§ 9.1.9 - Regolamento 19 dicembre 2001, n. 2560.
Regolamento (CE) n. 2560/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai pagamenti transfrontalieri in euro.


Settore:Normativa europea
Materia:9. affari fiscali
Capitolo:9.1 questioni generali
Data:19/12/2001
Numero:2560


Sommario
Art. 1.  Oggetto e ambito d'applicazione.
Art. 2.  Definizioni.
Art. 3.  Commissioni sulle operazioni transfrontaliere di pagamento elettronico e sui bonifici transfrontalieri.
Art. 4.  Trasparenza delle commissioni.
Art. 5.  Misure per facilitare i bonifici transfrontalieri.
Art. 6.  Obblighi degli Stati membri.
Art. 7.  Rispetto del presente regolamento.
Art. 8.  Clausola di riesame.
Art. 9.  Entrata in vigore.


§ 9.1.9 - Regolamento 19 dicembre 2001, n. 2560. [1]

Regolamento (CE) n. 2560/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai pagamenti transfrontalieri in euro.

(G.U.C.E. 28 dicembre 2001, n. L 344).

 

     Il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95, paragrafo 1,

     vista la proposta della Commissione,

     visto il parere del Comitato economico e sociale,

     visto il parere della Banca centrale europea,

     deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato,

     considerando quanto segue:

     (1) La direttiva 97/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 1997, sui bonifici transfrontalieri, era diretta a migliorare i servizi di bonifico transfrontaliero e, in particolare, la loro efficienza. Lo scopo era di consentire in particolare ai consumatori e alle piccole e medie imprese di effettuare bonifici in modo rapido, affidabile ed economico da un punto all'altro della Comunità. Tali bonifici e, più in generale, i pagamenti transfrontalieri sono tuttora estremamente costosi se confrontati ai pagamenti a livello nazionale. Dai risultati di uno studio, effettuato dalla Commissione e divulgato il 20 settembre 2001, emerge che sui costi dei bonifici i consumatori non ricevono informazioni sufficienti o non ne ricevono affatto, e che il costo medio dei bonifici transfrontalieri è mutato ben poco dal 1993, allorché fu effettuato uno studio analogo.

     (2) La comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, del 31 gennaio 2000, su "I pagamenti al dettaglio nel mercato interno", nonché le risoluzioni del Parlamento europeo del 26 ottobre 2000 sulla comunicazione della Commissione e del 4 luglio 2001 sui mezzi per aiutare gli operatori economici nel passaggio all'euro, e le relazioni della Banca centrale europea del settembre 1999 e 2000 sul miglioramento dei servizi di pagamenti transfrontalieri, hanno tutte sottolineato la necessità e l'urgenza di miglioramenti concreti in questo settore.

     (3) La comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale, al Comitato delle regioni e alla Banca centrale europea del 3 aprile 2001 sui preparativi per l'introduzione delle banconote e delle monete in euro annunciava già che la Commissione intende utilizzare tutti i mezzi a sua disposizione e adottare tutti i provvedimenti necessari per garantire che i costi delle operazioni transfrontaliere siano allineati più strettamente a quelli delle transazioni nazionali e che la zona dell'euro divenga a tale proposito trasparente e comprensibile per i cittadini europei in quanto "area di pagamento interna".

     (4) Rispetto all'obiettivo riaffermato al momento dell'introduzione dell'euro scritturale di pervenire, per l'euro, ad una tariffazione identica o quanto meno simile, non è stato possibile costatare alcun risultato visibile quanto alla riduzione dei costi dei pagamenti transfrontalieri rispetto a quelli dei pagamenti nazionali.

     (5) Il volume dei pagamenti transfrontalieri cresce costantemente man mano che si compie il processo di completamento del mercato interno. In questo spazio senza frontiere, i pagamenti sono stati resi ancor più facili dall'introduzione dell'euro.

