§ 65.5.39 - D.Lgs. 15 dicembre 2017, n. 218.
Recepimento della direttiva (UE) 2015/2366 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:65. Moneta e valori bollati
Capitolo:65.5 moneta unica europea
Data:15/12/2017
Numero:218


Sommario
Art. 1.  Modifiche al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 - Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (TUB)
Art. 2.  Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11
Art. 3.  Ulteriori modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11 per l'attuazione del Regolamento (UE) n. 751/2015 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo alle [...]
Art. 4.  Modifiche al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 135
Art. 5.  Disposizioni transitorie e finali
Art. 6.  Abrogazioni e modifiche ad altre disposizioni di legge e regolamentari
Art. 7.  Clausola di invarianza finanziaria


§ 65.5.39 - D.Lgs. 15 dicembre 2017, n. 218.

Recepimento della direttiva (UE) 2015/2366 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE, nonchè adeguamento delle disposizioni interne al regolamento (UE) n. 751/2015 relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta.

(G.U. 13 gennaio 2018, n. 10)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

     Vista la direttiva 2015/2366/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE;

     Vista la direttiva 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, concernente la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori e che modifica la direttiva 90/619/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE e 98/27/CE;

     Vista la direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 2000/46/CE;

     Vista la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE;

     Vista la direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, che abroga la direttiva 97/5/CE;

     Visto il regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione;

     Visto il regolamento (UE) n. 751/2015 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta;

     Visto il regolamento (UE) n. 260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e che modifica il regolamento (CE) n. 924/2009;

     Visto il regolamento (UE) n. 924/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativo ai pagamenti transfrontalieri nella Comunità e che abroga il regolamento (CE) n. 2560/2001;

     Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, di attuazione della direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, e che abroga la direttiva 97/5/CE;

     Visto il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 135, di attuazione dell'articolo 11 del regolamento (UE) n. 260/2012 del 14 marzo 2012 che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e disposizioni sanzionatorie per le violazioni del regolamento (CE) n. 924/2009 relativo ai pagamenti transfrontalieri nella Comunità;

     Vista la legge 12 agosto 2016, n. 170, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - legge di delegazione europea 2015 e, in particolare, i principi e i criteri direttivi di cui agli articoli 11 e 12;

     Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016), ed in particolare l'articolo 1, comma 900;

     Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese, ed in particolare l'articolo 15;

     Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234 e, in particolare, l'articolo 31 concernente procedure per l'esercizio delle deleghe legislative conferite al Governo con la legge di delegazione europea;

     Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia;

     Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 15 settembre 2017;

     Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell'11 dicembre 2017;

     Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia e dello sviluppo economico;

 

     Emana

     il seguente decreto legislativo:

 

Art. 1. Modifiche al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 - Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (TUB)

     1. All'articolo 1 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1, le lettere g-bis) e g-ter) sono sostituite dalle seguenti:

     «g-bis) "Stato di origine" indica lo Stato comunitario in cui la banca, l'IMEL o l'IP è stato autorizzato all'esercizio dell'attività;

     g-ter) "Stato ospitante" indica lo Stato comunitario nel quale la banca, l'IMEL o l'IP ha una succursale o presta servizi;»;

     b) al comma 2:

     1) alla lettera e) è sostituita dalla seguente:

     «e) "succursale": una sede che costituisce una parte, sprovvista di personalità giuridica, di una banca, un istituto di moneta elettronica o un istituto di pagamento, e che effettua direttamente, in tutto o in parte, l'attività a cui la banca o l'istituto è stato autorizzato;»;

     2) alla lettera f), numero 4 le parole «come definiti dagli articoli 1, comma 1, lettera b), e 2, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11» sono soppresse;

     3) alla lettera h-sexies), le parole «di cui alla lettera f), n. 4)» sono soppresse;

     4) dopo la lettera h-septies) è inserita la seguente:

     «h-septies.1) "servizi di pagamento": le seguenti attività:

     1) servizi che permettono di depositare il contante su un conto di pagamento nonchè tutte le operazioni richieste per la gestione di un conto di pagamento;

     2) servizi che permettono prelievi in contante da un conto di pagamento nonchè tutte le operazioni richieste per la gestione di un conto di pagamento;

     3) esecuzione di operazioni di pagamento, incluso il trasferimento di fondi su un conto di pagamento presso il prestatore di servizi di pagamento dell'utilizzatore o presso un altro prestatore di servizi di pagamento:

     3.1) esecuzione di addebiti diretti, inclusi gli addebiti diretti una tantum;

     3.2) esecuzione di operazioni di pagamento mediante carte di pagamento o dispositivi analoghi;

     3.3) esecuzione di bonifici, inclusi gli ordini permanenti;

     4) esecuzione di operazioni di pagamento quando i fondi rientrano in una linea di credito accordata ad un utilizzatore di servizi di pagamento:

     4.1) esecuzione di addebiti diretti, inclusi gli addebiti diretti una tantum;

     4.2) esecuzione di operazioni di pagamento mediante carte di pagamento o dispositivi analoghi;

     4.3) esecuzione di bonifici, inclusi gli ordini permanenti;

     5) emissione di strumenti di pagamento e/o convenzionamento di operazioni di pagamento;

     6) rimessa di denaro;

     7) servizi di disposizione di ordini di pagamento;

     8) servizi di informazione sui conti;»;

     5) la lettera h-octies) è abrogata;

     6) dopo la lettera h-novies), è inserita la seguente: «i) "punto di contatto centrale": il soggetto o la struttura designato dalle banche, dagli istituti di moneta elettronica o dagli istituti di pagamento comunitari che operano sul territorio della Repubblica in regime di diritto di stabilimento, senza succursale, tramite gli agenti di cui all'articolo 128-quater;»;

     c) dopo il comma 3-ter, è inserito il seguente:

     «3-quater. Se non diversamente disposto, ai fini della disciplina dei servizi di pagamento, nel presente decreto si applicano le definizioni del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11.».

 

     2. Dopo l'articolo 114-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è inserito il seguente:

     «Art. 114 bis.1 (Distribuzione della moneta elettronica). - 1. Le banche e gli istituti di moneta elettronica possono avvalersi di soggetti convenzionati che agiscano in loro nome per la distribuzione e il rimborso della moneta elettronica.

     2. Le banche aventi sede legale in uno Stato terzo possono avvalersi di soggetti convenzionati per la distribuzione e il rimborso della moneta elettronica in Italia, a condizione che stabiliscano una succursale, autorizzata dalla Banca d'Italia secondo quanto previsto dall'articolo 14, comma 4.».

 

     3. All'articolo 114-quater del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1, le parole «e le relative succursali nonchè le succursali in Italia degli istituti di moneta elettronica con sede legale in uno Stato comunitario o terzo.» sono sostituite con le seguenti: «; sono altresì iscritte le succursali di istituti di moneta elettronica italiani stabilite in uno Stato membro diverso dall'Italia.»;

     b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

     «1-bis. La Banca d'Italia comunica senza indugio all'ABE le informazioni iscritte nell'albo e ogni relativa modifica, nonchè, in caso di revoca dell'autorizzazione o dell'esenzione concessa ai sensi dell'articolo 114-quinquies.4, le ragioni che la hanno determinata.»;

     c) al comma 2, le parole: «; per la distribuzione e il rimborso della moneta elettronica possono avvalersi di persone fisiche o giuridiche che agiscano in loro nome» sono soppresse.

 

     4. All'articolo 114-quinquies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1, lettera b), dopo le parole «della Repubblica» sono inserite le seguenti:

     «ove è svolta almeno una parte dell'attività soggetta ad autorizzazione»;

     b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

     «1-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, agli istituti di moneta elettronica che intendono prestare il servizio di disposizione di ordini di pagamento si applica l'articolo 114-novies, comma 1-bis.»;

     c) al comma 6, lettera a) la parola «uno» è sostituita da «un altro»;

     d) al comma 7, le parole «, che intendono operare in Italia,» sono soppresse e la parola «appartenenza» è sostituita da «origine»;

     e) il comma 8 è sostituito dal seguente:

     «8. Gli istituti di moneta elettronica con sede legale in uno Stato terzo possono operare nel territorio della Repubblica a condizione che stabiliscano una succursale in Italia autorizzata dalla Banca d'Italia ai sensi del presente articolo in presenza di condizioni corrispondenti a quelle del comma 1, lettere c), d), e) ed f). L'autorizzazione è rilasciata, sentito il Ministero degli affari esteri, tenendo anche conto della condizione di reciprocità.».

 

     5. All'articolo 114-quinquies.2 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) i commi 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

     «4. La Banca d'Italia può effettuare ispezioni presso gli istituti di moneta elettronica, i loro agenti o i soggetti a cui sono esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti e richiedere a essi l'esibizione di documenti e gli atti che ritenga necessari. La Banca d'Italia notifica all'autorità competente dello Stato ospitante l'intenzione di effettuare ispezioni su succursali, agenti o soggetti a cui sono esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti di istituti di moneta elettronica italiani operanti nel territorio di quest'ultimo ovvero richiede alle autorità competenti del medesimo Stato di effettuare tali accertamenti.

     5. Le autorità competenti dello Stato di origine, dopo aver informato la Banca d'Italia, possono ispezionare, anche tramite persone da esse incaricate, succursali, agenti o soggetti a cui sono esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti di istituti di moneta elettronica comunitari che operano nel territorio della Repubblica. Se le autorità competenti dello Stato di origine lo richiedono, la Banca d'Italia può procedere direttamente agli accertamenti.».

     b) il comma 6-bis è sostituito dal seguente:

     «6-bis. Quando risulta la violazione, da parte di istituti di moneta elettronica comunitari che operano nel territorio della Repubblica, degli obblighi derivanti dalle disposizioni del presente Titolo, del Titolo VI e del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, la Banca d'Italia ne dà comunicazione all'autorità dello Stato di origine affinchè quest'ultima adotti i provvedimenti necessari a porre termine alle irregolarità.»;

     c) il comma 6-ter è sostituito dal seguente:

     «6-ter. Quando mancano o risultano inadeguati i provvedimenti dell'autorità dello Stato di origine, quando le irregolarità commesse possono pregiudicare interessi generali ovvero nei casi di urgenza per la tutela delle ragioni degli utenti, dei risparmiatori e degli altri soggetti ai quali sono prestati i servizi, la Banca d'Italia può adottare in via provvisoria le misure necessarie, comprese l'imposizione del divieto di intraprendere nuove operazioni e la chiusura della succursale, dandone comunicazione all'autorità dello Stato di origine.»;

 

     6. All'articolo 114-septies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

     «1. La Banca d'Italia iscrive in un apposito albo, consultabile pubblicamente, accessibile sul sito internet ed aggiornato periodicamente, gli istituti di pagamento autorizzati in Italia, con indicazione della tipologia di servizi che sono autorizzati a prestare e i relativi agenti; sono iscritte altresì le succursali di istituti di pagamento italiani stabilite in uno Stato comunitario diverso dall'Italia. Per i prestatori dei servizi di disposizione di ordini di pagamento, l'albo riporta anche i dati identificativi della polizza assicurativa o della analoga garanzia di cui al comma 1-bis dell'articolo 114-novies.»;

     b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

     «1-bis. La Banca d'Italia comunica senza indugio all'ABE le informazioni iscritte nell'albo e ogni relativa modifica, nonchè, in caso di revoca dell'autorizzazione o dell'esenzione concessa ai sensi dell'articolo 114-sexiesdecies, le ragioni che le hanno determinate.»;

     c) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

     «2-bis. I soggetti che prestano esclusivamente il servizio di informazione sui conti sono iscritti in una sezione speciale dell'albo di cui al comma 1, se ricorrono le condizioni previste dall'articolo 114-novies, comma 1, lettere a), b), d), e-bis) e f) e se hanno stipulato una polizza di assicurazione della responsabilità civile o analoga garanzia per i danni arrecati al prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto o all'utente dei servizi di pagamento. I dati identificativi della polizza assicurativa o della analoga garanzia di cui al presente comma sono altresì pubblicati nell'albo di cui al comma 1.»;

     2-ter. Le informazioni rese ai sensi dell'articolo 2, comma 4-bis, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, sono pubblicate in un'appendice dell'albo previsto al comma 1, secondo le modalità stabilite dalla Banca d'Italia.».

 

     7. All'articolo 114-novies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1, lettera b), dopo le parole «della Repubblica» sono inserite le seguenti: «ove è svolta almeno una parte dell'attività avente a oggetto servizi di pagamento»;

     b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

     «1-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, la Banca d'Italia autorizza gli istituti di pagamento alla prestazione del servizio di disposizione di ordini di pagamento a condizione che abbiano stipulato una polizza di assicurazione della responsabilità civile o analoga forma di garanzia per i danni arrecati nell'esercizio dell'attività derivanti da condotte proprie o di terzi.»;

     c) al comma 3, dopo le parole «la procedura di autorizzazione» sono inserite le seguenti: «i criteri di valutazione delle condizioni del comma 1,».

