§ 4.4.114 – L.R. 16 dicembre 1998, n. 146.
Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.4 tutela dell'ambiente
Data:16/12/1998
Numero:146


Sommario
Art. 1.  Oggetto e finalità.
Art. 2.  Oggetto del tributo.
Art. 3.  Soggetti passivi.
Art. 4.  Soggetti obbligati in solido.
Art. 5.  (Base imponibile e determinazione del tributo).
Art. 6.  Modalità di versamento.
Art. 7.  Dichiarazione annuale.
Art. 8.  Delega alle Province.
Art. 9.  Accertamento e contestazione delle violazioni tributarie.
Art. 10.  Sanzioni amministrative.
Art. 11.  (Decadenza e rimborsi).
Art. 11 bis.  (Prescrizione).
Art. 11 ter.  (Comunicazioni).
Art. 12.  (Norma finanziaria).
Art. 13.  Norme transitorie e finali.
Art. 14.  Dichiarazione d'urgenza.


§ 4.4.114 – L.R. 16 dicembre 1998, n. 146. [1]

Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi.

(B.U. 22 dicembre 1998, n. Speciale).

 

Art. 1. Oggetto e finalità.

     1. La presente legge, in attuazione di quanto disposto dall'art. 3, commi da 24 a 41, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», di seguito indicata corse «legge statale», disciplina:

     a) l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, il contenzioso amministrativo e quanto non previsto dalla legge statale istitutiva del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi;

     b) la determinazione dell'ammontare del tributo, di cui all'art. 3, comma 29 della legge statale;

     c) le modalità di versamento del tributo e di presentazione della dichiarazione, di cui all'art. 3, comma 30, della legge statale;

     d) la disciplina delle funzioni attribuite alle Province e la delega di funzioni;

     e) le modalità e i criteri di devoluzione del gettito del tributo, delle somme derivanti dal recupero di imposta e delle entrate derivanti dalle sanzioni amministrative e tributarie.

 

     Art. 2. Oggetto del tributo.

     1. Il tributo speciale istituito dall'art. 3, comma 24 della legge statale, si applica ai rifiuti di cui alla normativa statale vigente compresi i fanghi palabili:

     a) conferiti in discarica;

     b) smaltiti tal quali in impianti di incenerimento senza recupero di energia;

     c) smaltiti in discarica abusiva, abbandonati o scaricati in depositi incontrollati.

 

     Art. 3. Soggetti passivi.

     1. Il tributo, con obbligo di rivalsa nei confronti di colui che effettua il conferimento è dovuto:

     a) dal gestore dell'impresa di stoccaggio definitivo;

     b) dal gestore di impianti di incenerimento per quei rifiuti smaltiti tal quali senza recupero di energia.

     2. Il tributo è altresì dovuto, ai sensi dell'art. 3, comma 32, della legge statale, da chiunque esercita attività di discarica abusiva e da chiunque abbandona, scarica ed effettua deposito incontrollato di rifiuti.

 

     Art. 4. Soggetti obbligati in solido. [2]

     1. L'utilizzatore a qualsiasi titolo o, in mancanza, il proprietario dei terreni sui quali insiste la discarica abusiva, ai sensi dell'art. 3, comma 32, della legge statale, è tenuto in solido agli oneri di bonifica, al risarcimento del danno ambientale e al pagamento del tributo e delle sanzioni pecuniarie previste, ove non dimostri di aver presentato denuncia di discarica abusiva alla competente struttura in materia di rifiuti della Regione Abruzzo, prima della constatazione delle violazioni di legge.

 

     Art. 5. (Base imponibile e determinazione del tributo). [3]

     1. La base imponibile del tributo, di cui all’art. 3, comma 24, della Legge statale è costituita dalla quantità dei rifiuti conferiti, determinata sulla base delle annotazioni effettuate nei registri tenuti in attuazione dell’art. 12 del D.Lgs. 5.2.1997, n. 22.

