§ 6.5.16 - Legge Provinciale 9 dicembre 1978, n. 54.
Autorizzazione alla Provincia autonoma di Trento a partecipazioni nella società per la gestione del centro autoportuale di Trento e [...]


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.5 patrimonio e partecipazioni
Data:09/12/1978
Numero:54


Sommario
Art. 1.      1. La Provincia autonoma di Trento è autorizzata a partecipare alla costituzione e/o sottoscrivere aumenti di capitale sociale della società per azioni avente lo scopo di gestire il centro [...]
Art. 2.      1. Il Presidente della Giunta provinciale è autorizzato a rappresentare la Provincia autonoma di Trento nell'atto costitutivo della società ed in ogni occorrenza legale richiesta per la regolare [...]
Art. 3.      1. La partecipazione della Provincia autonoma di Trento nella società, nelle forme previste dall'articolo 1, è condizionata alla preventiva approvazione da parte della Giunta provinciale dello [...]
Art. 4.      1. La partecipazione della Provincia autonoma di Trento ai fondi di dotazione del Mediocredito Trentino - Alto Adige e dell'annessa sezione per il credito agrario di miglioramento prevista [...]
Art. 5.      1. Per i fini di cui all'articolo 1 della presente legge è autorizzato lo stanziamento di lire 400.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1978.
Art. 6.      1. Per i fini di cui all'articolo 4 della presente legge, oltre alla spesa prevista dall'articolo 1 della legge provinciale 31 gennaio 1977, n. 11, è autorizzato lo stanziamento di lire [...]


§ 6.5.16 - Legge Provinciale 9 dicembre 1978, n. 54.

Autorizzazione alla Provincia autonoma di Trento a partecipazioni nella società per la gestione del centro autoportuale di Trento e nell'Istituto mediocredito Trentino - Alto Adige.

(B.U. 15 dicembre 1978, n. 65 - straord.).

 

 

CAPO I

Partecipazione della Provincia al capitale della società per la gestione

del centro autoportuale di Trento

 

Art. 1.

     1. La Provincia autonoma di Trento è autorizzata a partecipare alla costituzione e/o sottoscrivere aumenti di capitale sociale della società per azioni avente lo scopo di gestire il centro autoportuale di Trento, che sorgerà nella zona ex aeroporto di Gardolo in territorio del comune del Trento, fino alla concorrenza dell'importo di lire 400.000.000.

     2. Tale partecipazione avrà l'obiettivo di sviluppare il ruolo socio- economico dell'iniziativa, mantenendola in una corretta gestione economica e di promuovere un valido apporto all'economia del settore dei trasporti e conservazione delle merci nonché a quella più generale della produzione e dei servizi della provincia di Trento.

 

     Art. 2.

     1. Il Presidente della Giunta provinciale è autorizzato a rappresentare la Provincia autonoma di Trento nell'atto costitutivo della società ed in ogni occorrenza legale richiesta per la regolare costituzione e/o eseguire tutti gli adempimenti per la sottoscrizione degli aumenti del capitale sociale della società di cui all'articolo 1.

 

     Art. 3.

     1. La partecipazione della Provincia autonoma di Trento nella società, nelle forme previste dall'articolo 1, è condizionata alla preventiva approvazione da parte della Giunta provinciale dello statuto della società, che dovrà prevedere una adeguata rappresentanza della Provincia autonoma di Trento negli

organi sociali.

     2. I rappresentanti della Provincia autonoma di Trento, di cui uno su designazione delle minoranze politiche presenti in Consiglio provinciale, sono nominati dalla Giunta provinciale.

 

 

CAPO II

   Modalità di partecipazione della Provincia ai fondi di dotazione del

Mediocredito Trentino - Alto Adige

 

     Art. 4.

     1. La partecipazione della Provincia autonoma di Trento ai fondi di dotazione del Mediocredito Trentino - Alto Adige e dell'annessa sezione per il credito agrario di miglioramento prevista dall'articolo 1 della legge provinciale 31 gennaio 1977, n. 11, può essere disposta mediante l'acquisizione, al valore nominale, dalla Regione Trentino - Alto Adige di quote di partecipazione di proprietà regionale al fondo di dotazione del Mediocredito stesso fino alla concorrenza dell'importo di lire 1.730.000.000 e della annessa sezione per il credito agrario di miglioramento fino alla concorrenza dell'importo di lire 430.000.000.

 

 

CAPO III

Disposizioni finanziarie

 

     Art. 5.

     1. Per i fini di cui all'articolo 1 della presente legge è autorizzato lo stanziamento di lire 400.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1978.

     2. I fondi di cui al precedente comma, se eventualmente non impegnati nell'anno in corso, possono essere utilizzati negli esercizi successivi.

 

     Art. 6.

     1. Per i fini di cui all'articolo 4 della presente legge, oltre alla spesa prevista dall'articolo 1 della legge provinciale 31 gennaio 1977, n. 11, è autorizzato lo stanziamento di lire 260.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1978.

     2.I fondi di cui al precedente comma, se eventualmente non impegnati nell'anno in corso, possono essere utilizzati negli esercizi successivi.

 

     Artt. 7. - 8.

     (Omissis) [1].

 

 


[1] Norme finanziarie.