§ 5.1.99 – L.R. 14 aprile 1992, n. 28.
Disciplina dell'esercizio delle funzioni di controllo sugli atti delle Unità Locali Socio Sanitarie.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:5. servizi sociali
Capitolo:5.1 assistenza sanitaria
Data:14/04/1992
Numero:28


Sommario
Art. 1.      1. Sono sottoposte al controllo preventivo di legittimità e di merito le deliberazioni delle ULSS concernenti
Art. 2.      1. Al fine di consentire alla Giunta regionale di esercitare pienamente le funzioni di cui alla presente legge è istituito presso il Settore Sanità, Igiene Sicurezza Sociale apposito servizio
Art. 3.      1. L'onere derivante dalla presente legge, valutato in 60 milioni per l'anno 1992, è già incluso nello stanziamento di cui al Cap. 0011202 dello stato di previsione della spesa del bilancio per [...]
Art. 4.  (Pubblicazione e Urgenza).


§ 5.1.99 – L.R. 14 aprile 1992, n. 28.

Disciplina dell'esercizio delle funzioni di controllo sugli atti delle Unità Locali Socio Sanitarie.

(B.U. 6 maggio 1992, n. 15).

 

Art. 1.

     1. Sono sottoposte al controllo preventivo di legittimità e di merito le deliberazioni delle ULSS concernenti:

- il bilancio di previsione;

- le variazioni di bilancio;

- il conto consuntivo;

- [la determinazione della consistenza qualitativa e quantitativa complessiva del personale] [1];

- i programmi di spese pluriennali;

- i provvedimenti che disciplinano l'attuazione dei contratti e delle convenzioni.

     2. Le deliberazioni di cui al precedente comma debbono essere trasmesse dalle ULSS, entro venti giorni dalla loro adozione, alla Giunta regionale - 3° Dipartimento Settore Sanità Igiene Sicurezza Sociale e si intendono approvate se la Giunta regionale non adotti non comunichi il provvedimento negativo entro 40 giorni dalla data di ricevimento.

     3. Il termine di cui sopra rimane sospeso se, prima della scadenza, la Giunta regionale richieda chiarimenti o elementi integrativi di giudizio.

     4. In tal caso la deliberazione diviene esecutiva se, entro il termine di 40 giorni dal ricevimento dei chiarimenti o elementi integrati di giudizio, la Giunta regionale non ne pronunci l'annullamento.

     5. Le deliberazioni concernenti le variazioni di bilancio possono essere dichiarate immediatamente eseguibili e in tale ipotesi devono essere inviate alla Giunta regionale, Settore Sanità Igiene Sicurezza Sociale, entro 5 giorni dalla data di adozione. In difetto di tale invio esse si intendono decadute.

     6. Per quanto concerne la pubblicazione ed esecutività delle deliberazioni non sottoposte al controllo preventivo della Giunta regionale si fa espresso rinvio alle disposizioni di cui all'art. 47 della legge 8 giugno 1990, n 142.

 

     Art. 2.

     1. Al fine di consentire alla Giunta regionale di esercitare pienamente le funzioni di cui alla presente legge è istituito presso il Settore Sanità, Igiene Sicurezza Sociale apposito servizio.

     2. Il Servizio assume la denominazione di «Servizio Controllo atti delle ULSS» ed è così articolato:

- Servizio Controllo atti delle ULSS (DA);

- Ufficio istruttoria affari istituzionali e personale delle ULSS (DA);

- U.O. Organici, contratti e convenzioni (FA);

- Ufficio istruttoria atti delle ULSS in materia finanziaria (DEF);

- U.O. per gli affari di bilancio (FE).

     3. Sono soppressi gli Uffici e le Unità Operative, preposti al controllo degli atti delle ULSS, della dotazione organica del Servizio del Comitato Regionale di Controllo, di cui alla legge regionale 21.5.1985, n. 58 e successive modifiche ed integrazioni.

     4. Per effetto delle modifiche previste nei commi precedenti il contingente complessivo dell'organico di cui alla citata legge regionale n. 58/85 e successive modificazioni ed integrazioni è aumentato di una sola unità relativa alla 2° qualifica dirigenziale, profilo professionale Dirigente Superiore Amministrativo.

 

     Art. 3.

     1. L'onere derivante dalla presente legge, valutato in 60 milioni per l'anno 1992, è già incluso nello stanziamento di cui al Cap. 0011202 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio in corso.

     2. Per gli anni successivi l'onere graverà sui corrispondenti capitoli dei relativi bilanci.

 

     Art. 4. (Pubblicazione e Urgenza).

     (Omissis).


[1] Trattino abrogato dall’art. 1 della L.R. 8 giugno 2006, n. 16.