     2. Con riferimento alla definizione ed alla classificazione contenute rispettivamente nell’art. 6 e nell’art. 7 del D.Lgs. 22/1997 e successive modificazioni ed integrazioni, l’ammontare dell’imposta è determinato, per ogni mille chilogrammi di rifiuti conferiti:

     a) in Euro 2 per gli scarti e sovvalli che residuano da operazioni di recupero, così come disciplinate dalle norme vigenti, di rifiuti speciali dei settori minerario, estrattivo, lapideo e metallurgico;

     b) in Euro 3 per i rifiuti speciali dei settori minerario, estrattivo, edilizio, lapideo e metallurgico smaltiti tal quali;

     c) [in Euro 4 per tutte le tipologie di rifiuti ammissibili agli impianti di termovalorizzazione, con recupero energetico, nei limiti e condizioni delle relative autorizzazioni regionali] [4];

     d) in Euro 5 per:

     1. per i fanghi palabili non pericolosi [5];

     2. per i rifiuti urbani trattati e per le frazioni non recuperabili provenienti dalla raccolta differenziata nei Comuni in cui sia assicurata una raccolta differenziata, nei termini fissati dall’art. 24, comma 1, del D.Lgs. 22/1997, risultante da relazione documentata, accertata dall’Ente di controllo, individuato dalla presente legge al successivo art. 8, nella quale vanno evidenziati i quantitativi complessivi dei rifiuti urbani prodotti, i quantitativi, la tipologia e la destinazione dei rifiuti urbani differenziati avviati a recupero, trattamento, riutilizzo, riciclaggio, la percentuale di raccolta differenziata raggiunta, i quantitativi, la tipologia e la destinazione di scarti e sovvalli avviati a smaltimento [6];

     3. per gli scarti e i sovvalli, conferiti da impianti di stoccaggio, recupero e deposito preliminare, che residuano, per una percentuale non superiore al 10% in peso dei rifiuti complessivamente trattati, da tutte le operazioni di recupero di rifiuti urbani e speciali non pericolosi, così come disciplinate dalle vigenti norme, certificati a seguito di accertamento effettuato dal competente organo di controllo, attestante l’effettivo avvio a riutilizzazione in altro ciclo produttivo delle frazioni di rifiuto movimentate [7];

     e) in Euro 8 per gli scarti e sovvalli che residuano da operazioni di recupero, così come disciplinate dalle norme vigenti, di rifiuti speciali pericolosi per una percentuale non superiore al 10% in peso dei rifiuti complessivamente trattati, certificate a seguito di accertamento effettuato dal competente organo di controllo, attestante l’effettivo avvio a riutilizzazione in altro ciclo produttivo delle frazioni di rifiuto movimentate [8];

     f) in Euro 20 per i rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi smaltiti tal quali, nonché per gli scarti e i sovvalli, di cui al punto 3. della lett. d), che residuano dalle operazioni di recupero per una percentuale superiore al 10% in peso dei rifiuti complessivamente trattati [9];

     g) in euro 15 per i rifiuti urbani trattati e per le frazioni non recuperabili provenienti dalla raccolta differenziata nei Comuni che non conseguono l’attestazione di cui al punto 2 [10];

     h) in Euro 25 per i rifiuti solidi urbani smaltiti tal quali.

     3. Sono soggetti al pagamento del tributo nella misura del 20% degli importi previsti dal comma 2, i rifiuti provenienti da attività di ripristino ambientale di siti inquinati nonché da attività di bonifica regolate dalla vigente normativa, anche in tema di amianto, effettuate all’interno del territorio regionale.

     4. L’ammontare dell’imposta è fissato, a norma dell’art. 3, comma 29, della legge statale, con legge regionale da adottare entro il 31 luglio di ogni anno per l’anno successivo; qualora la Regione non provveda nel termine stabilito, si intende prorogata la misura vigente.

     5. Ai sensi dell’art. 3, comma 29 della legge statale il tributo è determinato moltiplicando l’ammontare dell’imposta per il quantitativo espresso in chilogrammi dei rifiuti conferiti, nonché per il coefficiente di correzione stabilito con decreto del Ministero dell’Ambiente, di concerto con il Ministero dell’Industria, del Commercio, dell’Artigianato.

 

     Art. 6. Modalità di versamento. [11]

     1. Il tributo è versato dai soggetti passivi, ai sensi dell'art. 3, comma 30 della legge statale, entro il mese successivo alla scadenza del trimestre solare in cui sono state effettuate le operazioni di deposito direttamente alla Tesoreria della Regione Abruzzo, utilizzando il sistema bancario e/o postale, con l'obbligo di indicazione nella causale:

     a) della Provincia in cui è ubicata la discarica;

     b) del trimestre di riferimento;

     c) della tipologia dei rifiuti;

     d) del quantitativo di rifiuti conferiti.

