§ 6.3.21 - L.R. 28 giugno 1984, n. 15.
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 1984 e pluriennale 1984-1986 della Regione Calabria (Legge finanziaria).


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.3 contabilità regionale e procedure di spesa
Data:28/06/1984
Numero:15


Sommario
Art. 1.      Per gli interventi di cui alla legge regionale 6 dicembre 1979, n. 13 «Adozione di provvedimenti diretti alla promozione e allo sviluppo della cooperazione» è autorizzata per l'esercizio [...]
Art. 2.      Per il finanziamento dell'Ufficio geologico regionale, ai sensi della legge regionale 24 maggio 1980, n. 14, e autorizzata per l'esercizio finanziario 1984 la spesa di lire 200.000.000.
Art. 3.      Per gli interventi in materia di opere igieniche e sanitarie di cui all'art. 3, primo comma - lettere a), e) e d) - e all'art. 4, primo comma della legge regionale 10 novembre 1975, n. 31 è [...]
Art. 4.      Per gli interventi di cui alla legge regionale 10 settembre 1978, numero 13 «Norme per le agevolazioni di viaggio a favore dei lavoratori dipendenti e degli studenti», e successive modificazioni [...]
Art. 5.      Per gli interventi di cui alla legge regionale 3 giugno 1975, n. 26 «Interventi nel settore delle infrastrutture rurali e delle opere pubbliche di bonifica» è autorizzata per il triennio [...]
Art. 6.      Ai fini della concessione di contributi alle Comunità montane per il pagamento delle competenze spettanti al personale assorbito ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 29 gennaio 1974, [...]
Art. 7.      Il contributo chilometrico annuo di lire 1.500.000 - di cui all'articolo 42 della legge regionale 28 luglio 1982, n. 10 - è ridotto a lire 1.000.000 a decorrere dal 1° gennaio 1984.
Art. 8.      Per gli interventi di cui alla legge regionale 2 giugno 1980, n. 30 «Contributi a favore delle cooperative a proprietà indivisa» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1984 la spesa di lire [...]
Art. 9.      Per gli interventi di cui alla legge regionale 16 aprile 1977, n. 13 «Interventi diretti ad agevolare l'insediamento delle piccole e medie imprese produttive» è autorizzata per il triennio [...]
Art. 10.      Per gli interventi di cui alla legge regionale 26 maggio 1979, n. 8 «Soppressione dei centri di servizi culturali e dei centri di servizi sociali. Delega ai comuni delle funzioni in materia di [...]
Art. 11.      Per gli interventi di cui alla legge regionale 3 giugno 1975, n. 30 «Finanziamento per l'edilizia scolastica minore» è autorizzata per il triennio 1984-1986 la spesa complessiva di lire [...]
Art. 12.      Ai fini della concessione dei contributi ai comuni per il diritto allo studio, ai sensi della legge regionale 3 giugno 1975, n. 29, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1984 la spesa di [...]
Art. 13.      Ai fini della concessione dei contributi per il diritto allo studio all'Università degli studi della Calabria e all'Università degli studi di Reggio Calabria, ai sensi della legge regionale 30 [...]
Art. 14.      Ai fini della concessione del contributo regionale all'Istituto Zooprofilattico sperimentale per la Calabria e la Campania, ai sensi della legge regionale 23 gennaio 1979, n. 1, è autorizzata [...]
Art. 15.      Per gli interventi di cui alla legge regionale 27 agosto 1973, n. 12 «disciplina degli asili nido» è autorizzata per il triennio 1984-1986 la spesa complessiva di lire 1.500.000.000 di cui lire [...]
Art. 16.      Per gli interventi di cui alla legge regionale 22 maggio 1980, n. 10 «Norme per la promozione e lo sviluppo dell'assistenza domiciliare agli anziani e per la creazione di centri di incontro» è [...]
Art. 17.      Per le finalità di cui alla legge 16 maggio 1981, n. 5 «Interventi in favore dei lavoratori calabresi emigrati e delle loro famiglie» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1984 la spesa di [...]
