§ 18.3.59 - Direttiva 16 settembre 2009, n. 110.
Direttiva n. 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente l’avvio, l’esercizio e la vigilanza prudenziale dell’attività [...]


Settore:Normativa europea
Materia:18. diritto di stabilimento
Capitolo:18.3 attività di servizi
Data:16/09/2009
Numero:110


Sommario
Art. 1.  Oggetto e ambito di applicazione
Art. 2.  Definizioni
Art. 3.  Disposizioni prudenziali generali
Art. 4.  Capitale iniziale
Art. 5.  Fondi propri
Art. 6.  Attività
Art. 7.  Requisiti di tutela
Art. 8.  Relazioni con i paesi terzi
Art. 9.  Deroghe facoltative
Art. 10.  Divieto di emettere moneta elettronica
Art. 11.  Emissione e rimborsabilità
Art. 12.  Divieto di interessi
Art. 13.  Procedure di reclamo e di ricorso extragiudiziali per la risoluzione delle controversie
Art. 14.  Misure di attuazione
Art. 15.  Procedura di comitato
Art. 16.  Armonizzazione piena
Art. 17.  Riesame
Art. 18.  Disposizioni transitorie
Art. 19.  Modifiche alla direttiva 2005/60/CE
Art. 20.  Modifiche alla direttiva 2006/48/CE
Art. 21.  Abrogazione
Art. 22.  Attuazione
Art. 23.  Entrata in vigore
Art. 24.  Destinatari


§ 18.3.59 - Direttiva 16 settembre 2009, n. 110.

Direttiva n. 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente l’avvio, l’esercizio e la vigilanza prudenziale dell’attività degli istituti di moneta elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 2000/46/CE

(G.U.U.E. 10 ottobre 2009, n. L 267)

 

(Testo rilevante ai fini del SEE)

 

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

 

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 47, paragrafo 2, prima e terza frase e l’articolo 95,

 

vista la proposta della Commissione,

 

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo [1],

 

visto il parere della Banca centrale europea [2],

 

deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato [3],

 

considerando quanto segue:

 

(1) La direttiva n. 2000/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, riguardante l’avvio, l’esercizio e la vigilanza prudenziale dell’attività degli istituti di moneta elettronica [4], è stata adottata in reazione all’emergere di nuovi prodotti di pagamento elettronico prepagati e mirava a creare un quadro giuridico chiaro pensato per rafforzare il mercato interno, garantendo allo stesso tempo un adeguato livello di vigilanza prudenziale.

 

(2) Nel suo riesame della direttiva 2000/46/CE la Commissione ha evidenziato la necessità di riformare tale direttiva, in quanto si ritiene che alcune delle sue disposizioni hanno ostacolato l’emergenza di un vero mercato unico dei servizi di moneta elettronica nonché lo sviluppo di servizi di agevole utilizzo.

 

(3) La direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno [5], ha creato un quadro giuridico moderno e coerente per i servizi di pagamento, che comprende il coordinamento delle disposizioni nazionali relative ai requisiti prudenziali per una nuova categoria di prestatori di servizi di pagamento, ovvero gli istituti di pagamento.

 

(4) Al fine di eliminare gli ostacoli all’entrata sul mercato e agevolare l’avvio e l’esercizio dell’attività di emissione di moneta elettronica, occorre riesaminare le norme di disciplina degli istituti di moneta elettronica, in modo da assicurare condizioni di parità a tutti i prestatori di servizi di pagamento.

 

(5) È opportuno limitare l’applicazione della presente direttiva ai prestatori di servizi di pagamento che emettono moneta elettronica. La presente direttiva non dovrebbe applicarsi al valore monetario memorizzato in specifici strumenti prepagati, volti a rispondere a particolari esigenze, il cui uso è ristretto, perché essi permettono al detentore di moneta elettronica di acquistare beni o servizi soltanto nella sede dell’emittente di moneta elettronica o all’interno di una rete limitata di prestatori di servizi direttamente vincolati da un accordo commerciale ad un’emittente professionale, o perché possono essere utilizzati unicamente per acquistare una gamma limitata di beni o servizi. Si dovrebbe ritenere che uno strumento sia utilizzato nell’ambito di una tale rete limitata se esso può essere utilizzato soltanto per l’acquisto di beni e di servizi in determinati negozi o catene di negozi o per una gamma limitata di beni o di servizi, indipendentemente dall’ubicazione geografica del punto vendita. Tali strumenti potrebbero includere le tessere clienti, le carte carburante, le tessere di membro, le tessere per i mezzi di trasporto pubblici, i buoni pasto o i buoni per servizi quali quelli relativi all’assistenza dei figli, o ai regimi dei servizi sociali o dei servizi che sovvenzionano l’impiego di personale per svolgere lavori domestici come le pulizie, la stiratura o il giardinaggio, che talvolta sono oggetto di una tassa specifica o di un quadro giuridico lavorativo volto a promuovere l’uso di tali strumenti per raggiungere gli obiettivi previsti dalla legislazione sociale. Quando tale strumento ad uso specifico si sviluppa in uno strumento ad uso generale, l’esclusione dall’ambito di applicazione della presente direttiva non dovrebbe più essere applicabile. Non è opportuno escludere dall’ambito di applicazione della presente direttiva gli strumenti che possono essere utilizzati per effettuare acquisti presso i punti vendita di esercenti registrati, atteso che tali strumenti di norma sono concepiti per una rete di prestatori di servizi in continua crescita.

 

(6) È altresì opportuno che la presente direttiva non si applichi al valore monetario utilizzato per l’acquisto di beni o di servizi digitali quando, a causa della natura del bene o del servizio, l’operatore apporta a tale bene o servizio un valore aggiunto intrinseco, ad esempio sotto forma di strumenti di accesso, ricerca o distribuzione, a condizione che il bene o il servizio in questione possa essere utilizzato soltanto tramite un apparecchio digitale, quale un telefono mobile o un computer, e a condizione che l’operatore di telecomunicazione, digitale o informatico non agisca esclusivamente come intermediario tra l’utente dei servizi di pagamento e il fornitore dei beni e dei servizi. Ciò avviene nel caso in cui un abbonato a una rete di telefonia mobile o altra rete digitale paga direttamente all’operatore di rete senza che sussista né un rapporto diretto di pagamento né un rapporto diretto debitore-creditore tra l’abbonato alla rete e qualsiasi prestatore terzo di merci o servizi forniti nell’ambito dell’operazione.