 

     8. All'articolo 114-decies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 2, la parola «appartenenza» è sostituita da «origine»;

     b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

     «3. Gli istituti di pagamento italiani possono prestare i servizi di pagamento in un altro Stato comunitario senza stabilirvi succursali, nel rispetto delle procedure fissate dalla Banca d'Italia.»;

     c) al comma 4, la parola «appartenenza» è sostituita da «origine»;

     d) al comma 4-bis, il riferimento al comma 1 è sostituito da quello al comma 2;

 

     9. All'articolo 114-undecies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 2, le parole «114-quinquies.2, commi 6-bis e 6-ter» sono soppresse;

     b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

     «2-bis. Agli istituti di pagamento si applica l'articolo 114-quinquies.2, commi 6-bis e 6-ter».

 

     10. All'articolo 114-duodecies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. Gli istituti di pagamento che prestano i servizi di pagamento di cui all'articolo 1, comma 2, lettera h-septies.1), numeri da 1 a 6, tutelano tutti i fondi ricevuti dagli utenti di servizi di pagamento, ivi inclusi quelli registrati in conti di pagamento di cui al comma 1 e tramite un altro prestatore di servizi di pagamento per l'esecuzione di operazioni di pagamento, secondo quanto previsto al comma 2.»;

     b) al comma 2, quarto periodo, le parole: «registrate nei conti di pagamento» sono sostituite dalle seguenti: «ricevute dagli utenti di servizi di pagamento».

 

     11. All'articolo 114-quaterdecies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, i commi 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

     «4. La Banca d'Italia può effettuare ispezioni presso gli istituti di pagamento, i loro agenti o i soggetti a cui sono esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti e richiedere a essi l'esibizione di documenti e gli atti che ritenga necessari. La Banca d'Italia notifica all'autorità competente dello Stato ospitante l'intenzione di effettuare ispezioni su succursali, agenti o soggetti a cui sono esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti di istituti di pagamento italiani operanti nel territorio di quest'ultimo ovvero richiede alle autorità competenti del medesimo Stato di effettuare tali accertamenti.

     5. Le autorità competenti dello Stato di origine, dopo aver informato la Banca d'Italia, possono ispezionare, anche tramite persone da esse incaricate, succursali, agenti o soggetti a cui sono esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti di istituti di pagamento comunitari che operano nel territorio della Repubblica. Se le autorità competenti dello Stato di origine lo richiedono, la Banca d'Italia può procedere direttamente agli accertamenti.».

 

     12. All'articolo 114-sexiesdecies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1, all'alinea dopo le parole «dall'applicazione» sono inserite le seguenti:

     «, in tutto o in parte,»;

     b) al comma 2, le parole «lettera f)» sono sostituite dalle seguenti: «lettera h-septies.1), numeri da 1) a 6)».

 

     13. Dopo l'articolo 114-sexiesdecies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono inseriti i seguenti:

     «Art. 114 septiesdecies. (Prestatori del servizio di informazione sui conti). - 1. Ai soggetti che prestano unicamente il servizio di informazione sui conti non si applicano gli articoli 114-octies, 114-novies, commi 4 e 5, 114-undecies, commi 1 e 1-ter, 114-duodecies, 114-terdecies, 114-sexiesdecies; si applicano gli articoli 126-bis, comma 4, 126-quater, comma 1, lettera a), 128, 128-bis, 128-ter.

 

     Art. 114 octiesdecies. (Apertura e mantenimento di conti di pagamento presso una banca). - 1. Le banche assicurano agli istituti di pagamento l'apertura e il mantenimento di conti di pagamento che consentono a questi ultimi di fornire servizi di pagamento in modo agevole, efficiente e non discriminatorio. Le banche possono negare o revocare l'apertura di conti di pagamento in caso di contrasto con obiettivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza individuati ai sensi dell'articolo 126 o qualora ricorrano altri giustificati motivi ostativi in base alle disposizioni in materia di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

     2. Le banche notificano immediatamente alla Banca d'Italia il rifiuto dell'apertura di un conto di pagamento o la sua revoca. La notifica contiene tutte le necessarie e adeguate motivazioni relative alla chiusura o revoca del conto di pagamento. La Banca d'Italia individua, con proprio provvedimento, le modalità della notifica.».

 

     14. All'articolo 126-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Resta fermo in ogni caso quanto stabilito dal Regolamento (UE) 2015/751.».

 

     15. L'articolo 126-ter del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è abrogato.

 

     16. All'articolo 126-quater del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1, lettera b), dopo le parole «operazioni di pagamento» sono inserite le seguenti: «, ivi incluse le operazioni di pagamento disposte tramite un prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento»;

     b) il comma 3 è abrogato.

 

     17. All'articolo 126-sexies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1, la parola «prevista» è sostituita dalle seguenti: «indicata nella proposta»;

     b) al comma 2, primo periodo, la parola «prevista» è sostituita dalle seguenti: «indicata nella proposta»;

     c) al comma 4, le parole «una forma neutra tale» sono sostituite dalla seguente: «modo»;

     d) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

     «4-bis. Se il cliente è un consumatore, il contratto quadro o le condizioni e informazioni a esso relative fornite all'utilizzatore ai sensi dell'articolo 126-quater, comma 1, lettera a), possono essere modificate se sussiste un giustificato motivo.»;

     e) il comma 5 è abrogato.

 

     18. All'articolo 126-octies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 2, primo periodo, dopo le parole «ovvero presso» sono inserite le seguenti: «uno sportello automatico o presso»;

     b) al comma 2, primo periodo, la parola «gli» è soppressa;

     c) al comma 2, primo periodo, dopo la parola «comunica» sono inserite le seguenti: «al pagatore».

 

     19. All'articolo 127-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

     «1. Non possono essere addebitate al cliente spese, comunque denominate, inerenti alle informazioni e alle comunicazioni previste ai sensi di legge se trasmesse al cliente con strumenti di comunicazione telematica o allo stesso fornite su supporto durevole diverso da quello cartaceo. Per le informazioni e le comunicazioni previste ai sensi di legge relative a servizi di pagamento non possono essere addebitate al cliente spese, comunque denominate, qualunque sia lo strumento di comunicazione o il tipo di supporto utilizzato. Le informazioni precontrattuali e le comunicazioni previste ai sensi dell'articolo 118 sono sempre gratuite qualunque sia lo strumento di comunicazione o il tipo di supporto utilizzato.»;

     b) al comma 2, le parole «alla banca o all'intermediario finanziario» sono soppresse;

     c) al comma 3, la parola «adeguate» è sostituita dalla seguente: «ragionevoli» e dopo le parole «dall'intermediario finanziario» sono inserite le seguenti: «o dal prestatore di servizi di pagamento»;

     d) al comma 5, le parole «dall'articolo 126-ter e» sono soppresse.

 

     20. All'articolo 128 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1, dopo le parole «gli intermediari finanziari» sono inserite le seguenti: «Resta fermo quanto previsto dagli articoli 114-quinquies.2, commi 6-bis, 6-ter e 6-quater, e 114-undecies, comma 2-bis»;

     b) il comma 2 è abrogato.

 

     21. All'articolo 128-decies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

     «2-bis. Le banche, gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica comunitari che prestano, in regime di diritto di stabilimento senza succursale, servizi di pagamento nel territorio della Repubblica per il tramite degli agenti di cui all'articolo 128-quater, designano in Italia un punto di contatto centrale nei casi e per l'esercizio delle funzioni previsti dalle norme tecniche di regolamentazione emanate dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 7, della direttiva 2366/2015/UE, secondo le disposizioni dettate dalla Banca d'Italia. Restano ferme le disposizioni dettate per finalità di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo dall'articolo 43, commi 3 e 4 e dall'articolo 45 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e successive modificazioni»;

 

     22. All'articolo 144 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) l'alinea del comma 1 è sostituito dal seguente:

     «1. Nei confronti delle banche, degli intermediari finanziari, delle rispettive capogruppo e dei soggetti ai quali sono state esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti, nonchè di quelli incaricati della revisione legale dei conti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 fino al 10 per cento del fatturato e, nei confronti degli istituti di pagamento e degli istituti di moneta elettronica e dei soggetti ai quali sono state esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti, nonchè di quelli incaricati della revisione legale dei conti, fino al massimale di euro 5 milioni ovvero fino al 10 per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a euro 5 milioni e il fatturato è disponibile e determinabile, per le seguenti violazioni:»;

     b) al comma 1, lettera a), dopo le parole «114-quaterdecies» sono inserite le seguenti: «114-octiesdecies»;

     c) al comma 1, lettera c), dopo le parole «128-decies, comma 2» sono inserite le seguenti: «e comma 2-bis».

 

     Art. 2. Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11

     1. All'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1, lettera b), le parole «le seguenti attività», sono sostituite dalle seguenti: «le attività come definite dall'articolo 1, comma 2, lettera h-septies.1), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;»;

 

     b) al comma 1, lettera b), i numeri 1), 2), 3), 3.1., 3.2., 3.3., 4), 4.1., 4.2., 4.3., 5), 6) e 7) sono soppressi;

 

     c) al comma 1, dopo la lettera b), sono inserite le seguenti:

     «b-bis) "servizio di disposizione di ordine di pagamento": un servizio che dispone l'ordine di pagamento su richiesta dell'utente di servizi di pagamento relativamente a un conto di pagamento detenuto presso un altro prestatore di servizi di pagamento;

     b-ter) "servizio di informazione sui conti": un servizio online che fornisce informazioni relativamente a uno o più conti di pagamento detenuti dall'utente di servizi di pagamento presso un altro prestatore di servizi di pagamento o presso più prestatori di servizi di pagamento;»;

 

     d) al comma 1, dopo la lettera c), sono inserite le seguenti:

     «c-bis) "operazione di pagamento a distanza": un'operazione di pagamento iniziata tramite internet o tramite un dispositivo che può essere utilizzato per comunicare a distanza;

     c-ter) "convenzionamento di operazioni di pagamento": un servizio di pagamento fornito da un prestatore di servizi di pagamento che stipula un contratto con il beneficiario per accettare e trattare le operazioni di pagamento e che dà luogo a un trasferimento di fondi al beneficiario;

     c-quater) "emissione di strumenti di pagamento": un servizio di pagamento fornito da un prestatore di servizi di pagamento che stipula un contratto per fornire al pagatore uno strumento di pagamento per disporre e trattare/ le operazioni di pagamento di quest'ultimo;»;

 

     e) al comma 1, dopo la lettera g), è inserita la seguente:

     «g-bis) "prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto": un prestatore di servizi di pagamento che offre e amministra un conto di pagamento per un pagatore;»;

 

     f) al comma 1, lettera h), la parola «utilizzatore», ovunque presente, è sostituita dalla seguente: «utente»;

 

     g) al comma 1, lettera l), la parola «utilizzatori» è sostituita dalla seguente: «utenti»;

 

     h) al comma 1, lettera n), dopo le parole «ammontare corrispondente», sono inserite le seguenti: «, espresso in moneta avente corso legale,»;

 

     i) al comma 1, dopo la lettera o), è inserita la seguente: «o-bis) "bonifico": l'accredito sul conto di pagamento del beneficiario tramite un'operazione di pagamento o una serie di operazioni di pagamento effettuate a valere sul conto di pagamento del pagatore ed eseguite dal prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto del pagatore, sulla base di un'istruzione impartita da quest'ultimo;»;

 

     l) al comma 1, la lettera q) è sostituita dalla seguente: «"autenticazione": la procedura che consente al prestatore di servizi di pagamento di verificare l'identità di un utente di servizi di pagamento o la validità dell'uso di uno specifico strumento di pagamento, incluse le relative credenziali di sicurezza personalizzate fornite dal prestatore;»;

 

     m) al comma 1, dopo la lettera q), sono inserite le seguenti:

     «q-bis) "autenticazione forte del cliente": un'autenticazione basata sull'uso di due o più elementi, classificati nelle categorie della conoscenza (qualcosa che solo l'utente conosce), del possesso (qualcosa che solo l'utente possiede) e dell'inerenza (qualcosa che caratterizza l'utente), che sono indipendenti, in quanto la violazione di uno non compromette l'affidabilità degli altri, e che è concepita in modo tale da tutelare la riservatezza dei dati di autenticazione;

     q-ter) "credenziali di sicurezza personalizzate": funzionalità personalizzate fornite a un utente di servizi di pagamento dal prestatore di servizi di pagamento a fini di autenticazione;

     q-quater) "dati sensibili relativi ai pagamenti": dati che possono essere usati per commettere frodi, incluse le credenziali di sicurezza personalizzate. Per l'attività dei prestatori di servizi di disposizione di ordine di pagamento e dei prestatori di servizi di informazione sui conti, il nome del titolare del conto e il numero del conto non costituiscono dati sensibili relativi ai pagamenti;»;

 

     n) al comma 1, lettera r), la parola «utilizzatore» è sostituita, ovunque presente, dalla seguente: «utente»;

 

     o) al comma 1, lettera s), la parola «utilizzatore» è sostituita, ovunque presente, dalla seguente: «utente»;

 

     p) al comma 1, lettera t), le parole «84, lettera b), della direttiva 2007/64/CE» sono sostituite dalle seguenti: «104, lettera a) della direttiva 2015/2366/UE»;

 

     q) al comma 1, la lettera z) è soppressa;

 

     r) al comma 1, la lettera aa) è sostituita dalla seguente «"tasso di cambio di riferimento": il tasso di cambio che è utilizzato come base per calcolare un cambio valuta e che è reso disponibile dal prestatore di servizi di pagamento o proviene da una fonte accessibile al pubblico;»;

 

     s) al comma 1, dopo la lettera aa), sono inserite le seguenti lettere:

     «bb) "contenuto digitale": i beni o i servizi prodotti e forniti in formato digitale il cui uso o consumo è limitato a un dispositivo tecnico e che non comprendono in alcun modo l'uso o il consumo di beni o servizi fisici.»;

     «cc) "ABE": indica l'Autorità Bancaria Europea»;

 

     t) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

     «2. Al Titolo IV-bis del presente decreto attuativo del Regolamento (UE) n. 751/2015 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015 si applicano le definizioni contenute nel Regolamento stesso.».

