Settore: | Normativa europea |
Materia: | 9. affari fiscali |
Capitolo: | 9.1 questioni generali |
Data: | 16/09/2009 |
Numero: | 924 |
Sommario |
Art. 1. Oggetto e ambito di applicazione |
Art. 2. Definizioni |
Art. 3. Commissioni per i pagamenti transfrontalieri e i pagamenti nazionali corrispondenti |
Art. 4. Misure volte a facilitare l’automazione dei pagamenti |
Art. 5. Obbligo di dichiarazione relativo alla bilancia dei pagamenti |
Art. 6. Commissione interbancaria per le operazioni transfrontaliere di addebito diretto |
Art. 7. Commissione interbancaria per le operazioni nazionali di addebito diretto |
Art. 8. Raggiungibilità per le operazioni di addebito diretto |
Art. 9. Autorità competenti |
Art. 10. Procedure di reclamo per presunte violazioni del presente regolamento |
Art. 11. Procedure di reclamo e di ricorso extragiudiziali |
Art. 12. Cooperazione transfrontaliera |
Art. 13. Sanzioni |
Art. 14. Applicazione alle valute diverse dall’euro |
Art. 15. Riesame |
Art. 16. Abrogazione |
Art. 17. Entrata in vigore |
§ 9.1.38 - Regolamento 16 settembre 2009, n. 924.
Regolamento (CE) n. 924/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo ai pagamenti transfrontalieri nella Comunità e che abroga il regolamento (CE) n. 2560/2001
(G.U.U.E. 9 ottobre 2009, n. L 266)
del 16 settembre 2009
relativo ai pagamenti transfrontalieri nella Comunità e che abroga il
(Testo rilevante ai fini del SEE)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 95, paragrafo 1,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo [1],
visto il parere della Banca centrale europea [2],
deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato [3],
considerando quanto segue:
(1) Per il corretto funzionamento del mercato interno e al fine di facilitare gli scambi transfrontalieri nella Comunità è essenziale che le commissioni per i pagamenti transfrontalieri in euro siano uguali a quelle applicate ai corrispondenti pagamenti all’interno di uno Stato membro. Tale principio della parità delle commissioni è stabilito dal
(2) La relazione della Commissione dell’ 11 febbraio 2008 relativa all’applicazione del
(3) La relazione della Commissione ha esaminato i problemi pratici incontrati con riferimento all’applicazione del
(4) La
(5) Il
(6) Il principio della parità delle commissioni dovrebbe essere applicato ai pagamenti iniziati o terminati su supporto cartaceo o in contanti, che sono trattati elettronicamente lungo la catena di esecuzione del pagamento, ad esclusione degli assegni, nonché a tutte le commissioni connesse direttamente o indirettamente a un’operazione di pagamento, incluse le commissioni connesse a un contratto, ma ad esclusione delle commissioni di conversione valutaria. Le commissioni indirette includono le commissioni di costituzione di un ordine di pagamento permanente o le commissioni connesse all’uso di una carta di pagamento o di una carta di debito o di credito, che dovrebbero essere le stesse per le operazioni di pagamento sia nazionali che transfrontaliere nella Comunità.
(7) Al fine di evitare la frammentazione dei mercati dei pagamenti, è opportuno applicare il principio della parità delle commissioni. A tale scopo, per ogni categoria di operazione di pagamento transfrontaliero, si dovrebbe individuare un pagamento nazionale con caratteristiche uguali o molto simili a quelle del pagamento transfrontaliero. Dovrebbe essere possibile utilizzare, fra gli altri, i seguenti criteri per individuare il pagamento nazionale corrispondente al pagamento transfrontaliero: il canale utilizzato per iniziare, eseguire e terminare il pagamento, il grado di automazione, qualsiasi garanzia di pagamento, la posizione del cliente e la sua relazione con il prestatore di servizi di pagamento o lo strumento di pagamento utilizzato, quale definito all’articolo 4, paragrafo 23, della
(8) Le autorità competenti dovrebbero pubblicare linee guida per individuare i pagamenti corrispondenti quando lo ritengono necessario. La Commissione, assistita, ove opportuno, dal comitato dei pagamenti, dovrebbe fornire orientamenti adeguati e assistere le autorità competenti.
