Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 23. Comunità europee |
Capitolo: | 23.7 unione europea |
Data: | 12/08/2016 |
Numero: | 170 |
Sommario |
Art. 1. Delega al Governo per l'attuazione di direttive europee |
Art. 2. Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell'Unione europea |
Art. 3. Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, recante disposizioni [...] |
Art. 4. Termini, procedure, principi e criteri direttivi specifici per l'attuazione della direttiva (UE) 2015/720 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, che modifica la direttiva [...] |
Art. 5. Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura [...] |
Art. 6. Principio e criterio direttivo per l'attuazione della direttiva (UE) 2015/637 del Consiglio, del 20 aprile 2015, sulle misure di coordinamento e cooperazione per facilitare la tutela consolare dei [...] |
Art. 7. Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni dell'Unione europea e agli accordi internazionali in materia di prodotti e di tecnologie a duplice uso, di sanzioni in [...] |
Art. 8. Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione [...] |
Art. 9. Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che fissa condizioni [...] |
Art. 10. Delega al Governo per il recepimento della raccomandazione CERS/2011/3 del Comitato europeo per il rischio sistemico, del 22 dicembre 2011, relativa al mandato macroprudenziale delle autorità [...] |
Art. 11. Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 751/2015 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo alle commissioni [...] |
Art. 12. Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che [...] |
Art. 13. Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2015/760 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo ai fondi di [...] |
Art. 14. Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, [...] |
Art. 15. Delega al Governo per il recepimento della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di [...] |
Art. 16. Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2015/1513 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che modifica la direttiva 98/70/CE, relativa alla qualità [...] |
Art. 17. Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di [...] |
Art. 18. Attuazione della direttiva 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sull'equipaggiamento marittimo e che abroga la direttiva 96/98/CE del Consiglio |
Art. 19. Delega al Governo per l'attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato |
Art. 20. Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2014/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti [...] |
Art. 21. Attuazione della direttiva (UE) 2015/2203 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle caseine e ai caseinati [...] |
§ 23.7.58 - L. 12 agosto 2016, n. 170.
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2015.
(G.U. 1 settembre 2016, n. 204)
Art. 1. Delega al Governo per l'attuazione di direttive europee
1. Il Governo è delegato ad adottare secondo i termini, le procedure, i principi e criteri direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della
2. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive elencate nell'allegato B annesso alla presente legge, nonchè, qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle direttive elencate nell'allegato A annesso alla presente legge, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinchè su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari.
3. Eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possono essere previste nei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive elencate negli allegati A e B annessi alla presente legge nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive stesse; alla relativa copertura, nonchè alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle direttive, in quanto non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede mediante riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea previsto dall'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234. Qualora la dotazione del predetto fondo si rivelasse insufficiente, i decreti legislativi dai quali derivino nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziano le occorrenti risorse finanziarie, in conformità all'articolo 17, comma 2, della
Art. 2. Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell'Unione europea
1. Il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, è delegato ad adottare, ai sensi dell'articolo 33 della
Art. 3. Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro della giustizia, con le procedure di cui all'articolo 31 della
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 del presente articolo il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della
a) individuazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare quale autorità nazionale competente designata per i rapporti con la Commissione europea, relativi all'attuazione del
b) individuazione dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) quale ente tecnico scientifico di supporto al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nelle attività relative a quelle previste dal
c) previsione di sanzioni penali e amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità della violazione delle disposizioni del
d) destinazione di quota parte dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal decreto legislativo di cui al comma 1 del presente articolo all'attuazione delle misure di eradicazione e di gestione di cui agli articoli 17 e 19 del
3. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo, con la procedura ivi prevista e nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 2, può emanare disposizioni correttive e integrative del medesimo decreto legislativo.
4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 4. Termini, procedure, principi e criteri direttivi specifici per l'attuazione della
1. Il Governo esercita la delega per l'attuazione della
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 del presente articolo, il Governo è tenuto a seguire prioritariamente i seguenti principi e criteri direttivi specifici, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 1, comma 1, in quanto compatibili con il presente articolo:
a) garanzia del medesimo livello di tutela ambientale assicurato dalla legislazione già adottata in materia, prevedendo il divieto di commercializzazione, le tipologie delle borse di plastica commercializzabili e gli spessori già stabiliti;
b) divieto di fornitura a titolo gratuito delle borse di plastica ammesse al commercio;
c) progressiva riduzione della commercializzazione delle borse di plastica fornite a fini di igiene o come imballaggio primario per alimenti sfusi diversi da quelli compostabili e realizzate, in tutto o in parte, con materia prima rinnovabile;
d) abrogazione, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1 del presente articolo, dei commi 1129, 1130 e 1131 dell'articolo 1 della
e) previsione di una campagna di informazione dei consumatori diretta ad aumentare la loro consapevolezza in merito agli impatti delle borse di plastica sull'ambiente e a eliminare la convinzione che la plastica sia un materiale innocuo e poco costoso, favorendo il raggiungimento degli obiettivi di riduzione dell'utilizzo di borse di plastica;
f) previsione di programmi di sensibilizzazione per i consumatori in generale e di programmi educativi per i bambini, diretti alla riduzione dell'utilizzo di borse di plastica nonchè, anche nelle more dell'adozione da parte della Commissione dell'Unione europea delle misure specifiche previste dall'articolo 8-bis della
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 5. Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'articolo 31 della
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri dello sviluppo economico, della salute e delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della giustizia, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della
a) prevedere, previo svolgimento della procedura di notifica prevista dalla vigente normativa europea, l'indicazione obbligatoria nell'etichetta della sede e dell'indirizzo dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento, al fine di garantire una corretta e completa informazione al consumatore e una migliore e immediata rintracciabilità dell'alimento da parte degli organi di controllo, anche per una più efficace tutela della salute, nonchè gli eventuali casi in cui tale indicazione possa essere alternativamente fornita mediante diciture, marchi o codici equivalenti, che consentano comunque di risalire agevolmente alla sede e all'indirizzo dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento;
b) fatte salve le fattispecie di reato vigenti, adeguare il sistema sanzionatorio nazionale per le violazioni amministrative delle disposizioni di cui al
4. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo, con la procedura ivi prevista e nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 3, può emanare disposizioni correttive e integrative dei medesimi decreti legislativi.