 

     Art. 7. Dichiarazione annuale. [12]

     1. La dichiarazione di cui al comma 30 dell'art. 3 della legge statale, contenente tutti gli elementi rilevanti ai fini dell'applicazione del tributo ai sensi dei commi da 24 a 41 dell'art. 3 della legge statale, deve essere redatta secondo il modello approvato dalla Giunta Regionale con propria deliberazione.

     2. La dichiarazione deve essere presentata, in triplice copia, entro il 28 febbraio, direttamente alla competente struttura tributaria della Regione Abruzzo, che ne rilascia ricevuta attestante la data di presentazione, ovvero può essere spedita alla struttura stessa in plico raccomandato e, in questo caso, quale data di presentazione, fa fede il timbro a data apposto dall'ufficio postale accettante.

     3. A cura della struttura di cui al comma 2, una copia della dichiarazione viene trasmessa, entro trenta giorni dal ricevimento, alla Provincia nel cui territorio è ubicata la discarica o l'impianto di incenerimento ed alla competente struttura regionale in materia di rifiuti.

     4. La dichiarazione tempestivamente presentata, ma priva di sottoscrizione o difforme dal modello approvato dalla Giunta regionale ai sensi del comma 1, è da considerare omessa se, entro trenta giorni dalla presentazione, il soggetto obbligato non abbia provveduto alla regolarizzazione.

 

     Art. 8. Delega alle Province.

     1. Le funzioni concernenti l'accertamento del tributo, l'accertamento e le contestazioni delle violazioni tributarie, nonché il relativo contenzioso amministrativo e l'eventuale rappresentanza in giudizio sia nel contenzioso amministrativo che tributario sono delegate alle Province territorialmente competenti.

     2. Le Province inviano alla regione, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sullo stato di attuazione della presente delega che contiene i dati relativi al contenzioso tributario e amministrativo con l'indicazione delle somme di tributo evaso recuperate e delle somme introitate derivanti dalle sanzioni amministrative e tributarie in attuazione di quanto previsto dalla presente legge.

     3. Per l'esercizio delle funzioni previste dal comma 1 è assegnato a ciascuna Provincia il 5 per cento del gettito annuo del tributo, determinato secondo i criteri e le modalità dell'art. 12, 4° comma.

     3 bis. L’erogazione delle somme previste a favore delle Province, ai sensi dell’art. 3, comma 27, della legge statale e del comma 3 del presente articolo, è subordinata all’acquisizione da parte della Regione della relazione di cui al precedente comma 2 [13].

 

     Art. 9. Accertamento e contestazione delle violazioni tributarie.

     1. I soggetti di cui all'art. 3, comma 33, della legge statale redigono apposito processo verbale da trasmettere al competente ufficio provinciale entro sessanta giorni dalla sua redazione.

     2. La Provincia, accertata la violazione, la contesta al trasgressore con invito al pagamento, in unica soluzione, della tassa evasa e della pena pecuniaria. La contestazione della violazione è comunicata all'interessato a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

     3. Nel caso in cui dagli atti d'ufficio si ravvisi direttamente la violazione commessa, l'accertamento e la contestazione sono effettuati d'ufficio con le modalità stabilite al comma 2.

     4. I soggetti interessati possono estinguere la controversia con il pagamento di una somma pari al minimo delle pene pecuniarie di cui all'art. 3, comma 31, della legge statale, oltre all'ammontare del tributo evaso, degli interessi moratori e delle spese del procedimento, se il pagamento è effettuato entro trenta giorni dalla comunicazione.

     5. In alternativa al pagamento di cui al comma 4, entro il medesimo termine di trenta giorni, gli interessati possono produrre memorie difensive o quant'altro ritenuto utile in merito agli atti adottati dalla Provincia, per la rettifica o l'annullamento degli stessi. Se dagli scritti difensivi e dai documenti il tributo risulti assolto o non dovuto, viene emesso provvedimento di archiviazione, dandone comunicazione all'interessato.

     6. Esaurite le procedure di cui al comma 5 la Provincia, qualora riconosca sussistente la violazione, emette motivata ordinanza con la quale determina la somma dovuta per la violazione e dispone il recupero del tributo evaso, degli interessi moratori e delle spese del procedimento.

     7. Qualora l'interessato non assolva la propria obbligazione come stabilita dall'ordinanza di pagamento, si procede alla riscossione coattiva, con le maggiorazioni previste, mediante la iscrizione nei ruoli esattoriali ai sensi degli articoli 63 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e successive modificazioni.