 

(7) È opportuno introdurre una definizione chiara di moneta elettronica che sia tecnicamente neutra. Occorre che tale definizione copra tutte le situazioni nelle quali il prestatore di servizi di pagamento emetta un valore prepagato memorizzato in cambio di fondi, che può essere utilizzato come strumento di pagamento poiché è accettato da terzi come pagamento.

 

(8) È opportuno che la definizione di moneta elettronica copra la moneta elettronica, sia se detenuta su un dispositivo di pagamento in possesso del detentore di moneta elettronica, sia se memorizzata a distanza su un server e gestita dal detentore tramite un conto specifico per la moneta elettronica. Tale definizione dovrebbe essere abbastanza generale da non ostacolare l’innovazione tecnologica e da includere non soltanto tutti i prodotti di moneta elettronica disponibili oggi sul mercato, ma anche i prodotti che potrebbero essere sviluppati in futuro.

 

(9) Il regime di vigilanza prudenziale degli istituti di moneta elettronica dovrebbe essere rivisto e maggiormente adeguato ai rischi propri di tali istituti. Tale regime dovrebbe anche essere armonizzato con il regime di vigilanza prudenziale applicabile agli istituti di pagamento disciplinati dalla direttiva 2007/64/CE. A tale proposito, le disposizioni pertinenti della direttiva 2007/64/CE dovrebbero applicarsi in quanto compatibili agli istituti di moneta elettronica, fatte salve le disposizioni della presente direttiva. Un riferimento a un "istituto di pagamento" nella direttiva 2007/64/CE deve pertanto intendersi come riferimento ad un istituto di moneta elettronica; un riferimento ai "servizi di pagamento" deve intendersi come riferimento all’attività dei servizi di pagamento e di emissione di moneta elettronica; un riferimento a un "utente di servizi di pagamento" deve intendersi come riferimento a un utente di servizi di pagamento e a un detentore di moneta elettronica; un riferimento alla "presente direttiva" deve intendersi come riferimento sia alla direttiva 2007/64/CE che alla presente direttiva; un riferimento al titolo II della direttiva 2007/64/CE deve intendersi come riferimento sia al titolo II della direttiva 2007/64/CE che al titolo II della presente direttiva; un riferimento all’articolo 6 della direttiva 2007/64/CE deve intendersi come riferimento all’articolo 4 della presente direttiva; un riferimento all’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2007/64/CE deve intendersi come riferimento all’articolo 5, paragrafo 1, della presente direttiva; un riferimento all’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2007/64/CE deve intendersi come riferimento all’articolo 5, paragrafo 6, della presente direttiva; un riferimento all’articolo 8 della direttiva 2007/64/CE deve intendersi come riferimento all’articolo 5, paragrafi da 2 a 5, della presente direttiva; un riferimento all’articolo 9 della direttiva 2007/64/CE deve intendersi come riferimento all’articolo 7 della presente direttiva; un riferimento all’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2007/64/CE deve intendersi come riferimento all’articolo 6, paragrafo 1, lettere da c) ad e), della presente direttiva e un riferimento all’articolo 26 della direttiva 2007/64/CE deve intendersi come riferimento all’articolo 9 della presente direttiva.

 

(10) È riconosciuto che gli istituti di moneta elettronica, attraverso persone fisiche o giuridiche che agiscono a loro nome conformemente ai requisiti dei rispettivi modelli commerciali, distribuiscono moneta elettronica, tra l’altro mediante la vendita o la rivendita al pubblico di prodotti di moneta elettronica, l’offerta di uno strumento di distribuzione di moneta elettronica ai clienti o il rimborso di moneta elettronica su richiesta dei clienti o l’apporto di un’integrazione ai prodotti di moneta elettronica dei clienti. Sebbene gli istituti di moneta elettronica non siano autorizzati a emettere moneta elettronica tramite agenti, essi dovrebbero essere tuttavia autorizzati a fornire i servizi di pagamento elencati all’allegato della direttiva 2007/64/CE tramite agenti qualora siano soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 17 di tale direttiva.

 

(11) Occorre stabilire un regime relativo al capitale iniziale, associato a un regime in materia di capitale di funzionamento per assicurare un livello adeguato di tutela dei consumatori e garantire una gestione sana e prudente degli istituti di moneta elettronica. Data la specificità della moneta elettronica, dovrebbe essere predisposto un ulteriore metodo di calcolo del capitale di funzionamento. È opportuno conservare un pieno potere discrezionale in materia di vigilanza, per assicurare che gli stessi rischi siano soggetti allo stesso trattamento per tutti i prestatori di servizi di pagamento e che il metodo di calcolo includa la situazione commerciale specifica di un determinato istituto di moneta elettronica. Inoltre, è opportuno prevedere che gli istituti di moneta elettronica siano tenuti a mantenere separati i fondi dei detentori di moneta elettronica dai fondi utilizzati dall’istituto di moneta elettronica per altre attività commerciali. Gli istituti di moneta elettronica dovrebbero anche essere soggetti a norme efficaci antiriciclaggio e in materia di finanziamento del terrorismo.

 

(12) La gestione dei sistemi di pagamento è un’attività che non è riservata a specifiche categorie di istituti. È importante tuttavia riconoscere che, come nel caso degli istituti di pagamento, l’attività di gestione dei sistemi di pagamento può anche essere svolta dagli istituti di moneta elettronica.

 

(13) L’emissione di moneta elettronica non costituisce un’attività di raccolta di depositi ai sensi della direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all’accesso all’attività degli enti creditizi ed al suo esercizio [6], dato il suo carattere specifico di sostituto elettronico delle monete e delle banconote, utilizzabile per effettuare pagamenti generalmente di piccoli importi e non come strumento di risparmio. Gli istituti di moneta elettronica non dovrebbero essere autorizzati a concedere crediti utilizzando i fondi ricevuti o detenuti al fine di emettere moneta elettronica. Inoltre, gli emittenti di moneta elettronica non dovrebbero essere autorizzati a concedere interessi o altri benefici a meno che tali benefici non siano legati al periodo durante il quale il detentore di moneta elettronica detiene moneta elettronica. È opportuno che le condizioni di rilascio e di mantenimento dell’autorizzazione come istituto di moneta elettronica comprendano requisiti prudenziali proporzionati ai rischi operativi e finanziari ai quali questi istituti sono esposti nel quadro delle loro attività legate all’emissione di moneta elettronica, indipendentemente da ogni altra attività commerciale esercitata dagli istituti di moneta elettronica.

