Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 46. Forze armate e Polizia |
Capitolo: | 46.10 polizia penitenziaria e agenti di custodia |
Data: | 02/12/1975 |
Numero: | 603 |
Sommario |
Art. 1. L'organico del ruolo degli ufficiali del Corpo degli agenti di custodia, di cui all'art. 1 della legge 4 agosto 1971, n. 607, è stabilito come segue |
Art. 2. L'organico dei sottufficiali, degli appuntati e guardie del Corpo degli agenti di custodia, di cui all'art. 6 della legge 4 agosto 1971, n. 607, è stabilito come segue |
Art. 3. L'organico del ruolo dei sottufficiali per mansioni di ufficio, di cui all'art. 7 della legge 4 agosto 1971, n. 607, è stabilito in 225 unità |
Art. 4. Il punto a) dell'art. 126 della legge 18 febbraio 1963, n. 173, è sostituito dal seguente (Omissis) |
Art. 5. Il primo comma dell'art. 4 della legge 4 agosto 1971, n. 607, è sostituito dal seguente (Omissis) |
Art. 6. L'articolo 5 della legge 4 agosto 1971, n. 607, è sostituito dal seguente (Omissis) |
Art. 7. Per la partecipazione al primo concorso, di cui al precedente articolo 5, bandito successivamente all'entrata in vigore della presente legge, il limite di età per i [...] |
Art. 8. Gli organici di cui agli articoli 1, 2 e 3 della presente legge sono raggiunti in un periodo di tre anni secondo la progressione indicata nella tabella allegata alla [...] |
§ 46.10.33 - Legge 2 dicembre 1975, n. 603.
Revisione dell'organico degli ufficiali, dei sottufficiali, degli appuntati e delle guardie del Corpo degli agenti di custodia e dell'organico del ruolo dei sottufficiali per mansioni di ufficio.
(G.U. 10 dicembre 1975, n. 325)
L'organico del ruolo degli ufficiali del Corpo degli agenti di custodia, di cui all'art. 1 della
colonnello n. 1
tenente colonnello n. 12 [1]
maggiore n. 15 [2]
capitano n. 16
tenente e sottotenente n. 22
Totale n. 56.
L'organico dei sottufficiali, degli appuntati e guardie del Corpo degli agenti di custodia, di cui all'art. 6 della
maresciallo maggiore n. 190
maresciallo capo n. 240
maresciallo ordinario n. 290
brigadieri e vicebrigadieri n. 1.730
appuntati e guardie n. 14.776
Totale n. 17.226.
L'organico del ruolo dei sottufficiali per mansioni di ufficio, di cui all'art. 7 della
Il punto a) dell'art. 126 della
Il primo comma dell'art. 4 della
L'articolo 5 della
Per la partecipazione al primo concorso, di cui al precedente articolo 5, bandito successivamente all'entrata in vigore della presente legge, il limite di età per i sottufficiali del Corpo degli agenti di custodia è elevato ad anni quaranta.
Gli organici di cui agli articoli 1, 2 e 3 della presente legge sono raggiunti in un periodo di tre anni secondo la progressione indicata nella tabella allegata alla presente legge.
A tali fini, gli stanziamenti iscritti ai competenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'anno 1975 sono aumentati delle seguenti somme:
milioni 2.033 per l'esercizio 1975
milioni 6.019 per l'esercizio 1976
milioni 10.023 per l'esercizio 1977.
All'onere di 2.033.000.000, derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1975, si fa fronte mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Tabella
(Omissis).
[1] Voce così modificata dall' art. 2 del
[2] Voce così modificata dall' art. 2 del