni per il personale regionale di cui alla legge regionale 16 marzo 1990, n. 15 impiegato nella realizzazione del programma medesimo è prevista, per l'anno 1995, salvo variazioni, in lire 10.000.000.000 da versare sul capitolo 3601106 dell'entrata.

     2. La spesa da porre a carico dei fondi destinati alla gestione delle opere di cui all'art. 139 del T.U. approvato con DPR 6 marzo 1978, n. 218 (capitolo 2211103 della spesa), a titolo di rimborso stipendi, retribuzioni ed altri assegni per il personale regionale di cui alla legge regionale 5 agosto 1991, n. 13 impiegato nella gestione medesima è prevista, per l'anno 1995, salvo variazioni, in lire 17.000.000.000 da versare sul capitolo 3601107 dell'entrata.

     3. Al fine di consentire la regolare gestione del fondo di previdenza dei consiglieri regionali della Calabria è autorizzata per l'anno 1995 una prima anticipazione di lire 4.000.000.000, a valere sul contributo «una tantum» relativo al ripianamento del disavanzo nella gestione del fondo medesimo per il quinquennio 1995-2000, previsto dall'art. 4 della legge regionale 19 febbraio 1990, n. 12, di modifica ed integrazione dell'art. 3 della legge regionale 4 giugno 1987, n. 19.

 

RUBRICA 2ª

Territorio

 

     Art. 3.

     1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 14 marzo 1985, n. 9 «Esercizio della navigazione da diporto sui laghi naturali ed artificiali della Calabria» è autorizzata per il biennio 1996/1997 la spesa complessiva di lire 600.000.000.

     2. Per gli interventi di cui alla legge regionale 5 maggio 1990, n. 48 «Istituzione del Parco regionale delle Serre» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1995 la spesa di lire 300.000.000.

     3. Per gli interventi di cui alla legge regionale 5 maggio 1990, n. 52 «Creazione di riserve naturali presso il bacino di Tarsia e presso la foce del fiume Crati in provincia di Cosenza» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1995 la spesa di lire 120.000.000.

     4. Per gli interventi di cui alla legge regionale 17 aprile 1990, n. 24 «Norme sull'ordinamento della Polizia municipale» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1995 la spesa di lire 500.000.000.

 

     Art. 4.

     1. Ai fini della concessione del contributo ordinario della Regione a favore dell'A.FO.R. «Azienda forestale della Regione Calabria» - ai sensi dell'art. 35, secondo comma, lett. b), della legge regionale 19 ottobre 1992, n. 20 - è autorizzata per l'esercizio finanziario 1995 la spesa di lire 2.500.000.000.

     2. Per l'iniziativa di cui alla legge regionale 5 maggio 1990, n. 32 «Costituzione del Consorzio di ricerca forestale per la produzione e la trasformazione del legno e per l'ambiente» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1995 la spesa di lire 50.000.000.

 

     Art. 5.

     1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 24 marzo 1982, n. 7 «Fondo per il ripiano dei disavanzi d'esercizio delle Aziende pubbliche e private che esercitano pubblici esercizi di trasporto locali», e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1995 la spesa di lire 137.653.348.000, finanziata con i fondi di cui all'art. 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151.

     2. Per i contributi di cui alla legge regionale 28 marzo 1985, n. 14 «Diritto di libera circolazione sugli autoservizi di linea regionali a particolari categorie di cittadini» e successive modifiche ed integrazioni è autorizzata per l'esercizio finanziario 1995 la spesa di lire 2.000.000.000.

     3. Per gli interventi di cui alla legge regionale 5 maggio 1990, n. 38 «Interventi urgenti e straordinari contro l'inquinamento da rifiuti» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1995 la spesa di lire 500.000.000.

     4. Per gli interventi di cui alla legge regionale 11 luglio 1983, n. 23 «Coordinamento tariffe autolinee extraurbane con le tariffe FF.SS. e norme in materia di abbonamenti» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1995 la spesa di lire 250.000.000.

 

     Art. 6.

     1. Ai fini della concessione di contributi alle Comunità Montane - per il pagamento delle competenze spettanti al personale assorbito ai sensi dell'art. 15 della legge regionale 29 gennaio 1974, n. 4, nonché per il finanziamento delle spese generali di funzionamento - è autorizzata per l'esercizio finanziario 1995 la spesa di lire 1.500.000.000 da erogare secondo le modalità di cui alla legge regionale 31 maggio 1978, n. 7 e sulla base del territorio e della popolazione residente.

     2. Per gli interventi di cui alla legge regionale 10 marzo 1988, n. 5 «Norme in materia di bonifica» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1995 la spesa di lire 5.000.000.000.

     3. I fondi stanziati al capitolo 2323201 dello stato di previsione della spesa sono destinati, con delibera della Giunta regionale, alla comunità montana Alto Tirreno (Verbicaro), ai comuni di Acri, San Giovanni in Fiore, Tropea, Limbadi, San Luca, Platì, Nardodipace, quale contributo per il cofinanziamento di progetti a sostegno della occupazione.

     4. I fondi stanziati al capitolo 2323203 dello stato di previsione della spesa sono destinati, con delibera della Giunta regionale e secondo i criteri della stessa fissati, ai comuni diversi da quelli indicati al precedente comma, da individuare con la medesima deliberazione, quale contributo per il finanziamento di progetti a sostegno della occupazione.

     5. Per gli interventi di cui all'art. 1, primo e terzo comma, della legge regionale 12 aprile 1990, n. 21 «Norme in materia di edilizia di culto e disciplina urbanistica dei servizi religiosi» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1995 la spesa di lire 2.000.000.000.

     6. Per gli interventi di cui all'art. 1, commi 1 e 2, della legge regionale 12 aprile 1990, n. 21 «Norme in materia di edilizia di culto e disciplina urbanistica dei servizi religiosi» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1995 la spesa di lire 500.000.000.

     7. Limitatamente all'anno 1995, il termine del 31 marzo - previsto dall'art. 1, comma 5, della legge regionale 12 aprile 1990, n. 21 - è modificato in 30 giugno.

 

     Art. 7.

     1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 16 aprile 1977, n. 13 e successive modificazioni ed integrazioni «Interventi diretti ad agevolare l'insediamento delle piccole e medie imprese produttive» è autorizzata per il biennio 1996/1997 la spesa complessiva di lire 1.400.000.000.