 

(14) È necessario tuttavia mantenere parità di condizioni tra gli istituti di moneta elettronica e gli enti creditizi per quanto concerne l’emissione di moneta elettronica al fine di garantire una concorrenza leale per lo stesso servizio nell’ambito di una più vasta gamma di istituti, a vantaggio dei detentori di moneta elettronica. A tal fine occorre bilanciare le caratteristiche meno complicate del regime di vigilanza prudenziale applicabile agli istituti di moneta elettronica con disposizioni più rigorose di quelle applicabili agli enti creditizi, specie per quanto riguarda la tutela dei fondi dei detentori di moneta elettronica. Data la cruciale importanza della tutela, occorre che le autorità competenti siano previamente informate in merito a qualsiasi cambiamento rilevante, come un cambiamento nel metodo di tutela, un cambiamento dell’ente creditizio in cui sono depositati i fondi tutelati o un cambiamento della compagnia di assicurazione o dell’ente creditizio che ha assicurato o garantito i fondi tutelati.

 

(15) Il regime applicato alle succursali degli istituti di moneta elettronica aventi la loro sede sociale fuori della Comunità dovrebbe essere analogo in tutti gli Stati membri. È importante prevedere che tali norme non siano più favorevoli di quelle delle succursali degli istituti di moneta elettronica aventi la loro sede in un altro Stato membro. La Comunità dovrebbe poter concludere accordi con paesi terzi che prevedano l’applicazione di norme che accordano alle succursali degli istituti di moneta elettronica aventi la loro sede sociale al di fuori della Comunità un trattamento identico in tutta la Comunità. Le succursali degli istituti di moneta elettronica aventi la loro sede sociale al di fuori della Comunità non dovrebbero beneficiare della libertà di stabilimento ai sensi dell’articolo 43 del trattato in Stati membri diversi da quello in cui sono stabilite, né della libera prestazione di servizi ai sensi dell’articolo 49, secondo comma, del trattato.

 

(16) È opportuno permettere agli Stati membri di escludere dall’applicazione di alcune disposizioni della presente direttiva gli istituti che emettono soltanto un volume limitato di moneta elettronica. È opportuno che gli istituti che beneficiano di tale deroga ai sensi della presente direttiva non abbiano il diritto di esercitare la libertà di stabilimento o la libera prestazione di servizi e non possano esercitare indirettamente detti diritti come membri di un sistema di pagamento. È tuttavia auspicabile registrare i dati relativi a tutti i soggetti che offrono servizi di moneta elettronica, compresi quelli che beneficiano di deroga. A tale fine, gli Stati membri dovrebbero iscrivere tali soggetti in un registro degli istituti di moneta elettronica.

 

(17) Per ragioni prudenziali è opportuno che gli Stati membri assicurino che possano emettere moneta elettronica soltanto gli istituti di moneta elettronica debitamente autorizzati o che beneficiano di una deroga conformemente alla presente direttiva, gli enti creditizi autorizzati ai sensi della direttiva 2006/48/CE, gli uffici postali autorizzati a emettere moneta elettronica a norma del diritto nazionale, gli istituti di cui all’articolo 2 della direttiva 2006/48/CE, la Banca centrale europea, le banche centrali nazionali ove non agiscano in veste di autorità monetaria o altre autorità pubbliche e gli Stati membri o le rispettive autorità regionali o locali ove agiscano in veste di autorità pubbliche.

 

(18) Occorre che la moneta elettronica sia rimborsabile per salvaguardare la fiducia del detentore di detta moneta. La rimborsabilità non implica che i fondi ricevuti in cambio di moneta elettronica dovrebbero essere considerati depositi o altri fondi rimborsabili ai fini della direttiva 2006/48/CE. Il rimborso dovrebbe essere sempre possibile, in ogni momento, al valore nominale senza che sia possibile stabilire una soglia minima per il rimborso. In generale il rimborso dovrebbe essere concesso gratuitamente. Tuttavia, in casi debitamente specificati nella presente direttiva, dovrebbe essere possibile richiedere una commissione proporzionata e basata sui costi, lasciando impregiudicata la normativa nazionale in materia fiscale o sociale o eventuali obblighi imposti all’emittente di moneta elettronica da altre pertinenti disposizioni comunitarie o nazionali, come le norme antiriciclaggio e in materia di finanziamento del terrorismo, eventuali provvedimenti di congelamento dei fondi o altre misure specifiche legate alla prevenzione e alla lotta alla criminalità.

 

(19) I detentori di moneta elettronica dovrebbero poter disporre di procedure di reclamo e di ricorso extragiudiziali per la risoluzione delle controversie. Il titolo IV, capo 5, della direttiva 2007/64/CE dovrebbe pertanto applicarsi in quanto compatibile, nell’ambito della presente direttiva, fatte salve le disposizioni della presente direttiva. Un riferimento ad un "prestatore di servizi di pagamento" nella direttiva 2007/64/CE deve pertanto intendersi come riferimento ad un’emittente di moneta elettronica; un riferimento ad un "utente di servizi di pagamento" deve intendersi come riferimento ad un detentore di moneta elettronica e un riferimento ai titoli III e IV della direttiva 2007/64/CE deve intendersi come riferimento al titolo III della presente direttiva.

 

(20) Le misure necessarie per l’esecuzione della presente direttiva dovrebbero essere adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione [7].

 

(21) In particolare, la Commissione dovrebbe avere il potere di adottare disposizioni di attuazione per tenere conto dell’inflazione o dell’evoluzione tecnologica e di mercato e per garantire un’applicazione coerente delle esenzioni previste ai sensi della presente direttiva. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

 

(22) Sarà necessario riesaminare il funzionamento efficiente della presente direttiva. Pertanto, la Commissione dovrebbe essere tenuta a presentare una relazione tre anni dopo la scadenza del termine di recepimento della presente direttiva. Gli Stati membri dovrebbero fornire alla Commissione informazioni concernenti l’applicazione di alcune disposizioni della presente direttiva.

 

(23) Ai fini di certezza del diritto, è opportuno adottare disposizioni transitorie per assicurare che gli istituti di moneta elettronica che hanno avviato l’attività conformemente alla normativa nazionale di recepimento della direttiva 2000/46/CE possano proseguire tale attività nello Stato membro interessato per un periodo determinato. È opportuno che tale periodo sia più lungo per gli istituti di moneta elettronica che hanno beneficiato della deroga di cui all’articolo 8 della direttiva 2000/46/CE.

 

(24) La presente direttiva introduce una nuova definizione di moneta elettronica, la cui emissione può beneficiare delle deroghe di cui agli articoli 34 e 53 della direttiva 2007/64/CE. È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regime semplificato di obblighi di adeguata verifica della clientela applicabile agli istituti di moneta elettronica in conformità della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo [8].

