§ 69.2.22 - Legge 20 maggio 1975, n. 155.
Indennità di servizio penitenziario di cui all'art. 4, ultimo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734.


Settore:Normativa nazionale
Materia:69. Norme penalistiche
Capitolo:69.2 istituti di prevenzione e pena
Data:20/05/1975
Numero:155


Sommario
Art. 1.      In applicazione dell'art. 4, ultimo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, l'indennità di servizio penitenziario spettante al personale civile, di ruolo e non di [...]
Art. 2.      Alla spesa di complessive L. 5 miliardi 336.105.000, derivante, nell'esercizio 1975, dall'attuazione dell'art. 1, si provvede con le somme all'uopo considerate negli [...]


§ 69.2.22 - Legge 20 maggio 1975, n. 155.

Indennità di servizio penitenziario di cui all'art. 4, ultimo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734.

(G.U. 28 maggio 1975, n. 139)

 

 

     Art. 1.

     In applicazione dell'art. 4, ultimo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, l'indennità di servizio penitenziario spettante al personale civile, di ruolo e non di ruolo, che presta servizio negli istituti di prevenzione e di pena e negli altri servizi penitenziari, è fissata, a decorrere dal 1° gennaio 1973, nella misura mensile stabilita dalla tabella allegata alla presente legge.

     (Omissis) [1].

 

          Art. 2.

     Alla spesa di complessive L. 5 miliardi 336.105.000, derivante, nell'esercizio 1975, dall'attuazione dell'art. 1, si provvede con le somme all'uopo considerate negli stanziamenti dei capitoli 2001 e 2002 dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per il medesimo anno per L. 1.910.137.400 e con quelle accantonate, per lo stesso titolo, sui corrispondenti capitoli per gli esercizi 1973 e 1974.

 

 

     Tabella - Indennità di servizio penitenziario per il personale civile dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e pena

 

Carriere

Qualifiche

Importo lordo mensile

Direttiva

Impiegati preposti alla direzione di istituti di prevenzione e pena o di servizi penitenziari

63.000

 

Impiegati non preposti alla direzione di istituti o di servizi penitenziari

45.000

Concetto

Educatore capo, ragioniere capo, educatore principale, ragioniere principale e qualifiche corrispondenti

50.000

 

Educatore, ragioniere e qualifiche corrispondenti

40.000

Esecutiva

Aiutante superiore, aiutante principale, aiutante alla 3ª classe di stipendio e qualifiche corrispondenti

45.000

 

Aiutanti alla 1ª e 2ª classe di stipendio e qualifiche corrispondenti

35.000

Personale operaio

Capi operai, operai specializzati, qualificati e comuni

30.000

     Nota. Le misure dell'indennità di servizio penitenziario sono aumentate del 10% al compimento di ciascuno dei primi tre sessenni di servizio prestato nella carriera e del 20% dopo il compimento del quarto sessennio.


[1]  Comma abrogato dall'art. 4 della L. 5 agosto 1978, n. 505.