     (6) Il mantenimento di un livello di commissioni più alto per i pagamenti transfrontalieri rispetto a quello delle commissioni per i pagamenti nazionali costituisce un freno agli scambi transfrontalieri e dunque un ostacolo al corretto funzionamento del mercato interno. Ciò può altresì incidere sulla fiducia nell'utilizzazione dell'euro. Pertanto, al fine di facilitare il funzionamento del mercato interno, è necessario garantire che le commissioni sui pagamenti transfrontalieri eseguiti in euro siano le stesse delle commissioni sui pagamenti in euro eseguiti all'interno degli Stati membri, il che rafforzerà altresì la fiducia nell'euro.

     (7) Per le operazioni transfrontaliere di pagamento elettronico in euro, il principio della parità delle commissioni dovrebbe applicarsi, tenuto conto dei periodi di adattamento e del sovraccarico di lavoro per gli enti coinvolti nel passaggio all'euro, a decorrere dal 1° luglio 2002. Al fine di consentire la creazione delle infrastrutture e delle condizioni necessarie, occorre prevedere un periodo di transizione per i bonifici transfrontalieri fino al 1° luglio 2003.

     (8) Nella fase attuale non è opportuno applicare il principio della parità delle commissioni agli assegni cartacei, in quanto la natura di questi ultimi non consente un trattamento altrettanto efficace quanto quello relativo ad altri mezzi di pagamento, in particolare ai pagamenti elettronici. Il principio della trasparenza delle commissioni dovrebbe invece applicarsi anche agli assegni.

     (9) Al fine di consentire al consumatore di valutare i costi di un pagamento transfrontaliero, è necessario che questi sia informato della commissione applicata e di ogni sua variazione. Lo stesso vale nel caso in cui il pagamento transfrontaliero in euro implichi un'altra valuta.

     (10) Il presente regolamento non impedisce agli enti di poter offrire una tariffa globale per vari servizi di pagamento, purché ciò non determini discriminazioni fra pagamenti transfrontalieri e nazionali.

     (11) È importante anche prevedere miglioramenti per facilitare l'esecuzione dei pagamenti transfrontalieri da parte degli enti di pagamento. A questo riguardo, è opportuno promuovere l'uniformazione, in particolare per la numerazione internazionale dei conti bancari ("International Bank Account Number", IBAN) e il codice di identificazione bancario ("Bank Identifier Code", BIC) necessari per il trattamento automatizzato dei bonifici transfrontalieri. L'uso quanto più ampio possibile di questi codici è considerato essenziale. Infine, occorrerebbe eliminare altre misure che comportano costi aggiuntivi al fine di ridurre gli oneri che gravano sui consumatori per i pagamenti transfrontalieri.

     (12) Per alleggerire gli oneri che gravano sugli enti che effettuano pagamenti transfrontalieri, è opportuno sopprimere progressivamente gli obblighi di dichiarazione sistematica previsti ai fini delle statistiche della bilancia dei pagamenti.

     (13) Al fine di garantire il rispetto del presente regolamento gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché esistano procedure di reclamo e di ricorso adeguate ed efficaci per la risoluzione di eventuali controversie tra un ordinante e il suo ente di pagamento o tra un beneficiario e il suo ente di pagamento, avvalendosi se del caso delle procedure esistenti.

     (14) È auspicabile che la Commissione presenti entro il 1° luglio 2004 una relazione sull'applicazione del presente regolamento.

     (15) È opportuno prevedere una procedura che consenta di applicare il presente regolamento anche ai pagamenti transfrontalieri effettuati nella valuta di un altro Stato membro, qualora quest'ultimo decida in tal senso,

     hanno adottato il presente regolamento:

 

Art. 1. Oggetto e ambito d'applicazione.

     Il presente regolamento detta norme sui pagamenti transfrontalieri in euro, destinate ad assicurare che le commissioni applicate a tali pagamenti siano uguali a quelle applicate ai pagamenti in euro effettuati all'interno di uno Stato membro.

     Esso si applica ai pagamenti transfrontalieri in euro d'importo non superiore ai 50.000 EUR eseguiti nella Comunità.