 

     2. All'articolo 2 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

     «1. Il presente decreto si applica ai servizi di pagamento prestati nel territorio della Repubblica.»;

 

     b) al comma 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

     «b) operazioni di pagamento dal pagatore al beneficiario effettuate tramite un agente commerciale autorizzato in base a un accordo a negoziare o a concludere la vendita o l'acquisto di beni o servizi a condizione che agisca per conto del solo pagatore o del solo beneficiario oppure qualora l'agente stesso non entri mai in possesso dei fondi dei clienti;»;

 

     c) al comma 2, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

     «e) servizi in cui il beneficiario fornisce contante al pagatore nel contesto di un'operazione di pagamento, a seguito di una richiesta esplicita dell'utente immediatamente precedente l'esecuzione dell'operazione di pagamento destinata all'acquisto di beni o servizi, nei limiti eventualmente stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottarsi, sentita la Banca d'Italia;»;

 

     d) al comma 2, lettera h), le parole «fatto salvo l'» sono sostituite dalle seguenti: «fatta salva l'applicazione dell'»;

 

     e) al comma 2, la lettera m) è sostituita dalla seguente:

     «m) servizi basati su specifici strumenti di pagamento utilizzabili solo in modo limitato, che soddisfino una delle seguenti condizioni: 1) strumenti che possono essere utilizzati per acquistare beni o servizi solo nei locali dell'emittente o all'interno di una rete limitata di prestatori di servizi vincolati da un accordo commerciale con l'emittente; 2) strumenti che possono essere utilizzati unicamente per l'acquisto di una gamma molto limitata di beni o servizi; 3) strumenti che sono regolamentati da un'autorità pubblica nazionale o regionale per specifici scopi sociali o fiscali, per l'acquisto di beni o servizi specifici da fornitori aventi un accordo commerciale con l'emittente e che hanno validità solamente in un unico Stato membro;»;

 

     f) al comma 2, la lettera n) è sostituita dalla seguente:

     «n) operazioni di pagamento effettuate da un fornitore di reti o servizi di comunicazione elettronica che, in aggiunta a detti servizi di comunicazione elettronica, consentono a un utente della rete o del servizio di effettuare operazioni di pagamento addebitandole alla relativa fattura o al conto prealimentato dell'utente stesso in essere presso il medesimo fornitore di reti o servizi di comunicazione elettronica, a condizione che il valore di ciascuna operazione di pagamento non superi euro 50 e il valore complessivo delle operazioni stesse non superi euro 300 mensili e che l'operazione di pagamento:

     1) sia diretta all'acquisto di contenuti digitali e servizi a tecnologia vocale;

     2) sia effettuata da o tramite un dispositivo elettronico nel quadro di un'attività di beneficenza, per effettuare erogazioni liberali destinate agli enti del terzo settore di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, che esercitano in via esclusiva o prevalente una o più attività caritatevoli tra quelle di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Cabina di regia di cui all'articolo 97 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;

     3) sia effettuata da o tramite un dispositivo elettronico per l'acquisto di biglietti relativi esclusivamente alla prestazione di servizi;»;

 

     g) al comma 2, la lettera q) è sostituita dalla seguente:

     «q) servizi di prelievo di contante forniti da prestatori, tramite sportelli automatici per conto di uno o più emittenti della carta, che non sono parti del contratto quadro con il cliente che preleva denaro da un conto di pagamento, a condizione che detti prestatori non forniscano altri servizi di pagamento. È fatta salva l'applicazione dell'articolo 32-quater.»;

 

     h) il comma 3 è sostituito dal seguente:

     «3. Il titolo II del presente decreto legislativo, l'articolo 115 e il capo II-bis del titolo VI del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, si applicano ai servizi di pagamento nella valuta di uno Stato membro prestati nell'Unione europea, a condizione che i prestatori di servizi di pagamento del pagatore e del beneficiario siano insediati nell'Unione europea ovvero l'unico prestatore di servizi di pagamento coinvolto nell'operazione di pagamento sia insediato nell'Unione europea.»;

 

     i) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

     «3-bis. Il titolo II del presente decreto legislativo, salvo gli articoli da 18 a 22, e l'articolo 115 e il capo II-bis del titolo VI, salvo l'articolo 126-quater, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, si applicano, secondo le modalità stabilite dalla Banca d'Italia in conformità alla direttiva (UE) 2015/2366, ai servizi di pagamento in una valuta che non è quella di uno Stato membro, a condizione che i prestatori di servizi di pagamento del pagatore e del beneficiario siano insediati nell'Unione europea ovvero l'unico prestatore di servizi di pagamento coinvolto nell'operazione di pagamento sia insediato nell'Unione europea, per le parti dell'operazione di pagamento ivi effettuate.

     3-ter. Il titolo II, salvo l'articolo 3, commi 2 e 4, gli articoli 13, 14 e 18, l'articolo 20, comma 1, e gli articoli 25 e 27, del presente decreto legislativo e l'articolo 115 e il capo II-bis del titolo VI, salvo l'articolo 126-quater, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, si applicano, secondo le modalità stabilite dalla Banca d'Italia in conformità alla direttiva (UE) 2015/2366, ai servizi di pagamento in tutte le valute laddove soltanto uno dei prestatori di servizi di pagamento sia insediato nell'Unione europea, per le parti dell'operazione di pagamento ivi effettuate.»;

 

     l) al comma 4, lettera b), la parola «utilizzatore» è sostituita dalla seguente: «utente»;

 

     m) al comma 4, lettera b), le parole «comma 4, 10, 12» sono sostituite dalle seguenti: «comma 4, 10, commi 1 e 2, 12, 12-bis,»;

 

     n) dopo il comma 4, è inserito il seguente:

     «4-bis. La Banca d'Italia definisce modalità e termini per l'invio delle informazioni che i prestatori dei servizi di cui al comma 2, lettere m), punti 1) e 2), e n), sono tenuti a notificare in conformità all'articolo 37, della direttiva (UE) 2015/2366.

     4-ter. La Banca d'Italia comunica all'ABE i servizi ad essa notificati ai sensi del comma 4-bis.».

 

     3. All'articolo 3 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1:

     1) la parola «utilizzatore», ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: «utente»;

     2) dopo le parole «spese sostenute per», sono inserite le seguenti: «l'adempimento dei propri obblighi di informazione o per»;

 

     b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

     «2. Se il prestatore di servizi di pagamento del pagatore e quello del beneficiario siano entrambi situati nell'Unione europea, ovvero l'unico prestatore di servizi di pagamento coinvolto nell'operazione di pagamento sia situato nell'Unione europea, il pagatore e il beneficiario sostengono ciascuno le spese applicate dal rispettivo prestatore di servizi di pagamento. Resta impregiudicata la possibilità di prevedere forme di esenzione dall'applicazione di spese per l'accredito di somme, ivi inclusi gli emolumenti a favore di pensionati e lavoratori dipendenti.»;

 

     c) il comma 3 è abrogato;

 

     d) il comma 4 è sostituito dal seguente:

     «4. Il beneficiario non può applicare a carico del pagatore spese relative all'utilizzo di strumenti di pagamento.»;

 

     e) dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:

     «4-bis. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato è designata quale autorità competente a verificare l'osservanza del divieto di cui al comma 4, e ad applicare le relative sanzioni, avvalendosi a tal fine degli strumenti, anche sanzionatori, previsti dal decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

     4-ter. La Banca d'Italia e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato collaborano tra loro, anche mediante scambio di informazioni, al fine di agevolare le rispettive funzioni. Dette autorità non possono reciprocamente opporsi il segreto d'ufficio.».

 

     4. All'articolo 4 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1, lettera c): le parole «comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «comma 2»; la parola «utilizzatore» è sostituita dalla seguente: «utente» e dopo le parole «la mancata esecuzione», sono inserite le seguenti: «o disposizione»;

     b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

     «3. Gli articoli 11 e 12 non si applicano alla moneta elettronica quando le modalità di funzionamento del relativo circuito non consentono al prestatore di servizi di pagamento di congelare il conto su cui è caricata la moneta elettronica o di bloccare lo strumento di pagamento e lo strumento prevede limiti di avvaloramento non superiori a euro 500.».

 

     5. All'articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il consenso a eseguire operazioni di pagamento può anche essere prestato tramite il beneficiario o il prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento.»;

     b) al comma 3, le parole «L'autorizzazione può essere data» sono sostituite dalle seguenti: «Il consenso può essere dato»;

     c) il comma 4 è sostituito dal seguente: «Il consenso ad eseguire un'operazione di pagamento o una serie di operazioni di pagamento può essere revocato in qualsiasi momento, nella forma e secondo la procedura concordata nel contratto quadro o nel contratto relativo a singole operazioni di pagamento, purchè ciò avvenga prima che l'ordine di pagamento diventi irrevocabile ai sensi dell'articolo 17. Le operazioni di pagamento eseguite dopo la revoca non sono considerate autorizzate.».

 

     6. Dopo l'articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, sono inseriti i seguenti:

     «Art. 5 bis. (Conferma della disponibilità di fondi). - 1. Su richiesta del prestatore di servizi di pagamento emittente strumenti di pagamento basati su carta, il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto conferma senza indugio se sul conto del pagatore vi è la disponibilità dell'importo richiesto per l'esecuzione dell'operazione di pagamento, purchè:

     a) al momento della richiesta il conto del pagatore sia accessibile on-line;

     b) il pagatore abbia prestato il consenso esplicito al prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto a rispondere a richieste di conferma da parte di uno specifico prestatore di servizi di pagamento in merito alla disponibilità sul conto di pagamento del pagatore dell'importo corrispondente a una determinata operazione di pagamento basata su carta;

     c) il consenso di cui alla lettera b) sia stato prestato anteriormente alla prima richiesta di conferma.

     2. Il prestatore di servizi di pagamento può chiedere la conferma di cui al comma 1, quando siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

     a) il pagatore ha prestato il consenso esplicito al prestatore di servizi di pagamento a richiedere la conferma di cui al comma 1;

     b) il pagatore ha disposto l'operazione di pagamento utilizzando uno strumento di pagamento basato su carta emesso dal prestatore di servizi di pagamento;

     c) prima di ciascuna richiesta di conferma, il prestatore di servizi di pagamento si autentica presso il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto e comunica in maniera sicura, conformemente a quanto previsto dall'articolo 98, paragrafo 1, lettera d), della direttiva (UE) 2015/2366 e dalle relative norme tecniche di regolamentazione adottate dalla Commissione europea.

     3. La conferma di cui al comma 1 consiste esclusivamente nella risposta positiva o negativa e non può essere memorizzata o utilizzata per scopi diversi dall'esecuzione dell'operazione di pagamento per cui è stata chiesta. La conferma non può consistere nell'estratto del saldo del conto e non può consentire al prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto di bloccare i fondi sul conto di pagamento del pagatore.

     4. Il pagatore può chiedere al prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto di comunicargli l'avvenuta identificazione del prestatore di servizi di pagamento che ha chiesto la conferma e la risposta che è stata fornita.

     5. Il presente articolo non si applica a operazioni di pagamento disposte tramite strumenti di pagamento basati su carta su cui è caricata moneta elettronica.

 

     Art. 5 ter. (Disposizioni per l'accesso ai conti di pagamento in caso di servizi di disposizione di ordine di pagamento). - 1. Se il conto di pagamento è accessibile on-line, il pagatore ha il diritto di avvalersi di un prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento per il servizio di pagamento di cui all'articolo, 1, comma 2, lettera h-septies.1), n. 7, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. La prestazione di tale servizio non è subordinata all'esistenza di un rapporto contrattuale tra il prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento e il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto.