     2. In attuazione del disposto di cui all'art. 7 della legge regionale 19 ottobre 1992, n. 20 e per gli interventi che ricadono nei comprensori di bonifica, da eseguirsi in economia o in affidamento, i fondi destinati agli interventi stessi dal piano annuale di attuazione 1995, previsto dall'articolo 6 della stessa normativa, sono trasferiti direttamente dalla Giunta regionale agli enti interessati, di cui alla legge regionale 10 marzo 1988, n. 5, ponendone gli oneri a carico dello stanziamento del capitolo 2232202 della spesa del bilancio 1995.

 

RUBRICA 3ª

Istruzione, Cultura e Tempo Libero

 

     Art. 8.

     1. Per le finalità di cui alla legge regionale 25 maggio 1987, n. 15 «Interventi nel settore della promozione degli scambi socio-culturali» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1995 la spesa di lire 100.000.000.

     2. Per gli interventi di cui alla legge regionale 19 aprile 1985, n. 17 «Norme in materia di biblioteche di enti locali o di interesse locale», è autorizzata per l'esercizio finanziario 1995 la spesa di lire 2.000.000.000.

     3. Per l'eventuale concessione di garanzie fidejussorie - previste dall'art. 8, secondo e quarto comma, della medesima legge regionale 26 gennaio 1987, n. 3 - la relativa spesa graverà sul cap. 1011101 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1995.

     4. Per gli interventi di cui alla legge regionale 19 aprile 1985, n. 16 «Norme per interventi in materia di promozione culturale» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1995 la spesa di lire 3.000.000.000.

     5. A valere sullo stanziamento per l'esercizio finanziario 1995, di cui al precedente comma 4, la somma complessiva di lire 570.000.000 è autorizzata quale contributo per le seguenti iniziative:

     - progetto Archeus dell'Associazione culturale Proskenion di Reggio Calabria, per lire 80.000.000;

     - organizzazione, da parte dell'Associazione «Corrado Alvaro» Calabresi di Bologna, della celebrazione del centenario della nascita di Corrado Alvaro, per lire 80.000.000;

     - attività dell'Associazione «Amici di Giuseppe Berto» di Ricadi (premio letterario internazionale e manifestazioni culturali 1995), per lire 30.000.000;

     - attività «Premio di pittura» Pizzo Calabro, per lire 10.000.000;

     - attività «Premio Mariano» Parrocchia Cattedrale di Nicotera, per lire 10.000.000;

     - attività orientamento musicale complesso bandistico F. Cilea di San Calogero, per lire 10.000.000;

     - attività orientamento musicale complesso bandistico V. Bellini di Tropea, per lire 10.000.000;

     - attività dell'Associazione musicale AMA di Lamezia Terme, per lire 50.000.000;

     - attività Compagnia teatrale di Nicotera, per lire 10.000.000;

     - attività Associazione culturale «Proposte» di Nicotera, per lire 10.000.000;

     - attività Associazione musicale San Giovanni Battista di San Lucido, per lire 20.000.000;

     - attività orientamento musicale complesso bandistico San Giacomo Apostolo di Fuscaldo, per lire 20.000.000;

     - partecipazione al 5° concorso musicale «La Banda dell'anno» del «Concerto musicale M. Aloe» di Amantea, per lire 30.000.000;

     - attività del Centro RAT (Ricerca audiovisive e teatrali) di Cosenza per lire 200.000.000.

     6. A valere sullo stanziamento previsto al capitolo 3132104 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1995, la somma di lire 200.000.000 è destinata al comune di Altomonte per il finanziamento delle manifestazioni «Altomonte Festival» e la somma di lire 150.000.000 è destinata al pagamento di obbligazioni assunte per attività afferenti l'anno 1990.

     7. A valere sullo stanziamento per l'esercizio finanziario 1995, di cui al precedente comma 4, è autorizzata la concessione di un contributo - il cui importo è da determinarsi in sede di definizione del piano previsto dalla stessa normativa - da destinare alle bande musicali cittadine, composte da almeno 25 componenti, regolarmente costituite e la cui organizzazione ed attività sia disciplinata da apposito statuto.

     8. Ai fini della concessione del contributo di cui alla legge regionale 27 agosto 1986, n. 39 «Adesione della Regione Calabria al Consorzio teatrale calabrese» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1995 la spesa di lire 2.500.000.000.

     9. Per l'attuazione delle finalità di cui alla legge regionale 21 marzo 1983, n. 11 «Istituzione del Centro di Ricerca e di Documentazione Melissa» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1995 la spesa di lire 15.000.000.

 

     Art. 9.

     1. Per le iniziative di cui alla legge regionale 26 gennaio 1987, n. 4 «Istituzione della Commissione per l'uguaglianza dei diritti e delle pari Opportunità fra uomo e donna» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1995, la spesa di lire 40.000.000.

     2. Per gli interventi di cui alla legge regionale 8 agosto 1988, n. 21 «Partecipazione della Regione Calabria all'Istituto di studi su Cassiodoro e sul medioevo in Calabria con sede in Squillace» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1995 la spesa di lire 150.000.000.

     3. Per gli interventi di cui alla legge regionale 1 dicembre 1988, n. 31 «Erogazione di un contributo annuo all'Istituto Calabrese per la Storia dell'antifascismo e dell'Italia contemporanea per attività di ricerca storica e promozione culturale ed educativa» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1995 la spesa di lire 20.000.000.

     4. Per il contributo di cui alla legge regionale 25 novembre 1989, n. 11 «Erogazione di un contributo annuo al Centro internazionale di Studi Gioachiniti di S. Giovanni in Fiore» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1995 la spesa di lire 80.000.000.

     5. Per le finalità di cui alla legge regionale 9 novembre 1989, n. 6 «Norme per la costituzione dell'Istituto regionale per le antichità calabresi e bizantine (IRACEB)» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1995 la spesa di lire 80.000.000.

     6. Per l'attuazione delle finalità di cui alla legge regionale 8 gennaio 1990, n. 4 «Erogazione contributo al Centro ricerche, documentazioni e comunicazione su pace, disarmo, cooperazione e sviluppo con sede in Crotone» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1995 la spesa di lire 60.000.000.

     7. Per le iniziative di cui alla legge regionale 4 gennaio 1990, n. 3 «Contributo annuale per la diffusione della cultura scientifica all'Istituto di Epistemologia La Magna Grecia» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1995 la spesa di lire 40.000.000.

