Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 46. Forze armate e Polizia |
Capitolo: | 46.10 polizia penitenziaria e agenti di custodia |
Data: | 22/12/1981 |
Numero: | 773 |
Sommario |
Art. 1. L'organico dei sottufficiali, degli appuntati e delle guardie del Corpo degli agenti di custodia di cui all'art. 1 della legge 26 giugno 1980, n. 304, è stabilito come segue |
Art. 2. [1] |
Art. 3. I militari in servizio di leva in possesso dei requisiti prescritti possono, a domanda, transitare nel Corpo degli agenti di custodia, nel limite dei posti disponibili in organico |
Art. 4. L'onere derivante dalla piena applicazione della presente legge è valutato in lire 25.000 milioni in ragione d'anno. Alla spesa relativa agli anni 1981 e 1982, valutata, rispettivamente, in lire [...] |
§ 46.10.41 - Legge 22 dicembre 1981, n. 773.
Revisione dell'organico del Corpo degli agenti di custodia.
(G.U. 30 dicembre 1981, n. 356)
L'organico dei sottufficiali, degli appuntati e delle guardie del Corpo degli agenti di custodia di cui all'art. 1 della
marescialli maggiori 264
marescialli capi 336
marescialli ordinari 387
brigadieri e vice brigadieri 2.410
appuntati e guardie 18.844
Totale 22.241.
Gli organici di cui alla presente legge vengono raggiunti in un biennio secondo la progressione di cui alla tabella allegata alla presente legge.
Il contingente di guardie di custodia ausiliarie di cui all'art. 1 della
L'ultimo comma dell'art. 1 della
I militari in servizio di leva in possesso dei requisiti prescritti possono, a domanda, transitare nel Corpo degli agenti di custodia, nel limite dei posti disponibili in organico.
L'onere derivante dalla piena applicazione della presente legge è valutato in lire 25.000 milioni in ragione d'anno. Alla spesa relativa agli anni 1981 e 1982, valutata, rispettivamente, in lire 8300 milioni e 25.000 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministro del tesoro per gli anni finanziari medesimi, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Revisione del trattamento economico dei pubblici dipendenti".
Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Tabella
Gradi |
Al 1° gennaio 1981 |
Al 1° gennaio 1982 |
Marescialli maggiori |
254 |
264 |
Marescialli capi |
321 |
336 |
Marescialli ordinari |
382 |
387 |
Brigadieri e vice brigadieri |
2.330 |
2.410 |
Appuntati e guardie |
18.046 |
18.844 |
[1] Articolo abrogato dall'art. 2268 del