(9) È importante facilitare l’esecuzione dei pagamenti transfrontalieri da parte dei prestatori di servizi di pagamento. A tale riguardo, è opportuno promuovere l’uniformazione, in particolare per l’impiego della numerazione internazionale dei conti bancari (IBAN) e il codice di identificazione bancario (BIC). È pertanto opportuno che i prestatori di servizi di pagamento forniscano agli utilizzatori di servizi di pagamento codici IBAN e BIC relativamente al conto in questione.
(10) Obblighi di segnalazione ai fini delle statistiche della bilancia dei pagamenti divergenti, che si applicano esclusivamente alle operazioni di pagamento transfrontaliere, ostacolano lo sviluppo di un mercato integrato dei pagamenti, in particolare nel quadro dell’area unica dei pagamenti in euro (SEPA). In un contesto SEPA è consigliabile riesaminare, entro il 31 ottobre 2011, l’opportunità di sopprimere tali obblighi di segnalazione derivanti dai pagamenti bancari. Al fine di garantire la fornitura continua, tempestiva ed efficiente delle statistiche della bilancia dei pagamenti, è altresì auspicabile assicurare che si possa continuare a raccogliere dati di pagamento facilmente accessibili come i codici IBAN e BIC e l’importo dell’operazione o dati di base aggregati sui pagamenti per i diversi strumenti di pagamento, se il processo di raccolta non perturba l’elaborazione automatizzata dei pagamenti e qualora possa essere pienamente automatizzato. Il presente regolamento lascia impregiudicati gli obblighi di dichiarazione per altre finalità politiche, quali la prevenzione del riciclaggio di denaro o del finanziamento del terrorismo, o per fini fiscali.
(11) Attualmente vengono utilizzati diversi modelli commerciali per i sistemi nazionali di addebito diretto. Per facilitare l’avvio del sistema di addebito diretto SEPA occorre istituire un modello commerciale comune e fornire maggiore chiarezza giuridica per quanto riguarda le commissioni interbancarie multilaterali. Per gli addebiti diretti transfrontalieri, ciò potrebbe essere ottenuto, eccezionalmente, fissando un importo massimo per la commissione interbancaria multilaterale per un periodo transitorio. Le parti di un accordo multilaterale dovrebbero, tuttavia, essere libere di stabilire un importo inferiore o di concordare una commissione interbancaria multilaterale pari a zero. Per gli addebiti diretti nazionali nel contesto SEPA potrebbe essere utilizzata la stessa commissione interbancaria nazionale o altra remunerazione interbancaria concordata tra i prestatori di servizi di pagamento del beneficiario e del pagatore esistente prima della data di applicazione del presente regolamento. Qualora una tale commissione interbancaria multilaterale nazionale o altra remunerazione interbancaria concordata fosse ridotta o soppressa durante il periodo transitorio, ad esempio in seguito all’applicazione del diritto in materia di concorrenza, gli accordi riveduti dovrebbero applicarsi agli addebiti diretti nazionali nel contesto SEPA durante il periodo transitorio. Tuttavia, nei casi in cui l’operazione di addebito diretto è soggetta a un accordo bilaterale, i termini di tale accordo bilaterale prevarrebbero rispetto a qualsiasi commissione di interscambio multilaterale o altra remunerazione interbancaria concordata. L’industria dei pagamenti può ricorrere alla sicurezza giuridica garantita durante il periodo transitorio per elaborare e concordare un modello commerciale comune e a lungo termine per l’attuazione dell’addebito diretto SEPA. Al termine del periodo transitorio, si dovrebbe istituire una soluzione a lungo termine per un modello commerciale di addebito diretto SEPA in linea con il diritto comunitario in materia di concorrenza e con il quadro normativo comunitario. Nel quadro di un dialogo permanente con il settore bancario e sulla base delle proposte formulate dai soggetti di mercato interessati, la Commissione intende fornire quanto prima degli orientamenti sui criteri oggettivi e misurabili per la compatibilità di tali remunerazioni interbancarie multilaterali, che potrebbero includere commissioni interbancarie multilaterali, con il diritto comunitario in materia di concorrenza e con il quadro normativo comunitario.
