§ 3.2.37 - L.R. 12 agosto 1998, n. 70.
Provvedimenti per il risanamento dei Consorzi di Bonifica.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.2 bonifica, flora, fauna e forestazione
Data:12/08/1998
Numero:70


Sommario
Art. 1.      1. Gli impegni assunti dalla Regione con il Piano di organizzazione funzionale e finanziario previsto dall'art. 4 della L.R. 7.6.1996, n. 36 ed approvato dal Consiglio regionale con verbale n. [...]
Art. 2.      1. Al comma 4° dell'art. 5 della L.R. 24/93 e successive modificazioni ed integrazioni, sono soppresse le disposizioni di cui alla lett. b) e lett. c).
Art. 3.      1. Agli oneri previsti dalla presente legge, valutati per il 1998 in L. 17 miliardi, si farà fronte con fondi iscritti al Cap. 102396 "Finanziamento ai Consorzi di Bonifica per l'irrigazione, [...]
Art. 4.      1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.


§ 3.2.37 - L.R. 12 agosto 1998, n. 70.

Provvedimenti per il risanamento dei Consorzi di Bonifica.

(B.U. n. 19 del 1 settembre 1998).

 

Art. 1.

     1. Gli impegni assunti dalla Regione con il Piano di organizzazione funzionale e finanziario previsto dall'art. 4 della L.R. 7.6.1996, n. 36 ed approvato dal Consiglio regionale con verbale n. 73/35 del 25.11.1997, sono attuati dalla Giunta regionale, la quale è altresì autorizzata ad apportare al detto Piano le variazioni che dovessero rendersi necessarie per conseguire il risanamento dei Consorzi di Bonifica.

     Per far fronte agli oneri finanziari posti a carico della Regione dal Piano di organizzazione funzionale e finanziario, la Giunta regionale:

     a) autorizza i Consorzi di Bonifica a contrarre mutui con istituti di credito, per la quota parte dei disavanzi finanziari, assumendo il costo a carico del bilancio regionale;

     b) assume a carico del bilancio regionale le rate residue dei mutui contratti dai consorzi di bonifica, fermo restando la possibilità di autorizzare la rinegoziazione degli stessi, qualora ciò possa comportare vantaggio per la Regione.

 

     Art. 2.

     1. Al comma 4° dell'art. 5 della L.R. 24/93 e successive modificazioni ed integrazioni, sono soppresse le disposizioni di cui alla lett. b) e lett. c).

 

     Art. 3.

     1. Agli oneri previsti dalla presente legge, valutati per il 1998 in L. 17 miliardi, si farà fronte con fondi iscritti al Cap. 102396 "Finanziamento ai Consorzi di Bonifica per l'irrigazione, per la manutenzione delle opere di bonifica e per il risanamento degli stessi Enti

- L.R. 36/96" del bilancio di previsione per il medesimo esercizio 1998.

     2. Per gli esercizi successivi, alla spesa relativa al finanziamento della presente legge e al rifinanziamento della L.R. 36/96, si provvederà con la legge di bilancio ai sensi dell'art. 10 della L.R. 81/77.

 

     Art. 4.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.