§ 5.1.82 - L.R. 17 aprile 2001, n. 18.
Modifiche ed integrazioni alla L.R. 5 aprile 2000, n. 28.


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.1 assistenza sanitaria
Data:17/04/2001
Numero:18


Sommario
Art. 1.      Il titolo della L.R. 5 aprile 2000, n. 28 è così modificato
Art. 2.      1. Le domande di autorizzazione previste dal comma 7 dell'art. 15 della L.R. 5 aprile 2000 n. 28 per quanto riguarda gli studi odontoiatrici, medici e di altre professioni sanitarie condotte da [...]
Art. 3.      La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del 2° comma dell'art. 127 della Costituzione della Repubblica Italiana ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione [...]


§ 5.1.82 - L.R. 17 aprile 2001, n. 18. [1]

Modifiche ed integrazioni alla L.R. 5 aprile 2000, n. 28.

(B.U. 21 aprile 2001, n. 26).

 

Art. 1.

     Il titolo della L.R. 5 aprile 2000, n. 28 è così modificato:

     "Norme in materia di autorizzazione delle strutture sanitarie pubbliche e private".

 

     Art. 2.

     1. Le domande di autorizzazione previste dal comma 7 dell'art. 15 della L.R. 5 aprile 2000 n. 28 per quanto riguarda gli studi odontoiatrici, medici e di altre professioni sanitarie condotte da sanitari in forma singola o associata devono essere presentate entro 12 mesi dalla data di emanazione dell'atto di indirizzo e coordinamento di cui all'art. 8 ter del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni. Gli studi odontoiatrici di nuova istituzione sono tenuti a produrre domanda di autorizzazione entro il medesimo termine sopra indicato [2].

     2. L'esercizio degli studi di cui al precedente comma 1 è regolato dai principi contenuti nel decreto ministeriale 28 settembre 1990 e dalle norme in materia di igiene e sanità pubblica e di sicurezza.

 

     Art. 3.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del 2° comma dell'art. 127 della Costituzione della Repubblica Italiana ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.


[1] Abrogata dall'art. 8 della L.R. 28 ottobre 2011, n. 21 e dall'art. 8 della L.R. 26 giugno 2014, n. 11.

[2] Comma così modificato dall’art. 13 della L.R. 4 febbraio 2003, n. 7.