(12) Perché un’operazione di addebito diretto possa essere eseguita, il conto del pagatore deve essere raggiungibile. Pertanto, per incoraggiare l’adozione del sistema di addebito diretto SEPA, è fondamentale che tutti i conti dei pagatori siano raggiungibili se ciò si verifica già per gli addebiti diretti nazionali esistenti denominati in euro, altrimenti il pagatore e il beneficiario non potranno usufruire dei vantaggi del sistema di addebito diretto transfrontaliero. Se il conto del pagatore non è raggiungibile nel sistema di addebito diretto SEPA, il pagatore (debitore) e il beneficiario (creditore) non potranno beneficiare delle nuove possibilità di pagamento disponibili del sistema di addebito diretto. Ciò è particolarmente importante quando il beneficiario dispone ordini di addebito diretto in gruppi di file, per esempio su base mensile o trimestrale per l’elettricità o altri servizi pubblici, invece di ordini individuali per ogni cliente. Se i creditori non sono in grado di raggiungere tutti i propri debitori in una sola operazione sarà necessario un ulteriore intervento manuale, con un probabile conseguente aumento dei costi. Di conseguenza, se la raggiungibilità del prestatore di servizi di pagamento del pagatore non è obbligatoria, non sarà possibile migliorare l’efficienza degli incassi dell’addebito diretto e la concorrenza a livello paneuropeo resterà limitata. Tuttavia, date le specificità degli addebiti diretti tra imprese, ciò dovrebbe applicarsi solo al sistema principale di addebito diretto SEPA e non al sistema di addebito diretto SEPA tra imprese. L’obbligo di raggiungibilità comprende il diritto del prestatore di servizi di pagamento di non eseguire un’operazione di addebito diretto in conformità delle norme del sistema di addebito diretto concernenti, ad esempio, il rigetto, il rifiuto o la restituzione di operazioni. Inoltre, l’obbligo di raggiungibilità non dovrebbe applicarsi ai prestatori di servizi di pagamento che sono stati autorizzati a fornire ed eseguire operazioni di addebito diretto, ma che non svolgono tali attività sul piano commerciale.
(13) Tenuto conto dei requisiti tecnici che la raggiungibilità comporta, è inoltre importante che il prestatore di servizi di pagamento del pagatore disponga di tempo sufficiente per prepararsi ad applicare le modalità dell’obbligo di raggiungibilità. I prestatori di servizi di pagamento dovrebbero quindi beneficiare di un periodo transitorio di massimo un anno dalla data di applicazione del presente regolamento al fine di conformarsi a tale obbligo. Poiché i prestatori di servizi di pagamento degli Stati membri al di fuori della zona euro avrebbero bisogno di un maggiore lavoro preparatorio, essi dovrebbero essere autorizzati a rinviare l’applicazione dell’obbligo di raggiungibilità di un termine massimo di cinque anni dalla data di applicazione del presente regolamento. Tuttavia, i prestatori di servizi di pagamento situati in uno Stato membro che avrà adottato l’euro come sua valuta entro quattro anni dalla data di applicazione del presente regolamento dovrebbero conformarsi all’obbligo di accessibilità entro un anno dalla data dell’adesione dello Stato membro interessato alla zona euro.
