§ 46.10.33 - Legge 2 dicembre 1975, n. 603.
Revisione dell'organico degli ufficiali, dei sottufficiali, degli appuntati e delle guardie del Corpo degli agenti di custodia e dell'organico del [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.10 polizia penitenziaria e agenti di custodia
Data:02/12/1975
Numero:603


Sommario
Art. 1.      L'organico del ruolo degli ufficiali del Corpo degli agenti di custodia, di cui all'art. 1 della legge 4 agosto 1971, n. 607, è stabilito come segue
Art. 2.      L'organico dei sottufficiali, degli appuntati e guardie del Corpo degli agenti di custodia, di cui all'art. 6 della legge 4 agosto 1971, n. 607, è stabilito come segue
Art. 3.      L'organico del ruolo dei sottufficiali per mansioni di ufficio, di cui all'art. 7 della legge 4 agosto 1971, n. 607, è stabilito in 225 unità
Art. 4.      Il punto a) dell'art. 126 della legge 18 febbraio 1963, n. 173, è sostituito dal seguente (Omissis)
Art. 5.      Il primo comma dell'art. 4 della legge 4 agosto 1971, n. 607, è sostituito dal seguente (Omissis)
Art. 6.      L'articolo 5 della legge 4 agosto 1971, n. 607, è sostituito dal seguente (Omissis)
Art. 7.      Per la partecipazione al primo concorso, di cui al precedente articolo 5, bandito successivamente all'entrata in vigore della presente legge, il limite di età per i [...]
Art. 8.      Gli organici di cui agli articoli 1, 2 e 3 della presente legge sono raggiunti in un periodo di tre anni secondo la progressione indicata nella tabella allegata alla [...]


§ 46.10.33 - Legge 2 dicembre 1975, n. 603.

Revisione dell'organico degli ufficiali, dei sottufficiali, degli appuntati e delle guardie del Corpo degli agenti di custodia e dell'organico del ruolo dei sottufficiali per mansioni di ufficio.

(G.U. 10 dicembre 1975, n. 325)

 

 

     Art. 1.

     L'organico del ruolo degli ufficiali del Corpo degli agenti di custodia, di cui all'art. 1 della legge 4 agosto 1971, n. 607, è stabilito come segue:

colonnello n. 1

tenente colonnello n. 12 [1]

maggiore n. 15 [2]

capitano n. 16

tenente e sottotenente n. 22

Totale n. 56.

 

          Art. 2.

     L'organico dei sottufficiali, degli appuntati e guardie del Corpo degli agenti di custodia, di cui all'art. 6 della legge 4 agosto 1971, n. 607, è stabilito come segue:

maresciallo maggiore n. 190

maresciallo capo n. 240

maresciallo ordinario n. 290

brigadieri e vicebrigadieri n. 1.730

appuntati e guardie n. 14.776

Totale n. 17.226.

 

          Art. 3.

     L'organico del ruolo dei sottufficiali per mansioni di ufficio, di cui all'art. 7 della legge 4 agosto 1971, n. 607, è stabilito in 225 unità.

 

          Art. 4.

     Il punto a) dell'art. 126 della legge 18 febbraio 1963, n. 173, è sostituito dal seguente (Omissis).

 

          Art. 5.

     Il primo comma dell'art. 4 della legge 4 agosto 1971, n. 607, è sostituito dal seguente (Omissis).

 

          Art. 6.

     L'articolo 5 della legge 4 agosto 1971, n. 607, è sostituito dal seguente (Omissis).

 

          Art. 7.

     Per la partecipazione al primo concorso, di cui al precedente articolo 5, bandito successivamente all'entrata in vigore della presente legge, il limite di età per i sottufficiali del Corpo degli agenti di custodia è elevato ad anni quaranta.

 

          Art. 8.

     Gli organici di cui agli articoli 1, 2 e 3 della presente legge sono raggiunti in un periodo di tre anni secondo la progressione indicata nella tabella allegata alla presente legge.

     A tali fini, gli stanziamenti iscritti ai competenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'anno 1975 sono aumentati delle seguenti somme:

milioni 2.033 per l'esercizio 1975

milioni 6.019 per l'esercizio 1976

milioni 10.023 per l'esercizio 1977.

     All'onere di 2.033.000.000, derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1975, si fa fronte mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Tabella

     (Omissis).

 


[1]  Voce così modificata dall' art. 2 del D.L. 28 agosto 1987, n. 356.

[2]  Voce così modificata dall' art. 2 del D.L. 28 agosto 1987, n. 356.