Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 46. Forze armate e Polizia |
Capitolo: | 46.3 arma dei carabinieri |
Data: | 31/05/1975 |
Numero: | 204 |
Sommario |
Art. 1. L'art. 5 della legge 3 novembre 1963, n. 1543, è sostituito dal seguente (Omissis) |
Art. 2. Alla copertura dell'onere di L. 1 miliardo e 500 milioni derivante dall'attuazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1975, si provvede mediante riduzione [...] |
§ 46.3.81 - Legge 31 maggio 1975, n. 204.
Adeguamento dell'indennità giornaliera per i servizi collettivi di ordine pubblico fuori sede.
(G.U. 16 giugno 1975, n. 156)
L'art. 5 della
Alla copertura dell'onere di L. 1 miliardo e 500 milioni derivante dall'attuazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1975, si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.