     8. Per la realizzazione delle attività di cui alla legge regionale 8 gennaio 1990, n. 5 «Sostegno all'Accademia d'Arte Drammatica della Calabria

- Scuola di teatro» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1995 la spesa

di lire 350.000.000.

     9. Per gli interventi di cui alla legge regionale 15 gennaio 1986, n. 2 «Provvedimenti a favore delle scuole e delle Università calabresi per contribuire allo sviluppo della coscienza civile e democratica nella lotta contro la criminalità mafiosa» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1995 la spesa di lire 120.000.000.

     10. Per gli interventi di cui alla legge regionale 3 giugno 1975, n. 30 «Finanziamento per l'edilizia scolastica minore» è autorizzata per il triennio 1993/1995 la spesa complessiva di lire 2.100.000.000 di cui lire 700.000.000 a carico del bilancio per l'esercizio finanziario 1995.

     11. Per le iniziative di cui alla legge regionale 5 maggio 1990, n. 49 «Contributo annuale alla Accademia Hipponiana Scuola Superiore di Musica di Vibo Valentia» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1995 la spesa di lire 120.000.000.

     12. Per gli interventi di cui alla legge regionale 14 aprile 1986, n. 16 «Contributi alle Comunità Montane, ai Comuni e Consorzi di comuni per le attività divulgative della cultura e della informazione televisiva» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1995 la spesa di lire 500.000.000.

     13. A valere sullo stanziamento previsto al capitolo 3132108 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1995, la somma di lire 280.000.000 è autorizzata quale contributo per le seguenti iniziative:

     - attività «Telefono rosa» gestito dall'Associazione «Centro Roberta Lanzino» di Cosenza, per lire 50.000.000;

     - attività «Ufficio legale» gestito dall'Associazione «Centro Lilith» di Lamezia Terme, per lire 50.000.000;

     - attività «Centro di documentazione e biblioteche delle donne» gestito dall'Associazione «Nosside» di Cosenza, per lire 100.000.000;

     - attività «Biblioteche delle donne» gestite dalle Associazioni «Kore» e «Fidepa» di Soverato, per lire 50.000.000;

     - tre borse di studio a favore di giovani neolaureate calabresi per lire 30.000.000, da destinare ad attività di ricerca finalizzata ai seguenti temi:

     1) ruolo delle donne nella scuola pitagorica di Crotone;

     2) donne e mafia in Calabria;

     3) donne, madri e handicaps in Calabria.

 

     Art. 10.

     1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 8 maggio 1985, n. 27 «Norme per l'attuazione del diritto allo studio», è autorizzata per l'esercizio finanziario 1995 la spesa di lire 33.400.000.000.

     2. Il piano triennale - da formulare ed approvare ai sensi degli artt. 2 e 22, comma 1, della legge regionale 8 maggio 1985, n. 27 - decorre dal 1 gennaio 1996. Per l'esercizio finanziario 1995 si provvede con uno specifico piano annuale.

     3. Per gli interventi di cui alla legge regionale 1 dicembre 1988, n. 32 «Sostegno all'Università per gli stranieri Dante Alighieri di Reggio Calabria» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1995 la spesa di lire 150.000.000.

     4. Per le finalità di cui agli artt. 36 e 37 della legge regionale 19 aprile 1985, n. 18 «Ordinamento della formazione professionale in Calabria» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1995 la spesa di lire 200.000.000.

 

     Art. 11.

     1. Ai fini della concessione di contributi per il diritto allo studio all'Università degli studi della Calabria e all'Università degli studi di Reggio Calabria, ai sensi della legge regionale 30 novembre 1977, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1995 la spesa di lire 4.000.000.000.

 

     Art. 12.

     1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 12 novembre 1984, n. 32 «Diritto allo studio universitario» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1995 la spesa di lire 5.000.000.000.

 

     Art. 13.

     1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 12 novembre 1984, n. 31 «Interventi regionali per la formazione e lo sviluppo dello spon e del tempo libero» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1995 la spesa di lire 1.000.000.000.

     2. A valere sullo stanziamento per l'esercizio finanziario 1995, di cui al precedente comma 1, la somma complessiva di lire 480.000.000 è autorizzata quale contributo per le seguenti iniziative:

     - organizzazione e svolgimento del campionato assoluto italiano di offshore, per lire 60.000.000;

     - organizzazione e svolgimento nel comune di San Mango D'Aquino della manifestazione relativa al campionato europeo di pugilato, per lire 100.000.000;

     - attività delle Associazioni di Basket della Calabria che partecipano ai campionati maschili di serie A e B, per lire 100.000.000;

     - attività dell'Associazione Calcio di Castrovillari, per lire 100.000.000;

     - attività dell'Associazione Sportiva Femminile di Belvedere, per lire 20.000.000;

     - attività dell'Associazione Sportiva Real Catanzaro, per lire 70.000.000;

     - attività dell'Associazione Sportiva Rossanese, per lire 30.000.000.

     3. Per gli interventi di cui alla legge regionale 23 marzo 1988, n. 8 «Istituzione dei centri polivalenti per i giovani» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1995 la spesa di lire 250.000.000.

     4. Per gli interventi di cui alla legge regionale 26 agosto 1992, n. 17 «Interventi a sostegno degli aeroclubs calabresi» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1995 la spesa di lire 70.000.000.

 

RUBRICA 4ª

Sicurezza Sociale

 

     Art. 14.

     1. Ai fini della concessione del contributo regionale all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale per la Calabria e la Campania, ai sensi della legge regionale 23 gennaio 1979, n. 1 è autorizzata per l'esercizio finanziario 1995 la spesa di lire 300.000.000.

     2. Per gli interventi di cui alla legge regionale 5 maggio 1990, n. 41 «Istituzione anagrafe canina, prevenzione del randagismo e protezione degli animali» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1995 la spesa di lire 150.000.000.

 

     Art. 15.

     1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 11 agosto 1986, n. 35 «istituzione di un centro regionale per l'autonomia del non vedente» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1995 la spesa di lire 140.000.000.

 

     Art. 16.

     1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 16 dicembre 1974, n. 18 e successive modificazioni ed integrazioni è autorizzata per l'esercizio finanziario 1995 la spesa di lire 150.000.000.