5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, dovendosi provvedere con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente. In considerazione della complessità della materia trattata e dell'impossibilità di procedere alla determinazione degli eventuali effetti finanziari, per ciascuno schema di decreto legislativo di cui al comma 1, la corrispondente relazione tecnica evidenzia gli effetti sui saldi di finanza pubblica. Qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri, che non trovino compensazione nel loro ambito, si provvede ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della
Art. 6. Principio e criterio direttivo per l'attuazione della
1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 7. Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni dell'Unione europea e agli accordi internazionali in materia di prodotti e di tecnologie a duplice uso, di sanzioni in materia di embarghi commerciali, di commercio di strumenti di tortura, nonchè per ogni tipologia di operazione di esportazione di materiali proliferanti
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con il Ministro dell'interno, con il Ministro della difesa, con il Ministro della giustizia, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, con le procedure di cui all'articolo 31 della
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 del presente articolo il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della
a) adeguamento al
b) adeguamento al
c) disciplina unitaria della materia dei prodotti a duplice uso, nonchè del commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, coordinando le norme legislative vigenti e apportando le modificazioni e abrogazioni necessarie a garantire la semplificazione e la coerenza logica, sistematica e lessicale della normativa;
d) razionalizzazione delle procedure di rilascio delle licenze di esportazione, con riduzione degli oneri a carico delle imprese e con previsione dell'utilizzo di strumenti autorizzativi semplificati;
e) previsione delle procedure adottabili nei casi di divieto di esportazione, per motivi di sicurezza pubblica o di rispetto dei diritti dell'uomo, dei prodotti a duplice uso non compresi nell'elenco di cui all'allegato I al
f) previsione di misure sanzionatorie penali o amministrative efficaci, proporzionate e dissuasive nei confronti delle violazioni in materia di prodotti e di tecnologie a duplice uso, di commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, nonchè per ogni tipologia di operazione di esportazione di materiali proliferanti, nell'ambito dei limiti di pena previsti dal
g) previsione di misure sanzionatorie penali o amministrative efficaci, proporzionate e dissuasive nei confronti delle violazioni in materia di misure restrittive e di embarghi commerciali, adottati dall'Unione europea ai sensi dell'articolo 215 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
3. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo, con la procedura ivi prevista e nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 2, può emanare disposizioni correttive e integrative del medesimo decreto legislativo.
4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 8. Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'economia e delle finanze e della giustizia, con le procedure di cui all'articolo 31 della
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 del presente articolo il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della
a) aggiornamento delle disposizioni della
b) aggiornamento delle disposizioni della
c) semplificazione e coordinamento di tutte le disposizioni vigenti in materia di finanziamento degli organismi nazionali di normazione, compresi l'articolo 8 della
d) salvaguardia della possibilità di adottare disposizioni attuative del
3. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo, con la procedura ivi prevista e nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 2, può emanare disposizioni correttive e integrative dei medesimi decreti legislativi.
4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 9. Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze e dell'interno, con le procedure di cui all'articolo 31 della
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 del presente articolo il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della
a) fissazione dei criteri per la nomina dei rappresentanti dell'Italia in seno al comitato di cui all'articolo 64 del
b) istituzione di un Comitato nazionale di coordinamento per i prodotti da costruzione, con compiti di coordinamento e di raccordo delle attività delle amministrazioni competenti nel settore dei prodotti da costruzione e di determinazione degli indirizzi volti ad assicurare l'uniformità e il controllo dell'attività di certificazione e di prova degli organismi notificati, e individuazione delle amministrazioni che hanno il compito di istituirlo;
c) costituzione di un Organismo nazionale per la valutazione tecnica europea (ITAB) quale organismo di valutazione tecnica (TAB) ai sensi dell'articolo 29 del
d) individuazione presso il Ministero dello sviluppo economico del Punto di contatto nazionale per i prodotti da costruzione, di cui all'articolo 10, paragrafo 1, del
e) individuazione del Ministero dello sviluppo economico quale autorità notificante ai sensi del capo VII del
f) fissazione dei criteri e delle procedure necessari per la valutazione, la notifica e il controllo degli organismi da autorizzare per svolgere compiti di parte terza nel processo di valutazione e verifica della costanza della prestazione, di cui all'articolo 40 del
g) previsione di disposizioni in tema di proventi e tariffe per le attività connesse all'attuazione del
h) previsione di sanzioni penali o amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle violazioni degli obblighi derivanti dal
i) abrogazione espressa delle disposizioni di legge o di regolamento incompatibili con i decreti legislativi di cui al comma 1;
l) salvaguardia della possibilità di adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del
3. Ai componenti degli organismi di cui alle lettere b) e c) del comma 2 non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti, comunque denominati, fatta eccezione per i costi di missione, che restano a carico dell'amministrazione di appartenenza.
4. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo, con la procedura ivi prevista e nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 2, può emanare disposizioni correttive e integrative dei medesimi decreti legislativi.
5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 10. Delega al Governo per il recepimento della raccomandazione CERS/2011/3 del Comitato europeo per il rischio sistemico, del 22 dicembre 2011, relativa al mandato macroprudenziale delle autorità nazionali
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, con le procedure di cui all'articolo 31 della
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 del presente articolo il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della
a) istituire un Comitato per le politiche macroprudenziali privo di personalità giuridica, quale autorità indipendente designata, ai sensi della raccomandazione CERS/2011/3, per la conduzione delle politiche macroprudenziali;
b) prevedere che al Comitato partecipino la Banca d'Italia, che lo presiede, la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP), che condividono l'obiettivo di salvaguardia della stabilità del sistema finanziario;
c) prevedere che alle sedute del Comitato assistano il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM);
d) prevedere le regole di funzionamento e di voto del Comitato nonchè i casi in cui le decisioni sono rese pubbliche;
e) attribuire il ruolo di guida nelle politiche macroprudenziali alla Banca d'Italia, che svolge le funzioni di segreteria del Comitato;
f) attribuire al Comitato le funzioni, i poteri, gli strumenti e i compiti di cooperazione con altre autorità, nazionali ed europee, previsti dalla raccomandazione CERS/2011/3;
g) attribuire al Comitato il potere di indirizzare raccomandazioni alla CONSOB, all'IVASS e alla COVIP e di inviare comunicazioni al Parlamento e al Governo; le autorità di cui alla presente lettera motivano l'eventuale mancata attuazione delle raccomandazioni stesse;
h) attribuire al Comitato il potere di richiedere alla CONSOB, all'IVASS e alla COVIP tutti i dati e le informazioni necessari all'esercizio delle sue funzioni;
i) prevedere che il Comitato possa acquisire, tramite la CONSOB, l'IVASS e la COVIP in base alle rispettive competenze, le informazioni necessarie per lo svolgimento delle proprie funzioni da soggetti privati che svolgono attività economiche rilevanti ai fini della stabilità finanziaria e da soggetti pubblici, secondo quanto previsto dalla raccomandazione CERS/2011/3, e che, quando le informazioni non possono essere acquisite tramite le autorità di cui alla presente lettera ai sensi delle rispettive legislazioni di settore, il Comitato ne chieda l'acquisizione alla Banca d'Italia, alla quale sono attribuiti i necessari poteri; il Comitato condivide con le autorità i dati e le informazioni necessari all'esercizio delle loro funzioni;
l) prevedere che ai soggetti privati che non ottemperano agli obblighi di fornire le informazioni richieste dalla CONSOB, dall'IVASS e dalla COVIP ai sensi delle rispettive legislazioni di settore, secondo quanto previsto dalla lettera i), sono applicate le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalle medesime legislazioni di settore; negli altri casi prevedere che la Banca d'Italia può irrogare ai soggetti privati che non ottemperano agli obblighi di fornire le informazioni da essa richieste una sanzione amministrativa pecuniaria tale da assicurare il rispetto dei principi di proporzionalità, dissuasività e adeguatezza, secondo un'articolazione che prevede un minimo non inferiore a 5.000 euro e un massimo non superiore a 5 milioni di euro; la Banca d'Italia si può avvalere del Corpo della guardia di finanza per i necessari accertamenti;
m) prevedere che il Comitato presenti annualmente al Governo e alle Camere una relazione sulla propria attività.
3. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo, con la procedura ivi prevista e nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 2, può emanare disposizioni correttive e integrative dei medesimi decreti legislativi.
4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 11. Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri della giustizia e dello sviluppo economico, con le procedure di cui all'articolo 31 della
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 del presente articolo il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della
a) prevedere, in conformità alle definizioni, alla disciplina e alle finalità del
b) ai sensi dell'articolo 14 del
c) stabilire l'entità delle sanzioni amministrative introdotte o modificate ai sensi della lettera b) in modo che, per quanto concerne le sanzioni amministrative pecuniarie, la sanzione applicabile alle società o agli enti sia compresa tra un minimo di 30.000 euro e un massimo di 5 milioni di euro ovvero del 10 per cento del fatturato quando tale importo è superiore a 5 milioni di euro e il fatturato è disponibile e determinabile, e la sanzione applicabile alle persone fisiche sia compresa tra un minimo di 5.000 euro e un massimo di 5 milioni di euro;
d) prevedere procedure di reclamo e di risoluzione stragiudiziale delle controversie tra beneficiari e prestatori di servizi di pagamento, in conformità a quanto previsto dall'articolo 15 del
3. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo, con la procedura ivi prevista e nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 2, può emanare disposizioni correttive e integrative del medesimo decreto legislativo.
4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 12. Principi e criteri direttivi per l'attuazione della
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri della giustizia, degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dello sviluppo economico, con le procedure di cui all'articolo 31 della
a) apportare al
b) designare la Banca d'Italia quale autorità competente per assicurare l'effettiva osservanza delle disposizioni di attuazione della
c) individuare nella Banca d'Italia l'autorità competente a specificare le regole che disciplinano l'accesso degli istituti di pagamento ai conti detenuti presso banche e ad assicurarne il rispetto tenendo conto delle esigenze di concorrenzialità del mercato di riferimento secondo logiche non discriminatorie e di promozione della diffusione dei servizi di pagamento elettronici;
d) prevedere che il servizio di disposizione di ordine di pagamento e il servizio di informazione sui conti, come definiti dalla
e) con riferimento al servizio di disposizione di ordine di pagamento, individuare nella Banca d'Italia l'autorità competente a disciplinare la prestazione del servizio, anche ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'avvio dell'attività e dell'esercizio del controllo sui relativi prestatori;
f) con riferimento al servizio di informazione sui conti, individuare nella Banca d'Italia l'autorità competente a disciplinare la prestazione del servizio, anche ai fini della registrazione e dell'esercizio del controllo sui relativi prestatori;
g) in conformità a quanto previsto dall'articolo 20 della
h) per i prestatori di servizi di pagamento di altro Stato membro dell'Unione europea che prestano servizi di pagamento nel territorio della Repubblica tramite agenti:
1) prevedere l'obbligo di istituire un punto di contatto centrale al ricorrere dei presupposti individuati dalle norme tecniche di regolamentazione previste dall'articolo 29, paragrafo 5, della
2) attribuire alla Banca d'Italia il compito di adottare una disciplina di attuazione, con particolare riguardo alle funzioni che devono essere svolte dai punti di contatto;
i) avvalersi della facoltà di vietare il diritto del beneficiario di imporre spese, tenendo conto della necessità di incoraggiare la concorrenza e di promuovere l'uso di strumenti di pagamento efficienti, e designare l'Autorità garante della concorrenza e del mercato quale autorità competente a verificare l'effettiva osservanza del divieto e ad applicare le relative sanzioni, avvalendosi a tal fine degli strumenti, anche sanzionatori, previsti dal codice del consumo, di cui al
l) prevedere le sanzioni amministrative per le violazioni delle disposizioni dettate in attuazione della
m) prevedere disposizioni transitorie in base alle quali gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica che hanno iniziato a prestare i servizi di pagamento di cui ai punti da 1 a 6 dell'allegato I alla
n) prevedere disposizioni transitorie in base alle quali i prestatori di servizi di pagamento autorizzati a prestare i servizi di pagamento di cui al punto 7 dell'allegato alla
o) apportare tutte le abrogazioni, modificazioni e integrazioni alla normativa vigente, anche di derivazione europea, al fine di assicurare il coordinamento con le disposizioni emanate in attuazione del presente articolo e la complessiva razionalizzazione della disciplina di settore.
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 13. Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, con le procedure di cui all'articolo 31 della
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 del presente articolo il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della
a) apportare al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al
b) attribuire alla Banca d'Italia e alla CONSOB il potere di applicare sanzioni amministrative pecuniarie efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle violazioni degli obblighi previsti dal regolamento, in coerenza con quelle già stabilite dalla parte V, titolo II, del testo unico di cui al
c) prevedere, in conformità alle definizioni, alla disciplina del
3. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo, con la procedura ivi prevista e nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 2, può emanare disposizioni correttive e integrative del medesimo decreto legislativo.