     2. Il prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento:

     a) non detiene in alcun momento i fondi del pagatore in relazione alla prestazione del servizio di disposizione di ordine di pagamento;

     b) provvede affinchè le credenziali di sicurezza personalizzate del pagatore non siano accessibili ad altri fuorchè al pagatore stesso e all'emittente delle credenziali di sicurezza personalizzate e che esse siano trasmesse attraverso canali sicuri ed efficienti;

     c) provvede affinchè qualunque altra informazione sul pagatore, ottenuta nella prestazione del servizio di disposizione di ordine di pagamento, sia fornita esclusivamente al beneficiario e solo con il consenso esplicito del pagatore;

     d) ogni volta che dispone un ordine di pagamento, si identifica presso il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto del pagatore, comunicando con quest'ultimo, il pagatore e il beneficiario in maniera sicura, in conformità a quanto previsto dall'articolo 98, paragrafo 1, lett. d), della direttiva (UE) 2015/2366 e dalle relative norme tecniche di regolamentazione adottate dalla Commissione europea;

     e) non chiede al pagatore dati diversi da quelli necessari per prestare il servizio di disposizione di ordine di pagamento; non usa nè conserva dati nè vi accede per fini diversi dalla prestazione del servizio di disposizione di ordine di pagamento e non conserva dati sensibili relativi ai pagamenti del pagatore;

     f) non modifica l'importo, il beneficiario o qualsiasi altro dato dell'operazione;

     g) quando dispone un ordine di pagamento mette a disposizione del prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto il riferimento dell'operazione di pagamento.

     3. Al fine di garantire l'esercizio del diritto del pagatore di avvalersi del servizio di disposizione di ordine di pagamento, il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto:

     a) comunica in maniera sicura con i prestatori di servizi di disposizione di ordine di pagamento, conformemente all'articolo 98, paragrafo 1, lett. d), della direttiva (UE) 2015/2366 e alle relative norme tecniche di regolamentazione adottate dalla Commissione europea;

     b) immediatamente dopo aver ricevuto l'ordine di pagamento dal prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento, fornisce a quest'ultimo o mette a disposizione dello stesso, tutte le informazioni sull'ordine di pagamento e sulla relativa esecuzione disponibili al medesimo prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto;

     c) assicura parità di trattamento agli ordini trasmessi mediante un prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento rispetto a quelli trasmessi direttamente dal pagatore, fatte salve ragioni obiettive riferibili, in particolare, ai tempi, alla priorità o alle spese applicabili.

 

     Art. 5 quater. (Disposizioni per l'accesso alle informazioni sui conti di pagamento e all'utilizzo delle stesse in caso di servizi di informazioni sui conti). - 1. Se il conto di pagamento è accessibile online, l'utente ha il diritto di avvalersi di un prestatore di servizi di informazione sui conti per il servizio di pagamento di cui all'articolo 1, comma 2, lettera h-septies.1), n. 8, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. La prestazione di tale servizio non è subordinata all'esistenza di un rapporto contrattuale tra il prestatore di servizi di informazione sui conti e il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto.

     2. Il prestatore di servizi di informazione sui conti:

     a) presta il proprio servizio unicamente sulla base del consenso esplicito dell'utente;

     b) provvede affinchè le credenziali di sicurezza personalizzate dell'utente non siano accessibili ad altri fuorchè all'utente stesso e all'emittente delle credenziali di sicurezza personalizzate e che esse siano trasmesse attraverso canali sicuri ed efficienti;

     c) per ogni sessione di comunicazione, si identifica presso il prestatore o i prestatori di servizi di pagamento di radicamento del conto, comunicando con questi e con l'utente in maniera sicura, conformemente all'articolo 98, paragrafo 1, lett. d), della direttiva (UE) 2015/2366 e alle relative norme tecniche di regolamentazione adottate dalla Commissione europea;

     d) accede soltanto alle informazioni sui conti di pagamento designati e sulle operazioni di pagamento effettuate a valere su tali conti, non richiedendo dati sensibili relativi ai pagamenti;

     e) non usa, nè conserva dati, nè vi accede per fini diversi dalla prestazione del servizio di informazione sui conti, conformemente alle norme sulla protezione dei dati.

     3. In relazione ai conti di pagamento, il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto:

     a) comunica in maniera sicura con i prestatori di servizi di informazione sui conti, conformemente all'articolo 98, paragrafo 1, lett. d), della direttiva (UE) 2015/2366 e alle relative norme tecniche di regolamentazione adottate dalla Commissione europea;

     b) assicura parità di trattamento alle richieste di dati trasmesse dal prestatore di servizi di informazione sui conti rispetto a quelle trasmesse direttamente dall'utente, fatte salve ragioni obiettive.».

 

     7. All'articolo 6 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Limiti all'utilizzo degli strumenti di pagamento»;

     b) il comma 1 è sostituito dal seguente:

     «1. Qualora per dare il consenso venga utilizzato uno specifico strumento di pagamento, il pagatore e il relativo prestatore di servizi di pagamento possono concordare limiti di spesa per le operazioni eseguite attraverso detto strumento.»;

     c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

     «3. Nei casi di cui al comma 2, il prestatore di servizi di pagamento informa il pagatore, secondo le modalità concordate, del blocco dello strumento, motivando tale decisione. Ove possibile, l'informazione viene resa in anticipo rispetto al blocco dello strumento di pagamento o al più tardi immediatamente dopo, salvo che tale informazione non debba essere fornita in quanto in contrasto con obiettivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza, individuati ai sensi dell'articolo 126 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o ricorrano altri giustificati motivi ostativi in base alle disposizioni in materia di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, di legge o di regolamento.».

 

     8. Dopo l'articolo 6 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, sono inseriti i seguenti:

     «Art. 6 bis. (Limiti all'accesso ai conti di pagamento da parte dei prestatori di servizi di pagamento). - 1. Il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto può rifiutare l'accesso a un conto di pagamento a un prestatore di servizi di informazione sui conti o a un prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento, per giustificate e comprovate ragioni connesse all'accesso fraudolento o non autorizzato al conto di pagamento da parte di tali soggetti, compresi i casi di ordini di pagamento fraudolenti o non autorizzati. In tali casi, il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto, secondo le modalità convenute con l'utente, informa quest'ultimo del rifiuto e dei relativi motivi. Ove possibile, tale informazione è resa prima che l'accesso sia rifiutato o, al più tardi, immediatamente dopo, salvo che tale informazione non debba essere fornita in quanto in contrasto con obiettivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza, individuati ai sensi dell'articolo 126 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o ricorrano altri giustificati motivi ostativi in base alle disposizioni in materia di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, di legge o di regolamento. Al venir meno delle ragioni che hanno portato al rifiuto, il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto consente l'accesso al conto di pagamento.

     2. Il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto comunica immediatamente alla Banca d'Italia il rifiuto di cui al comma precedente, indicandone le motivazioni. La Banca d'Italia effettua le valutazioni di competenza e, ove necessario, adotta le misure ritenute opportune.

     3. In ogni caso il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto deve rifiutare senza indugio l'accesso al conto di pagamento a un prestatore di servizi di informazione sui conti o a un prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento se riceve dall'utente la revoca del consenso alla prestazione di tali servizi. Il prestatore dei servizi di pagamento di radicamento del conto informa immediatamente della revoca il prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento e il prestatore di servizi di informazione sui conti.

 

     Art. 6 ter. (Notifica dei dati relativi alle frodi). - 1. I prestatori di servizi di pagamento trasmettono alla Banca d'Italia dati statistici sulle frodi connesse agli strumenti e ai servizi di pagamento.

     2. La Banca d'Italia definisce le modalità e i termini per l'invio dei dati di cui al comma precedente, anche per tener conto di orientamenti dell'ABE.

     3. La Banca d'Italia trasmette in forma aggregata i dati ricevuti ai sensi dei commi precedenti all'ABE e alla BCE.».

 

     9. All'articolo 7 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Obblighi a carico dell'utente dei servizi di pagamento in relazione agli strumenti di pagamento e alle credenziali di sicurezza personalizzate»;

     b) al comma 1:

     1) all'alinea la parola «utilizzatore» è sostituita dalla seguente: «utente»;

     2) alla lettera a), dopo le parole «e l'uso», sono inserite le seguenti: «e che devono essere obiettivi, non discriminatori e proporzionati»;

     c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

     «2. Ai fini di cui al comma 1, lettera a), l'utente, non appena riceve uno strumento di pagamento, adotta tutte le ragionevoli misure idonee a proteggere le credenziali di sicurezza personalizzate.».

 

     10. All'articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1:

     1) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

     «a) assicurare che le credenziali di sicurezza personalizzate non siano accessibili a soggetti diversi dall'utente abilitato a usare lo strumento di pagamento, fatti salvi gli obblighi posti in capo a quest'ultimo ai sensi dell'articolo 7;»;

     2) alla lettera b), la parola «specificamente» è soppressa e la parola «utilizzatore» è sostituita dalla seguente: «utente»;

     3) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

     «c) assicurare che siano sempre disponibili strumenti adeguati affinchè l'utente dei servizi di pagamento possa eseguire la comunicazione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), nonchè, nel caso di cui all'articolo 6, comma 4, di chiedere lo sblocco dello strumento di pagamento o l'emissione di uno nuovo, ove il prestatore di servizi di pagamento non vi abbia già provveduto. Ove richiesto dall'utente, il prestatore di servizi di pagamento gli fornisce i mezzi per dimostrare di aver effettuato la comunicazione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), entro i 18 mesi successivi alla comunicazione medesima;»;

     4) dopo la lettera c) è inserita la seguente:

     «c-bis) fornire all'utente la possibilità di procedere alla comunicazione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), a titolo gratuito, addebitandogli eventualmente solo i costi di sostituzione dello strumento di pagamento;»;

     5) alla lettera d), le parole «dell'utilizzatore di cui» sono sostituite dalle seguenti: «di cui»;

     b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

     «2. I rischi derivanti dalla spedizione di uno strumento di pagamento o delle relative credenziali di sicurezza personalizzate sono a carico del prestatore di servizi di pagamento.».

 

     11. All'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Notifica e rettifica di operazioni non autorizzate o non correttamente eseguite»;

     b) al comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: «L'utente, venuto a conoscenza di un'operazione di pagamento non autorizzata o non correttamente eseguita, ivi compresi i casi di cui all'articolo 25, ha il diritto di ottenerne la rettifica solo se comunica senza indugio tale circostanza al proprio prestatore di servizi di pagamento secondo i termini e le modalità previste nel contratto quadro o nel contratto relativo a singole operazioni di pagamento.»;

     c) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

     «2-bis. Se è coinvolto un prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento, l'utente ha il diritto di ottenere la rettifica dal prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto a norma del primo comma, fatti salvi gli articoli 11, comma 2-bis, e 25-bis, comma 1.»;

     d) il comma 3 è sostituito dal seguente:

     «3. Un'operazione di pagamento si intende non eseguita correttamente quando l'esecuzione non è conforme all'ordine o alle istruzioni impartite dall'utente al proprio prestatore di servizi di pagamento.».

 

     12. All'articolo 10 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1, la parola «utilizzatore» è sostituita dalla seguente: «utente»;

     b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

     «1-bis. Se l'operazione di pagamento è disposta mediante un prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento, questi ha l'onere di provare che, nell'ambito delle proprie competenze, l'operazione di pagamento è stata autenticata, correttamente registrata e non ha subito le conseguenze del malfunzionamento delle procedure necessarie per la sua esecuzione o di altri inconvenienti connessi al servizio di disposizione di ordine di pagamento prestato.»;

     c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

     «2. Quando l'utente di servizi di pagamento neghi di aver autorizzato un'operazione di pagamento eseguita, l'utilizzo di uno strumento di pagamento registrato dal prestatore di servizi di pagamento, compreso, se del caso, il prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento, non è di per sè necessariamente sufficiente a dimostrare che l'operazione sia stata autorizzata dall'utente medesimo, nè che questi abbia agito in modo fraudolento o non abbia adempiuto con dolo o colpa grave a uno o più degli obblighi di cui all'articolo 7. È onere del prestatore di servizi di pagamento, compreso, se del caso, il prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento, fornire la prova della frode, del dolo o della colpa grave dell'utente.».

 

     13. Dopo l'articolo 10 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, è inserito il seguente:

     «Art. 10 bis. (Autenticazione e misure di sicurezza). - 1. Conformemente all'articolo 98 della direttiva (UE) 2015/2366 e alle relative norme tecniche di regolamentazione adottate dalla Commissione europea, i prestatori di servizi di pagamento applicano l'autenticazione forte del cliente quando l'utente:

     a) accede al suo conto di pagamento on-line;

     b) dispone un'operazione di pagamento elettronico;

     c) effettua qualsiasi azione, tramite un canale a distanza, che può comportare un rischio di frode nei pagamenti o altri abusi.

     2. Nel caso dell'avvio di un'operazione di pagamento elettronico di cui al paragrafo 1, lettera b), per le operazioni di pagamento elettronico a distanza, l'autenticazione forte del cliente applicata dai prestatori di servizi di pagamento comprende elementi che colleghino in maniera dinamica l'operazione a uno specifico importo e a un beneficiario specifico.