     2. Per gli interventi di cui alla legge regionale 5 maggio 1990, n. 46 «Norme per la valorizzazione del volontario e la regolamentazione dei rapporti con gli Enti pubblici nella Regione Calabria» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1995 la spesa di lire 350.000.000.

 

     Art. 17.

     1. Per gli interventi di cui all'art. 43 della legge regionale 26 gennaio 1987, n. 5 «Riordino e programmazione delle funzioni socio- assistenziali» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1995 la spesa di lire 49.000.000.000 da destinare alla gestione dei servizi socio- assistenziali.

     2. La Giunta regionale è tenuta ad assicurare il finanziamento delle attività di cui alla legge regionale 26 gennaio 1987, n. 5 entro i limiti della autorizzazione di spesa stabilita al precedente comma 1, con conseguente adeguamento delle misure contributive unitarie, da stabilirsi con atto amministrativo, ove necessario. Nessuna spesa può essere comunque riconosciuta oltre tale limite.

     3. Per gli interventi di cui alla legge regionale 5 maggio 1990, n. 57 «Norme per l'istituzione del servizio socio-psico-pedagogico in Calabria» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1995 la spesa di lire 12.021.022.521, di cui lire 2.021.022.521 per regolarizzazione pagamenti effettuati dal Tesoriere regionale a seguito di atti giudiziali di pignoramento.

     4. Per gli interventi di cui alla legge regionale 5 maggio 1990, n. 57 «Norme per l'istituzione del servizio socio-psico-pedagogico in Calabria» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1995 la spesa di lire 5.000.000.000 da destinare alle attività inerenti agli anni 1993 e 1994.

     5. Per gli interventi di cui all'art. 43 della legge regionale 26 gennaio 1987, n. 5 «Riordino e programmazione delle funzioni socio- assistenziali» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1995 la spesa di lire 3.000.000.000 da destinare alla gestione dei servizi socio- assistenziali anni pregressi.

 

     Art. 18.

     1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 18 giugno 1984, n. 14 «Provvidenze in favore dei mutilati ed invalidi civili e del lavoro» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1995 la spesa di lire 350.000.000.

 

     Art. 19.

     1. Per gli interventi di cui agli articoli 2 e 4 della legge regionale 11 agosto 1986, n. 36 «Interventi a favore degli uremici» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1995 la spesa di lire 1.000.000.000.

 

     Art. 20.

     1. Per gli interventi di cui all'art. 5 - lettere c), d), e), f), g), h), i), l), m), n), o), p), q) - della legge regionale 9 aprile 1990, n. 17 «Interventi regionali nel settore della emigrazione e della immigrazione» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1995 la spesa di lire 3.000.000.000.

     2. Per gli interventi di cui all'art. 5 - lettere a) e b) della legge regionale 9 aprile 1990, n. 17 «Interventi regionali nel settore della emigrazione e della immigrazione» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1995 la spesa di lire 1.000.000.000.

     3. Per le finalità di cui alla legge regionale 4 gennaio 1990, n. 1 «Provvidenze a favore degli Hanseniani e loro familiari» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1995 la spesa di lire 646.000.000.

     4. A valere sullo stanziamento per l'esercizio finanziario 1995, di cui al precedente comma 1, la somma di lire 70.000.000 è autorizzata quale contributo all'Università della Calabria - Dipartimento di Scienze dell'Educazione - per il finanziamento del progetto «Osservatorio dei processi migratori della Calabria», nell'ambito degli interventi previsti dall'art. 1 - comma 1, lett. d) - della legge regionale 9 aprile 1990, n. 17.

 

RUBRICA 5ª

Agricoltura

 

     Art. 21.

     1. Ai fini di attuare nel settore agricolo gli interventi di cui all'art. 3, primo comma, della legge 8 novembre 1986, n. 752, i fondi assegnati dallo Stato per l'esercizio finanziario 1995, previsti in complessive lire 73.000.000.000, sono destinati alle seguenti iniziative:

     1) lire 55.000.000 per le iniziative previste dal successivo art. 26 della presente legge (cap. 5122103);

     2) lire 2.900.000.000 per le iniziative relative alla divulgazione in agricoltura (cap. 5112101);

     3) lire 1.200.000.000 per le iniziative previste dal primo comma del successivo art. 23 della presente legge (cap. 5122202);

     4) lire 1.000.000.000 per le iniziative previste dal secondo comma del successivo art. 23 della presente legge (cap. 5123206);

     5) lire 150.000.000 per le iniziative previste dal successivo art. 25 della presente legge (cap. 5123104);

     6) lire 20.072.785.252 per le iniziative previste dal primo comma del successivo art. 22 della presente legge (cap. 5132204):

     7) lire 11.000.000.000 per le iniziative previste dal primo comma del successivo art. 28 della presente legge (cap. 8045314);

     8) lire 1.000.000.000 per le iniziative previste dal secondo comma dell'art. 28 della presente legge (cap. 8045315);

     9) lire 800.000.000 per le iniziative previste dal terzo comma dell'art. 28 della presente legge (cap. 8045316);

     10) lire 51.750.000 per il cofinanziamento regionale, nella misura del 50 per cento, relativo all'attuazione del programma finalizzato all'aggiornamento e qualificazione della piattaforma ampelografica nazionale, di cui al primo comma del successivo art. 27 della presente legge (cap. 5223223);

     11) lire 9.374.251.520 per contributo all'ARSSA per la copertura degli oneri di ammortamento di mutui di cui alla legge regionale 27/7/87, n. 21 (capitolo 5122212);

     12) lire 6.000.000.000 per le iniziative relative agli interventi speciali per il miglioramento della produzione e della commercializzazione nel settore degli agrumi (capitolo 5223205);

     13) lire 800.000.000 per le iniziative previste dal terzo comma del successivo art. 27 della presente legge (capitolo 5223220);

     14) lire 5.000.000.000 per le iniziative previste dal secondo comma del successivo art. 22 della presente legge (capitolo 2231103);

     15) lire 200.000.000 per la realizzazione di progetti di sperimentazione nel settore agricolo (capitolo 5112102);

     16) lire 450.000.000 per le iniziative previste dal terzo comma del successivo art. 22 della presente legge (capitolo 5114105);

