Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 46. Forze armate e Polizia |
Capitolo: | 46.6 guardia di finanza |
Data: | 27/07/1967 |
Numero: | 631 |
Sommario |
Art. 1. (Indennità di imbarco e di navigazione). |
Art. 2. [2] |
Art. 3. (Indennità di imbarco). |
Art. 4. (Indennità di navigazione). |
Art. 5. L'indennità di imbarco non è cumulabile con l'indennità di mare |
Art. 6. (Disposizioni finali). |
Art. 7. All'onere di lire 43 milioni, in ragione d'anno, derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del [...] |
Art. 8. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ed ha effetto dal 1° gennaio 1966 |
§ 46.6.93 - Legge 27 luglio 1967, n. 631 [1] .
Istituzione delle indennità di imbarco e di navigazione per il personale della Guardia di finanza.
(G.U. 7 agosto 1967, n. 197)
Art. 1. (Indennità di imbarco e di navigazione).
Al personale indicato nella tabella di equipaggio o d'armamento delle unità del Naviglio della Guardia di finanza adibite ai servizi di crociera o di navigazione costiera, lacuale, lagunare o portuale, spettano le seguenti indennità giornaliere di imbarco e di navigazione:
Grado e qualifica |
Indennità |
|
|
di imbarco |
di navigazione |
Aiutante di battaglia - Maresciallo maggiore - Maresciallo capo: |
|
|
Comandante |
205 |
180 |
Sottordine di coperta |
170 |
135 |
Direttore di macchina e primo motorista di complessi motori superiore a 200 HP |
190 |
165 |
Sottordine di macchina e secondo motorista dei suddetti complessi |
155 |
150 |
Maresciallo ordinario - Brigadiere - Vice-brigadiere: |
|
|
Comandante |
205 |
180 |
Sottordine di coperta |
170 |
135 |
Direttore di macchina e primo motorista di complessi motori superiore a 200 HP |
190 |
165 |
Sottordine di macchina e secondo motorista dei suddetti complessi |
155 |
150 |
Nostromo |
140 |
115 |
Motoristi e fochisti in sottordine, fochisti, artefici ed ordinari, radiotelegrafisti, elettroradaristi |
140 |
100 |
Elettricisti, cannonieri, marinai |
105 |
60 |
Appuntato e finanziere: |
|
|
Sottordine di macchina e secondo motorista di complessi motori superiori a 200 HP |
140 |
150 |
Motoristi e fochisti, fochisti artefici ed ordinari, radiotelegrafisti, elettroradaristi |
120 |
100 |
Elettricisti, cannonieri, marinai |
90 |
60 |
SERVIZIO COSTIERO |
|
|
Aiutante di battaglia - Maresciallo maggiore - Maresciallo capo: |
|
|
Comandante |
170 |
135 |
Primo motorista |
155 |
150 |
Maresciallo ordinario - Brigadiere - Vice-brigadiere: |
|
|
Comandante |
170 |
135 |
Sottordine di coperta |
140 |
115 |
Primo motorista |
155 |
150 |
Nostromo |
140 |
100 |
Motoristi, radiotelegrafisti, elettroradaristi |
140 |
100 |
Elettricisti e marinai |
105 |
60 |
Appuntato e finanziere: |
|
|
Padrone |
160 |
135 |
Sottordine di coperta |
125 |
115 |
Primo motorista |
140 |
150 |
Nostromo |
120 |
100 |
Motoristi, radiotelegrafisti, elettroradaristi |
120 |
100 |
Elettricisti e marinai |
90 |
60 |
SERVIZIO LACUALE |
|
|
Lagunare o interno portuale |
|
|
Aiutante di battaglia - Maresciallo maggiore - Maresciallo capo: |
|
|
Padrone |
140 |
-- |
Elettroradaristi, elettricisti e marinai |
100 |
-- |
Maresciallo ordinario - Brigadiere - Vice-brigadiere: |
|
|
Padrone |
140 |
-- |
Sottordine di coperta |
125 |
-- |
Motorista |
155 |
-- |
Elettroradaristi, elettricisti e marinai |
100 |
-- |
Appuntato e Finanziere: |
|
|
Padrone |
125 |
-- |
Motorista |
140 |
-- |
Elettroradaristi, elettricisti e marinai |
85 |
-- |
Le indennità di imbarco e navigazione spettano anche agli ufficiali imbarcati su unità della Guardia di finanza adibite a servizi di crociera, nelle seguenti misure giornaliere:
Qualifica |
Indennità |
|
|
di imbarco |
di navigazione |
Ufficiale superiore |
5.000 |
5.700 |
Capitano |
4.500 |
5.200 |
Tenente |
3.800 |
4.500 |
Art. 3. (Indennità di imbarco).
L'indennità di imbarco è corrisposta nella misura di cui ai precedenti articoli 1 e 2 quando l'unità è in armamento; è ridotta alla metà quando l'unità e in posizione di armamento ridotto e cioè dopo il quindicesimo giorno di permanenza agli ormeggi, alla fonda, sullo scalo o in bacino; cessa dopo il quinto giorno di armamento ridotto.
Non si effettuano riduzioni o sospensioni dell'indennità di imbarco per i periodi di tempo durante i quali l'unità, per lavori o per altri motivi, debba rimanere assente dalla sede normale di assegnazione.
Art. 4. (Indennità di navigazione).
L'indennità di navigazione di cui ai precedenti articoli 1 e 2 spetta per i giorni in cui l'unità esegue servizi di navigazione in specchi di acqua distanti almeno 5 miglia dalle opere murarie più foranee di ciascun porto o sede, per una durata non inferiore ad otto ore consecutive.
Qualora, per lavori o per altri motivi, l'unità debba rimanere assente dalla sede di normale assegnazione sarà ugualmente corrisposta l'indennità di navigazione al personale ammogliato imbarcato, in aggiunta alla indennità di imbarco, per tutto il periodo della permanenza dell'unità fuori della normale sede.
L'indennità di imbarco non è cumulabile con l'indennità di mare.
Al personale di cui all'art. 1, l'indennità di mare compete soltanto nei casi di sospensione dell'indennità di imbarco.
Art. 6. (Disposizioni finali).
Sono soppressi i soprassoldi di cui agli articoli 45, 46 e 48 del
E' abrogato il decreto interministeriale 22 aprile 1948, n. 30640.
All'onere di lire 43 milioni, in ragione d'anno, derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo 1189 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1966 e dei corrispondenti capitoli per quelli successivi.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ed ha effetto dal 1° gennaio 1966.
[1] L'art. 3 del
[2] Articolo così sostituito dall'art. 3 del