4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 14. Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base
1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base, il Governo è tenuto a seguire, oltre le procedure, i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) apportare al testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, le modifiche necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva 2014/92/UE e dei relativi atti delegati adottati dalla Commissione europea, prevedendo, ove opportuno, il ricorso alla disciplina secondaria della Banca d'Italia; le disposizioni di attuazione della Banca d'Italia sono emanate senza necessità di previa deliberazione del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR); nell'esercizio dei poteri regolamentari la Banca d'Italia tiene conto delle linee guida emanate dall'Autorità bancaria europea ai sensi della direttiva 2014/92/UE e assicura il coordinamento con la vigente disciplina applicabile al conto di pagamento ai sensi del titolo VI del citato testo unico di cui al
b) designare la Banca d'Italia quale autorità amministrativa competente e quale punto di contatto ai sensi degli articoli 21 e 22 della direttiva 2014/92/UE, attribuendole i poteri di vigilanza e di indagine previsti dalla medesima direttiva;
c) estendere alla violazione degli obblighi stabiliti dalla direttiva 2014/92/UE e dall'articolo 127, comma 01, del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, le sanzioni amministrative previste dal medesimo testo unico per l'inosservanza delle disposizioni del titolo VI dello stesso testo unico;
d) avvalersi della facoltà di non applicare, se rilevante, la direttiva 2014/92/UE alla Banca d'Italia e alla Cassa depositi e prestiti Spa;
e) con riferimento al documento informativo sulle spese previsto dall'articolo 4 della direttiva 2014/92/UE:
1) consentire che sia richiesta l'inclusione nel documento informativo di un indicatore sintetico dei costi complessivi che sintetizzi i costi totali annui del conto di pagamento per i consumatori;
2) prevedere che il documento informativo sia fornito insieme con le altre informazioni precontrattuali richieste dalla vigente disciplina applicabile al conto di pagamento;
f) con riferimento al riepilogo delle spese previsto dall'articolo 5 della direttiva 2014/92/UE, prevedere che esso sia fornito insieme con le altre informazioni oggetto delle comunicazioni periodiche richieste dalla vigente disciplina applicabile al conto di pagamento;
g) nel dare attuazione alle disposizioni dell'articolo 7 della direttiva 2014/92/UE sui siti internet di confronto, fare riferimento per quanto possibile alle iniziative private e prevedere che tali disposizioni tengano conto dell'entrata in vigore della disciplina relativa al documento informativo sulle spese e al riepilogo delle spese previsti, rispettivamente, dagli articoli 4 e 5 della direttiva 2014/92/UE;
h) per quanto concerne il trasferimento del conto di pagamento previsto dal capo III della direttiva 2014/92/UE:
1) curare il raccordo con la disciplina di cui agli articoli 2 e 2-bis del
2) stabilire che, quando il prestatore di servizi di pagamento trasferente cessa di accettare i bonifici in entrata e gli addebiti diretti sul conto di pagamento del consumatore, è tenuto a informare tempestivamente il pagatore o il beneficiario delle ragioni del rifiuto dell'operazione di pagamento;
3) valutare se introdurre meccanismi di trasferimento alternativi, purchè siano nell'interesse dei consumatori, senza oneri supplementari per gli stessi e nel rispetto dei termini previsti dalla direttiva 2014/92/UE;
i) con riferimento alla disciplina del conto di pagamento con caratteristiche di base, di cui al capo IV della direttiva 2014/92/UE:
1) imporre l'obbligo di offrire il conto di pagamento con caratteristiche di base alle banche, alla società Poste italiane Spa e agli altri prestatori di servizi di pagamento relativamente ai servizi di pagamento che essi già offrono;
2) prevedere che i prestatori di servizi di pagamento possano rifiutare la richiesta di accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base se il consumatore è già titolare in Italia di un conto di pagamento che gli consente di utilizzare i servizi di cui all'articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 2014/92/UE, salvo il caso di trasferimento del conto, oppure per motivi di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;
3) prevedere la possibilità di includere, tra i servizi che i prestatori di servizi di pagamento sono tenuti a offrire con il conto di pagamento con caratteristiche di base, anche servizi ulteriori rispetto a quelli previsti dall'articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 2014/92/UE, tenendo conto delle esigenze dei consumatori a livello nazionale, esclusa la concessione di qualsiasi forma di affidamento;
4) per i servizi inclusi nel conto di pagamento con caratteristiche di base, diversi da quelli richiamati dall'articolo 17, paragrafo 5, della direttiva 2014/92/UE, prevedere, ove opportuno, un numero minimo di operazioni comprese nel canone annuo e stabilire che il canone annuo e il costo delle eventuali operazioni eccedenti siano ragionevoli e coerenti con finalità di inclusione finanziaria;
5) esercitare la facoltà, prevista dall'articolo 18, paragrafo 4, della direttiva 2014/92/UE, di ammettere l'applicazione di diversi regimi tariffari a seconda del livello di inclusione bancaria del consumatore, individuando le fasce di clientela socialmente svantaggiate alle quali il conto di pagamento con caratteristiche di base è offerto senza spese;
6) promuovere misure a sostegno dell'educazione finanziaria dei consumatori più vulnerabili, fornendo loro orientamento e assistenza per la gestione responsabile delle loro finanze, informarli circa l'orientamento che le organizzazioni di consumatori e le autorità nazionali possono fornire loro e incoraggiare le iniziative dei prestatori di servizi di pagamento volte a combinare la fornitura di un conto di pagamento con caratteristiche di base con servizi indipendenti di educazione finanziaria;
l) mantenere, ove non in contrasto con la direttiva 2014/92/UE, le disposizioni vigenti più favorevoli alla tutela dei consumatori;
m) apportare alla normativa vigente le abrogazioni e le modificazioni occorrenti ad assicurare il coordinamento con le disposizioni emanate in attuazione del presente articolo.