     17) lire 86.213.228 per concorso nel pagamento degli interessi su prestiti d'esercizio ad ammortamento quinquennale di cui all'art. 7 della legge 25/5/1970, n. 364 e art. 1 - comma 2, lett. c) - della legge 15/10/1981, n. 590 (capitolo 5151220);

     18) lire 180.000.000 per attività promozionali e per partecipazione a fiere e mercati interessanti il settore agro-alimentare (capitolo 5121103);

     19) lire 180.000.000 per spese relative a studi, indagini, organizzazione convegni e documentazione (capitolo 5121106);

     20) lire 3.000.000.000 per le iniziative previste dal secondo comma del successivo art. 27 della presente legge (capitolo 5123202);

     21) lire 500.000.000 per le iniziative previste dal terzo comma del successivo art. 29 della presente legge (capitolo 5132203);

     22) lire 6.800.000.000 per le iniziative previste dal quarto comma del successivo art. 29 della presente legge (capitolo 8045307);

     23) lire 200.000.000 per le iniziative previste dal quinto comma del successivo art. 29 della presente legge (capitolo 5223202);

     24) lire 2.000.000.000 per le iniziative previste dal sesto comma del successivo art. 29 della presente legge (capitolo 5223203).

     2. Le destinazioni di cui al primo comma possono formare impegni e pagamenti sugli stanziamenti dei corrispondenti capitoli di spesa di cui ai successivi articoli della presente legge, entro i limiti dell'accertamento e della riscossione di cui al capitolo 2102201 dello stato di previsione dell'entrata.

 

     Art. 22.

     1. Per gli interventi di cui agli artt. 1, 2, 3 e 4 della legge regionale 2 giugno 1980, n. 21 «Interventi a favore dell'agricoltura - Credito agrario e di esercizio» e successive modificazioni, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1995 la spesa di lire 20.072.785.252, finanziata con i fondi assegnati alla Regione ai sensi dell'art. 3 della legge 8 novembre 1986, n. 752.

     2. Per gli interventi previsti al capo secondo della legge regionale 10 marzo 1988, n. 5 è autorizzata per l'esercizio finanziario 1995 la spesa di lire 5.000.000.000, finanziata con i fondi assegnati alla Regione ai sensi dell'art. 3 della legge 8 novembre 1986, n. 752.

     3. Per gli interventi di cui alla legge regionale 22 dicembre 1989, n. 14 «Contributi alle organizzazioni professionali agricole per lo svolgimento dei compiti di istituto» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1995 la spesa di lire 450.000.000, finanziata con i fondi assegnati alla Regione ai sensi dell'art. 3 della legge 8 novembre 1986, n. 752.

     4. Al fine di consentire al «Consorzio di Bonifica della Piana di Sibari e della Media Valle del Crati di Cosenza» di accedere alla concessione di mutui da parte di Istituti di Credito abilitati, nel limite massimo complessivo di lire trenta miliardi, è autorizzata, in via eccezionale, la concessione di garanzia fidejussoria nella misura del 50 per cento del rischio, con previsione, a partire dal bilancio 1996, della spesa con la quale far fronte all'eventuale onere proporzionato al rischio medesimo.

     5. All'onere derivante dal precedente comma 4 si provvederà, a partire dal 1996, con successivo atto normativo.

 

     Art. 23.

     1. Ai fini della concessione del contributo ordinario della Regione a favore del Consorzio del bergamotto di Reggio Calabria - ai sensi dell'art. 34 della legge regionale 5 febbraio 1977, n. 7 - è autorizzata per l'esercizio finanziario 1995 la spesa di lire 1.200.000.000, finanziata con i fondi assegnati alla Regione ai sensi dell'art. 3 della legge 8 novembre 1986. n. 752.

     2. Ai fini della concessione del concorso nel pagamento degli interessi per mutui contratti sulla quota parte di spesa non coperta da contributo in conto capitale, relativi agli interventi di potenziamento delle strutture zootecniche - previsti dai punti 1) e 2) del primo comma dell'art. 14 della legge regionale 24 giugno 1986, n. 26 - è autorizzata per l'esercizio finanziario 1995 la spesa di lire 1.000.000.000, finanziata con i fondi assegnati alla Regione ai sensi dell'art. 3 della legge 8 novembre 1986, n. 752.

     3. Il concorso nel pagamento degli interessi di cui al precedente comma è effettuato mediante attualizzazione degli interessi medesimi.

 

     Art. 24.

     1. Ai fini della concessione del contributo ordinario della Regione a favore dell'ARSSA (Agenzia Regionale per lo Sviluppo e per i Servizi in Agricoltura) - ai sensi dell'art. 13, comma 2, lett. a), della legge regionale 14 dicembre 1993, n. 15 - è autorizzata per l'esercizio finanziario 1995 la spesa di lire 64.500.000.000.

     2. Sul contributo di cui al precedente comma grava la spesa inerente alla collocazione sul mercato e alla dismissione delle attività dell'ex ESAC-impresa, nonché alla gestione provvisoria delle medesime attività, di cui agli artt. 2 e 3, comma 1, della legge regionale 11 luglio 1994, n. 18.

     3. La Giunta regionale è autorizzata a corrispondere all'ARSSA (Agenzia Regionale per lo Sviluppo e per i Servizi in Agricoltura) - il contributo ordinario per l'anno 1995, previsto al precedente comma 1, in quattro rate uguali entro il primo mese di ciascun trimestre. L'erogazione della quarta rata del contributo medesimo è subordinata alla presentazione del conto consuntivo relativo all'esercizio 1994.

     4. Al fine di assicurare per l'anno 1995 l'occupazione alle 41 unità lavorative, già occupate presso lo zuccherificio di Strongoli, l'ARSSA (Agenzia Regionale per lo Sviluppo per i Servizi in Agricoltura) è autorizzata ad utilizzare le stesse unità nelle attività imprenditoriali dell'ex ESAC-impresa di cui alla legge regionale 11 luglio 1994, n. 18.

 

     Art. 25.

     1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 5 maggio 1990, n. 54 «Riconoscimento giuridico dell'Associazione regionale allevatori della Calabria con sede in Catanzaro» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1995 la spesa di lire 150.000.000, finanziata con i fondi assegnati alla Regione ai sensi dell'art. 3 della legge 8 novembre 1986, n. 752.

 

     Art. 26.

