Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 69. Norme penalistiche |
Capitolo: | 69.4 sanzioni amministrative e depenalizzazione |
Data: | 18/08/2015 |
Numero: | 135 |
Sommario |
Art. 1. Finalità e ambito di applicazione |
Art. 2. Definizioni |
Art. 3. (Sanzioni ai sensi del regolamento (UE) n. 260/2012). |
Art. 4. (Sanzioni ai sensi del regolamento (UE) 2021/1230 |
Art. 5. (Autorità competente per l'irrogazione delle sanzioni). |
Art. 5 bis. (Criteri per la determinazione delle sanzioni). |
Art. 5 ter. (Controlli della Banca d'Italia). |
Art. 6. Esposti alla Banca d'Italia |
Art. 7. Ricorso stragiudiziale |
Art. 8. Disposizioni transitorie e finali |
Art. 9. Clausola di invarianza finanziaria |
§ 69.4.89 - D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 135.
Attuazione dell'articolo 11 del Regolamento (UE) n. 260/2012 del 14 marzo 2012 che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e disposizioni sanzionatorie per le violazioni del Regolamento (UE) 2021/1230 relativo ai pagamenti transfrontalieri nell'Unione [1].
(G.U. 31 agosto 2015, n. 201)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 14 della
Visto il
Visto il
Visto il
Visto il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, approvato con il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, ed in particolare gli articoli 145 e 146;
Visto il
Visto il
Visto il
Vista la
Vista la
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 21 aprile 2015;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 6 agosto 2015;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1. Finalità e ambito di applicazione
1. Il presente decreto reca la disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni del
Art. 2. Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di cui:
a) all'articolo 2, paragrafo 1, n. 8), del
b) all'articolo 2, paragrafo 1, n. 18), del citato
c) all'articolo 2, paragrafo 1, n. 22), del citato
2. Si applicano inoltre le seguenti definizioni:
a)
b)
c) servizi di pagamento: le attività commerciali elencate nell'allegato alla
d) gestore o gestore ufficiale: società o ente che gestisce sistemi di pagamento al dettaglio o singole fasi di questi;
e) partecipante a un sistema di pagamento: società o ente che partecipa a un sistema di pagamento al dettaglio assumendo gli obblighi derivanti dalla disciplina contrattuale che regola la partecipazione al sistema.
Art. 3. (Sanzioni ai sensi del
1. Salvo che il fatto costituisca reato, si applica nei confronti dei prestatori di servizi di pagamento la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 fino a euro 5 milioni ovvero fino al 10 per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a euro 5 milioni e il fatturato è disponibile e determinabile, per le seguenti violazioni del
2. Qualora il prestatore di servizi di pagamento mandante rilevi nel comportamento dell'agente in servizi di pagamento le violazioni previste dall'articolo 3, dall'articolo 5, paragrafi, 1, 2, 3, 6, 7 e 8 e dall'articolo 8, del
3. Salvo che il fatto costituisca reato, alla violazione di cui all'articolo 9 del
4. Se il vantaggio ottenuto dall'autore della violazione come conseguenza della violazione stessa è superiore ai massimali indicati nel presente articolo, le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo sono elevate fino al doppio dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purchè tale ammontare sia determinabile.
Art. 3. Sanzioni ai sensi del
1. Salvo che il fatto costituisca reato, per l'inosservanza degli obblighi previsti dall'articolo 3, dall'articolo 5, paragrafi 1, 2, 3, 6, 7 e 8, dall'articolo 6, paragrafi 1, 2 e 3, e dall'articolo 8 del
2. Salvo che il fatto costituisca reato, per l'inosservanza degli obblighi previsti dall'articolo 4, paragrafi 2 e 3, del
3. In caso di reiterazione delle violazioni di cui ai commi 1 e 2, ferma l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, può essere disposta la sospensione dell'attività di prestazione di servizi di pagamento per un periodo da uno a sei mesi ai sensi dell'articolo 146, comma 2, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
4. Salvo che il fatto costituisca reato, alla violazione di cui all'articolo 9 del
Art. 4. (Sanzioni ai sensi del
1. Salvo che il fatto costituisca reato, si applica nei confronti dei prestatori di servizi di pagamento la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 fino a euro 5 milioni ovvero fino al 10 per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a euro 5 milioni e il fatturato è disponibile e determinabile, per la violazione degli articoli 3, 4 e 5, del
1-bis. Le sanzioni previste al comma 1 si applicano quando le infrazioni rivestono carattere rilevante secondo i criteri definiti dalla Banca d'Italia, con provvedimento di carattere generale, tenuto conto dell'incidenza delle condotte sulla complessiva organizzazione aziendale e sui profili di rischio [10].