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 15. Delega al Governo per il recepimento della
1. Il Governo è delegato ad adottare, secondo le procedure di cui all'articolo 1, comma 1, e previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, uno o più decreti legislativi al fine di dare organica attuazione alla
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 del presente articolo, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, in quanto compatibili, anche i seguenti principi e criteri direttivi:
a) al fine di orientare e gestire efficacemente le politiche di contrasto dell'utilizzo del sistema economico e finanziario per fini illegali e di graduare i controlli e le procedure strumentali all'attuazione delle medesime politiche in funzione del rischio di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, nel rispetto dei principi e della normativa nazionale ed europea in materia di tutela della riservatezza e protezione dei dati personali:
1) attribuire al Comitato di sicurezza finanziaria, istituito dal
2) limitatamente a quanto compatibile con prioritarie esigenze di ordine pubblico e di tutela della riservatezza, prevedere che gli esiti dell'analisi nazionale del rischio siano documentati, aggiornati e messi a disposizione degli organismi di autoregolamentazione interessati e dei soggetti destinatari degli obblighi stabiliti in attuazione della
3) prevedere che le autorità e le amministrazioni pubbliche competenti, anche tenuto conto dell'analisi nazionale del rischio e degli indirizzi strategici del Comitato di sicurezza finanziaria, conformemente a un approccio alla vigilanza basato sul rischio, nella predisposizione degli strumenti e dei presidi, finalizzati alla prevenzione e al contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, individuino, valutino, comprendano e mitighino il rischio gravante sui settori di rispettiva competenza, anche al fine di sostenere i destinatari degli obblighi soggetti alla rispettiva vigilanza nell'applicazione di misure di adeguata verifica della clientela efficaci e proporzionate al rischio;
4) tenuto conto della natura dell'attività, delle dimensioni e della complessità organizzativa e degli esiti dell'analisi nazionale del rischio di cui al numero 2), prevedere che i soggetti destinatari degli obblighi stabiliti in attuazione della
b) al fine di assicurare la proporzionalità e l'efficacia delle misure adottate in attuazione della
c) al fine di garantire l'efficiente e razionale allocazione delle risorse da destinare al contrasto dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e l'effettività del sistema di prevenzione, in attuazione del principio di approccio basato sul rischio:
1) affidare al Comitato di sicurezza finanziaria, nell'esercizio delle competenze di cui alla lettera a), numero 1), la decisione di non assoggettare agli obblighi stabiliti in attuazione della
1.1) l'attività finanziaria è limitata in termini assoluti, per tale intendendo l'attività il cui fatturato complessivo non ecceda una determinata soglia;
1.2) l'attività finanziaria è limitata a livello di operazioni, per tale intendendo un'attività che non ecceda una soglia massima per cliente e per singola operazione, individuata in funzione del tipo di attività finanziaria;
1.3) l'attività finanziaria non è l'attività principale;
1.4) l'attività finanziaria è accessoria e direttamente collegata all'attività principale;
1.5) l'attività principale non è un'attività menzionata all'articolo 2, paragrafo 1, della
1.6) l'attività finanziaria è prestata soltanto ai clienti dell'attività principale e non è offerta al pubblico in generale;
2) prevedere che, in presenza di un esiguo rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, emerso all'esito di un'adeguata valutazione, gli emittenti di moneta elettronica definita all'articolo 2, numero 2), della
2.1) lo strumento di pagamento non è ricaricabile ovvero è soggetto a un limite mensile massimo delle operazioni di 250 euro utilizzabile solo nel territorio nazionale;
2.2) l'importo massimo memorizzato elettronicamente non supera 250 euro, limite innalzabile fino a 500 euro;
2.3) lo strumento di pagamento è utilizzato esclusivamente per l'acquisto di beni o servizi;
2.4) lo strumento di pagamento non è alimentato con moneta elettronica anonima;
2.5) l'emittente effettua un controllo sulle operazioni o sul rapporto di affari sufficiente a consentire la rilevazione di operazioni anomale o sospette;
3) per gli emittenti di moneta elettronica e per i prestatori di servizi di pagamento di un altro Stato membro dell'Unione europea che prestano servizi di pagamento ovvero di emissione di moneta elettronica nel territorio della Repubblica tramite agenti ovvero soggetti convenzionati:
3.1) prevedere l'obbligo di istituire un punto di contatto centrale al ricorrere dei presupposti individuati dalle norme tecniche di regolamentazione previste dall'articolo 45, paragrafo 10, della
3.2) attribuire alla Banca d'Italia il compito di adottare una disciplina di attuazione, con particolare riguardo alle funzioni che devono essere svolte dai punti di contatto;
4) al fine di assicurare la proporzionalità tra l'entità delle misure preventive di adeguata verifica della clientela e il livello di rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo connesso a determinate tipologie di clientela o di relazioni di affari, apportare alle disposizioni vigenti in materia di adeguata verifica rafforzata di persone politicamente esposte e alla relativa definizione le modifiche necessarie a garantirne la coerenza e l'adeguamento a quanto prescritto dagli standard internazionali del Gruppo d'azione finanziaria internazionale (GAFI) e dalla
5) al fine di assicurare la razionalizzazione e la semplificazione degli adempimenti richiesti in attuazione della
5.1) la responsabilità finale della procedura di adeguata verifica della clientela rimanga, in ultima istanza, ascrivibile al soggetto destinatario degli obblighi di cui alla
5.2) sia comunque garantita la responsabilità dei terzi in ordine al rispetto della
d) al fine di migliorare la trasparenza delle persone giuridiche, degli altri soggetti diversi dalle persone fisiche e dei trust e di contrastare fenomeni di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo commessi o comunque agevolati ricorrendo strumentalmente alla costituzione ovvero all'utilizzo di società, di amministrazioni fiduciarie, di altri istituti affini o di atti e negozi giuridici idonei a costituire autonomi centri di imputazione giuridica:
1) prevedere che le persone giuridiche e gli altri analoghi soggetti, diversi dalle persone fisiche, costituiti ai sensi delle vigenti disposizioni del codice civile, ottengano e conservino informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla propria titolarità effettiva e statuire idonee sanzioni a carico degli organi sociali per l'inosservanza di tale obbligo, anche apportando al codice civile le modifiche che si rendano necessarie;
2) prevedere che, nel rispetto ed entro i limiti dei principi e della normativa nazionale ed europea in materia di tutela della riservatezza e di protezione dei dati personali, le informazioni di cui al numero 1) siano registrate, a cura del legale rappresentante, in un'apposita sezione, ad accesso riservato, del registro delle imprese di cui alla
2.1) alle autorità competenti, senza alcuna restrizione;
2.2) alle autorità preposte al contrasto dell'evasione fiscale, con le modalità e secondo i termini idonei ad assicurarne l'utilizzo per tali finalità;
2.3) ai soggetti destinatari degli obblighi di adeguata verifica della clientela, stabiliti in attuazione della