     3. Conformemente all'articolo 98 della direttiva (UE) 2015/2366 e alle relative norme tecniche di regolamentazione adottate dalla Commissione europea, i prestatori di servizi di pagamento predispongono misure di sicurezza adeguate per tutelare la riservatezza e l'integrità delle credenziali di sicurezza personalizzate degli utenti di servizi di pagamento.

     4. I commi 2 e 3 si applicano anche allorchè i pagamenti sono disposti mediante un prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento. I commi 1 e 3 si applicano anche allorchè le informazioni sono richieste mediante un prestatore di servizi di informazione sui conti.

     5. I prestatori di servizi di pagamento di radicamento del conto consentono ai prestatori di servizi di disposizione di ordine di pagamento e ai prestatori di servizi di informazione sui conti di utilizzare le procedure di autenticazione fornite dagli stessi prestatori di servizi di pagamento di radicamento del conto all'utente.».

 

     14. All'articolo 11 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

     «1. Fatto salvo l'articolo 9, nel caso in cui sia stata eseguita un'operazione di pagamento non autorizzata, il prestatore di servizi di pagamento rimborsa al pagatore l'importo dell'operazione medesima immediatamente e in ogni caso al più tardi entro la fine della giornata operativa successiva a quella in cui prende atto dell'operazione o riceve una comunicazione in merito. Ove per l'esecuzione dell'operazione sia stato addebitato un conto di pagamento, il prestatore di servizi di pagamento riporta il conto nello stato in cui si sarebbe trovato se l'operazione di pagamento non avesse avuto luogo, assicurando che la data valuta dell'accredito non sia successiva a quella dell'addebito dell'importo.»;

     b) al comma 2, dopo le parole «immediata comunicazione», sono inserite le seguenti: «per iscritto alla Banca d'Italia» e la parola «utilizzatore» è soppressa;

     c) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

     «2-bis. Se l'operazione di pagamento è disposta mediante un prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento, il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto rimborsa al pagatore immediatamente e, in ogni caso, entro la fine della giornata operativa successiva, l'importo dell'operazione non autorizzata, riportando il conto di pagamento addebitato nello stato in cui si sarebbe trovato se l'operazione di pagamento non avesse avuto luogo. In caso di operazione di pagamento non autorizzata, se il relativo ordine di pagamento è disposto mediante un prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento, quest'ultimo è tenuto a rimborsare immediatamente e, in ogni caso, entro la fine della giornata operativa successiva, senza che sia necessaria la costituzione in mora, al prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto su richiesta di quest'ultimo, gli importi rimborsati al pagatore. Se il prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento è responsabile dell'operazione di pagamento non autorizzata, risarcisce immediatamente e, in ogni caso, entro la fine della giornata operativa successiva senza che sia necessaria la costituzione in mora il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto, su richiesta di quest'ultimo, anche per le perdite subite. In entrambi i casi è fatta salva la facoltà del prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento di dimostrare, in conformità a quanto disposto dall'articolo 10, comma 1-bis, che, nell'ambito delle sue competenze, l'operazione di pagamento è stata autenticata, correttamente registrata e non ha subito le conseguenze di guasti tecnici o altri inconvenienti relativi al servizio di pagamento da questo prestato, con conseguente diritto in questi casi alla restituzione delle somme da quest'ultimo versate al prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto ai sensi del presente comma.

     d) il comma 3 è sostituito dal seguente:

     «3. Il rimborso di cui ai commi precedenti non preclude la possibilità per il prestatore di servizi di pagamento di dimostrare, anche in un momento successivo, che l'operazione di pagamento era stata autorizzata. In tal caso, il prestatore di servizi di pagamento ha il diritto di chiedere direttamente all'utente e ottenere da quest'ultimo la restituzione dell'importo rimborsato ai sensi dei commi 1 e 2-bis.»;

     e) al comma 4, la parola «utilizzatore» è sostituita dalla seguente: «utente» e dopo le parole «servizi di pagamento» sono inserite le seguenti: «compreso, se del caso, il prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento».

 

     15. All'articolo 12 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1, la parola «utilizzatore» è sostituita dalla seguente: «utente»;

     b) al comma 2, la parola «utilizzatore» è sostituita dalla seguente: «utente»;

     c) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

     «2-bis. Salvo il caso in cui abbia agito in modo fraudolento, il pagatore non sopporta alcuna perdita se il prestatore di servizi di pagamento non esige un'autenticazione forte del cliente. Il beneficiario o il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario rimborsano il danno finanziario causato al prestatore di servizi di pagamento del pagatore se non accettano l'autenticazione forte del cliente.

     2-ter. Il pagatore non sopporta alcuna perdita se lo smarrimento, la sottrazione o l'appropriazione indebita dello strumento di pagamento non potevano essere notati dallo stesso prima di un pagamento, salvo il caso in cui abbia agito in modo fraudolento, o se la perdita è stata causata da atti o omissioni di dipendenti, agenti o succursali del prestatore di servizi di pagamento o dell'ente cui sono state esternalizzate le attività.»;

     d) il comma 3 è sostituito dal seguente:

     «3. Negli altri casi, salvo se abbia agito in modo fraudolento o non abbia adempiuto a uno o più degli obblighi di cui all'articolo 7, con dolo o colpa grave, il pagatore può sopportare, per un importo comunque non superiore a euro 50, la perdita relativa a operazioni di pagamento non autorizzate derivanti dall'utilizzo indebito dello strumento di pagamento conseguente al suo furto, smarrimento o appropriazione indebita.»;

     e) il comma 4 è sostituito dal seguente: «Qualora abbia agito in modo fraudolento o non abbia adempiuto ad uno o più obblighi di cui all'articolo 7, con dolo o colpa grave, l'utente sopporta tutte le perdite derivanti da operazioni di pagamento non autorizzate e non si applica il limite di 50 euro di cui al comma 3.» ;

     f) il comma 5 è abrogato.

 

     16. Dopo l'articolo 12 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, è inserito il seguente:

     «Art. 12 bis. (Operazioni di pagamento il cui importo non sia noto in anticipo). - 1. Se un'operazione di pagamento basata su carta è disposta dal beneficiario o per suo tramite, senza che sia noto l'importo dell'operazione nel momento in cui il pagatore presta il proprio consenso, il prestatore di servizi di pagamento del pagatore può bloccare i fondi sul conto di pagamento del pagatore solo se quest'ultimo ha acconsentito a che sia bloccato un importo predeterminato.

     2. Il prestatore di servizi di pagamento del pagatore sblocca senza indugio i fondi bloccati ai sensi del comma precedente nel momento della ricezione delle informazioni concernenti l'esatto importo dell'operazione di pagamento e, al più tardi, dopo la ricezione dell'ordine di pagamento.».

 

     17. All'articolo 13 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) nella rubrica, dopo le parole «operazioni di pagamento» è inserita la seguente: «autorizzate»;

     b) al comma 2, dopo le parole «operazione di pagamento eseguita» sono inserite le seguenti: «e la data valuta dell'accredito non è successiva a quella dell'addebito dell'importo»;

     c) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

     «3-bis. Fatto salvo quanto disposto dal comma 4, in aggiunta a quanto disposto dal comma 1, nel caso di addebiti diretti di cui all'articolo 1 del Regolamento (UE) n. 260/2012, il pagatore ha un diritto incondizionato al rimborso nei termini di cui all'articolo 14.»;

     d) al comma 4, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Il contratto quadro tra il pagatore e il prestatore di servizi di pagamento può escludere il diritto al rimborso se ricorrono entrambe le seguenti condizioni:».

 

     18. All'articolo 14 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) nella rubrica, dopo le parole «operazioni di pagamento» è inserita la seguente: «autorizzate»;

     b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

     «3. Il diritto del prestatore di servizi di pagamento di rifiutare il rimborso di cui al comma 2 non si applica nel caso di cui all'articolo 13, comma 3-bis.».

 

     19. All'articolo 15 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1, primo periodo, le parole «, trasmesso direttamente dal pagatore o indirettamente dal beneficiario o per il suo tramite,» sono soppresse;

     b) al comma 1, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Prima di tale momento, il conto di pagamento del pagatore non può essere addebitato.»;

     c) al comma 2, la parola «utilizzatore» è sostituita dalla seguente: «utente».

 

     20. All'articolo 16 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) il comma 1 è abrogato;

     b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

     «2. Qualora il prestatore di servizi di pagamento rifiuti di eseguire o di disporre un ordine di pagamento, il rifiuto e, ove possibile, le relative motivazioni, nonchè la procedura per correggere eventuali errori materiali imputabili all'utente che abbiano causato il rifiuto, sono comunicati all'utente, salvo che tale informazione non debba essere fornita in quanto in contrasto con obiettivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza, individuati ai sensi dell'articolo 126 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o ricorrano giustificati motivi ostativi in base alle disposizioni in materia di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, di legge o di regolamento.»;

     c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

     «3. Il prestatore di servizi di pagamento effettua la comunicazione di cui al comma 2 secondo le modalità concordate con l'utente, con la massima sollecitudine e, al più tardi, entro i termini previsti per l'esecuzione dell'operazione di pagamento di cui all'articolo 20.»;

     d) il comma 4 è sostituito dal seguente:

     «4. Ove il rifiuto di un ordine di pagamento sia obiettivamente giustificato, il prestatore di servizi di pagamento può addebitare spese ragionevoli per la comunicazione all'utente, ove ciò sia stato concordato tra le parti.»;

     e) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

     «4-bis. Quando tutte le condizioni previste dal contratto quadro sono soddisfatte, il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto del pagatore non può rifiutare di eseguire un ordine di pagamento autorizzato, indipendentemente dal fatto che tale ordine sia disposto dal pagatore, anche tramite un prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento, o dal beneficiario o per il tramite di quest'ultimo, salvo che ciò risulti contrario a disposizioni di diritto dell'Unione europea o nazionale.».

 

     21. All'articolo 17 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) Il comma 1 è sostituito dal seguente: «Fatte salve le disposizioni di cui al presente articolo, una volta ricevuto dal prestatore di servizi di pagamento del pagatore, l'ordine di pagamento non può essere revocato dall'utente.»;

     b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

     «2. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 5, comma 4, se l'operazione di pagamento è disposta da un prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento o su iniziativa del beneficiario o per il suo tramite, il pagatore non può revocare l'ordine di pagamento dopo aver prestato il proprio consenso a disporre o ad eseguire l'operazione di pagamento al prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento o beneficiario.»;

     c) al comma 4, la parola «utilizzatore» è sostituita dalla seguente: «utente»;

     d) il comma 5 è sostituito dal seguente:

     «5. Decorsi i termini di cui ai commi da 1 a 4, l'ordine di pagamento può essere revocato solo se è stato concordato tra l'utente e i prestatori di servizi di pagamento interessati. Nel caso di un'operazione di pagamento disposta su iniziativa del beneficiario o per il suo tramite, per la revoca dell'ordine di pagamento è necessario anche il consenso del beneficiario. Il prestatore di servizi di pagamento può addebitare le spese della revoca solo qualora ciò sia previsto nel contratto quadro.»;

     e) il comma 7 è abrogato;

     f) al comma 8, la parola «utilizzatore» è sostituita dalla seguente: «utente».

 

     22. All'articolo 18 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1, dopo le parole «servizi di pagamento», sono inserite le seguenti: «ed eventuali loro intermediari»;

     b) al comma 3, le parole «trattenute dal prestatore di servizi di pagamento del beneficiario ai sensi del comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma precedente».

 

     23. All'articolo 19 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, il comma 2 è sostituito dal seguente:

     «2. La presente sezione è applicabile anche ad operazioni di pagamento diverse da quelle di cui al comma 1, a meno che non sia diversamente convenuto dall'utente e dal prestatore di servizi di pagamento. Resta comunque ferma l'applicazione dell'articolo 23, che non può essere oggetto di deroga contrattuale. Per le operazioni di pagamento effettuate nel territorio dell'Unione europea, quando le parti di un contratto di pagamento convengono un termine massimo di esecuzione superiore a quello di cui all'articolo 20, tale termine non può essere superiore a quattro giornate operative dal momento della ricezione dell'ordine di pagamento.».

 

     24. All'articolo 20 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, il comma 1 è sostituito dal seguente:

     «1. Il prestatore di servizi di pagamento del pagatore assicura che dal momento della ricezione dell'ordine di pagamento l'importo dell'operazione venga accreditato sul conto del prestatore di servizi di pagamento del beneficiario entro la fine della giornata operativa successiva. Se convenuto tra le parti, per le operazioni di pagamento disposte su supporto cartaceo, tale termine massimo può essere prorogato di una ulteriore giornata operativa.».

 

     25. All'articolo 21 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, al comma 1, la parola «20» è sostituita dalle seguenti: «23, comma 2».

