§ 65.3.16 - D.Lgs. 8 aprile 2020, n. 36.
Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo di recepimento della direttiva (UE) 2015/2366 relativa ai servizi di pagamento nel [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:65. Moneta e valori bollati
Capitolo:65.3 disciplina generale
Data:08/04/2020
Numero:36


Sommario
Art. 1.  Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385
Art. 2.  Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11
Art. 3.  Modifiche al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 135
Art. 4.  Modifiche al decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 218
Art. 5.  Clausola di invarianza finanziaria


§ 65.3.16 - D.Lgs. 8 aprile 2020, n. 36.

Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo di recepimento della direttiva (UE) 2015/2366 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, nonchè di adeguamento delle disposizioni interne al regolamento (UE) n. 751/2015 relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta.

(G.U. 26 maggio 2020, n. 134)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

     Vista la direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE;

     Vista la rettifica della direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE;

     Visto il regolamento (UE) n. 751/2015 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta;

     Vista la legge 12 agosto 2016, n. 170, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2015 - e, in particolare, gli articoli 11 e 12;

     Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, e, in particolare, l'articolo 31, comma 5, che autorizza il Governo ad adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi adottati, entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore dei medesimi decreti legislativi;

     Visto il decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 218, recante recepimento della direttiva (UE) 2015/2366, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE, nonchè adeguamento delle disposizioni interne al regolamento (UE) n. 751/2015 relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta;

     Visto il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

     Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, di attuazione della direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, e che abroga la direttiva 97/5/CE;

     Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese, e, in particolare, l'articolo 15;

     Visto il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 135, recante attuazione dell'articolo 11 del regolamento (UE) n. 260/2012 del 14 marzo 2012 che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e disposizioni sanzionatorie per le violazioni del regolamento (CE) n. 924/2009 relativo ai pagamenti transfrontalieri nella Comunità;

     Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016), ed in particolare l'articolo 1, comma 900;

     Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 9 gennaio 2020;

     Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 6 aprile 2020;

     Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia e dello sviluppo economico;

 

     Emana

     il seguente decreto legislativo:

 

Art. 1. Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385

     1. Al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 114-quater, comma 1, la parola: «membro» è sostituita dalla seguente: «comunitario»;

     b) all'articolo 114-septiesdecies, comma 1, le parole: «128-bis,» sono soppresse;

     c) all'articolo 128:

     1) al comma 1, le parole: «commi 6-bis, 6-ter e 6-quater» sono sostituite dalle seguenti: «commi 6-bis e 6-ter»;

     2) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Con riguardo ai soggetti individuati ai sensi dell'articolo 115, comma 2, il CICR indica le autorità competenti a effettuare i controlli previsti dal comma 1 e a irrogare le sanzioni previste dall'articolo 144, commi 1, lettere b), c), d), e), ed e-bis), e 4.»;

     d) all'articolo 128-duodecies, comma 3-bis, le parole: «del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385» sono soppresse;

     e) all'articolo 144, comma 5-bis, dopo le parole: «, l'inosservanza degli obblighi previsti» sono inserite le seguenti: «dall'articolo 120-decies o».

 

     Art. 2. Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11

     1. Al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 27, il comma 1 è sostituito dal seguente:

     «1. Qualora la responsabilità di un prestatore di servizi di pagamento ai sensi degli articoli 11, 25 e 25-bis sia attribuibile ad un altro prestatore di servizi di pagamento coinvolto o ad un qualsiasi altro soggetto interposto nell'esecuzione dell'operazione, quest'ultimo risarcisce il primo prestatore di servizi di pagamento in caso di perdite o di importi versati ai sensi degli articoli 11, 25 e 25-bis. È, altresì, prevista una compensazione degli importi qualora i prestatori di servizi di pagamento non si avvalgano dell'autenticazione forte del cliente.»;

     b) all'articolo 34-bis:

     1) al comma 3, il terzo periodo è soppresso;

     2) dopo il comma 3, è inserito il seguente: «3-bis. Al fine di consentire ai prestatori di servizi di pagamento di avvalersi della possibilità prevista al comma 3, gli schemi di carte di pagamento trasmettono alla Banca d'Italia, nel rispetto dei termini di cui all'articolo 3, paragrafo 5 del regolamento (UE) n. 751/2015, una relazione illustrativa delle modalità di rispetto dei criteri del comma 3.»;

     c) all'articolo 34-ter, comma 2, le parole: «primo comma» sono sostituite dalle seguenti: «comma 1»;

     d) all'articolo 34-quinquies:

     1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Sanzioni in materia di commissioni interbancarie»;

     2) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Si applica nei confronti dei prestatori di servizi di pagamento la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 fino a euro 5 milioni ovvero fino al 10 per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a euro 5 milioni e il fatturato è disponibile e determinabile, per l'inosservanza delle seguenti disposizioni:

     a) articoli 3, paragrafo 1, e 4, del regolamento (UE) n. 751/2015;

     b) articoli 34-bis, commi 1, 3, 4 e 5, e 34-ter, comma 1, del presente decreto.»;

     e) all'articolo 34-sexies, comma 3, dopo le parole: «per la violazione degli obblighi di cui all'articolo 34-bis, commi 2» sono inserite le seguenti: «, 3-bis».

 

     Art. 3. Modifiche al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 135

     1. All'articolo 5, comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 135, le parole: «comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «comma 3».

 

     Art. 4. Modifiche al decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 218

     1. All'articolo 5, comma 6 del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 218, le parole: «comma 36» sono sostituite dalle seguenti: «comma 37».

 

     Art. 5. Clausola di invarianza finanziaria

     1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

     2. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.