§ 69.2.29 - D.L. 28 agosto 1987, n. 356 .
Provvedimenti urgenti per il personale dell'Amministrazione della giustizia.


Settore:Normativa nazionale
Materia:69. Norme penalistiche
Capitolo:69.2 istituti di prevenzione e pena
Data:28/08/1987
Numero:356


Sommario
Art. 1.  Revisione degli organici del personale civile degli istituti di prevenzione e pena
Art. 2.  Revisione degli organici del personale militare degli istituti di prevenzione e pena
Art. 3.  Assunzione di vigilatrici penitenziarie
Art. 4.  Provvidenze per il personale civile e per il personale militare degli istituti di prevenzione e pena
Art. 4 bis.  Trattamento economico per gli impiegati direttivi e per i primi dirigenti dell'Amministrazione penitenziaria
Art. 4 ter.  Ufficiali distaccati al Corpo degli agenti di custodia. Istituzione del ruolo ad esaurimento
Art. 5.  Retribuzione per lavoro straordinario
Art. 6.  Onere finanziario
Art. 7.  Entrata in vigore


§ 69.2.29 - D.L. 28 agosto 1987, n. 356 [1] .

Provvedimenti urgenti per il personale dell'Amministrazione della giustizia.

(G.U. 29 agosto 1987, n. 201)

 

 

     Art. 1. Revisione degli organici del personale civile degli istituti di prevenzione e pena

     1. La dotazione organica dei direttori di istituti di prevenzione e pena, prevista dal decreto-legge 14 aprile 1978, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 giugno 1978, n. 271, e successive modificazioni, è incrementata di numero 200 unità [2] .

     2. La dotazione organica dei direttori di servizio sociale, prevista dalla tabella annessa alla legge 16 luglio 1962, n. 1085, sostituita dalla tabella B allegata alla legge 26 luglio 1975, n. 354, è incrementata di numero 20 unità. I reggenti i centri di servizio sociale per adulti, che alla data del 1° gennaio 1984 erano preposti alla direzione dei centri medesimi e che lo sono da almeno cinque anni alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono inquadrati nella qualifica di direttore di sezione, con decorrenza giuridica dal 1° novembre 1986, ed economica dalla data del decreto di inquadramento [3] .

     3. Le dotazioni organiche degli educatori per adulti e degli assistenti sociali per adulti degli istituti di prevenzione e pena, previste dal decreto-legge 14 aprile 1978, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 giugno 1978, n. 271, e successive modificazioni, sono incrementate, rispettivamente, di numero 250 unità e di numero 210 unità [4] .

 

          Art. 2. Revisione degli organici del personale militare degli istituti di prevenzione e pena

     1. L'organico del Corpo degli agenti di custodia, stabilito dalla legge 22 dicembre 1981, n. 773, modificato dalla legge 12 febbraio 1986, n. 27, e dalla legge 22 dicembre 1986, n. 905, è aumentato di 100 unità nel grado di maresciallo maggiore, di 96 unità nel grado di maresciallo capo, di 96 unità nel grado di maresciallo ordinario, di 97 unità nei gradi di vice brigadiere e brigadiere e di 1611 unità nel ruolo degli appuntati e delle guardie [5] .

     2. L'organico del ruolo degli ufficiali del Corpo degli agenti di custodia di cui all'art. 1 della legge 2 dicembre 1975, n. 603, relativamente ai gradi di tenente colonnello e maggiore, è modificato, con decorrenza 1° marzo 1987, come segue:

     tenente colonnello: n. 12;

     maggiore: n. 15.

     3. La disposizione di cui al comma 2 trova effetto, previa riammissione in servizio, anche per il personale cessato dal servizio nel periodo intercorrente dal 1° marzo 1987 alla data di entrata in vigore del presente decreto.

     4. Il termine di cui all'art. 1 del decreto-legge 13 maggio 1985, n. 176, convertito dalla legge 15 giugno 1985, n. 287, è prorogato di un anno [6] .