 

     26. All'articolo 22 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1, primo periodo, la parola «utilizzatore» è sostituita dalla seguente: «consumatore» e la parola «contante» è sostituita dalla seguente: «contanti»;

     b) al comma 1, secondo periodo, la parola «utilizzatore» è sostituita dalla seguente: «utente».

 

     27. All'articolo 23 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

     «2. Purchè non vi sia conversione valutaria o vi sia conversione valutaria tra euro e la valuta di uno Stato membro ovvero tra le valute di due Stati membri, il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario assicura che l'importo dell'operazione di pagamento sia a disposizione del beneficiario non appena tale importo è accreditato sul conto del prestatore medesimo, ovvero nella stessa giornata operativa di ricezione dell'ordine di pagamento per i pagamenti gestiti da un unico prestatore di servizi di pagamento.»;

     b) il comma 4 è abrogato.

 

     28. All'articolo 24 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

     «2. Se l'identificativo unico fornito dall'utente è inesatto, il prestatore di servizi di pagamento non è responsabile, ai sensi dell'articolo 25, della mancata o inesatta esecuzione dell'operazione di pagamento. Il prestatore di servizi di pagamento del pagatore compie tuttavia sforzi ragionevoli per recuperare i fondi oggetto dell'operazione di pagamento. Il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario è tenuto a collaborare, anche comunicando al prestatore di servizi di pagamento del pagatore ogni informazione utile. Se non è possibile il recupero dei fondi, il prestatore di servizi di pagamento del pagatore, su richiesta scritta del pagatore, è tenuto a fornirgli ogni informazione disponibile che sia utile ai fini di un'azione di tutela. Ove previsto nel contratto quadro, il prestatore di servizi di pagamento addebita all'utente le spese sostenute per il recupero dei fondi.»;

     b) al comma 3, la parola «utilizzatore» è sostituita dalla seguente: «utente».

 

     29. All'articolo 25 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Responsabilità dei prestatori di servizi di pagamento per la mancata, inesatta o tardiva esecuzione delle operazioni di pagamento»;

     b) al comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente:

     «1. Fatti salvi gli articoli 9, 24, commi 2 e 3, e 28, quando l'operazione di pagamento è disposta dal pagatore, il prestatore di servizi di pagamento del pagatore è responsabile nei confronti di quest'ultimo della corretta esecuzione dell'ordine di pagamento ricevuto, a meno che non sia in grado di provare al pagatore ed eventualmente al prestatore di servizi di pagamento del beneficiario che quest'ultimo ha ricevuto l'importo dell'operazione conformemente all'articolo 20, comma 1.»;

     c) al comma 2 è aggiunto, infine, il seguente periodo: «La data valuta dell'accredito sul conto di pagamento del pagatore non deve essere successiva a quella di addebito dell'importo.»;

     d) il comma 3 è abrogato;

     e) il comma 4 è sostituito dal seguente:

     «4. Qualora il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario sia responsabile ai sensi del comma 1, mette senza indugio l'importo dell'operazione di pagamento a disposizione del beneficiario o accredita immediatamente l'importo corrispondente sul conto di pagamento del beneficiario medesimo. La data valuta dell'accredito sul conto di pagamento di quest'ultimo non deve essere successiva a quella che sarebbe stata attribuita al beneficiario in caso di esecuzione corretta dell'operazione di pagamento.»;

     f) il comma 5 è sostituito dal seguente:

     «5. Fatti salvi gli articoli 9, 24, commi 2 e 3, e 28, quando l'operazione di pagamento è disposta su iniziativa del beneficiario o per il suo tramite, il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario è responsabile nei confronti del proprio utente della corretta trasmissione dell'ordine di pagamento al prestatore di servizi di pagamento del pagatore conformemente all'articolo 20, comma 3 ed è tenuto a trasmettere l'ordine di pagamento in questione senza indugio. In caso di trasmissione tardiva, la data valuta riconosciuta al beneficiario non può essere successiva a quella che gli sarebbe stata attribuita in caso di esecuzione corretta dell'operazione di pagamento.»;

     g) dopo il comma 5, è inserito il seguente:

     «5-bis. Il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario è responsabile nei confronti del beneficiario per il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 23 ed è tenuto a mettergli a disposizione l'importo dell'operazione di pagamento non appena esso sia accreditato sul proprio conto di pagamento, applicando una data valuta che non può essere successiva a quella che gli sarebbe stata attribuita in caso di esecuzione corretta.»;

     h) il comma 6 è sostituito dal seguente:

     «6. Nel caso in cui il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario non sia responsabile della mancata o inesatta esecuzione di un'operazione di pagamento ai sensi dei commi precedenti, il prestatore di servizi di pagamento del pagatore è responsabile nei confronti del pagatore ed è tenuto a rimborsare al pagatore senza indugio l'importo dell'operazione non eseguita o eseguita in modo inesatto. Ove per l'esecuzione dell'operazione sia stato addebitato un conto di pagamento, il prestatore di servizi di pagamento riporta quest'ultimo allo stato in cui si sarebbe trovato se l'operazione non avesse avuto luogo. La data valuta dell'accredito sul conto di pagamento del pagatore non deve essere successiva a quella di addebito dell'importo.»;

     i) dopo il comma 6 è inserito il seguente:

     «6-bis. L'obbligo di cui al comma 6 non si applica se il prestatore di servizi di pagamento del pagatore dimostra che il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario ha ricevuto l'importo dell'operazione, anche se con lieve ritardo. In questo caso il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario accredita l'importo al proprio utente con data valuta non successiva a quella che gli sarebbe stata attribuita in caso di esecuzione corretta.»;

     l) il comma 7 è sostituito dal seguente:

     «7. Indipendentemente dalla responsabilità di cui ai commi da 1 a 6, quando un'operazione di pagamento non è eseguita o è eseguita in modo inesatto, i prestatori di servizi di pagamento si adoperano senza indugio e senza spese, su richiesta dei rispettivi utenti, a rintracciare l'operazione di pagamento, e li informano del risultato.»;

     m) il comma 8 è sostituito dal seguente:

     «8. I prestatori di servizi di pagamento sono inoltre responsabili nei confronti dei rispettivi utenti di tutte le spese ed interessi loro imputati a seguito della mancata, inesatta o tardiva esecuzione dell'operazione di pagamento.».

 

     30. Dopo l'articolo 25 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, è inserito il seguente:

     «Art. 25 bis. (Responsabilità in caso di prestazione dei servizi di disposizione di ordine di pagamento per la mancata, inesatta o tardiva esecuzione dell'operazione di pagamento). - 1. Fatti salvi gli articoli 9, 24, commi 2 e 3, e 28 se l'ordine di pagamento è disposto mediante un prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto rimborsa al pagatore l'importo dell'operazione di pagamento non eseguita o non correttamente eseguita e, se del caso, riporta il conto di pagamento addebitato nello stato in cui si sarebbe trovato se l'operazione non correttamente eseguita non avesse avuto luogo.

     2. In caso di operazione di pagamento non eseguita o non correttamente eseguita, se il relativo ordine di pagamento è disposto mediante un prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento, quest'ultimo è tenuto a rimborsare, immediatamente e senza che sia necessaria la costituzione in mora, al prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto, su richiesta di quest'ultimo, gli importi rimborsati al pagatore. Se il prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento è responsabile per la mancata, inesatta o tardiva esecuzione dell'operazione di pagamento, risarcisce, immediatamente e senza che sia necessaria la costituzione in mora, il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto, su sua richiesta, anche per le perdite subite. In entrambi i casi è fatta salva la facoltà del prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento di dimostrare, in conformità a quanto disposto dall'articolo 10, comma 1-bis, che l'ordine di pagamento è stato ricevuto dal prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto del pagatore conformemente all'articolo 15 e che, nell'ambito delle competenze del medesimo prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento, l'operazione di pagamento è stata autenticata, correttamente registrata e non ha subito le conseguenze di guasti tecnici o altri inconvenienti correlati alla mancata, inesatta o tardiva esecuzione dell'operazione di pagamento, con conseguente diritto in questi casi alla restituzione delle somme da quest'ultimo versate al prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto ai sensi del presente comma.».

 

     31. All'articolo 26 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, al comma 1, la parola «utilizzatore» è sostituita dalla seguente: «utente».

 

     32. All'articolo 27 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

     «1. Qualora la responsabilità di un prestatore di servizi di pagamento ai sensi degli articoli 11 e 25 sia attribuibile ad un altro prestatore di servizi di pagamento coinvolto o ad un qualsiasi altro soggetto interposto nell'esecuzione dell'operazione, quest'ultimo risarcisce il primo prestatore di servizi di pagamento in caso di perdite o di importi versati ai sensi degli articoli 11 e 25. È, altresì, prevista una compensazione degli importi qualora i prestatori di servizi di pagamento non si avvalgano dell'autenticazione forte del cliente.»;

     b) al comma 2, dopo la parola «ulteriori» sono inserite le seguenti: «compensazioni e».

 

     33. All'articolo 28 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, la rubrica è sostituita dalla seguente: «Circostanze anormali e imprevedibili».

 

     34. All'articolo 29 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

     «1. I prestatori di servizi di pagamento e i gestori di sistemi di pagamento possono trattare dati personali ove ciò sia necessario a prevenire, individuare e indagare casi di frode nei pagamenti. La fornitura di informazioni a persone fisiche in merito al trattamento dei dati personali e ad altro trattamento ai fini del presente decreto avviene in conformità al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni.»;

     b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

     «1-bis. I prestatori di servizi di pagamento hanno accesso, trattano e conservano i dati personali necessari alla prestazione dei propri servizi solo previo consenso esplicito dell'utente dei servizi di pagamento.».

 

     35. All'articolo 30 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 2, la parola «utilizzatori» è sostituita dalla seguente: «utenti»;

     b) al comma 2, lettera b), le parole «e registrati» sono sostituite dalle seguenti: «o registrati»;

     c) al comma 3, la lettera c) è soppressa;

     d) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

     «3-bis. Ai fini del comma 3, lettera a), qualora il partecipante a un sistema designato consenta a un prestatore di servizi di pagamento autorizzato o registrato che non è un partecipante al sistema di trasmettere ordini di trasferimento mediante il sistema stesso, tale partecipante fornisce, su richiesta, la stessa opportunità in maniera obiettiva, proporzionata e non discriminatoria, ad altri prestatori di servizi di pagamento autorizzati o registrati, conformemente ai commi 1 e 2. In caso di rifiuto, il partecipante fornisce al prestatore di servizi di pagamento motivazioni circostanziate.».

 

     36. L'articolo 31 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11 è abrogato.

 

     37. All'articolo 32 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

     «1. Nei confronti dei prestatori di servizi di pagamento e dei soggetti ai quali sono esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti, nonchè di quelli incaricati della revisione legale dei conti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 fino a euro 5 milioni ovvero fino al 10 per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a euro 5 milioni e il fatturato è disponibile e determinabile, per le seguenti violazioni:

     a) inosservanza dell'articolo 3, commi 1 e 2, dell'articolo 5-bis, commi 1, 2 e 3, dell'articolo 5-ter, dell'articolo 5-quater, dell'articolo 8, comma 1, dell'articolo 9, commi 1 e 2-bis, dell'articolo 10-bis, dell'articolo 11, commi 1, 2 e 2-bis, dell'articolo 12-bis, dell'articolo 16, commi 2, 3, 4 e 4-bis, dell'articolo 18, dell'articolo 20, dell'articolo 21, dell'articolo 22, dell'articolo 23, dell'articolo 25, commi 2, 4, 5, 5-bis, 6, 6-bis, 7 e dell'articolo 25-bis, commi 1 e 3 o delle relative norme tecniche di regolamentazione e di attuazione emanate dalla commissione europea ai sensi degli articoli 10 e 15 del regolamento (CE) n. 1093/2010;

     b) inosservanza degli atti dell'ABE direttamente applicabili ai soggetti vigilati adottati ai sensi di quest'ultimo regolamento;»;

     b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

     «1-bis. Nel caso in cui il prestatore di servizi di pagamento mandante rilevi nel comportamento dell'agente in servizi di pagamento le violazioni previste dall'articolo 3, commi 1 e 2, dall'articolo 8, comma 1, dall'articolo 9, commi 1 e 2-bis, dall'articolo 11, commi 1, 2 e 2-bis, dall'articolo 16, commi 2, 3, 4 e 4-bis, dall'articolo 18, dall'articolo 21, dall'articolo 25, commi 2, 4, 5, 5-bis, 6, 6-bis e 7 adotta immediatamente misure correttive e trasmette la documentazione relativa alle violazioni riscontrate, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 128-duodecies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, all'Organismo di cui all'articolo 128-undecies.

     1-ter. Le sanzioni previste al comma 1, si applicano quando le infrazioni rivestono carattere rilevante secondo i criteri definiti dalla Banca d'Italia, con provvedimento di carattere generale, tenuto conto dell'incidenza delle condotte sulla complessiva organizzazione aziendale e sui profili di rischio.