 

(25) Conformemente alla direttiva 2006/48/CE, gli istituti di moneta elettronica sono considerati enti creditizi, sebbene essi non possano né raccogliere depositi dal pubblico né concedere crediti utilizzando fondi ricevuti dal pubblico. Tenuto conto del sistema introdotto dalla presente direttiva, è opportuno modificare la definizione di ente creditizio nella direttiva 2006/48/CE in modo che gli istituti di moneta elettronica non siano considerati enti creditizi. Gli enti creditizi dovrebbero, tuttavia, conservare il diritto di emettere moneta elettronica e di esercitare questa attività in tutta la Comunità, su riserva del riconoscimento reciproco e dell’applicazione a questi enti del regime integrale di vigilanza prudenziale previsto dalla normativa comunitaria in materia di attività bancarie. Tuttavia, al fine di mantenere condizioni di parità, gli enti creditizi dovrebbero, in alternativa, poter esercitare questa attività attraverso un’impresa figlia nel quadro del regime di vigilanza prudenziale della presente direttiva, anziché della direttiva 2006/48/CE.

 

(26) Le disposizioni della presente direttiva sostituiscono tutte le corrispondenti disposizioni della direttiva 2000/46/CE. È opportuno pertanto abrogare la direttiva 2000/46/CE.

 

(27) Poiché l’obiettivo della presente direttiva non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri poiché richiede l’armonizzazione di una molteplicità di norme divergenti attualmente in vigore negli ordinamenti giuridici dei diversi Stati membri, e può dunque essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

 

(28) Conformemente al punto 34 dell’accordo interistituzionale "Legiferare meglio" [9], gli Stati membri sono incoraggiati a redigere e rendere pubblici, nell’interesse proprio e della Comunità, prospetti indicanti, per quanto possibile, la concordanza tra la presente direttiva e i provvedimenti di recepimento,

 

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

 

TITOLO I

 

AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

 

Art. 1. Oggetto e ambito di applicazione

1. La presente direttiva fissa le norme in materia di esercizio dell’attività di emissione di moneta elettronica ai cui fini gli Stati membri riconoscono le seguenti categorie di emittenti di moneta elettronica:

 

a) enti creditizi, quali definiti all’articolo 4, punto 1), della direttiva 2006/48/CE, incluse, ai sensi del diritto nazionale, le loro succursali, secondo la definizione di cui all’articolo 4, punto 3), di tale direttiva, se esse hanno sede nella Comunità e la loro sede sociale si trova al di fuori della Comunità, conformemente all’articolo 38 di tale direttiva;

 

b) istituti di moneta elettronica, quali definiti all’articolo 2, punto 1), della presente direttiva, incluse, conformemente all’articolo 8 della presente direttiva e al diritto nazionale, le loro succursali se esse hanno sede nella Comunità e la loro sede sociale si trova al di fuori della Comunità;

 

c) uffici postali autorizzati a emettere moneta elettronica a norma del diritto nazionale;

 

d) la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali ove non agiscano in veste di autorità monetarie o altre autorità pubbliche;

 

e) gli Stati membri o le rispettive autorità regionali e locali ove agiscano in veste di autorità pubbliche.

 

2. Il titolo II della presente direttiva fissa altresì le norme in materia di avvio, esercizio e vigilanza prudenziale dell’attività degli istituti di moneta elettronica.

 

3. Gli Stati membri possono escludere dall’applicazione della totalità o di una parte delle disposizioni del titolo II della presente direttiva gli enti di cui all’articolo 2 della direttiva 2006/48/CE, ad eccezione di quelli di cui al primo e secondo trattino dello stesso articolo.

 

4. La presente direttiva non si applica al valore monetario memorizzato su strumenti esentati come specificato all’articolo 3, lettera k), della direttiva 2007/64/CE.

 

5. La presente direttiva non si applica al valore monetario utilizzato per eseguire operazioni di pagamento come specificato all’articolo 3, lettera l), della direttiva 2007/64/CE.

 

     Art. 2. Definizioni

Ai fini della presente direttiva, si intende per:

 

1) "istituto di moneta elettronica", una persona giuridica che è stata autorizzata ad emettere moneta elettronica conformemente al titolo II;

 

2) "moneta elettronica", il valore monetario memorizzato elettronicamente, ivi inclusa la memorizzazione magnetica, rappresentato da un credito nei confronti dell’emittente che sia emesso dietro ricevimento di fondi per effettuare operazioni di pagamento ai sensi dell’articolo 4, punto 5), della direttiva 2007/64/CE e che sia accettato da persone fisiche o giuridiche diverse dall’emittente di moneta elettronica;

 

3) "emittente di moneta elettronica", i soggetti di cui all’articolo 1, paragrafo 1, gli istituti che beneficiano della deroga di cui all’articolo 1, paragrafo 3 e le persone giuridiche che beneficiano della deroga di cui all’articolo 9;

 

4) "moneta elettronica in circolazione", la media dell’importo totale delle passività finanziarie connesse alla moneta elettronica emessa alla fine di ogni giorno civile nel corso dei sei mesi civili precedenti, calcolata il primo giorno di ogni mese civile e applicato a tale mese.

 

TITOLO II

 

CONDIZIONI PER L’AVVIO, L’ESERCIZIO E LA VIGILANZA PRUDENZIALE DELL’ATTIVITÀ DEGLI ISTITUTI DI MONETA ELETTRONICA

 

     Art. 3. Disposizioni prudenziali generali

1. Fatta salva la presente direttiva, gli articoli 5 e da 10 a 15, l’articolo 17, paragrafo 7 e gli articoli da 18 a 25 della direttiva 2007/64/CE si applicano in quanto compatibili agli istituti di moneta elettronica.

 

2. Gli istituti di moneta elettronica informano previamente le autorità competenti in merito a qualsiasi cambiamento rilevante delle misure adottate per la tutela dei fondi ricevuti in cambio della moneta elettronica emessa.

 

3. Qualsiasi persona fisica o giuridica che intenda acquisire o cedere, direttamente o indirettamente, una partecipazione qualificata ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 11, della direttiva 2006/48/CE in un istituto di moneta elettronica o aumentare o ridurre ulteriormente, direttamente o indirettamente, tale partecipazione qualificata, in modo tale che la quota del capitale sociale o dei diritti di voto detenuti raggiunga, superi o scenda al di sotto del 20 %, 30 % o 50 % o che l’istituto di moneta elettronica diventi o cessi di essere una sua impresa figlia, informa previamente le autorità competenti della propria intenzione di procedere a tale acquisizione, cessione, incremento o riduzione.

 

Il potenziale acquirente fornisce all’autorità competente le informazioni relative alle dimensioni della partecipazione qualificata e le informazioni rilevanti di cui all’articolo 19 bis, paragrafo 4, della direttiva 2006/48/CE.