(14) Le autorità competenti dovrebbero avere il potere di espletare efficacemente i loro obblighi di sorveglianza e di adottare tutte le misure necessarie a garantire che i prestatori di servizi di pagamento rispettino il presente regolamento.
(15) Al fine di assicurare la possibilità di ricorso nei casi di scorretta applicazione del presente regolamento, gli Stati membri dovrebbero istituire procedure di reclamo o ricorso adeguate ed efficaci per la soluzione di controversie fra l’utilizzatore e il prestatore di servizi di pagamento. È importante, inoltre, che siano nominate autorità competenti e organismi di reclamo e di ricorso extragiudiziale, designando organismi esistenti, se del caso, o istituendo nuovi organismi.
(16) È essenziale garantire che le autorità competenti e gli organismi di ricorso extragiudiziale all’interno della Comunità cooperino attivamente per la corretta e tempestiva soluzione delle controversie transfrontaliere relative al presente regolamento. Tale cooperazione dovrebbe assumere la forma di uno scambio di informazioni sulla legislazione o le prassi giuridiche in vigore nelle loro giurisdizioni o, se del caso, di un trasferimento o di un’assunzione delle procedure di reclamo e di ricorso.
(17) È necessario che gli Stati membri prevedano nel diritto nazionale sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive per il mancato rispetto del presente regolamento.
(18) L’estensione dell’ambito di applicazione del presente regolamento a valute diverse dall’euro comporterebbe benefici evidenti, soprattutto con riguardo al numero di pagamenti che verrebbero compresi. Al fine di consentire agli Stati membri che non hanno l’euro come valuta di estendere l’applicazione del presente regolamento ai pagamenti transfrontalieri effettuati nella loro valuta nazionale, è opportuno pertanto introdurre una procedura di notifica. È tuttavia opportuno garantire che gli Stati membri che si sono già conformati a detta procedura di notifica non debbano effettuare una nuova notifica.
(19) È auspicabile che la Commissione presenti una relazione sull’opportunità di sopprimere gli obblighi nazionali di segnalazione basati sui pagamenti. È altresì opportuno che essa presenti una relazione sull’applicazione del presente regolamento che valuti, in particolare, l’utilizzo dei codici IBAN e BIC per agevolare i pagamenti all’interno della Comunità, nonché gli sviluppi di mercato riguardanti l’applicazione delle disposizioni relative alle operazioni con addebito diretto. Nel quadro dello sviluppo della SEPA è inoltre auspicabile che una siffatta relazione valuti l’adeguatezza del massimale di 50000 EUR che si applica attualmente al principio della parità delle commissioni.
(20) Per ragioni di chiarezza e di certezza del diritto è opportuno abrogare il
(21) Al fine di garantire la coerenza giuridica fra il presente regolamento e la
(22) Poiché gli obiettivi del presente regolamento non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a causa delle dimensioni o degli effetti dell’intervento, essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1. Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente regolamento stabilisce norme sui pagamenti transfrontalieri nella Comunità, assicurando che le commissioni applicate ai pagamenti transfrontalieri nella Comunità siano uguali a quelle applicate ai pagamenti nella stessa valuta effettuati all’interno di uno Stato membro.
2. Il presente regolamento si applica, in conformità delle disposizioni della
3. Il presente regolamento non si applica ai pagamenti effettuati da prestatori di servizi di pagamento per proprio conto o per conto di altri prestatori di servizi di pagamento.
4. Gli articoli 6, 7 e 8 stabiliscono le norme relative alle operazioni di addebito diretto denominate in euro tra i prestatori di servizi di pagamento del beneficiario e del pagatore.