     Il presente regolamento non si applica ai pagamenti transfrontalieri effettuati tra enti per loro proprio conto.

 

     Art. 2. Definizioni.

     Ai fini del presente regolamento, valgono le seguenti definizioni:

     a) "pagamenti transfrontalieri":

     i) "bonifici transfrontalieri", vale a dire le operazioni effettuate su iniziativa di un ordinante tramite un ente o una sua succursale insediati in uno Stato membro, al fine di mettere una somma di denaro a disposizione di un beneficiario presso un ente o una sua succursale insediati in un altro Stato membro; l'ordinante e il beneficiario possono essere la stessa persona;

     ii) "operazioni transfrontaliere di pagamento elettronico", vale a dire:

     - i trasferimenti transfrontalieri di fondi effettuati mediante uno strumento di pagamento elettronico, ad eccezione dei trasferimenti ordinati ed eseguiti dagli enti,

     - il prelievo transfrontaliero di denaro contante mediante uno strumento di pagamento elettronico e il caricamento o scaricamento di uno strumento di moneta elettronica, presso un distributore automatico di banconote situato nei locali dell'emittente o di un ente impegnato contrattualmente ad accettare lo strumento di pagamento;

     iii) "assegni transfrontalieri", vale a dire gli assegni cartacei definiti nella convenzione di Ginevra per l'unificazione del diritto in materia di assegni bancari (chèques), del 19 marzo 1931, emessi presso un ente situato all'interno della Comunità, e utilizzati per pagamenti transfrontalieri all'interno della Comunità;

     b) "strumento di pagamento elettronico", uno strumento di pagamento con accesso a distanza o uno strumento di moneta elettronica che consente al titolare di effettuare una o più operazioni di pagamento elettronico;

     c) "strumento di pagamento con accesso a distanza", uno strumento che consente al titolare di un conto presso un ente di avere accesso ai fondi detenuti su tale conto, al fine di eseguire un pagamento a favore di un terzo, di norma attraverso l'impiego di un codice di identificazione personale od altra analoga prova di identità; detto strumento comprende in particolare le carte di pagamento (carte di credito, carte di debito, carte di debito differito o ricaricabili) e le carte abilitate ai servizi bancari per telefono o a domicilio. Questa definizione non include i bonifici transfrontalieri;

     d) "strumento di moneta elettronica", uno strumento di pagamento ricaricabile, ossia una carta prepagata o una memoria di calcolatore nelle quali le unità di valore sono caricate elettronicamente;

     e) "ente", ogni persona fisica o giuridica la quale, nell'ambito della propria attività, esegua pagamenti transfrontalieri;

     f) "commissioni applicate", le commissioni e spese addebitate da un ente e direttamente connesse con il pagamento transfrontaliero in euro.

 

     Art. 3. Commissioni sulle operazioni transfrontaliere di pagamento elettronico e sui bonifici transfrontalieri.

     1. Dal 1° luglio 2002 le commissioni applicate da un ente sulle operazioni transfrontaliere di pagamento elettronico in euro fino a un massimo di 12.500 EUR sono uguali a quelle addebitate dallo stesso ente sui pagamenti corrispondenti in euro eseguiti nello Stato membro dove è stabilito detto ente.

     2. Dal 1° luglio 2003 al più tardi le commissioni applicate da un ente sui bonifici transfrontalieri in euro fino a un massimo di 12.500 EUR sono uguali a quelle addebitate dallo stesso ente sui bonifici corrispondenti in euro eseguiti nello Stato membro dove è stabilito detto ente.

     3. A decorrere dal 1° gennaio 2006 l'importo di 12.500 EUR è portato a 50.000 EUR.

 

     Art. 4. Trasparenza delle commissioni.

     1. Ogni ente mette a disposizione dei propri clienti, in forma chiara e comprensibile, per iscritto, e, ove necessario, secondo le disposizioni nazionali, anche elettronicamente, informazioni preliminari sulle commissioni applicate per i pagamenti transfrontalieri e per i pagamenti effettuati nello Stato membro dove l'ente è stabilito.

