§ 1.2.14 - L.R. 4 giugno 1987, n. 19.
Disciplina transitoria della gestione del fondo di previdenza dei consiglieri regionali della Calabria.


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.2 consiglio regionale
Data:04/06/1987
Numero:19


Sommario
Art. 1.      1. Fino all'entrata in vigore della legge quadro sulla gestione dei fondi per gli assegni vitalizi a favore dei consiglieri regionali per la gestione del fondo di previdenza dei consiglieri [...]
Art. 2.      1. Dal 1° gennaio 1994 il fondo di previdenza è alimentato mediante una trattenuta del 22 per cento sulla indennità fissa dei Consiglieri prevista dall'articolo 1, lettera f), della legge [...]
Art. 3.      1. Il bilancio tecnico attuariale è presentato annualmente all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale che accerta in modo analitico l'andamento della gestione.
Art. 4.      1. Sono abrogate le disposizioni incompatibili con la presente legge.
Art. 5.      1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.


§ 1.2.14 - L.R. 4 giugno 1987, n. 19. [1]

Disciplina transitoria della gestione del fondo di previdenza dei consiglieri regionali della Calabria.

(B.U. n. 30 del 9 giugno 1987).

 

Art. 1.

     1. Fino all'entrata in vigore della legge quadro sulla gestione dei fondi per gli assegni vitalizi a favore dei consiglieri regionali per la gestione del fondo di previdenza dei consiglieri regionali della Calabria si applicano le norme di cui agli articoli seguenti [2].

 

     Art. 2.

     1. Dal 1° gennaio 1994 il fondo di previdenza è alimentato mediante una trattenuta del 22 per cento sulla indennità fissa dei Consiglieri prevista dall'articolo 1, lettera f), della legge regionale 10 novembre 1972, n. 6, come modificata dall'articolo 1, lettera f), della legge regionale 14 marzo 1985, n. 8, al netto delle ritenute per fine mandato e fiscali. Tale trattenuta è contemporaneamente versata al fondo di previdenza dei Consiglieri regionali della Calabria, salvo quanto previsto dall'articolo 4, lettere b), c), d) ed e), della legge regionale 24 maggio 1980, n. 11 [3].

     2. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, l'ammontare mensile dell'assegno vitalizio è determinato per cinque anni di anzianità contributiva nel 30 per cento dell'indennità mensile lorda - di cui alla legge regionale 10 novembre 1972, n. 6 e successive modificazioni - corrisposta ai consiglieri in carica nello stesso mese a cui si riferisce l'assegno vitalizio, elevabile di punti 3,364 per ogni anno di effettiva contribuzione fino al 67 per cento per contribuzioni di 16 anni ed oltre [4].

     3. La contribuzione volontaria fino al quinquennio è consentita a domanda dell'interessamento per coloro che cessino dalla carica ed abbiano almeno 30 mesi di anzianità contributiva.

     4. La corresponsione dell'assegno diretto è anticipata, su richiesta del consigliere e dopo la cessazione del mandato, fino al

cinquantacinquesimo anno di età, ma in tal caso l'ammontare dell'assegno diretto è ridotto proporzionalmente per ogni anno di anticipazione rispetto al 60° anno di età con l'applicazione del seguente coefficiente di riduzione:

 

 

                          55              0,7604

                          56              0,8016

                          57              0,8460

                          58              0,8936

                          59              0,9448

 

 

     5. Gli assegni vitalizi diretti e di reversibilità, maturati e definiti, sono ricalcolati. Nei casi in cui il ricalcolo dia luogo ad un importo inferiore a quello definito sulla base delle norme previgenti, la differenza è mantenuta a titolo di assegno ad personam, riassorbibile con i successivi aumenti.

 

     Art. 3.

     1. Il bilancio tecnico attuariale è presentato annualmente all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale che accerta in modo analitico l'andamento della gestione.

     2. Al ripiano del disavanzo di gestione limitatamente alla legislatura in corso [5] si provvede con i fondi del bilancio del Consiglio regionale, definendone la compatibilità finanziaria con la legge di approvazione del bilancio regionale e con la conseguente legge finanziaria che l'accompagna.

     All'inizio da ogni legislatura l'eventuale disavanzo finanziario del fondo può essere ripianato con una contribuzione una tantum a valere sulle spese di funzionamento del Consiglio regionale in modo da assicurare, entro un quinquennio, il pareggio della gestione tecnico-finanziaria del fondo. Lo stanziamento, da stabilire con legge regionale, è iscritto in un capitolo di spesa aggiuntivo rispetto a quelli previsti dalla legge 6 dicembre 1973, n. 853 [6].

     3. Per l'anno 1987 all'onere, valutato in lire 420 milioni, si provvede con i fondi di cui al capitolo 10011O1 per «competenze dovute ai membri del Consiglio regionale» del bilancio di previsione per lo stesso esercizio.

 

     Art. 4.

     1. Sono abrogate le disposizioni incompatibili con la presente legge.

 

     Art. 5.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 2 della L.R. 10 agosto 2011, n. 28.

[2] Articolo così modificato con art. 1 L.R. 19 febbraio 1990, n. 12.

[3] Comma così sostituito con art. 1 L.R. 27 maggio 1994, n. 14.

[4] Comma così sostituito con art. 2 L.R. 19 febbraio 1990, n. 12.

[5] Parole aggiunte con art. 3 L.R. 19 febbraio 1990, n. 12.

[6] Capoverso aggiunto con art. 4 L.R. 19 febbraio 1990, n. 12.