Art. 18.      Ai fini della concessione del contributo ordinario della Regione a favore del Consorzio del bergamotto di Reggio Calabria - ai sensi dell'art. 34 della legge regionale 5 febbraio 1977, n. 7 è [...]
Art. 19.      Ai fini della concessione del contributo ordinario della Regione a favore dell'ESAC «Ente regionale di sviluppo agricolo in Calabria» - ai sensi dell'art. 10 lettera a) della legge regionale 14 [...]
Art. 20.      Per gli interventi di cui alla legge regionale 17 settembre 1974, numero 16 «incentivi per lo sviluppo della zootecnia» è autorizzata per il triennio 1984-1986 la spesa complessiva di lire [...]
Art. 21.      Ai fini di favorire lo sviluppo della cooperazione agricola ai sensi della legge regionale 3 giugno 1975, n. 23 e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata per il triennio [...]
Art. 22.      Per gli interventi di cui alla legge regionale 22 maggio 1981, n. 8 «Benefici in favore delle cooperative agricole formate da giovani o a partecipazione di giovani» è autorizzata per il triennio [...]
Art. 23.      Per gli interventi di cui alla legge regionale 6 giugno 1980, n. 32 «Mutui a tasso agevolato per lo sviluppo della proprietà diretto- coltivatrice» è autorizzata per il triennio 1984/1986 la [...]
Art. 24.      Per gli interventi di cui alla legge regionale 2 giugno 1980, n. 21 «Interventi a favore dell'agricoltura - credito agrario e di esercizio» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1984/1986 la [...]
Art. 25.      Per gli interventi di cui alla legge regionale 17 settembre 1974, n. 17 «Interventi nel settore delle colture erbacee irrigue» è autorizzata per il triennio 1984-1986 la spesa complessiva di [...]
Art. 26.      Ai fini della concessione di contributi in conto capitale a carico della Regione per la realizzazione di progetti soggetti a provvidenze FEOGA per il miglioramento delle infrastrutture in talune [...]
Art. 27.      Per gli interventi di cui alla legge regionale 3 giugno 1975, n. 25 «Miglioramenti fondiari in agricoltura» sono utilizzati i corrispondenti fondi assegnati alla Regione ai sensi della legge 27 [...]
Art. 28.      Ai fini del finanziamento delle spese relative alla delega di funzioni in materia di artigianato e alla istituzione degli uffici di pianificazione delle Comunità montane, ai sensi della legge [...]
Art. 29.      Per gli interventi di cui alla legge regionale 17 settembre 1974, n. 12 «Incentivi finanziari diretti a favorire lo sviluppo delle imprese artigiane e l'incremento della produzione artigiana» è [...]
Art. 30.      Per gli interventi di cui alla legge regionale 2 giugno 1980, n. 25 «Interventi diretti ad agevolare l'accesso al credito e la cooperazione delle imprese artigiane» è autorizzata per il triennio [...]
Art. 31.      Per gli interventi di cui alla legge regionale 21 marzo 1983, n. 10 «Norme per l'incentivazione del flusso turistico attraverso trasporti aerei, ferroviari e su gomma» è autorizzata per [...]
Art. 32.      Con riferimento alle previsioni di spesa iscritte nel bilancio pluriennale e ferma restando la normativa di cui al terzo comma dell'articolo 4 della legge regionale 22 maggio 1978, n. 5, e [...]
Art. 33.      Le deliberazioni della Giunta regionale di carattere programmatico, riguardanti l'utilizzazione di fondi stanziati per la prima o per più annualità del bilancio pluriennale e concernenti [...]
Art. 34.      In conformità dell'art. 56 della legge regionale 22 maggio 1978, n. 5 le proposte di leggi e di deliberazioni programmatiche nonché ogni altro atto che possa comportare oneri finanziari diretti [...]
Art. 35.      Alla copertura degli oneri derivanti dell'attuazione della presente legge - ammontante a complessive lire 209.436.660.000 nel triennio 1984- 1986 di cui lire 175.636.660.000 a carico del [...]
Art. 36.      La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 6.3.21 - L.R. 28 giugno 1984, n. 15. [1]

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 1984 e pluriennale 1984-1986 della Regione Calabria (Legge finanziaria).

