§ 46.3.92 - Legge 27 maggio 1977, n. 284.
Adeguamento e riordinamento di indennità alle forze di polizia ed al personale civile degli istituti penitenziari.


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.3 arma dei carabinieri
Data:27/05/1977
Numero:284


Sommario
Art. 1.      A decorrere dal 1° marzo 1977 le misure dell'indennità mensile per servizio di istituto, prevista dalla legge 23 dicembre 1970, n. 1054, e successive modificazioni, in [...]
Art. 2.      A decorrere dal 1° marzo 1977 le quote pensionabili dell'indennità mensile per servizio di istituto e dell'indennità mensile di servizio penitenziario sono aumentate [...]
Art. 3.      A decorrere dal 1° marzo 1977, le pensioni spettanti al personale delle categorie indicate negli articoli 1 e 9 cessato dal servizio fino al 28 febbraio 1977 sono [...]
Art. 4.      Il terzo comma dell'art. 2 della legge 28 aprile 1975, n. 135, è sostituito dal seguente (Omissis)
Art. 5.      La tabella allegata alla legge 22 dicembre 1969, n. 967, concernente norme sul trattamento economico del personale delle forze di polizia impiegate in sede in servizi di [...]
Art. 6.      Le misure dell'indennità giornaliera per i servizi collettivi di ordine pubblico fuori sede previste dall'art. 1 della legge 31 maggio 1975, n. 204, sono sostituite [...]
Art. 7.      A decorrere dal 1° gennaio 1977 le indennità di aeronavigazione e di volo ed annessi supplementi, previsti dalla legge 5 maggio 1976, n. 187, sono cumulabili con [...]
Art. 8.      A decorrere dal 1° marzo 1977 le indennità di imbarco e di navigazione previste dalla legge 27 luglio 1967, n. 631, sono estese al personale dell'Arma dei carabinieri, [...]
Art. 9.      A decorrere dal 1° marzo 1977 le misure dell'indennità mensile di servizio penitenziario spettante al personale direttivo con qualifica dirigenziale dell'Amministrazione [...]
Art. 10.      A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge ha applicazione l'art. 11 della legge 4 agosto 1971, n. 607
Art. 11.      L'indennità oraria di servizio notturno di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, modificato con legge 18 novembre 1975, n. 613, spettante [...]
Art. 12.      Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 3 della legge 27 ottobre 1973, n. 629, successivamente modificata con legge 28 novembre 1975, n. 624, si applicano anche alle [...]
Art. 13.      Le indennità indicate dagli articoli 5 e 6 non sono cumulabili con le indennità meccanografica e di rischio previste dall'art. 6 della legge 27 ottobre 1973, n. 628, [...]
Art. 14.      All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno finanziario 1977 in lire 119.470 milioni, si provvede quanto a lire 100.000 milioni [...]


§ 46.3.92 - Legge 27 maggio 1977, n. 284.

Adeguamento e riordinamento di indennità alle forze di polizia ed al personale civile degli istituti penitenziari.

(G.U. 11 giugno 1977, n. 158)

 

 

     Art. 1.

     A decorrere dal 1° marzo 1977 le misure dell'indennità mensile per servizio di istituto, prevista dalla legge 23 dicembre 1970, n. 1054, e successive modificazioni, in favore dei funzionari di pubblica sicurezza, delle appartenenti al Corpo della polizia femminile, del personale dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza, degli agenti di custodia nonché dei sottufficiali, guardie scelte e guardie del Corpo forestale dello Stato, sono aumentate di L. 25.000.

     A decorrere dalla stessa data l'indennità mensile per servizio di istituto spetta anche agli ufficiali del Corpo forestale dello Stato, nelle stesse misure fissate dalla legge 23 dicembre 1970, n. 1054 e successive modificazioni.

 

          Art. 2.

     A decorrere dal 1° marzo 1977 le quote pensionabili dell'indennità mensile per servizio di istituto e dell'indennità mensile di servizio penitenziario sono aumentate dello stesso importo di L. 25.000.

 

          Art. 3.

     A decorrere dal 1° marzo 1977, le pensioni spettanti al personale delle categorie indicate negli articoli 1 e 9 cessato dal servizio fino al 28 febbraio 1977 sono maggiorate di un importo mensile lordo di L. 20.000, da corrispondersi anche sulla tredicesima mensilità [1] .

     Con la stessa decorrenza, le pensioni spettanti ai congiunti delle categorie indicate nel precedente comma, ad eccezione di quelle corrisposte ai titolari del trattamento speciale di cui all'art. 93, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, relative a cessazioni dal servizio fino al 28 febbraio 1977, sono maggiorate di un importo mensile lordo di L. 16.000, da corrispondersi anche sulla tredicesima mensilità.

