§ 46.10.41 - Legge 22 dicembre 1981, n. 773.
Revisione dell'organico del Corpo degli agenti di custodia.


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.10 polizia penitenziaria e agenti di custodia
Data:22/12/1981
Numero:773


Sommario
Art. 1.      L'organico dei sottufficiali, degli appuntati e delle guardie del Corpo degli agenti di custodia di cui all'art. 1 della legge 26 giugno 1980, n. 304, è stabilito come segue
Art. 2.  [1]
Art. 3.      I militari in servizio di leva in possesso dei requisiti prescritti possono, a domanda, transitare nel Corpo degli agenti di custodia, nel limite dei posti disponibili in organico
Art. 4.      L'onere derivante dalla piena applicazione della presente legge è valutato in lire 25.000 milioni in ragione d'anno. Alla spesa relativa agli anni 1981 e 1982, valutata, rispettivamente, in lire [...]


§ 46.10.41 - Legge 22 dicembre 1981, n. 773.

Revisione dell'organico del Corpo degli agenti di custodia.

(G.U. 30 dicembre 1981, n. 356)

 

     Art. 1.

     L'organico dei sottufficiali, degli appuntati e delle guardie del Corpo degli agenti di custodia di cui all'art. 1 della legge 26 giugno 1980, n. 304, è stabilito come segue:

marescialli maggiori 264

marescialli capi 336

marescialli ordinari 387

brigadieri e vice brigadieri 2.410

appuntati e guardie 18.844

Totale 22.241.

     Gli organici di cui alla presente legge vengono raggiunti in un biennio secondo la progressione di cui alla tabella allegata alla presente legge.

 

          Art. 2. [1]

     Il contingente di guardie di custodia ausiliarie di cui all'art. 1 della legge 7 giugno 1975, n. 198, è elevato a 4000 unità.

     L'ultimo comma dell'art. 1 della legge 7 giugno 1975, n. 198, è sostituito dal seguente (Omissis).

 

          Art. 3.

     I militari in servizio di leva in possesso dei requisiti prescritti possono, a domanda, transitare nel Corpo degli agenti di custodia, nel limite dei posti disponibili in organico.

 

          Art. 4.

     L'onere derivante dalla piena applicazione della presente legge è valutato in lire 25.000 milioni in ragione d'anno. Alla spesa relativa agli anni 1981 e 1982, valutata, rispettivamente, in lire 8300 milioni e 25.000 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministro del tesoro per gli anni finanziari medesimi, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Revisione del trattamento economico dei pubblici dipendenti".

     Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Tabella

 

Gradi

Al 1° gennaio 1981

Al 1° gennaio 1982

Marescialli maggiori

254

264

Marescialli capi

321

336

Marescialli ordinari

382

387

Brigadieri e vice brigadieri

2.330

2.410

Appuntati e guardie

18.046

18.844

 


[1] Articolo abrogato dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.