(B.U. n. 52 del 2 luglio 1984).

 

 

Rubrica I

Servizi generali

 

Art. 1.

     Per gli interventi di cui alla legge regionale 6 dicembre 1979, n. 13 «Adozione di provvedimenti diretti alla promozione e allo sviluppo della cooperazione» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1984 la spesa di lire 600.000.000.

 

Rubrica Il

Territorio

 

     Art. 2.

     Per il finanziamento dell'Ufficio geologico regionale, ai sensi della legge regionale 24 maggio 1980, n. 14, e autorizzata per l'esercizio finanziario 1984 la spesa di lire 200.000.000.

     Per gli interventi di cui all'articolo 1, lettera a), della legge regionale 7 febbraio 1980, n. 5 e autorizzata per l'esercizio finanziario 1984 l'ulteriore spesa di lire 100.000.000.

 

     Art. 3.

     Per gli interventi in materia di opere igieniche e sanitarie di cui all'art. 3, primo comma - lettere a), e) e d) - e all'art. 4, primo comma della legge regionale 10 novembre 1975, n. 31 è autorizzata per il biennio 1985/1986 la spesa complessiva di lire 2 miliardi.

     Per gli interventi in materia di opere stradali di cui all'art. 3 primo comma - lettere f) e g) - e all'articolo 4, 1° comma - lettere a) e b) della legge regionale 10 novembre 1975, n. 31 è autorizzata per il triennio 1984-1986 la spesa complessiva di lire 1.550.000.000 di cui lire 250.000.000 a carico del bilancio per l'esercizio 1984.

 

     Art. 4.

     Per gli interventi di cui alla legge regionale 10 settembre 1978, numero 13 «Norme per le agevolazioni di viaggio a favore dei lavoratori dipendenti e degli studenti», e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1984 la spesa di lire 10.000.000.000.

     Per gli interventi di cui alla legge regionale 24 marzo 1982, n. 7 «Fondo per il ripiano dei disavanzi d'esercizio delle aziende pubbliche e private che esercitano pubblici servizi di trasporto locali», e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1984 la spesa di lire 37.101.600.000.

     La somma stanziata al Capitolo 2222108 della spesa del bilancio 1984 è destinata all'erogazione, alle aziende di trasporto pubbliche e private dei contributi di esercizio in relazione al servizio svolto nell'anno 1981.

     Qualora i contributi di cui al precedente comma siano stati già erogati a carico della quota assegnata alla Regione sul fondo nazionale dei trasporti per l'anno 1982, i fondi disponibili sono utilizzati a titolo di reintegro della stessa quota e come tale redistribuita ai beneficiari, ai sensi della legge regionale 24 marzo 1982, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni.

 

     Art. 5.

     Per gli interventi di cui alla legge regionale 3 giugno 1975, n. 26 «Interventi nel settore delle infrastrutture rurali e delle opere pubbliche di bonifica» è autorizzata per il triennio 1984-1986 la spesa complessiva di lire 3.000.000.000 di cui lire 1.000.000.000 a carico del bilancio per l'esercizio 1984.

 

     Art. 6.

     Ai fini della concessione di contributi alle Comunità montane per il pagamento delle competenze spettanti al personale assorbito ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 29 gennaio 1974, n. 4, nonché per il finanziamento delle spese generali di funzionamento - è autorizzata per l'esercizio finanziario 1984 la spesa di lire 1.800.000.000.000 da erogare secondo le modalità di cui alla legge regionale 31 maggio 1978, n. 7 e sulla base del territorio e della popolazione residente.