     Gli Stati membri possono prevedere l'obbligo di far figurare sui libretti di assegni un'avvertenza ai consumatori relativa alle commissioni percepite per l'utilizzo transfrontaliero degli assegni.

     2. Qualsiasi variazione delle commissioni è comunicata, prima della data di applicazione, secondo le modalità indicate al paragrafo 1.

     3. Nel caso in cui addebitino una commissione per il cambio di valuta da e in euro, gli enti forniscono ai propri clienti:

     a) informazioni preliminari su tutte le commissioni di cambio che intendono applicare;

     b) informazioni specifiche sulle commissioni di cambio che sono state applicate.

 

     Art. 5. Misure per facilitare i bonifici transfrontalieri.

     1. L'ente comunica, se del caso, a ciascun cliente che ne faccia richiesta, il proprio codice d'identificazione della banca (codice BIC) e il numero internazionale del conto bancario (codice IBAN) del cliente stesso.

     2. Il cliente fornisce, su richiesta dell'ente che esegue il bonifico, il codice IBAN del beneficiario e il codice BIC dell'ente del beneficiario. Se il cliente non fornisce le informazioni precitate, l'ente può addebitargli commissioni supplementari. In tal caso l'ente deve mettere a disposizione della clientela informazioni riguardo alle commissioni supplementari, a norma dell'articolo 4.

     3. A decorrere dal 1° luglio 2003, gli enti indicano negli estratti conto di ogni cliente, o in un allegato di tali estratti, il codice IBAN del cliente e il codice BIC dell'ente.

     4. Per qualsiasi fatturazione transfrontaliera di beni e servizi nella Comunità il fornitore che accetta il pagamento tramite bonifico comunica ai suoi clienti il proprio codice IBAN e il codice BIC del suo ente.

 

     Art. 6. Obblighi degli Stati membri.

     1. Gli Stati membri sopprimono, dal 1° luglio 2002 al più tardi, ogni obbligo di dichiarazione previsto dal diritto interno ai fini delle statistiche della bilancia dei pagamenti e relativo ai pagamenti transfrontalieri non superiori a 12.500 EUR.

     2. Gli Stati membri sopprimono, dal 1° luglio 2002 al più tardi, ogni obbligo previsto dal diritto interno riguardante le informazioni minime sui dati del beneficiario, che impedisca l'automazione dell'esecuzione di un pagamento.

 

     Art. 7. Rispetto del presente regolamento.

     Il rispetto del presente regolamento è assicurato mediante sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive.

 

     Art. 8. Clausola di riesame.

     Entro il 1° luglio 2004 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del presente regolamento, in particolare sui seguenti aspetti:

     - evoluzione delle infrastrutture in materia di sistemi di pagamento transfrontaliero,

     - opportunità di migliorare i servizi al consumatore rafforzando le condizioni di concorrenza nella prestazione di servizi di pagamento transfrontalieri,

     - effetti dell'applicazione del presente regolamento sulle commissioni relative ai pagamenti effettuati all'interno di uno Stato membro,

     - opportunità di portare l'importo di cui all'articolo 6, paragrafo 1, a 50.000 EUR a decorrere dal 1° gennaio 2006, tenendo conto delle eventuali conseguenze per le imprese.

     Tale relazione è corredata, se del caso, di proposte di modifica.

 

     Art. 9. Entrata in vigore.

     Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

     Il presente regolamento è altresì applicabile ai pagamenti transfrontalieri effettuati nella valuta di un altro Stato membro che abbia notificato alla Commissione la sua decisione di estenderne l'applicazione alla sua valuta. La notifica è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dalla Commissione. L'estensione ha effetto quattordici giorni dopo la suddetta pubblicazione.

 


[1] Abrogato dall'art. 16 del Regolamento (CE) n. 924/2009, con la decorrenza ivi prevista.