 

Qualora l’influenza esercitata dalle persone di cui al secondo comma possa essere di ostacolo a una gestione prudente e sana dell’istituto, le autorità competenti esprimono la loro opposizione o adottano le opportune misure per porre termine a tale situazione. Tali misure possono includere ingiunzioni, sanzioni nei confronti degli amministratori o dei manager o la sospensione dell’esercizio dei diritti di voto inerenti alle azioni o quote detenute dagli azionisti o dai soci in questione.

 

Misure analoghe si applicano nei confronti delle persone fisiche o giuridiche che non ottemperano all’obbligo d’informazione preventiva stabilito al presente paragrafo.

 

Per i casi in cui la partecipazione sia acquisita nonostante l’opposizione delle autorità competenti, queste ultime, indipendentemente da eventuali altre sanzioni da adottare, prevedono la sospensione dell’esercizio dei diritti di voto dell’acquirente, la nullità dei voti espressi o la possibilità di annullarli.

 

Gli Stati membri possono esentare o autorizzare le rispettive autorità competenti ad esentare dall’applicazione di tutti o parte degli obblighi derivanti dal presente paragrafo gli istituti di moneta elettronica che svolgono una o più attività di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettera e).

 

4. Gli Stati membri autorizzano gli istituti di moneta elettronica a distribuire e rimborsare moneta elettronica attraverso persone fisiche o giuridiche che agiscono a loro nome. Se un istituto di moneta elettronica intende distribuire moneta elettronica in un altro Stato membro assumendo detta persona fisica o giuridica, esso è tenuto a seguire la procedura di cui all’articolo 25 della direttiva 2007/64/CE.

 

5. Fatto salvo il paragrafo 4, gli istituti di moneta elettronica non emettono moneta elettronica tramite agenti. Gli istituti di moneta elettronica sono autorizzati a fornire servizi di pagamento di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), tramite agenti solo se sono soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 17 della direttiva 2007/64/CE.

 

     Art. 4. Capitale iniziale

Gli Stati membri impongono agli istituti di moneta elettronica l’obbligo di detenere, al momento dell’autorizzazione, un capitale iniziale comprensivo degli elementi di cui all’articolo 57, lettere a) e b), della direttiva 2006/48/CE che non sia inferiore a 350000 EUR.

 

     Art. 5. Fondi propri

1. I fondi propri degli istituti di moneta elettronica, quali definiti agli articoli da 57 a 61, 63, 64 e 66 della direttiva 2006/48/CE, non sono inferiori all’importo più elevato indicato ai paragrafi da 2 a 5 del presente articolo o all’articolo 4 della presente direttiva.

 

2. Per quanto riguarda le attività di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), che non sono legate all’emissione di moneta elettronica, i requisiti relativi ai fondi propri degli istituti di moneta elettronica sono calcolati conformemente ad uno dei tre metodi (A, B o C) illustrati all’articolo 8, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2007/64/CE. Le autorità competenti decidono quale metodo è adeguato secondo la normativa nazionale.

 

Per quanto riguarda l’attività di emissione di moneta elettronica, i requisiti relativi ai fondi propri degli istituti di moneta elettronica sono calcolati conformemente al metodo D di cui al paragrafo 3.

 

Gli istituti di moneta elettronica dispongono in ogni momento di fondi propri superiori o uguali alla somma dei requisiti di cui al primo e al secondo comma.

 

3. Metodo D: i fondi propri di un istituto di moneta elettronica per l’attività di emissione della moneta elettronica sono almeno pari al 2 % della moneta elettronica media in circolazione.

 

4. Qualora un istituto di moneta elettronica svolga una delle attività di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), che non sono legate all’emissione di moneta elettronica ovvero una delle attività di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettere da b) a e), e l’importo della moneta elettronica in circolazione non sia previamente noto, le autorità competenti consentono a tale istituto di moneta elettronica di calcolare i suoi requisiti relativi ai fondi propri in base ad una percentuale rappresentativa che si presume sia utilizzata per l’emissione di moneta elettronica, purché tale percentuale rappresentativa possa essere ragionevolmente stimata in base a dati storici secondo modalità giudicate adeguate dalle autorità competenti. Qualora un istituto di moneta elettronica non abbia concluso un periodo di attività sufficiente, i suoi requisiti relativi ai fondi propri sono calcolati sulla base della stima di moneta elettronica in circolazione indicata nel suo piano aziendale nel rispetto di eventuali adeguamenti del piano richiesti dalle autorità competenti.

 

5. Sulla base di una valutazione dei processi di gestione dei rischi, delle banche dati riguardanti i rischi di perdite e dei meccanismi di controllo interno dell’istituto di moneta elettronica, le autorità competenti possono imporre all’istituto di moneta elettronica di detenere un importo di fondi propri fino al 20 % superiore all’importo che risulterebbe dall’applicazione del pertinente metodo conformemente al paragrafo 2, o autorizzare l’istituto di moneta elettronica a detenere un importo di fondi propri fino al 20 % inferiore all’importo che risulterebbe dall’applicazione del pertinente metodo conformemente al paragrafo 2.

 

6. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per impedire il computo multiplo degli elementi ammissibili per il calcolo dei fondi propri:

 

a) quando l’istituto di moneta elettronica appartiene allo stesso gruppo di un altro istituto di moneta elettronica, di un ente creditizio, di un istituto di pagamento, di un’impresa di investimento, di una società di gestione patrimoniale o di un’impresa di assicurazione o riassicurazione;

 

b) quando un istituto di moneta elettronica esercita attività diverse dall’emissione di moneta elettronica.

 

7. Qualora siano soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 69 della direttiva 2006/48/CE, gli Stati membri o le loro autorità competenti hanno la facoltà di non applicare i paragrafi 2 e 3 del presente articolo agli istituti di moneta elettronica inclusi nella vigilanza su base consolidata degli enti creditizi imprese madri ai sensi della direttiva 2006/48/CE.

 

     Art. 6. Attività

1. Oltre all’emissione di moneta elettronica, gli istituti di moneta elettronica sono autorizzati a esercitare le attività seguenti:

 

a) la prestazione dei servizi di pagamento elencati nell’allegato della direttiva 2007/64/CE;

 

b) la concessione di crediti connessi a servizi di pagamento di cui ai punti 4, 5 o 7 dell’allegato della direttiva 2007/64/CE, sempre che siano soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 16, paragrafi 3 e 5, di tale direttiva;

 

c) la prestazione di servizi operativi e di servizi accessori strettamente connessi all’emissione di moneta elettronica o alla prestazione dei servizi di pagamento di cui alla lettera a);

 

d) la gestione dei sistemi di pagamento di cui alla definizione dell’articolo 4, paragrafo 6, della direttiva 2007/64/CE e fatto salvo l’articolo 28 di tale direttiva;

 

e) attività diverse dall’emissione di moneta elettronica, nel rispetto del diritto comunitario e del diritto nazionale applicabile.