 

     Art. 7.

     Il contributo chilometrico annuo di lire 1.500.000 - di cui all'articolo 42 della legge regionale 28 luglio 1982, n. 10 - è ridotto a lire 1.000.000 a decorrere dal 1° gennaio 1984.

 

     Art. 8.

     Per gli interventi di cui alla legge regionale 2 giugno 1980, n. 30 «Contributi a favore delle cooperative a proprietà indivisa» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1984 la spesa di lire 500.000.000.

 

     Art. 9.

     Per gli interventi di cui alla legge regionale 16 aprile 1977, n. 13 «Interventi diretti ad agevolare l'insediamento delle piccole e medie imprese produttive» è autorizzata per il triennio 1984-1986 la spesa complessiva di lire 3.000.000.000 di cui lire 1.000.000.000 a carico del bilancio per l'esercizio 1984.

 

Rubrica III

Istruzione, cultura e tempo libera

 

     Art. 10.

     Per gli interventi di cui alla legge regionale 26 maggio 1979, n. 8 «Soppressione dei centri di servizi culturali e dei centri di servizi sociali. Delega ai comuni delle funzioni in materia di promozione educativa e culturale» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1984 la spesa di lire 400.000.000.

 

     Art. 11.

     Per gli interventi di cui alla legge regionale 3 giugno 1975, n. 30 «Finanziamento per l'edilizia scolastica minore» è autorizzata per il triennio 1984-1986 la spesa complessiva di lire 3.500.000.000 di cui lire 1.500.000.000 a carico del bilancio per l'esercizio 1984.

 

     Art. 12.

     Ai fini della concessione dei contributi ai comuni per il diritto allo studio, ai sensi della legge regionale 3 giugno 1975, n. 29, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1984 la spesa di lire 30.705.000.000.

 

     Art. 13.

     Ai fini della concessione dei contributi per il diritto allo studio all'Università degli studi della Calabria e all'Università degli studi di Reggio Calabria, ai sensi della legge regionale 30 novembre 1977, n. 29 e della legge 14 agosto 1982, n. 590, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1984 la spesa di lire 2.200.000.000.

 

Rubrica IV

Sicurezza sociale

 

     Art. 14.

     Ai fini della concessione del contributo regionale all'Istituto Zooprofilattico sperimentale per la Calabria e la Campania, ai sensi della legge regionale 23 gennaio 1979, n. 1, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1984 la spesa di lire 300.000.000.

 

     Art. 15.

     Per gli interventi di cui alla legge regionale 27 agosto 1973, n. 12 «disciplina degli asili nido» è autorizzata per il triennio 1984-1986 la spesa complessiva di lire 1.500.000.000 di cui lire 500.000.000 a carico del bilancio per l'esercizio 1984.

 

     Art. 16.

     Per gli interventi di cui alla legge regionale 22 maggio 1980, n. 10 «Norme per la promozione e lo sviluppo dell'assistenza domiciliare agli anziani e per la creazione di centri di incontro» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1984 la spesa di lire 500.000.000.

 

     Art. 17.

     Per le finalità di cui alla legge 16 maggio 1981, n. 5 «Interventi in favore dei lavoratori calabresi emigrati e delle loro famiglie» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1984 la spesa di lire 1.200.000.000.

 

Rubrica V

Agricoltura

 

     Art. 18.

     Ai fini della concessione del contributo ordinario della Regione a favore del Consorzio del bergamotto di Reggio Calabria - ai sensi dell'art. 34 della legge regionale 5 febbraio 1977, n. 7 è autorizzata per l'esercizio finanziario 1984 la spesa di lire 400.000.000.

 

     Art. 19.

     Ai fini della concessione del contributo ordinario della Regione a favore dell'ESAC «Ente regionale di sviluppo agricolo in Calabria» - ai sensi dell'art. 10 lettera a) della legge regionale 14 dicembre 1978, n. 28

- è autorizzata per l'esercizio finanziario 1984 la spesa di lire

49.500.000.000.