Art. 2. Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
1) "pagamento transfrontaliero", un’operazione di pagamento elaborata elettronicamente disposta dal pagatore oppure dal beneficiario, o per il suo tramite, quando il prestatore di servizi di pagamento del pagatore e il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario sono situati in Stati membri diversi;
2) "pagamento nazionale", un’operazione di pagamento elaborata elettronicamente disposta dal pagatore oppure dal beneficiario, o per il suo tramite, quando il prestatore di servizi di pagamento del pagatore e il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario sono entrambi situati nello stesso Stato membro;
3) "pagatore", una persona fisica o giuridica detentrice di un conto di pagamento che autorizza l’ordine di pagamento a partire da detto conto di pagamento o, in mancanza di conto di pagamento, una persona fisica o giuridica che dà l’ordine di pagamento;
4) "beneficiario", una persona fisica o giuridica che è il destinatario previsto dei fondi che sono stati oggetto di un’operazione di pagamento;
5) "prestatore di servizi di pagamento", una delle categorie di persone giuridiche di cui all’articolo 1, paragrafo 1 della
6) "utilizzatore di servizi di pagamento", una persona fisica o giuridica che si avvale di un servizio di pagamento in qualità di pagatore o di beneficiario o di entrambi;
7) "operazione di pagamento", l’atto, disposto dal pagatore oppure dal beneficiario, o per il suo tramite, di collocare, trasferire o ritirare fondi, indipendentemente da eventuali obblighi sottostanti tra il pagatore o il beneficiario;
8) "ordine di pagamento", l’istruzione da parte di un pagatore o beneficiario al suo prestatore di servizi di pagamento di eseguire un’operazione di pagamento;
9) "commissione", una commissione applicata da un prestatore di servizi di pagamento all’utilizzatore di servizi di pagamento e direttamente o indirettamente connessa a un’operazione di pagamento;
10) "fondi", banconote e monete, moneta scritturale e moneta elettronica ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, della
11) "consumatore", una persona fisica che agisce per scopi estranei alla sua attività commerciale o professionale;
12) "microimpresa", un’impresa che al momento della conclusione del contratto di servizi di pagamento è un’impresa quale definita all’articolo 1 e all’articolo 2, paragrafi 1 e 3, dell’allegato della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese [8];
13) "commissione interbancaria", una commissione pagata tra i prestatori di servizi di pagamento del pagatore e del beneficiario per ogni operazione di addebito diretto;
14) "addebito diretto", un servizio di pagamento per l’addebito di un conto di pagamento del pagatore in cui un’operazione di pagamento è disposta dal beneficiario in base al consenso dato dal pagatore al beneficiario, al prestatore di servizi di pagamento del beneficiario o al prestatore di servizi di pagamento del pagatore stesso;
15) "sistema di addebito diretto", un insieme di norme, di prassi e di standard comuni concordati tra i prestatori di servizi di pagamento per l’esecuzione di operazioni di addebito diretto.
Art. 3. Commissioni per i pagamenti transfrontalieri e i pagamenti nazionali corrispondenti
1. Le commissioni applicate da un prestatore di servizi di pagamento a un utilizzatore di servizi di pagamento per pagamenti transfrontalieri sono uguali a quelle applicate da tale prestatore di servizi di pagamento agli utilizzatori di servizi di pagamento per corrispondenti pagamenti nazionali dello stesso valore e nella stessa valuta [2].
2. Nel valutare, a fini di conformità con il paragrafo 1, il livello delle commissioni per un pagamento transfrontaliero, il prestatore di servizi di pagamento individua il pagamento nazionale corrispondente.
Le autorità competenti definiscono linee guida intese a identificare i pagamenti nazionali corrispondenti nei casi in cui lo ritengano necessario. Le autorità competenti cooperano attivamente nell’ambito del comitato dei pagamenti istituito in conformità dell’articolo 85, paragrafo 1, della
3. Quando uno Stato membro ha notificato la sua decisione di estendere l’applicazione del presente regolamento alla sua moneta nazionale in conformità dell’articolo 14, un pagamento nazionale denominato nella valuta di tale Stato membro può essere considerato corrispondente a un pagamento transfrontaliero denominato in euro.