2.4) ad altri soggetti, compresi i portatori di interessi diffusi, titolari di un interesse specifico, qualificato e differenziato all'accesso, previa apposita richiesta e sempre che l'accesso alle informazioni non esponga il titolare effettivo a pericoli per la propria incolumità ovvero riguardi persone fisiche minori di età o altrimenti incapaci;
3) prevedere, in capo al trustee di trust espressi, disciplinati ai sensi della convenzione sulla legge applicabile ai trusts e sul loro riconoscimento, adottata all'Aja il 1º luglio 1985, resa esecutiva dalla
3.1) dichiarare di agire in veste di trustee, in occasione dell'instaurazione di un rapporto continuativo o professionale ovvero dell'esecuzione di una prestazione occasionale con taluno dei soggetti destinatari degli obblighi di adeguata verifica della clientela, stabiliti in attuazione della
3.2) ottenere e conservare informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla titolarità effettiva del trust, per tali intendendo le informazioni relative all'identità del fondatore, del trustee, del guardiano, se esistente, dei beneficiari o della classe di beneficiari e delle altre persone fisiche che esercitano il controllo effettivo sul trust;
3.3) rendere le informazioni di cui al numero 3.2) prontamente accessibili alle autorità competenti;
4) prevedere che, per i trust produttivi di effetti giuridici rilevanti, a fini fiscali, per l'ordinamento nazionale, le informazioni di cui al numero 3.2) riguardanti i medesimi trust siano registrate in un'apposita sezione del registro delle imprese di cui alla
5) apportare le modifiche necessarie a garantire che i prestatori di servizi relativi a società o trust, diversi dai professionisti assoggettati agli obblighi ai sensi della normativa vigente e delle norme di attuazione della
6) per le attività di assicurazione sulla vita o altre forme di assicurazione legate a investimenti, prevedere che i destinatari degli obblighi stabiliti in attuazione della
e) al fine di prevenire, individuare o compiere i necessari approfondimenti investigativi su attività di riciclaggio dei proventi di attività criminose o di finanziamento del terrorismo e nel rispetto dei principi e della normativa nazionale ed europea in materia di tutela della riservatezza e di protezione dei dati personali, prevedere che i soggetti destinatari degli obblighi stabiliti in attuazione della
f) nel rispetto del vigente assetto istituzionale e di competenze in materia di prevenzione del riciclaggio dei proventi di attività criminose e del finanziamento del terrorismo, al fine di migliorare il coordinamento e la cooperazione tra le autorità e le amministrazioni pubbliche competenti e di adeguare il quadro normativo nazionale alle prescrizioni della
1) abbia tempestivo accesso alle informazioni finanziarie, amministrative e, ferma restando la previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria procedente rispetto alle informazioni coperte da segreto investigativo, alle informazioni investigative in possesso delle autorità e degli organi competenti necessarie per assolvere i propri compiti in modo adeguato, anche attraverso modalità concordate che garantiscano le finalità di cui alla
2) cooperi con le FIU di altri Stati utilizzando l'intera gamma delle fonti informative e dei poteri di cui dispone, scambiando ogni informazione ritenuta utile per il trattamento o per l'analisi di informazioni collegate al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo, impiegando canali protetti di comunicazione e tecnologie avanzate per l'incrocio dei dati, subordinando al previo consenso della controparte estera l'utilizzazione delle informazioni ricevute per scopi diversi dalle analisi dell'Unità stessa e fornendo a sua volta il consenso alle controparti estere a simili utilizzazioni delle informazioni rese a condizione che non siano compromesse indagini in corso;
3) individui le operazioni che devono essere comunicate in base a criteri oggettivi, emani indicatori di anomalia e istruzioni per la rilevazione e la segnalazione delle operazioni e definisca modalità di comunicazione al soggetto segnalante degli esiti delle segnalazioni di operazioni sospette, anche sulla base dei flussi di ritorno delle informazioni ricevuti dagli organi investigativi;
g) rafforzare i presidi di tutela della riservatezza e della sicurezza dei segnalanti, delle segnalazioni di operazioni sospette, dei risultati delle analisi e delle informazioni acquisite anche negli scambi con le FIU e incoraggiare le segnalazioni di violazioni potenziali o effettive della normativa di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose o di finanziamento del terrorismo;
h) al fine di garantire il rispetto dei principi di ne bis in idem sostanziale e di effettività, proporzionalità e dissuasività delle sanzioni irrogate per l'inosservanza delle disposizioni adottate in attuazione della
1) limitare la previsione di fattispecie incriminatrici alle sole condotte di grave violazione degli obblighi di adeguata verifica e di conservazione dei documenti, perpetrate attraverso frode o falsificazione, e di violazione del divieto di comunicazione dell'avvenuta segnalazione, prevedendo sanzioni penali adeguate alla gravità della condotta e non eccedenti, nel massimo, tre anni di reclusione e 30.000 euro di multa;
2) graduare l'entità e la tipologia delle sanzioni amministrative tenuto conto:
2.1) della natura, di persona fisica o giuridica, del soggetto cui è ascrivibile la violazione;
2.2) del settore di attività, delle dimensioni e della complessità organizzativa dei soggetti obbligati e, in funzione di ciò, delle differenze tra enti creditizi e finanziari e altri soggetti obbligati;
3) prevedere che, in caso di violazione commessa da una persona giuridica, la sanzione possa essere applicata ai membri dell'organo di gestione o alle altre persone fisiche titolari di poteri di amministrazione, direzione o controllo all'interno dell'ente, ove venga accertata la loro responsabilità;
4) prevedere che, in caso di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime delle disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela, di segnalazione di operazioni sospette, di conservazione dei documenti e di controlli interni, le misure sanzionatorie comprendano almeno:
4.1) una dichiarazione pubblica che individua la persona fisica o giuridica responsabile e la natura della violazione;
4.2) un ordine che impone alla persona fisica o giuridica di porre termine al comportamento vietato e di astenersi dal ripeterlo;
4.3) nel caso in cui l'autore della violazione sia soggetto ad autorizzazione o altro titolo abilitativo, la revoca o, ove possibile, la sospensione dell'autorizzazione ovvero un'altra sanzione disciplinare equivalente da parte dell'autorità di vigilanza di settore o dell'organismo di autoregolamentazione competenti, nel rispetto dei presupposti e delle procedure eventualmente previsti dalla specifica normativa di settore;
4.4) per le persone fisiche, titolari di poteri di amministrazione, direzione o controllo all'interno della persona giuridica obbligata e ritenute responsabili della violazione ovvero per qualsiasi altra persona fisica ritenuta responsabile della violazione, l'interdizione temporanea dall'esercizio delle funzioni per un tempo non superiore a cinque anni;
4.5) sanzioni amministrative pecuniarie con un minimo edittale non inferiore a 2.500 euro e con un massimo edittale pari almeno al doppio dell'importo dei profitti ricavati dalle violazioni accertate, quando tale importo può essere determinato, e comunque non inferiore a un milione di euro;