     A partire dall'esercizio finanziario 1985 il bilancio dell'ESAC Ente di sviluppo agricolo in Calabria è sottoposto a revisione e certificazione da parte di una società di certificazione autorizzata, individuata dalla Giunta regionale.

     A partire dall'esercizio finanziario 1984 l'ESAC - Ente di sviluppo agricolo in Calabria - è tenuto ad applicare in materia di bilancio e di contabilità la normativa prevista ai Titoli III e IV della legge regionale 22 maggio 1978, n. 5 in quanto applicabile.

     Nel secondo e terzo comma dell'articolo 8 della legge regionale 14 dicembre 1978, n. 28 le parole «31 ottobre» e «entro la fine di maggio di ogni anno» sono sostituite rispettivamente dalle parole «30 settembre» e «entro la fine di aprile di ogni anno».

 

     Art. 20.

     Per gli interventi di cui alla legge regionale 17 settembre 1974, numero 16 «incentivi per lo sviluppo della zootecnia» è autorizzata per il triennio 1984-1986 la spesa complessiva di lire 2.700.000.000 di cui lire 400.000.000 a carico del bilancio per l'esercizio 1984.

 

     Art. 21.

     Ai fini di favorire lo sviluppo della cooperazione agricola ai sensi della legge regionale 3 giugno 1975, n. 23 e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata per il triennio 1984/1986 la spesa complessiva di lire 21.000.000.000 di cui lire 7.000.000.000 a carico del bilancio per l'esercizio 1984.

     Le assegnazioni disposte a norma del precedente comma sono destinate alle seguenti iniziative:

     a) per le iniziative e i programmi previsti dall'articolo 2 lire 650.000.000 di cui lire 150.000.000 a carico del bilancio per l'esercizio 1984;

     b) per le iniziative e i contributi previsti dall'articolo 3 lire 4.200.000.000 di cui lire 1.200.000.000 a carico del bilancio per l'esercizio 1984;

     e) per le iniziative previste dall'articolo 4 lire 1.350.000.000 di cui lire 270.000.000 a carico del bilancio per l'esercizio 1984;

     d) per le iniziative previste dall'articolo 5 lire 9.000.000.000 di cui lire 4.200.000.000 a carico del bilancio per l'esercizio 1984;

     e) per le iniziative previste dall'articolo 6 lire 30.000.000 di cui lire 10.000.000 a carico del bilancio per l'esercizio 1984;

     f) per le iniziative previste dall'articolo 7 lire 4.390.000.000 di cui lire 890.000.000 a carico del bilancio per l'esercizio 1984;

     g) per le iniziative previste dall'articolo 8 lire 1.380.000.000 di cui lire 280.000.000 a carico del bilancio per l'esercizio 1984.

 

     Art. 22.

     Per gli interventi di cui alla legge regionale 22 maggio 1981, n. 8 «Benefici in favore delle cooperative agricole formate da giovani o a partecipazione di giovani» è autorizzata per il triennio 1984/1986 la spesa complessiva di lire 500.000.000 di cui lire 100.000.000 a carico del bilancio per l'esercizio 1984.

     Le assegnazioni disposte a norma del precedente comma sono destinate alle seguenti iniziative:

     a) per le iniziative previste dall'articolo 6 lire 150.000.000 di cui lire 20.000.000 a carico del bilancio per l'esercizio 1984;

     b) per le iniziative previste dall'articolo 10, lettera a), lire 40.000.000 di cui lire 10.000.000 a carico del bilancio per l'esercizio 1984;

     c) per le iniziative previste dall'articolo 10, lettera b), lire 60 milioni di cui lire 10.000.000 a carico del bilancio per l'esercizio 1984;

     d) per le iniziative previste dall'articolo 10, lettera e), lire 25 milioni di cui lire 5.000.000 a carico del bilancio per l'esercizio 1984;

     e) per le iniziative previste dall'articolo 18 lire 200.000.000 di cui lire 50.000.000 a carico del bilancio per l'esercizio 1984;

     f) per le iniziative previste dall'articolo 21 lire 25.000.000 di cui lire 5.000.000 a carico del bilancio per l'esercizio 1984.