4. Il presente regolamento non si applica alle commissioni di conversione valutaria.
Art. 4. Misure volte a facilitare l’automazione dei pagamenti
1. Il prestatore di servizi di pagamento comunica, se applicabile, all’utilizzatore di servizi di pagamento il codice IBAN dell’utilizzatore di servizi di pagamento e il codice BIC del prestatore di servizi di pagamento.
Inoltre, se del caso, il prestatore di servizi di pagamento indica il codice IBAN dell’utilizzatore di servizi di pagamento e il codice BIC del prestatore di servizi di pagamento negli estratti conto o in un allegato di tali estratti.
Il prestatore di servizi di pagamento fornisce le informazioni richieste ai sensi del presente paragrafo all’utilizzatore di servizi di pagamento senza alcun addebito.
2. [Tenendo conto, se del caso, della natura dell’operazione di pagamento in questione:
a) nel caso di operazioni disposte dal pagatore, su richiesta il pagatore comunica al prestatore di servizi di pagamento il codice IBAN del beneficiario e il codice BIC del prestatore di servizi di pagamento;
b) nel caso di operazioni disposte dal beneficiario, su richiesta il beneficiario comunica al prestatore di servizi di pagamento il codice IBAN del pagatore e il codice BIC del prestatore di servizi di pagamento] [3].
3. Il prestatore di servizi di pagamento può applicare commissioni supplementari rispetto a quelle applicate ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, all’utilizzatore di servizi di pagamento se questi chiede al prestatore di servizi di pagamento di eseguire il pagamento transfrontaliero senza comunicare l’IBAN e, se del caso e conformemente al
4. Per qualsiasi fatturazione di beni e servizi nella Comunità, tenendo conto se del caso della natura dell’operazione di pagamento in questione, il fornitore di beni e servizi che accetta pagamenti coperti dal presente regolamento comunica ai suoi clienti il proprio codice IBAN e il codice BIC del suo prestatore di servizi di pagamento.
Art. 5. Obbligo di dichiarazione relativo alla bilancia dei pagamenti
1. A decorrere dal 1 febbraio 2016, gli Stati membri sopprimono gli obblighi nazionali di segnalazione basati sui pagamenti, imposti ai prestatori di servizi di pagamento ai fini delle statistiche della bilancia dei pagamenti relativamente alle operazioni di pagamento dei loro clienti [5].
2. Fatto salvo il paragrafo 1, gli Stati membri possono continuare a raccogliere dati aggregati o altre informazioni pertinenti facilmente accessibili, a condizione che tale raccolta non incida sul trattamento diretto dei pagamenti e possa essere pienamente automatizzata dai prestatori di servizi di pagamento.
Art. 6. Commissione interbancaria per le operazioni transfrontaliere di addebito diretto
In assenza di un accordo bilaterale tra i prestatori di servizi di pagamento del beneficiario e del pagatore, una commissione interbancaria multilaterale pari a 0,088 EUR, pagabile dal prestatore di servizi di pagamento del beneficiario al prestatore di servizi di pagamento del pagatore, si applica ad ogni operazione transfrontaliera di addebito diretto eseguita prima del 1 novembre 2012, salvo che una commissione interbancaria multilaterale inferiore sia stata concordata tra i prestatori di servizi di pagamento interessati.
Art. 7. Commissione interbancaria per le operazioni nazionali di addebito diretto
1. Fatti salvi i paragrafi 2 e 3, nei casi in cui si applica una commissione interbancaria multilaterale o altra remunerazione concordata tra i prestatori di servizi di pagamento del beneficiario e del pagatore, per un’operazione nazionale di addebito diretto eseguita prima del 1 novembre 2009, tale commissione interbancaria multilaterale o altra remunerazione concordata si applica a qualsiasi operazione nazionale di addebito diretto eseguita prima del 1 febbraio 2017 [6].
