§ 80.5.354 – L. 3 marzo 1983, n. 65.
Miglioramenti economici a favore del personale dell'Amministrazione penitenziaria.


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.5 personale
Data:03/03/1983
Numero:65


Sommario
Art. 1.      A decorrere dal 1° gennaio 1983, le misure mensili dell'indennità di servizio penitenziario per il personale civile di ruolo e non di ruolo degli istituti di prevenzione [...]
Art. 2.      Al personale del Corpo degli agenti di custodia, e agli appartenenti al personale civile dell'Amministrazione giudiziaria del Ministero di grazia e giustizia ed al [...]
Art. 3.      All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno finanziario 1983 in lire 34 miliardi, si provvede a carico del capitolo 1292 dello stato [...]


§ 80.5.354 – L. 3 marzo 1983, n. 65.

Miglioramenti economici a favore del personale dell'Amministrazione penitenziaria.

(G.U. 16 marzo 1983, n. 73).

 

     Art. 1.

     A decorrere dal 1° gennaio 1983, le misure mensili dell'indennità di servizio penitenziario per il personale civile di ruolo e non di ruolo degli istituti di prevenzione e di pena del Ministero di grazia e giustizia, previste dalla legge 23 dicembre 1970, n. 1054, dalla legge 20 maggio 1975, n. 155, e successive modificazioni, sono rideterminate secondo la tabella allegata alla presente legge.

     (Omissis) [1].

 

          Art. 2.

     Al personale del Corpo degli agenti di custodia, e agli appartenenti al personale civile dell'Amministrazione giudiziaria del Ministero di grazia e giustizia ed al personale delle altre amministrazioni dello Stato che prestino servizio presso gli uffici ed istituti centrali e periferici dell'Amministrazione penitenziaria è attribuita una indennità di servizio penitenziario, con la decorrenza e le modalità indicate nel secondo comma dell'art. 1 della presente legge, nell'importo mensile di L. 180.000 per gli ufficiali, dirigenti, direttivi ed equiparati e di L. 100.000 per il restante personale militare e civile.

 

          Art. 3.

     All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno finanziario 1983 in lire 34 miliardi, si provvede a carico del capitolo 1292 dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia per l'anno finanziario 1982.

     Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

 

Tabella

Indennità di servizio penitenziario per il personale civile dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e pena

(Omissis)


[1] Comma abrogato dall'art. 4 del D.L. 28 agosto 1987, n. 356.