Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 69. Norme penalistiche |
Capitolo: | 69.2 istituti di prevenzione e pena |
Data: | 28/08/1987 |
Numero: | 356 |
Sommario |
Art. 1. Revisione degli organici del personale civile degli istituti di prevenzione e pena |
Art. 2. Revisione degli organici del personale militare degli istituti di prevenzione e pena |
Art. 3. Assunzione di vigilatrici penitenziarie |
Art. 4. Provvidenze per il personale civile e per il personale militare degli istituti di prevenzione e pena |
Art. 4 bis. Trattamento economico per gli impiegati direttivi e per i primi dirigenti dell'Amministrazione penitenziaria |
Art. 4 ter. Ufficiali distaccati al Corpo degli agenti di custodia. Istituzione del ruolo ad esaurimento |
Art. 5. Retribuzione per lavoro straordinario |
Art. 6. Onere finanziario |
Art. 7. Entrata in vigore |
§ 69.2.29 - D.L. 28 agosto 1987, n. 356 [1] .
Provvedimenti urgenti per il personale dell'Amministrazione della giustizia.
(G.U. 29 agosto 1987, n. 201)
Art. 1. Revisione degli organici del personale civile degli istituti di prevenzione e pena
1. La dotazione organica dei direttori di istituti di prevenzione e pena, prevista dal
2. La dotazione organica dei direttori di servizio sociale, prevista dalla tabella annessa alla
3. Le dotazioni organiche degli educatori per adulti e degli assistenti sociali per adulti degli istituti di prevenzione e pena, previste dal
Art. 2. Revisione degli organici del personale militare degli istituti di prevenzione e pena
1. L'organico del Corpo degli agenti di custodia, stabilito dalla
2. L'organico del ruolo degli ufficiali del Corpo degli agenti di custodia di cui all'art. 1 della
tenente colonnello: n. 12;
maggiore: n. 15.
3. La disposizione di cui al comma 2 trova effetto, previa riammissione in servizio, anche per il personale cessato dal servizio nel periodo intercorrente dal 1° marzo 1987 alla data di entrata in vigore del presente decreto.
4. Il termine di cui all'art. 1 del
Art. 3. Assunzione di vigilatrici penitenziarie
1. Alla copertura del 30 per cento dei posti di vigilatrice penitenziaria disponibili alla data di entrata in vigore del presente decreto si provvede mediante l'assunzione di coloro che abbiano prestato servizio per almeno centottanta giorni effettivi negli istituti di prevenzione e pena in qualità di vigilatrici penitenziarie straordinarie ai sensi del
2. La graduatoria sarà formata in base al punteggio conseguito dagli aventi diritto a seguito di un colloquio su materie attinenti alle mansioni proprie delle vigilatrici penitenziarie. A parità di punteggio avranno la precedenza coloro che vantano un numero maggiore globale di giornate di lavoro in qualità di vigilatrici penitenziarie straordinarie; in caso di parità di merito, si applica l'art. 5 del
3. La commissione esaminatrice per la valutazione della prova del colloquio è composta ai sensi dell'art. 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 giugno 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 190, del 18 agosto 1986. Sono esclusi dalla graduatoria di merito i candidati che abbiano conseguito una votazione inferiore a ventuno trentesimi.
Art. 4. Provvidenze per il personale civile e per il personale militare degli istituti di prevenzione e pena [8]
1. A decorrere dal 1° gennaio 1987, la tabella allegata alla
2. A decorrere dal 1° novembre 1987, la tabella allegata alla
Art. 4 bis. Trattamento economico per gli impiegati direttivi e per i primi dirigenti dell'Amministrazione penitenziaria [9]
1. In favore del personale civile di ruolo e non di ruolo dell'Amministrazione penitenziaria, a decorrere dal 1° novembre 1987, si applicano le disposizioni di cui all'art. 43, commi ventiduesimo e ventitreesimo, della
a) l'attribuzione agli impiegati della carriera direttiva, i quali abbiano comunque prestato servizio senza demerito per 15 anni, del trattamento economico spettante al primo dirigente;
b) l'attribuzione agli impiegati della carriera direttiva e ai primi dirigenti, che abbiano comunque prestato servizio senza demerito per 25 anni, del trattamento economico spettante al dirigente superiore.