2. Qualora una commissione interbancaria multilaterale o altra remunerazione concordata sia ridotta o soppressa prima del 1 febbraio 2017, tale riduzione o soppressione si applica a qualsiasi operazione nazionale di addebito diretto eseguita prima di tale data [7].
3. Nel caso in cui sussiste un accordo bilaterale tra i prestatori di servizi di pagamento del beneficiario e del pagatore per un’operazione nazionale di addebito diretto, i paragrafi 1 e 2 non si applicano se tale operazione nazionale di addebito diretto sia stata eseguita prima del 1 febbraio 2017 [8].
Art. 8. Raggiungibilità per le operazioni di addebito diretto [9]
1. Un prestatore di servizi di pagamento di un pagatore raggiungibile per un’operazione nazionale di addebito diretto denominata in euro sul conto di pagamento di detto pagatore è raggiungibile, conformemente al sistema di addebito diretto, per le operazioni di addebito diretto denominate in euro disposte da un beneficiario mediante un prestatore di servizi di pagamento situato in qualsiasi Stato membro.
2. Il paragrafo 1 si applica soltanto alle operazioni di addebito diretto disponibili per i consumatori nel quadro del sistema di addebito diretto.
3. I prestatori di servizi di pagamento si conformano ai requisiti di cui ai paragrafi 1 e 2 entro il 1 novembre 2010.
4. Fatto salvo il paragrafo 3, i prestatori di servizi di pagamento situati in uno Stato membro che non ha adottato l’euro come valuta si conformano ai requisiti di cui ai paragrafi 1 e 2 per le operazioni di addebito diretto denominate in euro entro il 1 novembre 2014. Tuttavia, se l’euro è introdotto come valuta in uno di tali Stati membri prima del 1 novembre 2013, il prestatore di servizi di pagamento situato in detto Stato membro si conforma ai requisiti di cui ai paragrafi 1 e 2 entro un anno dalla data dell’adesione dello Stato membro interessato alla zona euro.
Art. 9. Autorità competenti
Gli Stati membri designano le autorità competenti responsabili di garantire il rispetto del presente regolamento.
Gli Stati membri comunicano alla Commissione il nome di tali autorità competenti entro il 29 aprile 2010. Essi informano tempestivamente la Commissione di ogni cambiamento ulteriore relativo a tali autorità.
Gli Stati membri possono incaricare gli organismi già esistenti di agire come autorità competenti.
Gli Stati membri prescrivono che le autorità competenti controllino efficacemente la conformità con il presente regolamento e adottino tutte le misure necessarie per garantire tale conformità.
Art. 10. Procedure di reclamo per presunte violazioni del presente regolamento
1. Gli Stati membri istituiscono procedure che consentono agli utilizzatori di servizi di pagamento e ad altre parti interessate di presentare reclami alle autorità competenti in relazione a presunte violazioni del presente regolamento da parte di prestatori di servizi di pagamento.
A tal fine gli Stati membri possono utilizzare o estendere le procedure esistenti.
2. Se del caso e fatto salvo il diritto di presentare un reclamo dinanzi a un tribunale in conformità delle procedure previste dalla legislazione nazionale, le autorità competenti informano la parte che ha presentato un reclamo dell’esistenza delle procedure di reclamo e di ricorso extragiudiziali istituite conformemente all’articolo 11.
Art. 11. Procedure di reclamo e di ricorso extragiudiziali
1. Gli Stati membri istituiscono procedure di reclamo e di ricorso extragiudiziali adeguate ed efficaci per la risoluzione delle controversie relative ai diritti e agli obblighi derivanti dal presente regolamento tra gli utilizzatori di servizi di pagamento e i loro prestatori di servizi di pagamento. A tal fine gli Stati membri designano organismi esistenti, se del caso, o istituiscono nuovi organismi.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il nome di tali organismi entro il 29 aprile 2010. Essi informano tempestivamente la Commissione di ogni cambiamento ulteriore relativo a tali organismi.