 

          Art. 3. Assunzione di vigilatrici penitenziarie

     1. Alla copertura del 30 per cento dei posti di vigilatrice penitenziaria disponibili alla data di entrata in vigore del presente decreto si provvede mediante l'assunzione di coloro che abbiano prestato servizio per almeno centottanta giorni effettivi negli istituti di prevenzione e pena in qualità di vigilatrici penitenziarie straordinarie ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276, anche se sono superati i limiti di età per l'assunzione [7] .

     2. La graduatoria sarà formata in base al punteggio conseguito dagli aventi diritto a seguito di un colloquio su materie attinenti alle mansioni proprie delle vigilatrici penitenziarie. A parità di punteggio avranno la precedenza coloro che vantano un numero maggiore globale di giornate di lavoro in qualità di vigilatrici penitenziarie straordinarie; in caso di parità di merito, si applica l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

     3. La commissione esaminatrice per la valutazione della prova del colloquio è composta ai sensi dell'art. 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 giugno 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 190, del 18 agosto 1986. Sono esclusi dalla graduatoria di merito i candidati che abbiano conseguito una votazione inferiore a ventuno trentesimi.

 

          Art. 4. Provvidenze per il personale civile e per il personale militare degli istituti di prevenzione e pena [8]

     1. A decorrere dal 1° gennaio 1987, la tabella allegata alla legge 3 marzo 1983, n. 65, relativa all'indennità di servizio penitenziario per il personale civile di ruolo e non di ruolo dell'Amministrazione penitenziaria, è sostituita dalla tabella A allegata al presente decreto.

     2. A decorrere dal 1° novembre 1987, la tabella allegata alla legge 3 marzo 1983, n. 65, relativa all'indennità di servizio penitenziario per il personale civile di ruolo e non di ruolo dell'Amministrazione penitenziaria, è sostituita dalla annessa tabella B. Le misure dell'indennità di servizio penitenziario indicate nella predetta tabella B sono interamente pensionabili e vanno corrisposte anche con la tredicesima mensilità. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, sentite le organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative del settore, le misure dell'indennità saranno correlate ai profili professionali individuati per il personale civile dell'Amministrazione penitenziaria. A decorrere dalla stessa data del 10 novembre 1987, è abrogato il secondo comma dell'art. 1 della legge 3 marzo 1983, n. 65.

 

          Art. 4 bis. Trattamento economico per gli impiegati direttivi e per i primi dirigenti dell'Amministrazione penitenziaria [9]

     1. In favore del personale civile di ruolo e non di ruolo dell'Amministrazione penitenziaria, a decorrere dal 1° novembre 1987, si applicano le disposizioni di cui all'art. 43, commi ventiduesimo e ventitreesimo, della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, riguardanti rispettivamente:

     a) l'attribuzione agli impiegati della carriera direttiva, i quali abbiano comunque prestato servizio senza demerito per 15 anni, del trattamento economico spettante al primo dirigente;

     b) l'attribuzione agli impiegati della carriera direttiva e ai primi dirigenti, che abbiano comunque prestato servizio senza demerito per 25 anni, del trattamento economico spettante al dirigente superiore.

 

          Art. 4 ter. Ufficiali distaccati al Corpo degli agenti di custodia. Istituzione del ruolo ad esaurimento [10]

     1. Gli ufficiali distaccati da almeno cinque anni al Corpo degli agenti di custodia ai sensi dell'art. 41 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508, come modificato dall'art. 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 maggio 1947, n. 381, e dall'articolo unico della legge 25 giugno 1956, n. 703, sono iscritti, a domanda, con il grado rivestito, in un ruolo ad esaurimento degli ufficiali del Corpo degli agenti di custodia istituito ai sensi della legge di conversione del presente decreto con effetto dal 15 gennaio 1988.

     2. Essi conseguono l'avanzamento a ruolo aperto fino al grado di tenente colonnello nell'osservanza dei criteri di cui alla legge 4 agosto 1971, n. 607.

