§ 46.10.29 - Legge 4 agosto 1971, n. 607.
Revisione dell'organico degli ufficiali, dei sottufficiali, degli appuntati e guardie del Corpo degli agenti di custodia e istituzione per detto [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.10 polizia penitenziaria e agenti di custodia
Data:04/08/1971
Numero:607


Sommario
Art. 1.      L'organico del ruolo degli ufficiali del Corpo degli agenti di custodia, di cui all'art. 21 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508, e successive [...]
Art. 2.      L'articolo 25 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508, è sostituito dal seguente (Omissis)
Art. 3.      L'articolo 26 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508, è sostituito dal seguente (Omissis)
Art. 4.      L'articolo 27 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508, è sostituito dal seguente (Omissis)
Art. 5.  [1]
Art. 6.      L'organico del ruolo dei sottufficiali, degli appuntati e guardie del Corpo degli agenti di custodia, di cui alla tabella C annessa alla legge 3 novembre 1963, n. 1543, [...]
Art. 7.      E' istituito per il Corpo degli agenti di custodia un ruolo di sottufficiali per mansioni di ufficio. L'organico di detto ruolo è stabilito in 75 unità
Art. 8.      L'articolo 31, terzo comma, della legge 18 febbraio 1963, n. 173, è sostituito dal seguente (Omissis)
Art. 9.      Per la prima copertura dei posti in organico nei gradi di maggiore, tenente colonnello e colonnello, previsti dall'articolo 1 della presente legge, i termini di [...]
Art. 10.      A modifica di quanto stabilito nell'articolo 1 della legge 23 marzo 1956, n. 185, possono contrarre matrimonio i brigadieri, i vicebrigadieri gli appuntati e le guardie [...]
Art. 11.  [2]
Art. 12.      Gli organici di cui agli articoli 1, 6 e 7 della presente legge sono raggiunti in un periodo di quattro anni secondo la progressione indicata nella tabella allegata alla [...]


§ 46.10.29 - Legge 4 agosto 1971, n. 607.

Revisione dell'organico degli ufficiali, dei sottufficiali, degli appuntati e guardie del Corpo degli agenti di custodia e istituzione per detto Corpo del ruolo dei sottufficiali per mansioni d'ufficio.

(G.U. 18 agosto 1971, n. 208)

 

 

     Art. 1.

     L'organico del ruolo degli ufficiali del Corpo degli agenti di custodia, di cui all'art. 21 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508, e successive modifiche, è stabilito come segue:

Colonnelli n. 1

Tenenti colonnelli n. 2

Maggiori n. 5

Capitani n. 12

Tenenti e sottotenenti n. 22

Totale n. 42.

     E' abrogata la tabella allegata alla legge 5 marzo 1963, n. 284. Gli ufficiali sono assegnati alle scuole del Corpo degli agenti di custodia o alle sedi stabilite con decreto del Ministro per la grazia e giustizia, in relazione alle esigenze di servizio.

 

          Art. 2.

     L'articolo 25 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508, è sostituito dal seguente (Omissis).

 

          Art. 3.

     L'articolo 26 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508, è sostituito dal seguente (Omissis).

 

          Art. 4.

     L'articolo 27 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508, è sostituito dal seguente (Omissis).

 

          Art. 5. [1]

     Ai concorsi ordinari per conseguire la nomina a sottotenente nel ruolo degli ufficiali del Corpo degli agenti di custodia possono, a modifica delle disposizioni di cui al primo comma dell'art. 28 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508, partecipare gli ufficiali, anche di complemento, che siano in possesso di diploma di scuola media superiore.

 

          Art. 6.

     L'organico del ruolo dei sottufficiali, degli appuntati e guardie del Corpo degli agenti di custodia, di cui alla tabella C annessa alla legge 3 novembre 1963, n. 1543, e successive modifiche, è stabilito come segue:

Marescialli maggiori n. 120

Marescialli capi n. 170

Marescialli ordinari n. 200

Brigadieri e vicebrigadieri n. 1.400

Appuntati e guardie n. 13.000

Totale n. 14.890.

 

          Art. 7.

     E' istituito per il Corpo degli agenti di custodia un ruolo di sottufficiali per mansioni di ufficio. L'organico di detto ruolo è stabilito in 75 unità.

     I marescialli del Corpo degli agenti di custodia che raggiungono il 55° anno di età sono trasferiti, secondo l'ordine di iscrizione nel ruolo di anzianità, ove ne facciano domanda e ne siano riconosciuti meritevoli, in relazione ai precedenti di carriera e alla particolare idoneità ad espletare mansioni di ufficio, dalla commissione centrale di cui all'art. 3 del regio decreto 30 dicembre 1937, n. 2584, nel ruolo speciale per mansioni di ufficio continuando a rimanere in servizio permanente. Il trasferimento è disposto con decreto del Ministro per la grazia e giustizia. La domanda deve essere presentata almeno sei mesi prima del raggiungimento del 55° anno di età.