 

I crediti di cui al primo comma, lettera b), non sono concessi utilizzando i fondi ricevuti in cambio di moneta elettronica e detenuti in conformità dell’articolo 7, paragrafo 1.

 

2. Gli istituti di moneta elettronica non effettuano la raccolta di depositi o altri fondi rimborsabili dal pubblico ai sensi dell’articolo 5 della direttiva 2006/48/CE.

 

3. I fondi che gli istituti di moneta elettronica ricevono dai detentori di moneta elettronica sono scambiati immediatamente in moneta elettronica. Detti fondi non costituiscono depositi o altri fondi rimborsabili ricevuti dal pubblico ai sensi dell’articolo 5 della direttiva 2006/48/CE.

 

4. L’articolo 16, paragrafi 2 e 4, della direttiva 2007/64/CE si applica ai fondi ricevuti per le attività di cui al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo che non sono legate alle attività di emissione di moneta elettronica.

 

     Art. 7. Requisiti di tutela

1. Gli Stati membri impongono agli istituti di moneta elettronica di tutelare i fondi ricevuti in cambio della moneta elettronica emessa, conformemente all’articolo 9, paragrafi 1 e 2 della direttiva 2007/64/CE. I fondi ricevuti in forma di pagamento da uno strumento di pagamento non devono essere tutelati fintantoché non sono accreditati nel conto di pagamento degli istituti di moneta elettronica o messi altrimenti a loro disposizione in conformità dei requisiti relativi ai tempi di esecuzione di cui alla direttiva 2007/64/CE, ove applicabile. In ogni caso detti fondi sono tutelati al più tardi entro le cinque giornate operative, ai sensi dell’articolo 4, punto 27), di tale direttiva, successive all’emissione della moneta elettronica.

 

2. Ai fini del paragrafo 1, le attività sicure e a basso rischio sono voci dell’attivo rientranti in una delle categorie di cui all’allegato I, punto 14), tabella 1, della direttiva 2006/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all’adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi [10], per le quali la copertura patrimoniale del rischio specifico non supera l’1,6 %, escluse tuttavia le altre voci qualificate definite al punto 15) di tale allegato.

 

Ai fini del paragrafo 1, le attività sicure e a basso rischio sono altresì costituite da quote in un organismo d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) che investe esclusivamente nelle attività indicate al primo comma.

 

In casi eccezionali debitamente giustificati, le autorità competenti, sulla base di una valutazione della sicurezza, della maturità, del valore o di altri elementi di rischio delle attività di cui al primo e al secondo comma, possono stabilire quali delle suddette attività non costituiscono attività sicure e a basso rischio ai fini del paragrafo 1.

 

3. L’articolo 9 della direttiva 2007/64/CE si applica agli istituti di moneta elettronica per le attività di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), della presente direttiva che non sono legate alle attività di emissione di moneta elettronica.

 

4. Ai fini dei paragrafi 1 e 3, gli Stati membri o le loro autorità competenti possono stabilire, conformemente al diritto nazionale, quale metodo deve essere utilizzato dagli istituti di moneta elettronica per tutelare i fondi.

 

     Art. 8. Relazioni con i paesi terzi

1. Gli Stati membri non applicano alle succursali di istituti di moneta elettronica aventi la loro sede sociale al di fuori della Comunità, relativamente all’avvio e l’esercizio della loro attività, disposizioni da cui risulti un trattamento più favorevole di quello accordato agli istituti di moneta elettronica aventi la loro sede sociale all’interno della Comunità.

 

2. Le autorità competenti notificano alla Commissione tutte le autorizzazioni per le succursali di istituti di moneta elettronica aventi la sede sociale al di fuori della Comunità.

 

3. Fatto salvo quanto disposto dal paragrafo 1, la Comunità può, mediante accordi conclusi con uno o più paesi terzi, stabilire l’applicazione di disposizioni intese a garantire che le succursali di un istituto di moneta elettronica avente la sede sociale al di fuori della Comunità ricevano il medesimo trattamento in tutta la Comunità.

 

     Art. 9. Deroghe facoltative

1. Gli Stati membri possono derogare o autorizzare le loro autorità competenti a derogare all’applicazione di tutte o parte delle procedure e delle condizioni fissate dagli articoli 3, 4, 5 e 7 della presente direttiva, fatti salvi gli articoli 20, 22, 23 e 24 della direttiva 2007/64/CE, e autorizzare le persone giuridiche a essere iscritte nel registro degli istituti di moneta elettronica, se sono soddisfatte entrambe le condizioni seguenti:

 

a) le attività commerciali complessive generano una moneta elettronica media in circolazione non superiore ad un limite stabilito dallo Stato membro che, in ogni caso, non supera i 5000000 EUR; e

 

b) nessuna delle persone fisiche responsabili della gestione o dell’esercizio dell’attività è stata condannata per reati connessi al riciclaggio dei proventi di attività criminose o al finanziamento del terrorismo o per qualunque altro reato finanziario.

 

Qualora un istituto di moneta elettronica svolga una delle attività di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), che non sono legate all’emissione di moneta elettronica ovvero una delle attività di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettere da b) a e), e l’importo della moneta elettronica in circolazione non sia previamente noto, le autorità competenti consentono a tale istituto di moneta elettronica di applicare il primo comma, lettera a), in base ad una percentuale rappresentativa che si presume sia utilizzata per l’emissione di moneta elettronica, purché tale percentuale rappresentativa possa essere ragionevolmente stimata in base a dati storici secondo modalità giudicate adeguate dalle autorità competenti. Qualora un istituto di moneta elettronica non abbia concluso un periodo di attività sufficiente, detto requisito è valutato sulla base della stima di moneta elettronica in circolazione indicata nel suo piano aziendale nel rispetto di eventuali adeguamenti del piano richiesti dalle autorità competenti.

 

Gli Stati membri possono altresì prevedere che la concessione di deroghe facoltative ai sensi del presente articolo sia subordinata al requisito supplementare di un importo massimo di memorizzazione nello strumento di pagamento o di un conto di pagamento del consumatore dove è memorizzata la moneta elettronica.

 

Una persona giuridica registrata conformemente al presente paragrafo può fornire servizi di pagamento che non sono legati alla moneta elettronica emessa ai sensi del presente articolo unicamente qualora le condizioni di cui all’articolo 26 della direttiva 2007/64/CE siano soddisfatte.

