§ 10.5.46 - L. 28 novembre 1975, n. 624.
Provvidenze a favore dei superstiti dei caduti nell'adempimento del dovere appartenenti ai corpi di polizia.


Settore:Normativa nazionale
Materia:10. Assistenza e servizi sociali
Capitolo:10.5 interventi specifici
Data:28/11/1975
Numero:624


Sommario
Art. 1.      La decorrenza dell'aumento della misura della speciale elargizione a favore delle famiglie degli appartenenti alle forze di polizia, vittime del dovere di cui all'art. 3 della legge 27 ottobre [...]
Art. 2.      La medesima elargizione prevista dal precedente articolo è elevata a L. 50.000.000 a partire dal 1° gennaio 1975.
Art. 3.      All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 1 miliardo annuo, si fa fronte, per gli anni finanziari 1975 e 1976, mediante corrispondente riduzione degli [...]


§ 10.5.46 - L. 28 novembre 1975, n. 624. [1]

Provvidenze a favore dei superstiti dei caduti nell'adempimento del dovere appartenenti ai corpi di polizia.

(G.U. 13 dicembre 1975, n. 328).

 

Art. 1.

     La decorrenza dell'aumento della misura della speciale elargizione a favore delle famiglie degli appartenenti alle forze di polizia, vittime del dovere di cui all'art. 3 della legge 27 ottobre 1973, n. 629, è fissata al 1° gennaio 1973.

 

     Art. 2.

     La medesima elargizione prevista dal precedente articolo è elevata a L. 50.000.000 a partire dal 1° gennaio 1975.

 

     Art. 3.

     All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 1 miliardo annuo, si fa fronte, per gli anni finanziari 1975 e 1976, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


[1] Abrogata dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.