     Le maggiorazioni di cui ai precedenti commi non vanno assoggettate, per l'anno 1978, alla perequazione automatica di cui all'art. 1 della legge 29 aprile 1976, n. 177.

     All'attribuzione delle maggiorazioni di cui al presente articolo provvedono direttamente le direzioni provinciali del Tesoro che hanno in carico le singole partite di pensione.

     Ai fini della liquidazione e riliquidazione delle pensioni, il servizio comunque prestato con percezione dell'indennità per servizio di istituto o di quelle indennità da essa assorbite per effetto della legge 22 dicembre 1969, n. 967, è computato con l'aumento di un quinto.

 

          Art. 4.

     Il terzo comma dell'art. 2 della legge 28 aprile 1975, n. 135, è sostituito dal seguente (Omissis).

 

          Art. 5.

     La tabella allegata alla legge 22 dicembre 1969, n. 967, concernente norme sul trattamento economico del personale delle forze di polizia impiegate in sede in servizi di sicurezza pubblica, è sostituita dalla seguente (Omissis).

 

     Il limite di spesa di cui all'ultima parte dell'art. 4 della legge 23 dicembre 1970, n. 1054, è elevato a lire 1.500 milioni.

 

          Art. 6.

     Le misure dell'indennità giornaliera per i servizi collettivi di ordine pubblico fuori sede previste dall'art. 1 della legge 31 maggio 1975, n. 204, sono sostituite dalle seguenti (Omissis).

 

     L'indennità di cui al precedente comma non spetta per i servizi di durata inferiore a sei ore ed è ridotta del 30 per cento quando il servizio non comporta pernottamento fuori sede.

 

          Art. 7.

     A decorrere dal 1° gennaio 1977 le indennità di aeronavigazione e di volo ed annessi supplementi, previsti dalla legge 5 maggio 1976, n. 187, sono cumulabili con l'indennità mensile per il servizio di istituto e relativo supplemento giornaliero spettante ai sensi della legge 23 dicembre 1970, n. 1054 e successive modificazioni, delle quali indennità la più favorevole è cumulabile in misura intera e l'altra in misura limitata al 25 per cento.

 

          Art. 8.

     A decorrere dal 1° marzo 1977 le indennità di imbarco e di navigazione previste dalla legge 27 luglio 1967, n. 631, sono estese al personale dell'Arma dei carabinieri, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e del Corpo degli agenti di custodia.

 

          Art. 9.

     A decorrere dal 1° marzo 1977 le misure dell'indennità mensile di servizio penitenziario spettante al personale direttivo con qualifica dirigenziale dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, ai sensi della tabella n. 3 allegata alla legge 23 dicembre 1970, n. 1054, e di quella spettante al restante personale della carriera direttiva della stessa Amministrazione, ai sensi della tabella allegata alla legge 20 maggio 1975, n. 155, sono aumentate di L. 50.000.

     (Omissis) [2].

 

          Art. 10.

     A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge ha applicazione l'art. 11 della legge 4 agosto 1971, n. 607 [3] .

 

          Art. 11.

     L'indennità oraria di servizio notturno di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, modificato con legge 18 novembre 1975, n. 613, spettante alle vigilatrici penitenziarie ed alle altre categorie di operai degli istituti di prevenzione e di pena, adibiti al servizi notturni di vigilanza, custodia e assistenza ai detenuti, internati e minori disadattati, è stabilita in L. 700 [4] .

     Al personale di cui al precedente comma compete, per il lavoro prestato nei turni domenicali e festivi, la maggiorazione del 50 per cento della paga giornaliera.

 

          Art. 12.

     Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 3 della legge 27 ottobre 1973, n. 629, successivamente modificata con legge 28 novembre 1975, n. 624, si applicano anche alle famiglie degli appartenenti al personale civile dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena.

     Le relative modalità di attuazione saranno stabilite con decreto del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per il tesoro.

 

          Art. 13.

     Le indennità indicate dagli articoli 5 e 6 non sono cumulabili con le indennità meccanografica e di rischio previste dall'art. 6 della legge 27 ottobre 1973, n. 628, dagli articoli 1 e 5 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, e dall'art. 7 della legge 1° marzo 1975, n. 47.

 

          Art. 14.

     All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno finanziario 1977 in lire 119.470 milioni, si provvede quanto a lire 100.000 milioni mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 e quanto a lire 19.470 milioni mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 


[1]  Comma così modificato da avviso di rettifica, pubblicato nella G.U. 23 giugno 1977, n. 170.

[2]  Comma abrogato dall'art. 4 della L. 5 agosto 1978, n. 505.

[3]  Comma così modificato dall'art. 145 della L. 11 luglio 1980, n. 312.

[4]  Comma così modificato dall'art. 5 della L. 5 agosto 1978, n. 505.