§ 12.6.134 - D.M. 14 febbraio 2014, n. 51.
Regolamento sulle commissioni applicate alle transazioni effettuate mediante carte di pagamento, ai sensi dell'articolo 12, commi 9 e 10, del [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:12. Banche e istituti di credito
Capitolo:12.6 disciplina generale
Data:14/02/2014
Numero:51


Sommario
Art. 1.  Definizioni
Art. 2.  Ambito di applicazione
Art. 3.  Modalità di applicazione delle commissioni
Art. 4.  Pubblicità delle commissioni d'interscambio
Art. 5.  Confrontabilità delle commissioni
Art. 6.  Revisione delle commissioni
Art. 7.  Pagamenti di importo ridotto
Art. 8.  Entrata in vigore


§ 12.6.134 - D.M. 14 febbraio 2014, n. 51. [1]

Regolamento sulle commissioni applicate alle transazioni effettuate mediante carte di pagamento, ai sensi dell'articolo 12, commi 9 e 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

(G.U. 31 marzo 2014, n. 75)

 

     IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

     di concerto con

     IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

 

     Visto l'articolo 12, comma 9, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha stabilito che l'Associazione bancaria italiana, le associazioni dei prestatori di servizi di pagamento, la società Poste italiane S.p.a., il Consorzio Bancomat, le imprese che gestiscono circuiti di pagamento e le associazioni delle imprese maggiormente significative a livello nazionale definiscono, entro il 1° giugno 2012, e applicano entro i tre mesi successivi, le regole generali per assicurare una riduzione delle commissioni a carico degli esercenti in relazione alle transazioni effettuate mediante carte di pagamento, tenuto conto della necessità di assicurare trasparenza e chiarezza dei costi, nonchè di promuovere l'efficienza economica nel rispetto delle regole di concorrenza;

     Visto l'articolo 12, comma 10, del citato decreto, che ha disposto che entro i sei mesi successivi all'applicazione delle misure di cui al citato comma 9, il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, sentite la Banca d'Italia e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, valuta l'efficacia delle misure definite ai sensi del medesimo comma 9;

     Visto, altresì, che l'articolo 12, comma 10, del citato decreto ha stabilito che in caso di mancata definizione e applicazione delle misure di cui al predetto comma 9, le stesse sono fissate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, sentite la Banca d'Italia e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato;

     Visto l'articolo 12, comma 10-bis, del citato decreto che fissa il limite temporale di durata dell'applicazione dell'articolo 34, comma 7, della legge 12 novembre 2011, n. 183, alla data di pubblicazione del presente decreto e che pertanto la disposizione ivi contenuta della «gratuità dei pagamenti con carte presso gli impianti di distribuzione di carburante» cessa di avere efficacia dalla pubblicazione del presente decreto;

     Vista la nota n. 0010877 del 10 gennaio 2013 dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato con cui esprime parere favorevole sulle linee essenziali dello schema di decreto in oggetto;

     Viste le note n. 0044746/13 del 15 gennaio 2013 e n. 0178059/13 del 20 febbraio 2013 di Banca d'Italia con cui esprime parere favorevole al decreto in oggetto;

     Considerato che, con l'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è stato introdotto, a decorrere dal primo gennaio 2014, l'obbligo di accettazione dei pagamenti effettuati con carta di debito da parte dei soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi;

     Considerato che le misure non sono state adottate nei termini di legge;

     Considerato che l'uso del contante comporta per la collettività rilevanti costi legati alla minore tracciabilità delle operazioni e al conseguente maggior rischio di elusione della normativa fiscale e antiriciclaggio;

     Considerato che l'uso del contante comporta costi anche per gli esercenti, legati sia alla gestione del contante sia all'incremento di rischio di essere vittime di reati;

     Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

     Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi, nell'Adunanza dell'8 maggio 2013;

     Vista la comunicazione resa alla Presidenza del Consiglio dei ministri con nota n. 1320 del 28 gennaio 2014;

 

     Adotta

     il seguente decreto:

 