     Qualora nell'organico del ruolo speciale non esista la vacanza occorrente, questa è formata facendo cessare dal servizio permanente il sottufficiale del predetto ruolo più anziano di età e, a parità di età, colui che abbia maggiore anzianità di servizio quale sottufficiale.

     Il sottufficiale del ruolo speciale è impiegato in mansioni di ufficio e non può conseguire alcuna promozione. Egli deve possedere la idoneità fisica occorrente per l'impiego predetto.

     Il limite di età per la cessazione dal servizio permanente del sottufficiale del ruolo speciale per mansioni di ufficio è di anni 61, tranne che egli non debba cessare dal servizio permanente con anticipo rispetto al limite di età predetto, in applicazione del disposto del precedente terzo comma, nel qual caso la cessazione dal servizio permanente si consideri ugualmente avvenuta per età ad ogni effetto, salvo quanto disposto dall'art. 31, terzo comma, della legge 18 febbraio 1963, n. 173, nel testo di cui al successivo art. 8 della presente legge.

 

          Art. 8.

     L'articolo 31, terzo comma, della legge 18 febbraio 1963, n. 173, è sostituito dal seguente (Omissis).

 

          Art. 9.

     Per la prima copertura dei posti in organico nei gradi di maggiore, tenente colonnello e colonnello, previsti dall'articolo 1 della presente legge, i termini di permanenza nei vari gradi per la promozione al grado superiore sono ridotti della metà.

     La riduzione di permanenza può essere usufruita dallo stesso ufficiale per non più di una volta.

     Per la prima copertura dei nuovi posti in organico nel grado di tenente colonnello, previsto dall'art. 1 della presente legge, fa parte della commissione di cui al penultimo comma del precedente art. 3, in luogo dell'ufficiale del Corpo degli agenti di custodia, un ufficiale dell'Arma dei carabinieri di grado non inferiore a colonnello designato dal Ministro per la difesa.

     Per la prima copertura dei posti in organico nel grado di capitano in servizio permanente del Corpo degli agenti di custodia, il Ministero di grazia e giustizia provvede, in deroga alle disposizioni della legge 5 marzo 1963, n. 284, mediante concorso per titoli, riservato ai capitani di complemento dell'Esercito, i quali alla data dell'entrata in vigore della presente legge si trovino nella posizione di trattenuti alle armi a norma della legge 28 marzo 1968, n. 371, ed abbiano prestato almeno sette anni di servizio nel Corpo degli agenti di custodia a norma dell'art. 41 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508, modificato dall'art. 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 maggio 1947, n. 381, e sostituito dall'articolo unico della legge 25 giugno 1956, n. 703, quali ufficiali di complemento dell'Esercito distaccati presso il Ministero di grazia e giustizia per il Corpo degli agenti di custodia.

     La commissione giudicatrice del concorso è quella prevista dalla presente legge per le promozioni ai gradi inferiori a quello di colonnello del Corpo degli agenti di custodia.

     I capitani di complemento dell'Esercito, dichiarati vincitori del concorso di cui sopra, sono iscritti nel ruolo degli ufficiali del Corpo degli agenti di custodia in servizio permanente, dopo quelli promossi al grado di capitano, in virtù della presente legge.

     Il termine, fissato dal comma secondo del precedente art. 7 per la presentazione delle domande per il trasferimento nel ruolo di sottufficiale per mansioni di ufficio, non si osserva per la copertura dei posti previsti per detto ruolo nell'anno 1971.

     Le domande per detti posti devono essere, in ogni caso, presentate prima del raggiungimento del 55° anno di età.

 

          Art. 10.

     A modifica di quanto stabilito nell'articolo 1 della legge 23 marzo 1956, n. 185, possono contrarre matrimonio i brigadieri, i vicebrigadieri gli appuntati e le guardie del Corpo degli agenti di custodia quando hanno compiuto venticinque anni di età.

 

          Art. 11. [2]

 

          Art. 12.

     Gli organici di cui agli articoli 1, 6 e 7 della presente legge sono raggiunti in un periodo di quattro anni secondo la progressione indicata nella tabella allegata alla presente legge.

     A tali fini, gli stanziamenti iscritti ai competenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'anno 1971 sono aumentati delle seguenti somme per gli esercizi sotto elencati:

     milioni 643 per l'esercizio 1971;

     milioni 1.285 per l'esercizio 1972;

     milioni 2.008 per l'esercizio 1973;

     milioni 2.727 per l'esercizio 1974.

     All'onere di lire 643.000.000, derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1971, si fa fronte mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Tabella

     (Omissis).

 


[1]  Articolo così sostituito dall'art. 6 della L. 2 dicembre 1975, n. 603.

[2]  Articolo abrogato dall'art. 2 della L. 28 aprile 1975, n. 135.