     8. L'importo del tributo evaso e degli interessi moratori va versato direttamente alla Regione, secondo le modalità di cui all'art. 6, mentre l'importo delle sanzioni amministrative e tributarie e delle spese del procedimento va versato alla Provincia.

 

     Art. 10. Sanzioni amministrative.

     1. Per l'omessa o infedele registrazione delle operazioni di conferimento in discarica si applica la sanzione amministrativa prevista e disciplinata dall'art. 3, coma 31 della legge 28.12.1995, n. 549, così come sostituito dall'art. 15 del decreto legislativo 18.12.1997, n. 473.

     2. Per l'omessa dichiarazione ovvero la presentazione di essa con indicazioni inesatte o infedeli si applica la sanzione amministrativa prevista e disciplinata dall'art. 3, comma 31 della legge 28.12.1995, n. 549, così come sostituito dall'art. 15 del decreto legislativo 18.12.1997, n. 473.

     3. Per l'omesso, insufficiente o tardivo, versamento del tributo, oltre al recupero dello stesso, si applica la pena pecuniaria da due a quattro volte l'ammontare del tributo non versato o versato tardivamente. Se il ritardo nel versamento del tributo non supera i trenta giorni la pena pecuniaria è ridotta alla metà.

     4. Chiunque gestisce una discarica abusiva, e chiunque abbandona, scarica o effettua deposito incontrollato dei rifiuti, è soggetto al pagamento del tributo e alla sanzione amministrativa pari a tre volte il tributo medesimo.

     5. L'irrogazione delle sanzioni, di cui alla presente legge, prescinde dalla eventuale applicazione delle specifiche sanzioni di cui alle norme statali e regionali vigenti; parimenti permangono invariati gli obblighi alla bonifica e alla rimessa in ripristino dell'area utilizzata come discarica abusiva, a prescindere dalle violazioni tributarie.

     6. Per quanto compatibili, trovano applicazione le disposizioni contenute nei decreti legislativi 18.12.1997 n. 472 e 18.12.1997 n. 473.

 

     Art. 11. (Decadenza e rimborsi). [14]

     1. Le somme versate a titolo di adempimento delle disposizioni di cui alla presente legge, sono rimborsate quando risultano indebitamente o erroneamente pagate. Il rimborso deve essere richiesto, a pena di decadenza, entro tre anni dalla data di pagamento.

     2. In caso di presentazione dell’istanza di rimborso a mezzo plico postale, quale data di presentazione, farà fede il timbro a data apposto dall’ufficio postale accettante.

     3. Il rimborso può essere concesso anche mediante accredito dell’importo indebitamente o erroneamente versato sull’ammontare del tributo dovuto per le successive scadenze.

 

     Art. 11 bis. (Prescrizione). [15]

     1. Il credito della Regione per l’accertamento del tributo speciale di cui all’art. 5 della presente legge, si prescrive in cinque anni a decorrere dall’ultimo giorno utile per la presentazione della relativa dichiarazione annuale di cui al precedente art. 7. In caso di comportamenti omissivi la prescrizione opera dal momento dell’accertamento del fatto illecito.

     2. Il diritto a riscuotere le somme per le violazioni punite con sanzioni amministrative non tributarie si prescrive, ai sensi dell’art. 28 della Legge 24.11.1981, n. 689, nel termine di cinque anni dal giorno nel quale è stata commessa la violazione.

     3. La prescrizione del credito per la riscossione del tributo è interrotta quando viene esercitata l’azione penale; in tal caso il termine di prescrizione decorre dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio penale.

 

     Art. 11 ter. (Comunicazioni). [16]

     1. Gli enti competenti al rilascio delle autorizzazioni alla gestione di discariche o di impianti di incenerimento ai sensi della legislazione statale e regionale comunicano alla struttura tributaria regionale e alle Province, entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, le informazioni ed i dati rilevanti ai fini dell’applicazione del tributo relativi alle autorizzazioni in essere.

     2. Gli enti di cui al comma 1 comunicano, inoltre, alla competente struttura tributaria regionale i dati relativi alle nuove autorizzazioni ed alle modifiche di quelle in essere, entro trenta giorni dall’adozione del provvedimento.