 

     Art. 23.

     Per gli interventi di cui alla legge regionale 6 giugno 1980, n. 32 «Mutui a tasso agevolato per lo sviluppo della proprietà diretto- coltivatrice» è autorizzata per il triennio 1984/1986 la spesa complessiva di lire 1.100.000.000 di cui lire 700.000.000 a carico del bilancio per l'esercizio 1984.

 

     Art. 24.

     Per gli interventi di cui alla legge regionale 2 giugno 1980, n. 21 «Interventi a favore dell'agricoltura - credito agrario e di esercizio» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1984/1986 la spesa di lire 19.080.000.000.

     Alla copertura della spesa di cui al precedente comma si provvede quanto a lire 4.800.000.000 con i fondi assegnati alla Regione ai sensi dell'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281 e quanto a lire 14.280.000.000 con i fondi assegnati alla Regione ai sensi dell'articolo 20, primo comma, della legge 26 aprile 1983, n. 130.

     Le assegnazioni disposte a norma del primo comma sono destinate alle seguenti iniziative:

     a) per i prestiti di conduzione previsti dall'articolo 1 lire 12.080.000.000;

     b) per i prestiti relativi all'acquisto di macchine agricole previsti dall'articolo 2 lire 3.000.000.000;

     c) per i prestiti relativi alla zootecnia previsti dall'articolo 3 lire 2.000.000.000;

     d) per le anticipazioni ai conferenti previste dall'articolo 4 lire 2.000.000.000.

 

     Art. 25.

     Per gli interventi di cui alla legge regionale 17 settembre 1974, n. 17 «Interventi nel settore delle colture erbacee irrigue» è autorizzata per il triennio 1984-1986 la spesa complessiva di lire 3.900.000.000 di cui lire 1.900.000.000 a carico del bilancio per l'esercizio 1984.

 

     Art. 26.

     Ai fini della concessione di contributi in conto capitale a carico della Regione per la realizzazione di progetti soggetti a provvidenze FEOGA per il miglioramento delle infrastrutture in talune zone rurali - ai sensi del regolamento CEE n. 1760/1978 - è autorizzata per l'esercizio finanziario 1984 la spesa di lire 3.000.000.000.

 

     Art. 27.

     Per gli interventi di cui alla legge regionale 3 giugno 1975, n. 25 «Miglioramenti fondiari in agricoltura» sono utilizzati i corrispondenti fondi assegnati alla Regione ai sensi della legge 27 dicembre 1977, n. 984.

 

 

Rubrica VI

Attività produttive extragricole

 

     Art. 28.

     Ai fini del finanziamento delle spese relative alla delega di funzioni in materia di artigianato e alla istituzione degli uffici di pianificazione delle Comunità montane, ai sensi della legge regionale 22 maggio 1980, n. 9, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1984 la spesa di lire 100.000.000.

 

     Art. 29.

     Per gli interventi di cui alla legge regionale 17 settembre 1974, n. 12 «Incentivi finanziari diretti a favorire lo sviluppo delle imprese artigiane e l'incremento della produzione artigiana» è autorizzata per il triennio 1984-1986 la spesa complessiva di lire 3.700.000.000 di cui lire 1.700.000.000 a carico del bilancio per l'esercizio 1984.

 

     Art. 30.

     Per gli interventi di cui alla legge regionale 2 giugno 1980, n. 25 «Interventi diretti ad agevolare l'accesso al credito e la cooperazione delle imprese artigiane» è autorizzata per il triennio 1984-1986 la spesa complessiva di lire 3.200.000.000 di cui lire 800.000.000 a carico del bilancio per l'esercizio 1984.