1-ter. Salvo che il fatto costituisca reato, alle violazioni dell'articolo 4 del
2. Qualora il prestatore di servizi di pagamento mandante rilevi nel comportamento dell'agente in servizi di pagamento la violazione di cui al comma 1, adotta immediatamente misure correttive e trasmette la documentazione relativa alle violazioni riscontrate, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 128-duodecies del
3. Se il vantaggio ottenuto dall'autore della violazione come conseguenza della violazione stessa è superiore ai massimali indicati nel presente articolo, le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo sono elevate fino al doppio dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purchè tale ammontare sia determinabile.
Art. 4. Sanzioni ai sensi del
1. Salvo che il fatto costituisca reato, per l'inosservanza degli obblighi a carico dei PSP, previsti dall'articolo 3 del
2. Salvo che il fatto costituisca reato, per l'inosservanza degli obblighi previsti dall'articolo 4, paragrafi 1 e 3, del
3. Salvo che il fatto costituisca reato, per l'inosservanza degli obblighi previsti dall'articolo 7 del
4. In caso di reiterazione delle violazioni di cui ai commi 1, 2 e 3, ferma l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, può essere disposta la sospensione dell'attività di prestazione di servizi di pagamento per un periodo da uno a sei mesi ai sensi dell'articolo 146, comma 2, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
Art. 5. (Autorità competente per l'irrogazione delle sanzioni). [14]
1. La Banca d'Italia è autorità competente ai sensi dell'articolo 8 del
Art. 5. Autorità competente per l'irrogazione delle sanzioni [16]
1. La Banca d'Italia è autorità competente ai sensi dell'articolo 9 del
2. Nella determinazione dell'ammontare delle sanzioni amministrative pecuniarie, l'Autorità competente per l'irrogazione delle sanzioni considera, in particolare, le seguenti circostanze:
a) gravità e durata della violazione;
b) capacità finanziaria del responsabile della violazione;
c) entità del vantaggio ottenuto o delle perdite evitate attraverso la violazione, nella misura in cui essa sia determinabile;
d) pregiudizi causati a terzi attraverso la violazione, nella misura in cui il loro ammontare sia determinabile;
e) precedenti violazioni commesse da parte del medesimo soggetto;
f) potenziali conseguenze sistemiche della violazione.
Art. 5 bis. (Criteri per la determinazione delle sanzioni). [17]
1. Nella determinazione delle sanzioni amministrative pecuniarie si applica l'articolo 144-quater del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
2. Le sanzioni di cui agli articoli 3 e 4 si riscuotono secondo i termini e le modalità previsti dal
Art. 5 ter. (Controlli della Banca d'Italia). [18]
1. Al fine di verificare il rispetto da parte dei prestatori di servizi di pagamento degli articoli 3, 4 e 5 del
Art. 6. Esposti alla Banca d'Italia
1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 3 e 4, in caso di violazione del
Art. 7. Ricorso stragiudiziale
1. Per la risoluzione delle controversie relative ai diritti ed agli obblighi derivanti dal
Art. 8. Disposizioni transitorie e finali
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle violazioni commesse successivamente alla sua entrata in vigore.
2. Alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, si applicano le disposizioni di cui al
3. Per l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie si osservano, in quanto compatibili con quanto previsto dal presente decreto legislativo, le disposizioni contenute nel capo I, sezioni I e II, della
4. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Art. 9. Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni ed i soggetti pubblici interessati provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
[1] Titolo così modificato dall'art. 1 del
[2] Comma così modificato dall'art. 1 del
[3] Lettera così sostituita dall'art. 1 del
[4] Lettera così modificata dall'art. 1 del
[5] Articolo così sostituito dall'art. 4 del
[6] Testo previgente alla sostituzione apportata dall'art. 4 del
[7] Rubrica così modificata dall'art. 1 del
[8] Articolo sostituito dall'art. 4 del
[9] Comma così modificato dall'art. 1 del
[10] Comma inserito dall'art. 1 del
[11] Comma inserito dall'art. 1 del
[12] Comma così modificato dall'art. 1 del
[13] Testo previgente alla sostituzione apportata dall'art. 4 del
[14] Articolo sostituito dall'art. 4 del
[15] Comma già modificato dall'art. 3 del
[16] Testo previgente alla sostituzione apportata dall'art. 4 del
[17] Articolo inserito dall'art. 4 del
[18] Articolo inserito dall'art. 1 del
[19] Comma così modificato dall'art. 1 del
[20] Comma così modificato dall'art. 1 del