 

     Art. 12. (Norma finanziaria). [17]

     1. Il gettito del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi è iscritto nel Cap. 11690 (U.P.B. 01.01.002) ridenominato: Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi - Art. 3, comma 24, legge 549/1995, dello stato di previsione dell’entrata del bilancio regionale.

     2. Una quota del 10% del gettito del tributo è dovuta alle Province in ragione del gettito riferito alle discariche e agli impianti di incenerimento situati nel territorio di ciascuna Provincia ed iscritto nel Cap. 291531 (UPB 05.01.011) denominato: Quota del 10% del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi di cui alla legge 549/1995 da destinare alle Province, dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale.

     3. Per le finalità di cui all’art. 3, comma 27, della legge statale e per gli altri interventi previsti e disciplinati dall’art. 34, comma 2, della L.R. 83/2000, il 35% del gettito annuo del tributo al netto di quanto già destinato alle Province, ai sensi del comma 2, è iscritto al Cap. 292210 (UPB 05.02.010) denominato: Fondo regionale per gli interventi di prevenzione dagli inquinamenti e risanamento ambientale, dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale.

     4. A titolo di concorso nelle spese della delega previste dalla presente legge la Regione riconosce alle Province una quota pari al 5% del gettito annuo del tributo, al netto di quanto già destinato ai sensi dei precedenti commi 2 e 3.

     5. Un ulteriore 10% del gettito annuo del tributo, al netto di quanto già destinato ai sensi dei precedenti commi 2, 3 e 4, è destinato alle Province, per l’esercizio delle funzioni delegate dalla L.R. 28.4.2000, n. 83. Il riparto di dette quote è disposto dalla Giunta Regionale d’intesa con le Province sulla base dei criteri di cui al comma 2.

     6. La Giunta Regionale può erogare, a titolo di acconto, su richiesta della Provincia, un importo pari al 50% della somma erogata nell’anno precedente.

     7. Le entrate, derivanti dalle sanzioni amministrative e tributarie, sono introitate direttamente dalle Province nei loro bilanci, per essere destinate all’esercizio delle funzioni amministrative e delle attività di controllo ambientale, di cui all’art. 20 del D.Lgs. 11/1997.

 

     Art. 13. Norme transitorie e finali.

     1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Servizio regionale competente in materia di rilascio delle autorizzazioni alla gestione di discariche e di impianti di incenerimento, trasmette alle Province competenti per territorio gli atti relativi alle autorizzazioni già rilasciate.

     2. Per quanto non disciplinato dalla presente legge si applicano le disposizioni della legge statale.

 

     Art. 14. Dichiarazione d'urgenza.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

 

 


[1] Legge abrogata dall’art. 16 della L.R. 16 giugno 2006, n. 17.

[2] Articolo così sostituito dall’art. 1 della L.R. 10 agosto 2002, n. 20.

[3] Articolo modificato dall'art. 1 della L.R. 9 febbraio 2000 n. 6, già sostituito dall’art. 2 della L.R. 10 agosto 2002, n. 20 e così ulteriormente sostituito dall’art. 1 della L.R. 26 luglio 2004, n. 20.

[4] Lettera abrogata dall’art. 1 della L.R. 3 marzo 2005, n. 14.

[5] Punto così modificato dall’art. 1 della L.R. 3 marzo 2005, n. 14.

[6] Punto così modificato dall’art. 1 della L.R. 3 marzo 2005, n. 14.

[7] Punto così modificato dall’art. 1 della L.R. 3 marzo 2005, n. 14.

[8] Lettera così modificata dall’art. 1 della L.R. 3 marzo 2005, n. 14.

[9] Lettera così modificata dall’art. 1 della L.R. 3 marzo 2005, n. 14.

[10] Lettera così sostituita dall’art. 1 della L.R. 3 marzo 2005, n. 14.

[11] Articolo così sostituito dall’art. 3 della L.R. 10 agosto 2002, n. 20.

[12] Articolo così sostituito dall’art. 4 della L.R. 10 agosto 2002, n. 20.

[13] Comma inserito dall’art. 2 della L.R. 26 luglio 2004, n. 20.

[14] Articolo così sostituito dall’art. 3 della L.R. 26 luglio 2004, n. 20.

[15] Articolo inserito dall’art. 4 della L.R. 26 luglio 2004, n. 20.

[16] Articolo inserito dall’art. 4 della L.R. 26 luglio 2004, n. 20.

[17] Articolo così sostituito dall’art. 5 della L.R. 26 luglio 2004, n. 20.