5) fatte salve le misure di cui al numero 4), prevedere, in caso di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime delle disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela, di segnalazione di operazioni sospette, di conservazione dei documenti e di controlli interni, commesse da enti creditizi o finanziari:
5.1) sanzioni amministrative pecuniarie comprese tra 30.000 euro e il 10 per cento del fatturato ove applicate alla persona giuridica;
5.2) sanzioni amministrative pecuniarie comprese tra 10.000 euro e un massimo di 5 milioni di euro ove applicate alle persone fisiche responsabili;
6) per le violazioni di scarse offensività e pericolosità commesse da enti creditizi o finanziari prevedere, in alternativa alla sanzione pecuniaria, una dichiarazione pubblica che individua la persona fisica o giuridica responsabile e la natura della violazione e un ordine che impone alla persona giuridica di porre termine al comportamento vietato e di astenersi dal ripeterlo, nonchè l'irrogazione di una sanzione pecuniaria maggiorata per la violazione del medesimo ordine;
7) nel rispetto della legislazione vigente, attribuire alle autorità di vigilanza il potere di definire, con proprio regolamento e in modo da assicurare agli interessati la piena conoscenza degli atti istruttori e il contraddittorio in forma scritta e orale con l'autorità procedente, disposizioni attuative con riferimento alle sanzioni da esse irrogate, aventi a oggetto, tra l'altro, la definizione della nozione di fatturato utile per la determinazione della sanzione, la procedura sanzionatoria e le modalità di pubblicazione delle sanzioni;
8) prevedere che la Banca d'Italia possa irrogare sanzioni, nel rispetto dei principi e criteri direttivi previsti dal presente articolo, per le infrazioni del
9) nel rispetto dei principi di proporzionalità e di adeguatezza e della normativa nazionale ed europea in materia di tutela della riservatezza e di protezione dei dati personali, disciplinare le modalità di pubblicazione dei provvedimenti di irrogazione delle sanzioni, in attuazione dell'articolo 60 della
10) nel rispetto, ove compatibili, dei principi contenuti nei numeri 2), 3), 4.1), 4.2), 4.3) e 4.4), apportare le opportune modifiche alle disposizioni sanzionatorie di diritto interno, applicabili alla violazione dei regolamenti europei in materia di contrasto del finanziamento del terrorismo, garantendo altresì omogeneità sanzionatoria rispetto alle previsioni restrittive contenute nei regolamenti europei adottati per contrastare l'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionali;
i) al fine di non recare pregiudizio allo svolgimento delle indagini e delle analisi finanziarie riconducibili all'attività di prevenzione, contrasto e repressione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonchè di garantire l'efficiente svolgimento, da parte delle autorità preposte, delle funzioni di rispettiva competenza in materia, prevedere, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, limitazioni o esclusioni del diritto di accesso ai dati personali previsto dall'articolo 7 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al
l) al fine di monitorare e di contrastare i fenomeni criminali, compresi il riciclaggio di denaro e il reimpiego di proventi di attività illecite connessi o comunque riconducibili alle attività di compravendita all'ingrosso e al dettaglio di oggetti in oro e di preziosi usati, da parte di operatori non soggetti alla disciplina di cui alla
m) prevedere espressamente che le disposizioni adottate in attuazione della
n) apportare alle disposizioni vigenti emanate in attuazione delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE le modifiche necessarie al corretto e integrale recepimento della
o) prevedere che, ai fini del rispetto degli obblighi di registrazione, i professionisti conservino la documentazione, i dati e le informazioni acquisiti in sede di adeguata verifica nel fascicolo relativo a ciascun cliente;
p) prevedere che, nei casi in cui l'astensione dalla prestazione professionale non sia possibile, in quanto sussista un obbligo di legge di ricevere l'atto ovvero l'esecuzione dell'operazione per sua natura non possa essere rinviata o in quanto l'astensione possa ostacolare le indagini, permanga l'obbligo di segnalazione nei casi in cui l'operazione è sospetta;
q) al fine di assicurare un più efficace e immediato controllo sulla regolarità dell'esercizio dell'attività degli agenti in attività finanziaria che prestano esclusivamente servizi di pagamento per conto di istituti di pagamento ai sensi dell'articolo 128-quater, commi 6 e 7, del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, nel settore dei servizi di rimessa di denaro definiti dall'articolo 1, comma 1, lettera n), del
3. Dall'attuazione del presente articolo e dai decreti legislativi ivi previsti non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, dovendosi provvedere con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente. In considerazione della complessità della materia trattata e dell'impossibilità di procedere alla determinazione degli eventuali effetti finanziari, per ciascuno schema di decreto legislativo la corrispondente relazione tecnica evidenzia gli effetti sui saldi di finanza pubblica. Qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri, che non trovano compensazione nel proprio ambito, si provvede ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della
Art. 16. Principi e criteri direttivi per l'attuazione della
1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della
a) adottare le definizioni di residuo della lavorazione e di residui dell'agricoltura, dell'acquacoltura, della pesca e della silvicoltura introdotte dalla
b) valutare la possibilità di concorrere all'adempimento degli obblighi di cui alla
Art. 17. Principi e criteri direttivi per l'attuazione della
1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della
a) aggiornare la disciplina generale relativa agli stabilimenti che producono emissioni nell'atmosfera non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, mediante la modifica e l'integrazione delle disposizioni della parte quinta del
b) razionalizzare le procedure autorizzative per gli stabilimenti di cui alla lettera a), anche al fine di garantire il coordinamento con la normativa vigente in materia di autorizzazione unica ambientale;
c) aggiornare l'allegato I alla parte quinta del
d) riconoscere agli impianti di combustione medi esistenti un periodo di tempo sufficiente per adeguarsi sul piano tecnico alle nuove prescrizioni;
e) aggiornare il sistema delle sanzioni penali e amministrative previsto dalla parte quinta del
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alla sua attuazione con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 18. Attuazione della direttiva 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sull'equipaggiamento marittimo e che abroga la
1. Ai sensi degli articoli 30, comma 2, lettera c), e 35, comma 1, della
Art. 19. Delega al Governo per l'attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'economia e delle finanze, un decreto legislativo recante le norme occorrenti per dare attuazione alla decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato, nel rispetto delle procedure e dei principi e criteri direttivi generali rispettivamente stabiliti dall'articolo 31, commi 2, 3, 5 e 9, e dall'articolo 32, comma 1, lettere a), e), f) e g), della
