Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 46. Forze armate e Polizia |
Capitolo: | 46.10 polizia penitenziaria e agenti di custodia |
Data: | 12/02/1986 |
Numero: | 27 |
Sommario |
Art. 1. L'organico del ruolo degli appuntati e delle guardie del Corpo degli agenti di custodia di cui all'art. 1 della legge 22 dicembre 1981, n. 773, è stabilito come segue |
Art. 2. L'organico delle vigilatrici penitenziarie di cui alla legge 26 aprile 1982 n. 215, è stabilito come segue |
Art. 3. 1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in L. 23.000.000.000 in ragione d'anno per ciascuno degli anni 1985, 1986 e 1987, si provvede [...] |
§ 46.10.45 - Legge 12 febbraio 1986, n. 27.
Revisione degli organici del Corpo degli agenti di custodia e delle vigilatrici penitenziarie.
(G.U. 17 febbraio 1986, n. 39)
L'organico del ruolo degli appuntati e delle guardie del Corpo degli agenti di custodia di cui all'art. 1 della
appuntati e guardie n. 19.844.
L'organico delle vigilatrici penitenziarie di cui alla
vigilatrici penitenziarie capo n. 32;
vigilatrici penitenziarie superiori n. 130;
vigilatrici penitenziarie n. 1.832.
1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in L. 23.000.000.000 in ragione d'anno per ciascuno degli anni 1985, 1986 e 1987, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1985-1987, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria".
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.