     1. Al fine di sottoporre a revisione e certificazione il bilancio dell'ESAC (Ente Regionale di Sviluppo Agricolo della Calabria), ora ARSSA (Agenzia Regionale per lo Sviluppo e per i Servizi in Agricoltura) - ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge regionale 28 giugno 1984, n. 15 - è autorizzata per l'esercizio finanziario 1995 la spesa di lire 55.000.000 - finanziata con i fondi assegnati alla Regione ai sensi dell'art. 3 della legge 8 novembre 1986, n. 752 - quale ultima quota del contratto triennale stipulato con la Società di certificazione Price Waterhouse.

 

     Art. 27.

     1. Ai fini di garantire il cofinanziamento regionale, nella misura del 50 per cento, per l'attuazione del programma finalizzato all'aggiornamento e qualificazione della piattaforma ampelografica nazionale, di cui all'art. 4, secondo comma, lett. b) della legge 8 novembre 1986, n. 752, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1995, la spesa di lire 51.750.000, finanziata con i fondi assegnati alla Regione ai sensi dell'art. 3 della legge 8 novembre 1986, n. 752.

     2. Per gli interventi di cui alla legge regionale 24 giugno 1986, n. 26 «Interventi nel settore zootecnico» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1995 la spesa di lire 3.000.000.000, finanziata con i fondi assegnati alla Regione ai sensi dell'art. 3 della legge 8 novembre 1986, n. 752.

     3. Per gli interventi di cui alla legge regionale 25 maggio 1987, n. 14 «Interventi urgenti per lo sviluppo delle colture protette» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1995 la spesa di lire 800.000.000, finanziata con i fondi assegnati alla Regione ai sensi dell'art. 3 della legge 8 novembre 1986, n. 752.

 

     Art. 28.

     1. Per le successive annualità concernenti il concorso negli interessi della durata massima di venti anni sui mutui di miglioramento fondiario - di cui all'art. 2, terzo comma, della legge regionale 3 giugno 1975, n. 25

- è autorizzata per l'esercizio finanziario 1995 la spesa di lire

11.000.000.000 finanziata con i fondi assegnati alla Regione ai sensi

dell'art. 3 della legge 8 novembre 1986, n. 752.

     2. Per le successive annualità concernenti il concorso negli interessi della durata massima di venti anni sui mutui per lo sviluppo della cooperazione agricola - di cui all'art. 7, secondo comma, della legge regionale 3 giugno 1975, n. 23 è autorizzata per l'esercizio finanziario 1995 la spesa di lire 1.000.000.000, finanziata con i fondi assegnati alla Regione ai sensi dell'art. 3 della legge 8 novembre 1986, n. 752.

     3. Per le successive annualità concernenti il concorso negli interessi sui mutui di potenziamento delle strutture zootecniche - di cui all'art. 14 della legge regionale 24 giugno 1986, n. 26 - è autorizzata per l'esercizio finanziario 1995 la spesa di lire 800.000.000, finanziata con i fondi assegnati alla Regione ai sensi dell'art. 3 della legge 8 novembre 1986, n. 752.

 

     Art. 29.

     1. Per gli interventi previsti dall'art. 2, secondo comma, dalla legge regionale 3 giugno 1975, n. 25 «Miglioramenti fondiari in agricoltura» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1995 la spesa di lire 5.000.000.000.

     2. Il concorso nel pagamento degli interessi di cui al precedente comma è effettuato mediante attualizzazione degli interessi medesimi.

     3. Per gli interventi di cui alla legge regionale 6 giugno 1980, n. 32 «Mutui a tasso agevolato per lo sviluppo della proprietà diretto- coltivatrice» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1995 la spesa di lire 500.000.000, finanziata con i fondi assegnati alla Regione ai sensi dell'art. 3 della legge 8 novembre 1986. n. 752.

     4. Per le successive annualità concernenti il concorso negli interessi sui mutui massimo trentennali a tasso agevolato per lo sviluppo della proprietà diretto-coltivatrice - di cui alla legge regionale 6 giugno 1980, n. 32 - è autorizzata per l'esercizio finanziario 1995 la spesa di lire 6.800.000.000, finanziata con i fondi assegnati alla Regione ai sensi dell'art. 3 della legge 8 novembre 1986, n. 752.

     5. Per gli interventi di cui alla legge regionale 22 dicembre 1989, n. 13 «Interventi diretti alla salvaguardia, al sostegno e all'incremento della coltura del cedro» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1995 la spesa di lire 200.000.000, finanziata con i fondi assegnati alla Regione ai sensi dell'art. 3 della legge 8 novembre 1986, n. 752.

     6. Per gli interventi di cui alla legge regionale 3 giugno 1975, n. 25 «Miglioramenti fondiari in agricoltura» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1995 la spesa di lire 2.000.000.000, finanziata con i fondi assegnati alla Regione ai sensi dell'art. 3 della legge 8 novembre 1986, n. 752.

 

RUBRICA 6ª

Attività produttive extragricole

 

     Art. 30.

     1. Ai fini di consentire alla Regione di partecipare con proprio conferimento alla dotazione del fondo per il concorso nel pagamento degli interessi istituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane - ai sensi della legge regionale 28 maggio 1975, n. 21 - è autorizzata per l'esercizio finanziario 1995 la spesa di lire 200.000.000.

     2. Il capitale sociale della Fincalabra SpA - fissato in lire 5.000.000.000 dall'art. 4, comma 2, della legge regionale 30 aprile 1984, n. 7 ed aumentato a lire 10.000.000.000 per effetto dell'art. 35, commi 2 e 3, della legge regionale 8 luglio 1992, n. 9 - è aumentato a lire 17.000.000.000 e suddiviso in 17.000 azioni del valore nominale unitario di lire 1.000.000.

     3. Ai fini di consentire alla Regione - ai sensi del medesimo art. 4, comma 1, della legge regionale 30 aprile 1984, n. 7 - di esercitare il diritto di opzione e di mantenere la maggioranza azionaria, in sede di aumento del capitale sociale di cui al precedente comma 2, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1995 la spesa di lire 5.000.000.000.

 

     Art. 31.

     1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 2 giugno 1980, n. 25 e successive modificazioni ed integrazioni «Interventi diretti ad agevolare l'accesso al credito e la cooperazione delle imprese artigiane» è autorizzata per il triennio 1995/1997 la spesa complessiva di lire 1.250.000.000 di cui lire 250.000.000 a carico del bilancio per l'esercizio finanziario 1995.