     1-quater. Se il vantaggio ottenuto dall'autore della violazione come conseguenza della violazione stessa è superiore ai massimali indicati nel presente articolo, le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo sono elevate fino al doppio dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purchè tale ammontare sia determinabile.»;

     c) i commi 3, 4 e 5 sono abrogati;

     d) il comma 6 è sostituito dal seguente:

     «6. Nel caso di servizi offerti da prestatori di servizi di pagamento insediati in Italia e filiali di prestatori di servizi di pagamento comunitari che operano in regime di libero stabilimento in Italia, le sanzioni di cui al presente articolo sono irrogate dalla Banca d'Italia.».

 

     38. Dopo l'articolo 32 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, sono inseriti i seguenti:

     «Art. 32 bis. (Altre sanzioni amministrative agli esponenti o al personale). - 1. Fermo restando quanto previsto per i prestatori di servizi di pagamento e per gli enti nei confronti dei quali sono accertate le violazioni, per l'inosservanza delle norme richiamate dall'articolo 32, comma 1, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 5 milioni di euro nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o di controllo, nonchè del personale, quando l'inosservanza è conseguenza della violazione di doveri propri o dell'organo di appartenenza e la condotta ha inciso in modo rilevante sulla complessiva organizzazione aziendale o sui profili di rischio.

     2. Con il provvedimento di applicazione della sanzione, in ragione della gravità della violazione accertata e tenuto conto dei criteri per la determinazione delle sanzioni stabiliti dall'articolo 32-ter, la Banca d'Italia può applicare la sanzione amministrativa accessoria dell'interdizione, per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a tre anni, dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso i prestatori di servizi di pagamento autorizzati ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

     3. Si applica l'articolo 32, comma 1-quater.

 

     Art. 32 ter. (Criteri per la determinazione delle sanzioni e procedura sanzionatoria). - 1. Nella determinazione dell'ammontare delle sanzioni amministrative pecuniarie o della durata delle sanzioni accessorie previste dal presente Capo, si applica l'articolo 144-quater, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385.

     2. Si applica il Capo VI, Titolo VIII del citato decreto legislativo n. 385 del 1993.

 

     Art. 32 quater. (Controlli sui servizi di prelievo di contante tramite sportelli automatici). - 1. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 62 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, i prestatori dei servizi di cui all'articolo 2, comma 2, lettera q), forniscono agli utenti le informazioni di cui agli articoli 126-quater e 126-octies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in merito a qualsiasi commissione sui prelievi di contante.

     2. I controlli sull'osservanza dell'obbligo previsto dal comma 1 sono esercitati dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato la quale li effettua sulla base dei poteri istruttori e sanzionatori di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

 

     Art. 32 quinquies. (Procedura di riscossione). - 1. Le sanzioni di cui al presente Capo si riscuotono secondo i termini e le modalità previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e i relativi proventi affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato.».

 

     39. Gli articoli 36, 37 e 38 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11 sono abrogati dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ad eccezione del comma 6 dell'articolo 37 che è abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2019.

 

     40. All'articolo 39 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, al comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: «In caso di violazione da parte di un prestatore di servizi di pagamento delle disposizioni di cui al titolo II e di quelle di cui all'articolo 115 e al capo II-bis del titolo VI del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e della relativa normativa di attuazione, gli utenti di servizi di pagamento, le associazioni che li rappresentano e le altre parti interessate possono presentare esposti alla Banca d'Italia.».

 

     Art. 3. Ulteriori modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11 per l'attuazione del Regolamento (UE) n. 751/2015 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta

     1. Dopo il Titolo IV del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11 è inserito il seguente:

 

     «Titolo IV bis

     (Attuazione del Regolamento (UE) n. 751/2015del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015,relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta)

 

     Capo I

 

     Art. 34 bis. (Limite alle commissioni interbancarie applicate alle operazioni di pagamento nazionali effettuate con carta di debito ad uso dei consumatori). - 1. Fino al 9 dicembre 2020, per le operazioni nazionali tramite carta di debito ad uso dei consumatori, i prestatori di servizi di pagamento possono applicare una commissione interbancaria media ponderata non superiore all'equivalente dello 0,2 % del valore medio annuo di tutte le operazioni nazionali effettuate tramite tali carte di debito all'interno dello stesso schema di carte di pagamento.

     2. Al fine di consentire ai prestatori di servizi di pagamento di avvalersi della possibilità prevista al comma 1, gli schemi di carte di pagamento:

     a) definiscono una struttura della commissione interbancaria media ponderata improntata a criteri di trasparenza, semplicità, confrontabilità ed equità, anche tenuto conto delle specifiche caratteristiche dell'operazione di pagamento;

     b) trasmettono alla Banca d'Italia, nel rispetto dei termini di cui all'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 751/2015, una relazione illustrativa delle modalità di rispetto dei criteri di cui alla lettera a).

     3. Fatto salvo quanto previsto dai commi precedenti, per le operazioni nazionali tramite carta di debito ad uso dei consumatori, i prestatori di servizi di pagamento possono applicare una commissione interbancaria non superiore a 0,05 EUR per ciascuna operazione. Tale commissione interbancaria per operazione può anche essere combinata con una percentuale massima non superiore allo 0,2 % del valore di ciascuna operazione a condizione che la somma delle commissioni interbancarie dello schema di carte di pagamento non superi mai lo 0,2 % del valore totale annuo delle operazioni nazionali effettuate tramite tali carte di debito all'interno di ciascuno schema di carte di pagamento. A tal fine gli schemi di carte di pagamento trasmettono alla Banca d'Italia, nel rispetto dei termini di cui all'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 751/2015, una relazione illustrativa delle modalità di rispetto dei criteri del presente comma.

     4. In ogni caso, per le operazioni nazionali tramite carta di debito ad uso dei consumatori di importo inferiore a euro 5, i prestatori di servizi di pagamento applicano una commissione interbancaria di importo ridotto rispetto a quelle applicate alle operazioni di importo pari o superiore a euro 5.

     5. I commi precedenti si applicano anche alle operazioni nazionali effettuate tramite carte prepagate.

     6. La Banca d'Italia definisce le modalità e i termini per l'invio da parte degli schemi di carte di pagamento delle informazioni necessarie alla verifica del rispetto degli obblighi di cui ai commi precedenti. Tali informazioni devono essere certificate da un revisore indipendente.

 

     Art. 34 ter. (Limite alle commissioni interbancarie applicate alle operazioni di pagamento nazionali effettuate con carta di credito ad uso dei consumatori). - 1. Per le operazioni nazionali tramite carta di credito ad uso dei consumatori di importo inferiore a euro 5, i prestatori di servizi di pagamento applicano una commissione interbancaria di importo ridotto rispetto a quelle applicate alle operazioni di importo pari o superiore a euro 5.

     2. La Banca d'Italia definisce le modalità e i termini per l'invio da parte degli schemi di carte di pagamento delle informazioni necessarie alla verifica del rispetto degli obblighi di cui al primo comma. Tali informazioni devono essere certificate da un revisore indipendente.

 

     Art. 34 quater. (Autorità competenti). - 1. Fatto salvo quanto previsto al comma 2, la Banca d'Italia è designata quale autorità competente ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) n. 751/2015 e adotta le proprie decisioni previo parere dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

     2. L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato è designata quale autorità competente per l'inibizione della continuazione e la rimozione degli effetti delle pratiche commerciali scorrette nonchè degli illeciti posti in essere in violazione delle disposizioni contenute nelle Sezioni da I a IV del Capo I, Titolo III, Parte III del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, derivanti dalla inosservanza degli obblighi posti dal Regolamento (UE) n. 751/2015 a carico dei beneficiari delle operazioni con carte di pagamento, applicando i poteri di cui all'articolo 27 del decreto legislativo n. 206 del 2005. Nell'esercizio di questa competenza, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, qualora la condotta illecita sia posta in essere da un soggetto sul quale la Banca d'Italia esercita i propri poteri di vigilanza o sorveglianza, adotta le proprie decisioni previo parere della Banca d'Italia.

     3. Le autorità, di cui ai commi 1 e 2, collaborano nell'esercizio delle rispettive funzioni anche attraverso lo scambio di informazioni al fine di agevolare le rispettive funzioni e possono adottare disposizioni di disciplina secondaria funzionali a garantire l'efficace applicazione del Regolamento.

     4. La Banca d'Italia e l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato non possono opporsi, reciprocamente, il segreto d'ufficio.

     5. Alla Banca d'Italia sono attribuiti poteri sanzionatori, di indagine e di controllo. L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato applica i poteri di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

     6. Al fine di garantire l'efficace adempimento degli obblighi di cui al Regolamento (UE) n. 751/2015 e al presente Titolo, gli schemi di carte di pagamento individuano un ufficio di rappresentanza e ne danno comunicazione alla Banca d'Italia e all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

 

     Capo II

 

     Art. 34 quinquies. (Sanzioni). - 1. Si applica nei confronti dei prestatori di servizi di pagamento, la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 fino a euro 5 milioni ovvero fino al 10 per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a euro 5 milioni e il fatturato è disponibile e determinabile, per le seguenti violazioni: inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 34-bis, commi 1, 3, 4 e 5, e all'articolo 34-ter, comma 1.

     2. Le sanzioni previste al comma 1 si applicano quando le infrazioni rivestono carattere rilevante secondo i criteri definiti dalla Banca d'Italia, con provvedimento di carattere generale, tenuto conto dell'incidenza delle condotte sulla complessiva organizzazione aziendale e sui profili di rischio.

     3. Se il vantaggio ottenuto dall'autore della violazione come conseguenza della violazione stessa è superiore ai massimali indicati nel presente articolo, le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo sono elevate fino al doppio dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purchè tale ammontare sia determinabile.

 

     Art. 34 sexies. (Altre sanzioni ai sensi del Regolamento (UE) n. 751/2015). - 1. Si applica nei confronti dei prestatori di servizi di pagamento e dei soggetti ai quali sono esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti, la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 fino a euro 5 milioni ovvero fino al 10 per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a euro 5 milioni e il fatturato è disponibile e determinabile, per l'inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 6, articolo 9, paragrafo 1, articolo 10, paragrafi 1 e 5, articolo 11, paragrafi 1 e 2 del Regolamento (UE) n. 751/2015. Nei casi in cui le violazioni siano commesse da schemi di carte di pagamento la sanzione si applica nei confronti degli organi decisionali, organizzazioni o entità responsabili del funzionamento degli schemi stessi.

     2. Qualora il prestatore di servizi di pagamento mandante rilevi nel comportamento dell'agente in servizi di pagamento violazioni alle disposizioni dell'articolo 8, paragrafo 6, articolo 9, paragrafo 1, articolo 10, paragrafo 1, articolo 11, paragrafi 1 e 2 del Regolamento (UE) n. 751/2015 adotta immediatamente misure correttive e trasmette la documentazione relative alle violazioni riscontrate, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 128-duodecies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, all'Organismo di cui all'articolo 128-undecies, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

     3. Nei confronti degli organi decisionali, organizzazioni o entità responsabili del funzionamento degli schemi di carte di pagamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 fino a euro 5 milioni ovvero fino al 10 per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a euro 5 milioni e il fatturato è disponibile e determinabile, per la violazione degli obblighi di cui all'articolo 34-bis, commi 2 e 6 e all'articolo 34-ter, comma 2 del presente decreto e per le seguenti violazioni del Regolamento (UE) n. 751/2015: inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 6, all'articolo 7, paragrafi 1, 3, e 4, e relative norme tecniche di regolamentazione emanate dalla Commissione europea, all'articolo 8, paragrafi 1, 4 e 6, all'articolo 10, paragrafo 1, all'articolo 11, paragrafi 1 e 2.

     4. Le sanzioni previste dai commi 1, 2 e 3 si applicano quando le infrazioni rivestono carattere rilevante secondo i criteri definiti dalla Banca d'Italia, con provvedimento di carattere generale, tenuto conto dell'incidenza delle condotte sulla complessiva organizzazione aziendale e sui profili di rischio.

     5. Se il vantaggio ottenuto dall'autore della violazione, come conseguenza della violazione stessa, è superiore ai massimali indicati nel presente articolo, le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo sono elevate fino al doppio dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purchè tale ammontare sia determinabile.

 

     Art. 34 septies. (Altre sanzioni amministrative agli esponenti o al personale). - 1. Fermo restando quanto previsto per i prestatori di servizi di pagamento nei confronti dei quali sono accertate le violazioni, per l'inosservanza delle norme richiamate dagli articoli 34-quinquies e 34-sexies, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 fino a euro 5 milioni nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o di controllo, nonchè del personale, quando l'inosservanza è conseguenza della violazione di doveri propri o dell'organo di appartenenza e la condotta ha inciso in modo rilevante sulla complessiva organizzazione aziendale o sui profili di rischio.