3. Gli Stati membri possono stabilire che il presente articolo si applica soltanto agli utilizzatori di servizi di pagamento che sono consumatori o microimprese. In tal caso gli Stati membri ne informano la Commissione.
Art. 12. Cooperazione transfrontaliera
Le autorità competenti e gli organismi responsabili delle procedure di reclamo e di ricorso extragiudiziali dei vari Stati membri, di cui agli articoli 9 e 11, cooperano attivamente e speditamente per risolvere le controversie transfrontaliere. Gli Stati membri provvedono affinché tale cooperazione abbia effettivamente luogo.
Art. 13. Sanzioni
Fatto salvo l’articolo 17, gli Stati membri stabiliscono, entro il 1 giugno 2010, norme riguardanti le sanzioni applicabili alle violazioni del presente regolamento e prendono tutte le misure necessarie per garantirne l’applicazione. Tali sanzioni sono efficaci, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano alla Commissione tali disposizioni entro il 29 ottobre 2010 e le notificano senza indugio ogni ulteriore modifica di tali disposizioni.
Art. 14. Applicazione alle valute diverse dall’euro
1. Uno Stato membro che non ha l’euro come valuta e che decide di estendere l’applicazione del presente regolamento, ad eccezione degli articoli 6, 7 e 8, alla propria valuta nazionale, ne informa la Commissione. Tale notifica è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’estensione dell’applicazione del presente regolamento ha effetto quattordici giorni dopo la suddetta pubblicazione.
2. Uno Stato membro che non ha l’euro come valuta e che decide di estendere l’applicazione degli articoli 6, 7 o 8 o di una qualsiasi combinazione di detti articoli alla propria valuta nazionale ne informa la Commissione. Tale notifica è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’estensione dell’applicazione degli articoli 6, 7 o 8 ha effetto quattordici giorni dopo la suddetta pubblicazione.
3. Gli Stati membri che, il 29 ottobre 2009, si sono già conformati alla procedura di notifica di cui all’articolo 9 del
Art. 15. Riesame
1. Entro il 31 ottobre 2011, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e alla Banca centrale europea una relazione sull’opportunità di sopprimere gli obblighi nazionali di segnalazione basati sui pagamenti. Tale relazione è corredata, se del caso, da una proposta.
2. Entro il 31 ottobre 2012, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e alla Banca centrale europea una relazione sull’applicazione del presente regolamento, corredata, se del caso, da una proposta. Tale relazione riguarda in particolare:
a) l’uso dei codici IBAN e BIC in relazione all’automazione dei pagamenti;
b) l’adeguatezza del massimale di cui all’articolo 3, paragrafo 1; e
c) gli sviluppi di mercato in relazione all’applicazione degli articoli 6, 7 e 8.
Art. 16. Abrogazione
Il
I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento.
Art. 17. Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1 novembre 2009.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
[1] Parere del 24 marzo 2009 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
[2] GU C 21 del 28.1.2009, pag. 1.
[3] Parere del Parlamento europeo del 24 aprile 2009 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 27 luglio 2009.
[4] GU L 344 del 28.12.2001, pag. 13.
[5] GU L 319 del 5.12.2007, pag. 1.
[6] GU L 177 del 30.6.2006, pag. 1.
[7] GU L 267 del 10.10.2009, pag. 7.
[8] GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36.
[1] Punto così sostituito dall'art. 17 del
[2] Paragrafo così sostituito dall'art. 17 del
[3] Paragrafo soppresso dall'art. 17 del
[4] Paragrafo così sostituito dall'art. 17 del
[5] Paragrafo così sostituito dall'art. 17 del
[6] Paragrafo così modificato dall'art. 17 del
[7] Paragrafo così modificato dall'art. 17 del
[8] Paragrafo così modificato dall'art. 17 del
[9] Articolo abrogato dall'art. 17 del