     3. Il servizio prestato nel Corpo dalla data del distacco fino alla data di iscrizione nel ruolo ad esaurimento è computato a tutti gli effetti.

     4. Agli ufficiali iscritti nel ruolo ad esaurimento si applicano tutte le norme previste per gli ufficiali del Corpo degli agenti di custodia.

 

          Art. 5. Retribuzione per lavoro straordinario

     1. Con effetto dal 1° gennaio 1987 è soppressa la gratifica prevista dall'art. 10 della legge 27 maggio 1977, n. 284, modificato dall'art. 145, della legge 11 luglio 1980, n. 312, in relazione all'art. 11 della legge 4 agosto 1971, n. 607.

     2. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 1, per ogni ora di servizio prestato oltre il limite di cui al secondo comma dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1984, n. 69, al personale del Corpo degli agenti di custodia compete la retribuzione per lavoro straordinario nelle misure orarie stabilite per il personale della Polizia di Stato.

     3. I limiti massimi individuali e di spesa per prestazioni di lavoro straordinario e le eventuali variazioni, comprese le maggiori prestazioni risultanti dalla differenza tra l'orario d'obbligo settimanale e quello dei turni di lavoro giornalieri, sono stabiliti, unitamente ai contingenti del personale, con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro.

 

          Art. 6. Onere finanziario

     1. L'onere derivante dall'applicazione del presente decreto è valutato in lire 49.117 milioni per l'anno finanziario 1987, in lire 109.828 milioni per l'anno finanziario 1988 e in lire 109.908 milioni per l'anno finanziario 1989. Ad esso si provvede:

     a) quanto a lire 12.660 milioni per l'anno 1987, ed a lire 21.775 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Provvedimenti per il personale dell'Amministrazione penitenziaria, relativi ai reggenti dei centri di servizi sociali, al ruolo delle suore incaricate, dei medici incaricati provvisori, all'organico degli operai, al ruolo degli informatici, nonché a quello dei conducenti di automezzi e del personale degli uffici UNEP dell'Amministrazione giudiziaria";

     b) quanto a lire 32.950 milioni per l'anno 1987, a lire 69.435 milioni per l'anno 1988 e lire 69.515 milioni per l'anno 1989 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al medesimo capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, all'uopo parzialmente utilizzando lo specifico accantonamento "Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria";

     c) quanto a lire 3.507 milioni per l'anno 1987, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al medesimo capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Riordinamento del Ministero degli affari esteri"; quanto a lire 18.618 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989, con quota parte delle maggiori entrate derivanti dalla variazione di inquadramento nella tariffa di vendita di marche, di tabacchi lavorati di produzione nazionale ed estera, nonché modifica di inquadramento di una marca estera e di denominazione di altra marca estera, di cui al decreto del Ministro delle finanze 5 ottobre 1987, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 233 del 6 ottobre 1987 [11] .

     2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 7. Entrata in vigore

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

 

Tabella

(Omissis) [12]


[1]  Convertito in legge, con modificazioni, dall' art. 1 della L. 27 ottobre 1987, n. 436.

[2]  Comma così modificato dalla legge di conversione.

[3]  Comma così modificato dalla legge di conversione.

[4]  Comma così modificato dalla legge di conversione.

[5]  Comma così sostituito dalla legge di conversione.

[6] Il termine di cui al presente comma è stato prorogato, da ultimo, di due anni dall'art. 1 del D.L. 18 maggio 1990, n. 118.

[7]  Comma così sostituito dalla legge di conversione.

[8]  Articolo così sostituito dalla legge di conversione.

[9]  Articolo inserito dalla legge di conversione. Per un'interpretazione autentica del presente articolo, vedi l'art. 41, comma 4, della L. 27 dicembre 1997, n. 449.

[10]  Articolo inserito dalla legge di conversione.

[11]  Comma così sostituito dalla legge di conversione.

[12]  Tabelle sostituite dal D.M. 21 gennaio 1991.