Art. 1. Definizioni

     1. Ai fini del presente decreto si intendono per:

     a) carta di pagamento: strumento di pagamento che consente al titolare di effettuare transazioni presso un esercente abilitato all'accettazione della medesima carta;

     b) circuito: piattaforma costituita dal complesso di regole e procedure che consentono di effettuare e ricevere pagamenti attraverso l'utilizzo di una determinata carta di pagamento;

     c) commissione d'interscambio: la commissione (interchange fee) eventualmente corrisposta dall'acquirer all'emittente della carta per l'utilizzo della stessa presso gli esercenti convenzionati;

     d) esercente: il beneficiario di un pagamento (merchant) abilitato all'accettazione di carte di pagamento anche attraverso canali telematici;

     e) pagamenti di importo ridotto: pagamento di importo non superiore a trenta euro;

     f) acquirer: il prestatore di servizi di pagamento che sottoscrive gli accordi contrattuali anche in qualità di intermediario per l'accettazione, da parte degli esercenti, di carte di pagamento curando, di regola, la gestione dei relativi flussi finanziari;

     g) Terminale evoluto di accettazione multipla: terminale POS con tecnologia di accettazione multipla ovvero che consente l'accettazione di strumenti di pagamento tramite diverse tecnologie, in aggiunta a quella «a banda magnetica» o a «microchip».

 

     Art. 2. Ambito di applicazione

     1. Il presente decreto si applica alle transazioni con carta di pagamento effettuate presso esercenti per l'acquisto di beni o servizi. Restano escluse le transazioni in contanti e le operazioni di prelievo di contante.

 

     Art. 3. Modalità di applicazione delle commissioni

     1. Gli acquirer sono tenuti a distinguere le commissioni da applicare per ciascuna tipologia di carte di pagamento - di debito, di credito, prepagate - anche in relazione ai diversi circuiti di riferimento nonchè a ulteriori eventuali specifiche caratteristiche funzionali delle carte medesime.

     2. Gli acquirer differenziano l'importo delle commissioni applicate agli esercenti e le sottopongono a revisione secondo quanto previsto dell'articolo 6, tenendo anche conto delle economie di scala e di scopo collegate ai volumi delle transazioni eseguite con carta presso ciascun esercente ovvero presso gruppi di esercenti unitariamente convenzionati.

 

     Art. 4. Pubblicità delle commissioni d'interscambio

     1. I gestori dei circuiti di carte di pagamento accettate in Italia rendono noti e mantengono aggiornati in maniera chiara, completa, trasparente e facilmente accessibile, attraverso il proprio sito internet, le eventuali commissioni d'interscambio applicate alle operazioni di pagamento eseguite sul territorio italiano, con adeguata informativa degli eventuali provvedimenti adottati dalle autorità europee e nazionali preposte alla tutela della concorrenza. La medesima informazione viene resa all'esercente dagli acquirer, al momento del convenzionamento e, successivamente, con cadenza periodica almeno annuale.

 

     Art. 5. Confrontabilità delle commissioni

     1. Gli acquirer redigono l'informativa precontrattuale prevista ai sensi del Titolo VI, Capo II-bis, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in maniera tale da consentire all'esercente di comprendere i costi e le caratteristiche del servizio e di confrontare i prodotti offerti. Le commissioni applicate alle diverse tipologie di operazioni di pagamento, in conformità con quanto previsto all'articolo 3, sono riportate in una tabella contenuta nel foglio informativo e nel documento di sintesi. La tabella riporta, altresì, le informazioni di cui all'articolo 4.

 

     Art. 6. Revisione delle commissioni

     1. Tenuto conto dell'obiettivo di riduzione delle commissioni applicate dal soggetto convenzionatore all'esercente, nel contratto di convenzionamento è inserita una clausola di revisione periodica, almeno annuale, delle commissioni correlata anche al volume e al valore delle operazioni di pagamento effettuate presso l'esercente, nonchè alla revisione delle eventuali commissioni d'interscambio.

 

     Art. 7. Pagamenti di importo ridotto

     1. Al fine di promuovere l'utilizzo di strumenti alternativi al contante, gli acquirer applicano ai pagamenti di importo ridotto commissioni inferiori a quelle generalmente applicate nel caso di operazioni effettuate, con qualunque modalità, tramite terminali evoluti di accettazione multipla.

     2. Per tali pagamenti di importo ridotto gravano sugli acquirer gli obblighi di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6.

 

     Art. 8. Entrata in vigore

     Il presente decreto entra in vigore decorsi 120 giorni dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

Registrato alla Corte dei conti il 21 marzo 2014  Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, registrazione economia e finanze, n. 844


[1] Abrogato dall'art. 6 del D.Lgs. 15 dicembre 2017, n. 218.