     2. Con il provvedimento di applicazione della sanzione, in ragione della gravità della violazione accertata e tenuto conto dei criteri per la determinazione delle sanzioni ai sensi dell'articolo 34-octies, la Banca d'Italia può applicare la sanzione amministrativa accessoria dell'interdizione, per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a tre anni, dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso i prestatore di servizi di pagamento autorizzati ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

     3. Se il vantaggio ottenuto dall'autore della violazione come conseguenza della violazione stessa è superiore ai massimali indicati nel presente articolo, le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo sono elevate fino al doppio dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purchè tale ammontare sia determinabile.

 

     Art. 34 octies. (Criteri per la determinazione delle sanzioni). - 1. Nella determinazione dell'ammontare delle sanzioni amministrative pecuniarie o della durata delle sanzioni accessorie previste dal presente Capo, si applica l'articolo 144-quater del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

     2. Nella determinazione dell'ammontare delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 34-quinquies o della durata delle relative sanzioni accessorie, è considerato indice di minore grado di responsabilità il fatto che la commissione interbancaria sia definita unilateralmente da uno schema di carte di pagamento.

 

     Art. 34 novies. (Procedura sanzionatoria). - 1. Nel caso di servizi offerti da prestatori di servizi di pagamento insediati in Italia e filiali di prestatori di servizi di pagamento comunitari che operano in regime di libero stabilimento in Italia le sanzioni di cui al presente Capo sono irrogate dalla Banca d'Italia e si applica il Capo VI, Titolo VIII del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

     2. Nel caso di servizi offerti da schemi di carte di pagamento la cui sede legale o operativa è ubicata nel territorio della Repubblica, le sanzioni di cui al presente Capo sono irrogate dalla Banca d'Italia; si applica il Capo VI, Titolo VIII, del decreto legislativo n. 385 del 1993.

     3. Nel caso di servizi offerti da schemi di carte di pagamento la cui sede legale e operativa è ubicata in altri Stati membri, la Banca d'Italia informa la autorità competente di questi Stati membri delle riscontrate violazioni del Regolamento (UE) 751/2015.

     4. Le sanzioni di cui al presente Capo si riscuotono secondo i termini e le modalità previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e i relativi proventi affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato.

 

     Art. 34 decies. (Esposti). - 1. In caso di violazione da parte di un prestatore di servizi di pagamento delle disposizioni di cui al Regolamento (UE) 751/2015 e della relativa normativa di attuazione, gli utenti di servizi di pagamento, le associazioni che li rappresentano e le altre parti interessate possono presentare esposti alla Banca d'Italia. La proposizione dell'esposto non pregiudica il diritto di adire la competente autorità giudiziaria. La Banca d'Italia informa il proponente l'esposto dell'esistenza dei sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie di cui all'articolo 128-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.».

 

     Art. 4. Modifiche al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 135

     1. L'articolo 3 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 135 è sostituito dal seguente:

     «Art. 3 (Sanzioni ai sensi del regolamento (UE) n. 260/2012). - 1. Salvo che il fatto costituisca reato, si applica nei confronti dei prestatori di servizi di pagamento la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 fino a euro 5 milioni ovvero fino al 10 per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a euro 5 milioni e il fatturato è disponibile e determinabile, per le seguenti violazioni del regolamento (UE) n. 260/2012: articolo 3, articolo 5, paragrafi 1, 2, 3, 6, 7 e 8; articolo 8. La medesima sanzione amministrativa pecuniaria si applica nei confronti dei gestori di sistemi di pagamento al dettaglio, per la violazione dell'articolo 4, commi 2 e 3.

     2. Qualora il prestatore di servizi di pagamento mandante rilevi nel comportamento dell'agente in servizi di pagamento le violazioni previste dall'articolo 3, dall'articolo 5, paragrafi, 1, 2, 3, 6, 7 e 8 e dall'articolo 8, del regolamento (UE) n. 260/2012, adotta immediatamente misure correttive e trasmette la documentazione relativa alle violazioni riscontrate, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 128-duodecies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, all'Organismo di cui all'articolo 128-undecies, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

     3. Salvo che il fatto costituisca reato, alla violazione di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) n. 260/2012 si applica, nei confronti dei soggetti di cui al medesimo articolo 9, l'articolo 27 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

     4. Se il vantaggio ottenuto dall'autore della violazione come conseguenza della violazione stessa è superiore ai massimali indicati nel presente articolo, le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo sono elevate fino al doppio dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purchè tale ammontare sia determinabile.».

 

     2. L'articolo 4 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 135 è sostituito dal seguente:

     «Art. 4 (Sanzioni ai sensi del regolamento (CE) n. 924/2009). - 1. Salvo che il fatto costituisca reato, si applica nei confronti dei prestatori di servizi di pagamento la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 fino a euro 5 milioni ovvero fino al 10 per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a euro 5 milioni e il fatturato è disponibile e determinabile, per la violazione dell'articolo 3, del regolamento (CE) n. 924/2009.

     2. Qualora il prestatore di servizi di pagamento mandante rilevi nel comportamento dell'agente in servizi di pagamento la violazione di cui al comma precedente, adotta immediatamente misure correttive e trasmette la documentazione relativa alle violazioni riscontrate, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 128-duodecies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, all'Organismo di cui all'articolo 128-undecies, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

     3. Se il vantaggio ottenuto dall'autore della violazione come conseguenza della violazione stessa è superiore ai massimali indicati nel presente articolo, le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo sono elevate fino al doppio dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purchè tale ammontare sia determinabile.».

 

     3. L'articolo 5 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 135 è sostituito dal seguente:

     «Art. 5 (Autorità competente per l'irrogazione delle sanzioni). - 1. La Banca d'Italia è autorità competente ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 924/2009 e dell'articolo 10 del regolamento (UE) n. 260/2012 anche ai fini dell'irrogazione delle sanzioni amministrative, cui si applica il Capo VI, Titolo VIII del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Resta salva la competenza dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato per le sanzioni di cui all'articolo 3, comma 4, del presente decreto.».

 

     4. Dopo l'articolo 5 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 135, è inserito il seguente:

     «Art. 5 bis. (Criteri per la determinazione delle sanzioni). - 1. Nella determinazione delle sanzioni amministrative pecuniarie si applica l'articolo 144-quater del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

     2. Le sanzioni di cui agli articoli 3 e 4 si riscuotono secondo i termini e le modalità previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e i relativi proventi affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato.».

 

     Art. 5. Disposizioni transitorie e finali

     1. Il presente decreto legislativo entra in vigore il 13 gennaio 2018.

     2. Le modifiche apportate dal presente decreto all'articolo 144 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, gli articoli 2, commi 36 e 37, e 4 del presente decreto legislativo, nonchè il Capo II del Titolo IV-bis del decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 11 come introdotto dall'articolo 3, comma 1 del presente decreto legislativo si applicano alle violazioni commesse a partire dal 13 gennaio 2018, salvo quanto previsto dal comma 6. Alle violazioni commesse prima di questa data continuano ad applicarsi le norme del titolo VIII del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 nonchè l'articolo 32 del decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 11 e gli articoli 3, 4 e 5 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 135 vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

     3. Gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica autorizzati a operare alla data del 13 gennaio 2018 possono continuare a esercitare le attività cui si riferisce l'autorizzazione fino al 13 luglio 2018. Gli istituti di cui al periodo precedente sono autorizzati a esercitare le stesse attività dopo il 13 luglio 2018 a condizione che rispettino i requisiti previsti ai sensi degli articoli 114-quinquies e 114-novies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e trasmettano la documentazione attestante il rispetto dei requisiti stessi alla Banca d'Italia entro il 13 aprile 2018. In caso di mancato rispetto dei requisiti di cui al periodo precedente, la Banca d'Italia, entro il 13 luglio 2018, avvia un procedimento di revoca dell'autorizzazione o richiede l'adozione di misure correttive necessarie a garantire il rispetto dei requisiti stessi.

     4. Gli istituti di cui agli articoli 114-quinquies.4 e 114-sexiesdecies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 autorizzati a operare alla data del 13 gennaio 2018 possono continuare a esercitare le attività cui si riferisce l'autorizzazione fino al 13 gennaio 2019. Gli istituti di cui al periodo precedente sono autorizzati a esercitare le stesse attività dopo il 13 gennaio 2019 a condizione che rispettino i requisiti previsti ai sensi degli articoli 114-quinquies e 114-novies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e che trasmettano la documentazione attestante il rispetto dei requisiti stessi alla Banca d'Italia entro il 13 ottobre 2018. In caso di mancato rispetto dei requisiti di cui al periodo precedente, la Banca d'Italia, entro il 13 gennaio 2019, avvia un procedimento di revoca dell'autorizzazione o richiede l'adozione di misure correttive necessarie a garantire il rispetto dei requisiti stessi.

     5. Gli istituti di pagamento che alla data di entrata in vigore del presente decreto prestano il servizio previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera b), n. 7, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, possono svolgere il servizio di cui all'articolo 1, comma 2, lettera h-septies1), n. 3, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, senza necessità di ottenere una nuova autorizzazione se, entro il 13 gennaio 2020, trasmettono la documentazione attestante il rispetto dei requisiti relativi al capitale iniziale e al calcolo dei fondi propri alla Banca d'Italia.

     6. Le misure di sicurezza di cui agli articoli 5-bis, commi 1, 2 e 3, 5-ter, 5-quater e 10-bis del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, si applicano decorsi diciotto mesi dalla data di entrata in vigore delle norme tecniche di regolamentazione di cui all'articolo 98 della direttiva (UE) n. 2015/2366. A decorrere dalla medesima data, in deroga al comma 2, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 2, comma 37, lettera a), del presente decreto per l'inosservanza degli articoli 5-bis, commi 1, 2 e 3, 5-ter, 5-quater e 10-bis del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11 [1].

     7. Le disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 34-bis e al comma 1 dell'articolo 34-ter del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, introdotte dall'articolo 3 del presente decreto legislativo, si applicano dal 1° aprile 2018.

     8. Fino alla data di applicazione delle norme tecniche di regolamentazione di cui all'articolo 98 della direttiva (UE) n. 2015/2366, con riferimento alle materie disciplinate dalle medesime norme tecniche di regolamentazione continuano a trovare applicazione le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia, ai sensi di norme abrogate o sostituite per effetto del presente decreto in quanto compatibili con le disposizioni dello stesso. Durante tale periodo transitorio la Banca d'Italia può tuttavia modificare e abrogare le disposizioni di cui al primo periodo da essa stessa emanate anche al fine di assicurare la compatibilità delle stesse con le disposizioni del presente decreto.

     9. Con riferimento ai contratti in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto, ogni prestatore di servizi di pagamento comunica ai propri clienti, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente, entro il 12 marzo 2018 le proposte di modifica del contratto rese necessarie dalla entrata in vigore delle norme stabilite dal presente decreto. Il cliente ha diritto di recedere senza spese dal contratto entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione e in sede di liquidazione del rapporto si applicano le condizioni praticate alla data del 12 gennaio 2018. Ove il cliente non receda entro tale termine di sessanta giorni la modifica si intende approvata.

 

     Art. 6. Abrogazioni e modifiche ad altre disposizioni di legge e regolamentari

     1. Il D.M. 14 febbraio 2014, n. 51 del Ministro dell'economia e delle finanze è abrogato.

     2. I commi 4-bis e 4-ter dell'art. 15 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono abrogati.

     3. Alla legge 15 dicembre 1990, n. 386 dopo l'art. 10-bis è aggiunto il seguente:

     «Art. 10 ter. (Preavviso di revoca dell'autorizzazione all'utilizzo di carte di pagamento e annotazione dell'avvenuto pagamento delle ragioni di debito). - 1. Prima della revoca dell'autorizzazione all'utilizzo di carte di pagamento, gli emittenti carte di pagamento comunicano al titolare della carta che:

     a) a partire dalla data indicata nella comunicazione sarà revocata l'autorizzazione all'utilizzo della carta, con conseguente iscrizione del suo nominativo nell'archivio di cui al precedente art. 10-bis;

     b) l'iscrizione di cui alla lettera a) può essere evitata provvedendo, entro la predetta data, al pagamento di tutte le ragioni di debito nei confronti dell'emittente;

     c) qualora il pagamento di tutte le ragioni di debito nei confronti dell'emittente venga effettuato successivamente all'iscrizione nel menzionato archivio, tale circostanza sarà annotata dall'emittente nell'archivio stesso.

     2. L'obbligo di annotazione di cui al comma 1, lettera c), a carico degli emittenti carte di pagamento decorre dal momento in cui è operativo l'adeguamento della struttura tecnica dell'archivio, così come comunicato dalla Banca d'Italia.

     3. La comunicazione di cui al comma 1 è effettuata all'indirizzo indicato dal titolare della carta, secondo quanto concordato tra le parti, con mezzi di cui sia certa la data di spedizione e quella di ricevimento, e può essere resa in via autonoma o unitamente all'invio di altre comunicazioni.» .

 

     Art. 7. Clausola di invarianza finanziaria

     1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

     2. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.


[1] Comma così modificato dall'art. 4 del D.Lgs. 8 aprile 2020, n. 36.