Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 46. Forze armate e Polizia |
Capitolo: | 46.10 polizia penitenziaria e agenti di custodia |
Data: | 22/12/1986 |
Numero: | 905 |
Sommario |
Art. 1. 1. L'organico del ruolo degli appuntati e delle guardie del Corpo degli agenti di custodia, di cui all'art. 1 della legge 22 dicembre 1981, n. 773, modificato dall'art. [...] |
Art. 2. 1. L'onere derivante dalla piena attuazione della presente legge è valutato in lire 39.000 milioni in ragione d'anno |
Art. 3. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana |
§ 46.10.46 - Legge 22 dicembre 1986, n. 905.
Aumento di duemila unità dell'organico del Corpo degli agenti di custodia.
(G.U. 29 dicembre 1986, n. 300)
1. L'organico del ruolo degli appuntati e delle guardie del Corpo degli agenti di custodia, di cui all'art. 1 della
1. L'onere derivante dalla piena attuazione della presente legge è valutato in lire 39.000 milioni in ragione d'anno.
2. Alla spesa relativa all'anno finanziario 1986, valutata in lire 19.500 milioni, ed a quella relativa agli anni 1987 e 1988, valutata in lire 39.000 milioni per ciascuno di detti anni, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-88, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria".
3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.