Art. 4 ter. Ufficiali distaccati al Corpo degli agenti di custodia. Istituzione del ruolo ad esaurimento [10]
1. Gli ufficiali distaccati da almeno cinque anni al Corpo degli agenti di custodia ai sensi dell'art. 41 del
2. Essi conseguono l'avanzamento a ruolo aperto fino al grado di tenente colonnello nell'osservanza dei criteri di cui alla
3. Il servizio prestato nel Corpo dalla data del distacco fino alla data di iscrizione nel ruolo ad esaurimento è computato a tutti gli effetti.
4. Agli ufficiali iscritti nel ruolo ad esaurimento si applicano tutte le norme previste per gli ufficiali del Corpo degli agenti di custodia.
Art. 5. Retribuzione per lavoro straordinario
1. Con effetto dal 1° gennaio 1987 è soppressa la gratifica prevista dall'art. 10 della
2. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 1, per ogni ora di servizio prestato oltre il limite di cui al secondo comma dell'art. 7 del
3. I limiti massimi individuali e di spesa per prestazioni di lavoro straordinario e le eventuali variazioni, comprese le maggiori prestazioni risultanti dalla differenza tra l'orario d'obbligo settimanale e quello dei turni di lavoro giornalieri, sono stabiliti, unitamente ai contingenti del personale, con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro.
Art. 6. Onere finanziario
1. L'onere derivante dall'applicazione del presente decreto è valutato in lire 49.117 milioni per l'anno finanziario 1987, in lire 109.828 milioni per l'anno finanziario 1988 e in lire 109.908 milioni per l'anno finanziario 1989. Ad esso si provvede:
a) quanto a lire 12.660 milioni per l'anno 1987, ed a lire 21.775 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Provvedimenti per il personale dell'Amministrazione penitenziaria, relativi ai reggenti dei centri di servizi sociali, al ruolo delle suore incaricate, dei medici incaricati provvisori, all'organico degli operai, al ruolo degli informatici, nonché a quello dei conducenti di automezzi e del personale degli uffici UNEP dell'Amministrazione giudiziaria";
b) quanto a lire 32.950 milioni per l'anno 1987, a lire 69.435 milioni per l'anno 1988 e lire 69.515 milioni per l'anno 1989 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al medesimo capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, all'uopo parzialmente utilizzando lo specifico accantonamento "Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria";
c) quanto a lire 3.507 milioni per l'anno 1987, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al medesimo capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Riordinamento del Ministero degli affari esteri"; quanto a lire 18.618 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989, con quota parte delle maggiori entrate derivanti dalla variazione di inquadramento nella tariffa di vendita di marche, di tabacchi lavorati di produzione nazionale ed estera, nonché modifica di inquadramento di una marca estera e di denominazione di altra marca estera, di cui al decreto del Ministro delle finanze 5 ottobre 1987, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 233 del 6 ottobre 1987 [11] .
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 7. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Tabella
(Omissis) [12]
[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall' art. 1 della
[2] Comma così modificato dalla legge di conversione.
[3] Comma così modificato dalla legge di conversione.
[4] Comma così modificato dalla legge di conversione.
[5] Comma così sostituito dalla legge di conversione.
[6] Il termine di cui al presente comma è stato prorogato, da ultimo, di due anni dall'art. 1 del
[7] Comma così sostituito dalla legge di conversione.
[8] Articolo così sostituito dalla legge di conversione.
[9] Articolo inserito dalla legge di conversione. Per un'interpretazione autentica del presente articolo, vedi l'art. 41, comma 4, della
[10] Articolo inserito dalla legge di conversione.
[11] Comma così sostituito dalla legge di conversione.
[12] Tabelle sostituite dal D.M. 21 gennaio 1991.