a) prevedere, tenendo conto delle disposizioni incriminatrici già vigenti, che sia punito chiunque promette, offre o dà, per sè o per altri, anche per interposta persona, denaro o altra utilità non dovuti a un soggetto che svolge funzioni dirigenziali o di controllo o che comunque presta attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive presso società o enti privati, affinchè esso compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio;
b) prevedere che sia altresì punito chiunque, nell'esercizio di funzioni dirigenziali o di controllo, ovvero nello svolgimento di un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, presso società o enti privati, sollecita o riceve, per sè o per altri, anche per interposta persona, denaro o altra utilità non dovuti, ovvero ne accetta la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio;
c) prevedere la punibilità dell'istigazione alle condotte di cui alle lettere a) e b);
d) prevedere che per il reato di corruzione tra privati siano applicate la pena della reclusione non inferiore nel minimo a sei mesi e non superiore nel massimo a tre anni nonchè la pena accessoria dell'interdizione temporanea dall'esercizio dell'attività nei confronti di colui che esercita funzioni direttive o di controllo presso società o enti privati, ove già condannato per le condotte di cui alle lettere b) e c);
e) prevedere la responsabilità delle persone giuridiche in relazione al reato di corruzione tra privati, punita con una sanzione pecuniaria non inferiore a duecento quote e non superiore a seicento quote nonchè con l'applicazione delle sanzioni amministrative interdittive di cui all'articolo 9 del
2. Sullo schema del decreto legislativo di recepimento della decisione quadro di cui al comma 1 è acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica secondo le modalità e i termini di cui all'articolo 31, comma 3, della
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alla sua attuazione con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 20. Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2014/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online nel mercato interno
1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva 2014/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online nel mercato interno, il Governo si attiene, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, anche ai seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) assicurare che la Società italiana degli autori ed editori e gli altri organismi di gestione collettiva garantiscano idonei requisiti di trasparenza, efficienza e rappresentatività, comunque adeguati a fornire ai titolari dei diritti una puntuale rendicontazione dell'attività svolta nel loro interesse;
b) vietare alla Società italiana degli autori ed editori e agli altri organismi di gestione collettiva di imporre ai titolari dei diritti qualsiasi obbligo che non sia oggettivamente necessario per la gestione e per la protezione dei loro diritti e interessi;
c) definire i requisiti di adesione alla Società italiana degli autori ed editori e agli altri organismi di gestione collettiva sulla base di criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori;
d) prescrivere che gli statuti della Società italiana degli autori ed editori e degli altri organismi di gestione collettiva stabiliscano adeguati, equilibrati ed efficaci meccanismi di partecipazione dei loro membri al processo decisionale dell'organismo;
e) stabilire che la Società italiana degli autori ed editori e gli altri organismi di gestione collettiva distribuiscano regolarmente e con la necessaria diligenza gli importi dovuti ai titolari dei diritti che hanno loro conferito mandato e che la distribuzione avvenga entro nove mesi a decorrere dalla fine dell'esercizio finanziario nel corso del quale sono stati incassati i proventi dei diritti;
f) prevedere che la Società italiana degli autori ed editori e gli altri organismi di gestione collettiva ripartiscano gli importi dovuti ai titolari dei diritti con criteri di economicità, quanto più possibile su base analitica, in rapporto alle singole utilizzazioni delle opere;
g) prevedere che gli utilizzatori siano obbligati a presentare alla Società italiana degli autori ed editori e agli altri organismi di gestione collettiva, nel rispetto dei tempi richiesti, rapporti periodici di utilizzo accurati, predisposti sulla base di un modello tipizzato, nonchè ogni informazione necessaria relativa alle utilizzazioni oggetto delle licenze o dei contratti; stabilire, inoltre, in caso di violazione di tale obbligo, conseguenti sanzioni amministrative, fermo restando il diritto alle azioni civili;
h) assicurare la messa a disposizione, da parte della Società italiana degli autori ed editori e degli altri organismi di gestione collettiva, di procedure efficaci e tempestive per il trattamento dei reclami, l'implementazione di sistemi efficienti di risoluzione alternativa delle controversie e il ricorso a procedure giurisdizionali, nei termini di cui alla direttiva 2014/26/UE;
i) riformare l'attività di riscossione della Società italiana degli autori ed editori e degli altri organismi di gestione collettiva in modo da aumentarne l'efficacia e la diligenza e in particolare, con riferimento all'attività dei mandatari territoriali, da garantire trasparenti modalità di selezione pubblica sulla base di adeguati requisiti di professionalità e di onorabilità, il rafforzamento dei controlli sul loro operato, un'equa e proporzionata distribuzione territoriale nonchè l'uniforme applicazione delle tariffe stabilite, evitando la costituzione di situazioni di potenziale conflitto di interessi e di cumulo di mandati incompatibili;
l) prevedere forme di riduzione o di esenzione dalla corresponsione dei diritti d'autore riconosciute a organizzatori di spettacoli dal vivo con meno di cento partecipanti, ovvero con giovani esordienti titolari di diritti d'autore, nonchè in caso di eventi o ricorrenze particolari individuati con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, garantendo che, in tali ipotesi, la Società italiana degli autori ed editori remuneri in forma compensativa i titolari dei diritti;
m) assicurare la trasparenza della Società italiana degli autori ed editori e degli altri organismi di gestione collettiva attraverso la previsione dell'obbligo di pubblicazione, nei rispettivi siti internet, dello statuto, delle condizioni di adesione, della tipologia di contratti applicabile, delle tariffe e delle linee di politica generale sulla distribuzione degli importi dovuti ai titolari di diritti, della relazione di trasparenza annuale nonchè, per gli organismi di gestione collettiva operanti in virtù di specifiche disposizioni di legge, attraverso la previsione dell'obbligo di trasmettere alle Camere una relazione annuale sui risultati dell'attività svolta;
n) ridefinire, in conformità alle disposizioni della direttiva 2014/26/UE e sulla base delle esigenze rappresentate dal mercato, i requisiti minimi necessari per le imprese che intendono svolgere attività di intermediazione dei diritti connessi, attualmente stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dall'articolo 39, comma 3, del
Art. 21. Attuazione della
1. Ai sensi degli articoli 30, comma 2, lettera c), e 35, comma 1, della
Allegato A
(Articolo 1, comma 1)
1)
2)
Allegato B
(Articolo 1, comma 1)
1) Direttiva 2014/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online nel mercato interno (termine di recepimento: 10 aprile 2016);
2) direttiva 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base (termine di recepimento: 18 settembre 2016);
3)
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9)