     2. Per gli interventi previsti dalla legge regionale 22 maggio 1980, n. 9 «Delega in materia di artigianato e istituzione degli uffici di pianificazione delle Comunità montane» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1995 la spesa di lire 400.000.000.

     3. Al fine di concedere sovvenzioni e contributi alle associazioni regionali degli artigiani - ai sensi degli artt. 17 e 18 della legge regionale 2 giugno 1980, n. 25 - è autorizzata per l'esercizio finanziario 1995 la spesa di lire 400.000.000.

 

     Art. 32.

     1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 6 dicembre 1979, n. 13 «Adozione di provvedimenti diretti alla promozione e allo sviluppo della cooperazione» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1995 la spesa di lire 1.600.000.000.

     2. Per gli interventi di cui alla legge regionale 4 aprile 1986, n. 13 «Costituzione Ente Autonomo Fiera di Reggio Calabria» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1995 la spesa di lire 400.000.000.

     3. A valere sullo stanziamento previsto al capitolo 6132102 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1995, la somma di lire 120.000.000 è destinata per la concessione di un contributo di pari importo all'Ente Autonomo Fiera di Cosenza.

 

     Art. 33.

     1. Per le iniziative previste dagli artt. 35, 52, 54 e 65 della legge regionale 28 marzo 1985, n. 13 «Organizzazione e sviluppo del turismo in Calabria in attuazione della legge 17 maggio 1983, n. 217» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1995 la spesa di lire 2.500.000.000.

     2. Per gli interventi di cui alla legge regionale 3 settembre 1984, n. 26 «Incentivi per la valorizzazione e promozione del termalismo in Calabria» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1995 la spesa di lire 800.000.000.

     3. Per le attività di cui all'art. 23, lett. d), della legge regionale 28 marzo 1985, n. 13 «Organizzazione e sviluppo del turismo in Calabria in attuazione della legge 17 maggio 1983, n. 217» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1995 la spesa di lire 1.500.000.000.

 

     Art. 34.

     1. Per gli interventi previsti dalla legge regionale 5 maggio 1990, n. 35 «Sostegno all'attività dell'istituto superiore per il turismo - Corsi di formazione per lo svolgimento di attività turistica» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1995 la spesa di lire 150.000.000.

 

     Art. 35.

     1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 21 marzo 1983, n. 10 «Norme per l'incentivazione del flusso turistico attraverso trasponi aerei, ferroviari e su gomma» e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1995 la spesa di lire 1.000.000.000.

     2. La spesa autorizzata al precedente comma può essere gestita tramite funzionari delegati, ai sensi dell'art. 62 della legge regionale 22 maggio 1978, n. 5 e dell'apposito regolamento 30 dicembre 1983, n. 1.

 

     Art. 36.

     1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 25 agosto 1987, n. 26 «Interventi finanziari per favorire la ristrutturazione e l'ammodernamento attraverso l'associazionismo e la cooperazione del sistema distributivo e delle strutture mercantili degli enti locali» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1995 la spesa di lire 3.100.000.000.

     2. L'assegnazione disposta a norma del precedente comma è destinata alle seguenti iniziative:

     a) lire 2.500.000.000 per contributi in conto capitale ai soggetti destinatari di cui alle lettere a), b), c) ed e) dell'art. 2 per le finalità di cui all'art. 3, lettera b), e dell'art. 4 (capitolo 6211204 della spesa);

     b) lire 600.000.000 per contributi in conto interessi o in conto rata di ammortamento ai soggetti destinatari di cui alla lettera a) dell'art. 2 per le finalità di cui all'art. 3, lettera a), e dell'art. 4 (capitolo 6211205 della spesa).

 

DISPOSIZIONI VARIE

 

     Art. 37.

     1. In attesa di specifiche leggi regionali, per le attività o gli interventi di carattere continuativo, ricorrente o una tantum, di cui ai capitoli 1011110 - 2112101 - 2121102 - 2121103 - 2131102 - 2141101 - 2141103 - 2141201 - 2211103 - 2231203 - 2311101 - 2312102 - 2323201 - 2323203 - 3132103 - 3132104 - 3132108 - 3132114 - 3132124 - 3132125 - 3132126 - 3132127 - 3132129 - 3132130 - 3132131 - 3132132 - 3132133 - 3132134 - 3312101 - 3313102 - 3313106 - 3313107 - 3313110 - 3313113 - 3313115 - 3314103 - 3314104 - 3314105 - 3314106 - 4111101 - 4131101 - 4231101 - 4231102 - 4231108 - 4241103 - 4251102 - 4251105 - 4341105 - 5114104 - 5122101 - 5123106 - 6111104 - 6132105 - 6133102 - 6133111 - dello stato di previsione della spesa, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1995 la spesa indicata, rispettivamente nei limiti qualitativi e quantitativi, dalla descrizione e dallo stanziamento di competenza corrispondente ai capitoli medesimi.

     2. L'attuazione della spesa di cui ai capitoli indicati al precedente comma, che per la sua natura richiede la formulazione di piani o programmi o la indicazione di criteri, avviene previo parere della competente Commissione. Qualora la Commissione non provveda entro sessanta giorni dalla data di acquisizione della richiesta, il parere si intende favorevolmente acquisito.

     3. In conseguenza del principio enunciato al precedente secondo comma, la spesa da sottoporre al parere della competente Commissione è quella prevista nei seguenti capitoli: - 2141103 - 3312101 - 3313107 - 3313113 - 4231101 - 4341105.

     4. Al fine di garantire il rispetto dell'obbligo di copertura finanziaria del costo relativo al servizio di gestione e manutenzione degli acquedotti regionali, gli impegni ed i pagamenti a carico del capitolo 2211103 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1995, sono subordinati all'accertamento e riscossione delle somme previste, in termini di competenza e residui attivi, al corrispondente capitolo 3601105 dello stato di previsione dell'entrata dello stesso bilancio.

     5. La tassa prevista dall’art. 190 del T.U. sull’istruzione superiore approvato con R.D. 31 agosto 1933, n. 1592 a carico di coloro che conseguono l’abilitazione all’esercizio professionale, con la presente legge, diviene tributo proprio della Regione Calabria, a norma dell’art. 121 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616. L’ammontare della tassa, a decorrere dal 2013, è fissato in euro 103,29, e viene corrisposta per una sola volta mediante versamento da effettuare con apposito bollettino postale riportante l’indicazione della causale e dell’anno di riferimento [2].