 

     Art. 31.

     Per gli interventi di cui alla legge regionale 21 marzo 1983, n. 10 «Norme per l'incentivazione del flusso turistico attraverso trasporti aerei, ferroviari e su gomma» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1984 la spesa di lire 1.100.000.000.

 

Disposizioni varie

 

     Art. 32.

     Con riferimento alle previsioni di spesa iscritte nel bilancio pluriennale e ferma restando la normativa di cui al terzo comma dell'articolo 4 della legge regionale 22 maggio 1978, n. 5, e consentito dar corso alle procedure e agli adempimenti previsti dalle leggi che disciplinano gli interventi.

     In tal caso - a norma degli articoli 53 e 54 della legge regionale 22 maggio 1978, n. 5 - possono essere adottate deliberazioni programmatiche con le modalità di cui al successivo articola 33, anche al fine di determinare l'ammontare delle quote degli stanziamenti iscritti nel bilancio pluriennale - parte spesa - da riservare al finanziamento dei progetti d'intervento.

     Le deliberazioni di cui al precedente comma si intendono propedeutiche rispetto a quelle di impegno contabile a carico degli stanziamenti di competenza del bilancio annuale relativo all'esercizio entro il cui termine venga a scadere l'obbligazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 53 della citata legge regionale 22 maggio 1978, n. 5.

 

     Art. 33.

     Le deliberazioni della Giunta regionale di carattere programmatico, riguardanti l'utilizzazione di fondi stanziati per la prima o per più annualità del bilancio pluriennale e concernenti programmi di spesa o ripartizione di fondi, nonché quelle riguardanti proposte di leggi o regolamenti regionali, sono adottate su proposta dei competenti dipartimenti, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 2 maggio 1978, n. 3.

 

     Art. 34.

     In conformità dell'art. 56 della legge regionale 22 maggio 1978, n. 5 le proposte di leggi e di deliberazioni programmatiche nonché ogni altro atto che possa comportare oneri finanziari diretti o indiretti per la Regione, sono sottoposti al visto dell'assessore al bilancio e alla programmazione prima dell'approvazione da parte della Giunta regionale.

     L'assessore al bilancio e alla programmazione riferisce alla Giunta regionale sulle proposte di leggi e di deliberazioni programmatiche con apposite relazioni nelle quali vengono evidenziate le condizioni di congruità e di compatibilità di ciascuna proposta con gli obiettivi e gli indirizzi del bilancio pluriennale e del documento programmatico.

 

     Art. 35.

     Alla copertura degli oneri derivanti dell'attuazione della presente legge - ammontante a complessive lire 209.436.660.000 nel triennio 1984- 1986 di cui lire 175.636.660.000 a carico del bilancio per l'esercizio 1984

- si fa fronte a norma del secondo comma dell'art. 4 della legge regionale

22 maggio 1978, n. 5 con le risorse evidenziate nella parte entrata del

bilancio pluriennale 1984-1986, nel rispetto delle destinazioni indicative

definite nella parte spesa del medesimo bilancio pluriennale, in termini

finanziari, e nel documento programmatico in termini economico-descrittivi.

     La copertura della spesa complessiva di cui al primo comma è realizzata facendo ricorso ai seguenti canali di finanziamento:

     - quanto a lire 89.605.000.000 con risorse proprie della Regione;

     - quanto a lire 58.450.000.000 con risorse derivanti dal fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo ai sensi dell'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281;

     - quanto a lire 61.381.660.000 con risorse derivanti dalla legge a contenuto particolare 10 aprile 1981, n. 151.

     La tabella «A» allegata alla presente legge, fornisce la dimostrazione analitica della nuova spesa autorizzata con riferimento ai canali di finanziamento, alle leggi organiche, ai capitoli e codici di bilancio, nonché ai programmi di spesa.

 

     Art. 36.

     La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 2 della L.R. 10 agosto 2011, n. 28.