 

2. Una persona giuridica registrata conformemente al paragrafo 1 deve avere la propria sede sociale nello Stato membro in cui esercita effettivamente la propria attività.

 

3. Una persona giuridica registrata conformemente al paragrafo 1 è trattata quale istituto di moneta elettronica. Tuttavia, ad essa non si applicano l’articolo 10, paragrafo 9, e l’articolo 25 della direttiva 2007/64/CE.

 

4. Gli Stati membri possono disporre che una persona giuridica registrata conformemente al paragrafo 1 possa esercitare soltanto alcune attività di cui all’articolo 6, paragrafo 1.

 

5. La persona giuridica di cui al paragrafo 1:

 

a) informa le autorità competenti di ogni cambiamento della propria situazione che possa incidere sulle condizioni enunciate al paragrafo 1; e

 

b) almeno una volta all’anno, alla data specificata dalle autorità competenti, riferisce in merito alla moneta elettronica media in circolazione.

 

6. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che, qualora le condizioni enunciate ai paragrafi 1, 2 e 4 non siano più soddisfatte, la persona giuridica interessata presenti domanda di autorizzazione entro trenta giorni civili conformemente all’articolo 3. Alle persone che non abbiano presentato domanda di autorizzazione entro il predetto termine è fatto divieto di emettere moneta elettronica conformemente all’articolo 10.

 

7. Gli Stati membri garantiscono che le loro autorità competenti godano di sufficienti poteri per verificare il rispetto continuativo dei requisiti di cui al presente articolo.

 

8. Il presente articolo non si applica in relazione alle disposizioni della direttiva 2005/60/CE o alle norme nazionali antiriciclaggio.

 

9. Se uno Stato membro si avvale della deroga di cui al paragrafo 1, esso lo notifica alla Commissione entro il 30 aprile 2011. Lo Stato membro comunica immediatamente alla Commissione qualsiasi cambiamento successivo. Lo Stato membro informa inoltre la Commissione del numero di persone giuridiche interessate e, su base annua, dell’importo complessivo della moneta elettronica in circolazione emessa al 31 dicembre di ogni anno civile di cui al paragrafo 1.

 

TITOLO III

 

EMISSIONE E RIMBORSABILITÀ DELLA MONETA ELETTRONICA

 

     Art. 10. Divieto di emettere moneta elettronica

Fatto salvo l’articolo 18, gli Stati membri vietano l’emissione di moneta elettronica alle persone fisiche o giuridiche che non sono emittenti di moneta elettronica.

 

     Art. 11. Emissione e rimborsabilità

1. Gli Stati membri garantiscono che gli emittenti di moneta elettronica emettano moneta elettronica al valore nominale dietro ricevimento di fondi.

 

2. Gli Stati membri assicurano che, su richiesta del detentore di moneta elettronica, gli emittenti di moneta elettronica rimborsino, in qualsiasi momento e al valore nominale, il valore monetario della moneta elettronica detenuta.

 

3. Il contratto tra l’emittente di moneta elettronica e il detentore di moneta elettronica indica chiaramente ed esplicitamente le condizioni del rimborso, comprese le relative spese e il detentore di moneta elettronica è informato di tali condizioni prima della sottoscrizione di qualsiasi contratto od offerta.

 

4. Il rimborso può essere soggetto al pagamento di una commissione soltanto se previsto dal contratto conformemente al paragrafo 3 e soltanto in uno dei seguenti casi:

 

a) se il rimborso è richiesto prima della scadenza del contratto;

 

b) se il contratto prevede una data di scadenza e il detentore di moneta elettronica recede dal contratto prima di tale scadenza; o

 

c) se il rimborso è richiesto più di un anno dopo la data di scadenza del contratto.

 

Tale commissione deve essere proporzionata e commisurata ai costi reali sostenuti dall’emittente di moneta elettronica.

 

5. Qualora il rimborso sia richiesto prima della scadenza del contratto, il detentore di moneta elettronica può richiedere il rimborso della moneta elettronica in tutto o in parte.

 

6. Qualora il rimborso sia richiesto dal detentore di moneta elettronica alla data di scadenza del contratto o fino a un anno dopo tale data:

 

a) è rimborsato il valore monetario totale della moneta elettronica detenuta; o

 

b) se l’istituto di moneta elettronica svolge una o più attività di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettera e), e non si conosce in anticipo quale quota dei fondi debba essere utilizzata come moneta elettronica, sono rimborsati tutti i fondi di cui il detentore di moneta elettronica ha chiesto il rimborso.

 

7. In deroga ai paragrafi 4, 5 e 6, il diritto al rimborso di un soggetto che non sia un consumatore e accetti moneta elettronica è subordinato a un accordo contrattuale tra l’emittente di moneta elettronica e tale soggetto.

 

     Art. 12. Divieto di interessi

Gli Stati membri vietano la concessione di interessi o di qualsiasi altro beneficio legato alla durata di detenzione della moneta elettronica da parte del detentore della stessa.

 

     Art. 13. Procedure di reclamo e di ricorso extragiudiziali per la risoluzione delle controversie

Fatta salva la presente direttiva, il titolo IV, capo 5, della direttiva 2007/64/CE si applica in quanto compatibile agli emittenti di moneta elettronica relativamente agli obblighi loro imposti dal presente titolo.

 

TITOLO IV

 

DISPOSIZIONI FINALI E MISURE DI ATTUAZIONE

 

     Art. 14. Misure di attuazione

1. La Commissione può adottare misure necessarie ad adeguare le disposizioni della presente direttiva al fine di tener conto dell’inflazione o dell’evoluzione tecnologica e di mercato. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 15, paragrafo 2.

 

2. La Commissione adotta misure volte a garantire l’applicazione coerente delle esenzioni di cui all’articolo 1, paragrafi 4 e 5. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 15, paragrafo 2.

 

     Art. 15. Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato dei pagamenti istituito conformemente all’articolo 85 della direttiva 2007/64/CE.

 

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4 e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

 

     Art. 16. Armonizzazione piena

1. Fatti salvi l’articolo 1, paragrafo 3, l’articolo 3, paragrafo 3, sesto comma, l’articolo 5, paragrafo 7, l’articolo 7, paragrafo 4, l’articolo 9 e l’articolo 18, paragrafo 2, e nella misura in cui la presente direttiva contiene disposizioni di armonizzazione, gli Stati membri non mantengono né introducono disposizioni diverse da quelle stabilite nella presente direttiva.