     6. Alla disciplina della tassa, prevista al precedente comma 5, si applicano in quanto compatibili le norme in materia di tasse sulle concessioni regionali.

     7. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge è istituita l'addizionale regionale al canone per le utenze di acqua pubblica nella misura del 10 per cento dell'ammontare dei canoni annui determinati a norma dell'art. 18, comma 1, della legge 5 gennaio 1994, n. 36.

     8. L'addizionale, prevista al precedente comma 7, è versata alla Regione dal concessionario, contestualmente al pagamento del canone, mediante versamento su apposito conto corrente postale intestato alla tesoreria regionale.

     9. A decorrere dall'1/1/1996 l'importo annuo della tassa automobilistica regionale, di cui all'art. 23 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dovuta per il possesso di motocicli con potenza fiscale superiore a 6 CV, è determinato ai sensi dell'art. 24, comma 1, del medesimo decreto legislativo, nella misura del 90 per cento dell'ammontare complessivo della tassa automobilistica per detti motocicli vigenti alla data del 31 dicembre 1995.

     10. L'espressione «per il finanziamento dell'intervento progettuale» - contenuta nell'art. 1, comma 2, ultimo periodo, della legge regionale 9 gennaio 1995, n. 1 - va intesa nel senso: «per il finanziamento dell'intervento progettuale già realizzato».

 

     Art. 38.

     1. Agli effetti degli adempimenti contenuti nell'art. 1 quater della legge 26 aprile 1983, n. 131, di conversione del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, recante norme per la finanza locale, la tabella «B» allegata alla presente legge costituisce la rappresentazione finanziaria delle scelte e degli obiettivi contenuti nel programma pluriennale degli interventi regionali di sviluppo nel triennio 1995/1997.

     2. Fino a quando non sarà definito ed approvato il piano regionale di sviluppo l'allegata tabella «B» costituisce il quadro di riferimento finanziario ai fini della dimostrazione di coerenza della relazione previsionale e programmatica degli enti locali, di cui al primo comma.

 

     Art. 39.

     1. Gli importi da iscrivere nei fondi globali - di cui all'art. 32 della legge regionale 22 maggio 1978, n. 5 - per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nell'anno 1995, restano determinati in complessive lire 600.000.000 per il fondo globale destinato alle spese correnti attinenti alle funzioni normali e in complessive lire 2.000.000.000 per il fondo globale destinato alle spese di investimento attinenti alle funzioni normali, secondo il dettaglio di cui all'elenco n. 3 allegato alla legge di bilancio.

 

     Art. 40.

     1. Con riferimento alle previsioni di spesa iscritte nel bilancio pluriennale e ferma restando la normativa di cui al terzo comma dell'art. 4 della legge regionale 22 maggio 1978, n. 5, è consentito dar corso alle procedure e agli adempimenti previsti dalle leggi che disciplinano gli interventi.

     2. In tal caso - a norma degli artt. 53 e 54 della legge regionale 22 maggio 1978, n. 5 - possono essere adottate deliberazioni programmatiche con le modalità di cui al successivo art. 47, anche al fine di determinare l'ammontare delle quote degli stanziamenti iscritti nel bilancio pluriennale - parte spesa - da riservare al finanziamento dei progetti di intervento.

     3. Le deliberazioni di cui al precedente comma si intendono propedeutiche rispetto a quelle di impegno contabile a carico degli stanziamenti di competenza del bilancio annuale relativo all'esercizio entro il cui termine venga a scadere l'obbligazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 53 della citata legge regionale 22 maggio 1978, n. 5.

 

     Art. 41.

     1. Le deliberazioni della Giunta regionale di carattere programmatico riguardanti l'utilizzazione di fondi stanziati per la prima o per più annualità del bilancio pluriennale e concernenti programmi di spesa o ripartizione di fondi nonché quelle riguardanti proposte di leggi o regolamenti regionali sono adottate su proposta dei competenti dipartimenti, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 2 maggio 1978, n. 3.

 

     Art. 42.

     1. In conformità dell'art. 56 della legge regionale 22 maggio 1978, n. 5 le proposte di legge e di deliberazione programmatica nonché ogni altro atto che possa comportare oneri finanziari diretti o indiretti per la Regione, sono sottoposti al visto dell'Assessore al Bilancio e alla Programmazione prima dell'approvazione da parte della Giunta regionale.

     2. L'Assessore al Bilancio e alla Programmazione riferisce alla Giunta regionale sulle proposte di legge e di deliberazione programmatica con apposite relazioni nelle quali vengono evidenziate le condizioni di congruità e di compatibilità di ciascuna proposta con gli obiettivi e gli indirizzi del bilancio pluriennale e del documento programmatico.

 

     Art. 43.

     1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge - ammontanti a complessive lire 451.325.370.521 nel triennio 1995/1997 di cui lire 446.925.370.521 a carico del bilancio per l'esercizio finanziario 1995 - si fa fronte a norma del secondo comma dell'art. 4 della legge regionale 22 maggio 1978, n. 5 con le risorse evidenziate nella parte entrata del bilancio pluriennale 1995/1997, nel rispetto delle destinazioni indicative definite nella parte spesa del medesimo bilancio pluriennale, in termini finanziari, e nel documento programmatico, in termini economico- descrittivi.

     2. La copertura della spesa complessiva di cui al primo comma è realizzata facendo ricorso ai seguenti canali di finanziamento:

     - quanto a lire 216.172.022.521 con risorse proprie della Regione;

     - quanto a lire 20.100.000.000 con risorse derivanti dal fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo ai sensi dell'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281;

     - quanto a lire 210.653.348.000 con risorse derivanti dalle leggi a contenuto particolare 10 aprile 1981, n. 151, 8 novembre 1986, n. 752.

     3. La tabella «A» allegata alla presente legge fornisce la dimostrazione analitica della nuova spesa autorizzata con riferimento ai canali di finanziamento, alle leggi organiche, ai capitoli e codici di bilancio, nonché ai programmi di spesa.

 

     Art 44.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 

 


[1] Per un'abrogazione parziale della presente legge, vedi l'art. 3 della L.R. 10 agosto 2011, n. 28.

[2] Comma così sostituito dall'art. 20 della L.R. 27 dicembre 2012, n. 69.