 

2. Gli Stati membri assicurano che gli emittenti di moneta elettronica non deroghino, a discapito dei detentori di moneta elettronica, alle disposizioni di diritto nazionale che attuano le disposizioni della presente direttiva o che corrispondono a tali disposizioni, salvo qualora esplicitamente previsto dalla direttiva.

 

     Art. 17. Riesame

Entro il 1 novembre 2012 la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e alla Banca centrale europea una relazione sull’applicazione e l’impatto della presente direttiva, in particolare sull’applicazione dei requisiti prudenziali degli istituti di moneta elettronica, accompagnata, se del caso, da una proposta di revisione.

 

     Art. 18. Disposizioni transitorie

1. Gli Stati membri autorizzano gli istituti di moneta elettronica che abbiano avviato prima del 30 aprile 2011 attività in conformità del diritto interno di recepimento della direttiva 2000/46/CE nello Stato membro in cui è situata la loro sede sociale, a proseguire tali attività in quello Stato membro o in un altro Stato membro in virtù degli accordi di riconoscimento reciproco di cui alla direttiva 2000/46/CE senza essere tenute a chiedere l’autorizzazione ai sensi dell’articolo 3 della presente direttiva o a rispettare le altre disposizioni di cui al titolo II della presente direttiva.

 

Gli Stati membri impongono a tali istituti di moneta elettronica di presentare alle autorità competenti tutte le informazioni pertinenti per permettere loro di valutare, entro il 30 ottobre 2011, se gli istituti di moneta elettronica soddisfano i requisiti fissati dalla presente direttiva e, in caso contrario, di stabilire le misure da adottare per garantire tale rispetto o se sia opportuno revocare l’autorizzazione.

 

Gli istituti di moneta elettronica che soddisfano i requisiti sono autorizzati e iscritti nel registro e sono tenuti a rispettare i requisiti di cui al titolo II. Agli istituti di moneta elettronica che non soddisfano i requisiti fissati dalla presente direttiva entro il 30 ottobre 2011 è fatto divieto di emettere moneta elettronica.

 

2. Gli Stati membri possono prevedere il riconoscimento e l’iscrizione automatici nel registro di cui all’articolo 3 degli istituti di moneta elettronica se le autorità competenti dispongono già di elementi che comprovino il rispetto dei requisiti fissati agli articoli 3, 4 e 5 da parte degli istituti di moneta elettronica in questione. Le autorità competenti informano gli istituti di moneta elettronica interessati prima del rilascio dell’autorizzazione.

 

3. Gli Stati membri autorizzano gli istituti di moneta elettronica che abbiano avviato prima del 30 aprile 2011 attività conformemente alle disposizioni nazionali di recepimento dell’articolo 8 della direttiva 2000/46/CE, a proseguire tali attività nello Stato membro interessato in conformità della direttiva 2000/46/CE fino al 30 aprile 2012 senza essere tenute a chiedere l’autorizzazione di cui all’articolo 3 della presente direttiva o a rispettare le altre disposizioni di cui al titolo II della presente direttiva. Agli istituti di moneta elettronica che nel corso di tale periodo non vengono né autorizzati né esentati ai sensi dell’articolo 9 della presente direttiva è fatto divieto di emettere moneta elettronica.

 

     Art. 19. Modifiche alla direttiva 2005/60/CE

La direttiva n. 2005/60/CE è modificata come segue:

 

1) all’articolo 3, paragrafo 2, la lettera a), è sostituita dalla seguente:

 

"a) un’impresa diversa da un ente creditizio la cui attività principale consista nell’effettuare una o più operazioni menzionate ai punti da 2 a 12 e ai punti 14 e 15 dell’allegato I della direttiva 2006/48/CE, incluse le attività degli uffici dei cambiavalute ("bureaux de change");";

 

2) all’articolo 11, paragrafo 5, la lettera d), è sostituita dalla seguente:

 

"d) alla moneta elettronica quale definita nell’articolo 2, punto 2), della direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l’avvio, l’esercizio e la vigilanza prudenziale dell’attività degli istituti di moneta elettronica [], nel caso in cui, se il dispositivo non è ricaricabile, l’importo massimo memorizzato sul dispositivo non ecceda 250 EUR, oppure nel caso in cui, se il dispositivo è ricaricabile, sia imposto un limite di 2500 EUR sull’importo totale trattato in un anno civile, fatta eccezione per il caso in cui un importo pari o superiore a 1000 EUR sia rimborsato su richiesta del detentore di moneta elettronica nello stesso anno civile ai sensi dell’articolo 11 della direttiva 2009/110/CE. Per quanto concerne le operazioni di pagamento nazionali gli Stati membri o le rispettive autorità competenti possono aumentare fino a un massimo di 500 EUR l’importo di 250 EUR di cui alla presente lettera.

 

     Art. 20. Modifiche alla direttiva 2006/48/CE

La direttiva n. 2006/48/CE è modificata come segue:

 

1) l’articolo 4 è modificato come segue:

 

a) il punto 1) è sostituito dal seguente:

 

"1) "ente creditizio" : un’impresa la cui attività consiste nel ricevere depositi o altri fondi rimborsabili dal pubblico e nel concedere crediti per proprio conto;";

 

b) il punto 5) è sostituito dal seguente:

 

"5) "ente finanziario" : un’impresa diversa da un ente creditizio la cui attività principale consiste nell’assunzione di partecipazioni o nell’esercizio di una o più delle attività di cui ai punti da 2 a 12 e al punto 15, dell’allegato I;";

 

2) all’allegato I è aggiunto il punto seguente:

 

"15. Emissione di moneta elettronica."

 

     Art. 21. Abrogazione

La direttiva n. 2000/46/CE è abrogata a decorrere dal 30 aprile 2011, fatto salvo l’articolo 18, paragrafi 1 e 3, della presente direttiva.

 

I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva.

 

     Art. 22. Attuazione

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano entro il 30 aprile 2011 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

 

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 30 aprile 2011.

 

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

 

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

 

     Art. 23. Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

 

     Art. 24. Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

 

 

[1] Parere del 26 febbraio 2009 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

 

[2] GU C 30 del 6.2.2009, pag. 1.

 

[3] Parere del Parlamento europeo del 24 aprile 2009 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 27 luglio 2009.

 

[4] GU L 275 del 27.10.2000, pag. 39.

 

[5] GU L 319 del 5.12.2007, pag. 1.

 

[6] GU L 177 del 30.6.2006, pag. 1.

 

[7] GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

 

[8] GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15.

 

[9] GU C 321 del 31.12.2003, pag. 1.

 

[10] GU L 177 del 30.6.2006, pag. 201.

 

[] GU L 267 del 10.10.2009, pag. 7".