§ 6.1.22 – L.P. 21 novembre 1988, n. 41.
Disposizioni finanziarie per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria).


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.1 contabilità
Data:21/11/1988
Numero:41


Sommario
Art. 1.  Disposizioni concernenti il programma di sviluppo provinciale.
Art. 2.  Finanziamenti di leggi provinciali.
Art. 3.  Disposizioni transitorie per gli oneri di funzionamento della scuola e del Provveditorato agli studi.
Art. 4.  Finanziamento di spese per l'accesso a prestazioni sanitarie e per prestazioni particolari ad invalidi civili.
Art. 5.      (Omissis)
Art. 6. 
Art. 7.  Disposizioni transitorie per il finanziamento dei servizi di trasporto pubblico.
Art. 8.  Trasferimenti in materia di finanza locale per l'anno 1989.
Art. 9.      (Omissis)


§ 6.1.22 – L.P. 21 novembre 1988, n. 41.

Disposizioni finanziarie per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria).

(B.U. 29 novembre 1988, n. 54 - S.O.).

 

     Art. 1. Disposizioni concernenti il programma di sviluppo provinciale.

     1. In relazione al secondo comma dell'articolo 8 della legge provinciale 18 agosto 1980, n. 25, 1'aggiornamento del programma di sviluppo provinciale per il triennio 1988-1990 approvato con legge provinciale 19 gennaio 1983, n. 3, è riferito pure al triennio 1989-1991.

     2. I progetti operativi previsti dall'articolo 6 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 e successive modificazioni possono riferirsi ad interventi da effettuare anche nell'anno 1991, nei limiti delle somme stanziate nel bilancio pluriennale 1989-1991 e con osservanza delle prescrizioni del programma approvato con la citata legge provinciale 19 gennaio 1988, n. 3.

 

     Art. 2. Finanziamenti di leggi provinciali.

     1. Per i fini previsti dalle disposizioni di cui alle leggi indicate nella tabella A annessa alla presente legge, sono autorizzati gli stanziamenti e gli ulteriori stanziamenti - anche in aumento dei limiti massimi di spesa previsti dalle riportate leggi provinciali - nonché i limiti d'impegno per gli importi esposti nella stessa tabella, a carico degli esercizi finanziari 1989, 1990 e 1991, da iscrivere in bianco e da utilizzare secondo le riportate specificazioni.

 

     Art. 3. Disposizioni transitorie per gli oneri di funzionamento della scuola e del Provveditorato agli studi. [1]

     [1. In attesa di provvedimenti legislativi organici in materia di ordinamento scolastico in provincia di Trento, per l'esercizio delle funzioni spettanti alla Provincia autonoma di Trento ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405, la Giunta provinciale è autorizzata a provvedere al finanziamento degli oneri di funzionamento già di competenza statale delle scuole elementari e delle scuole ed istituti d'istruzione secondaria in provincia di Trento.

     2. A tale fine è istituito nel bilancio della Provincia il «Fondo per le spese di funzionamento delle scuole elementari e delle scuole ed istituti d'istruzione secondaria».

     3. La Giunta provinciale provvede annualmente al riparto del fondo tra le scuole ed istituti di cui al comma 1, secondo criteri stabiliti con proprio provvedimento, sentito il consiglio scolastico provinciale.

     4. Con il provvedimento di cui al comma 3 la Giunta provinciale provvede all'assegnazione dei finanziamenti e determina le modalità di erogazione e di rendicontazione degli stessi.

     5. In relazione alle disposizioni dell'articolo 16, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405, la Giunta provinciale è autorizzata ad assumere le spese di funzionamento del Provveditorato agli studi di Trento.

     6. Per i fini di cui ai commi 1 e 2 è autorizzato lo stanziamento di lire 3.000.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1989; per gli esercizi successivi sarà disposto annualmente apposito stanziamento con legge di bilancio, in misura comunque non superiore alle previsioni recate dal bilancio pluriennale.

     7. Per i fini di cui al comma 5 è autorizzato lo stanziamento di lire 230.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1989; per gli esercizi successivi sarà disposto annualmente apposito stanziamento con legge di bilancio, in misura comunque non superiore alle previsioni recate dal bilancio pluriennale.]

 

     Art. 4. Finanziamento di spese per l'accesso a prestazioni sanitarie e per prestazioni particolari ad invalidi civili.

     1. Per i fini di cui agli articoli 34 e 38 della legge provinciale 5 settembre 1988, n. 33, è autorizzato lo stanziamento di lire 100.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1989; per gli esercizi successivi sarà disposto annualmente apposito stanziamento con legge di bilancio, in misura comunque non superiore alle previsioni recate dal bilancio pluriennale.

     2. E' abrogato l'articolo 39 della legge provinciale 5 settembre 1988, n. 33, con effetto dalla data di entrata in vigore della medesima legge provinciale.

 

     Art. 5.

     (Omissis) [2].

 

     Art. 6. [3]

     (Omissis)

 

     Art. 7. Disposizioni transitorie per il finanziamento dei servizi di trasporto pubblico.

     1. (Omissis) [4].

     2. La Giunta provinciale con propria deliberazione determina la documentazione da allegare alle domande per la concessione dei contributi di cui al presente articolo. In sede di prima applicazione le società esercenti linee ferroviarie in concessione presentano alla Giunta provinciale le relative domande entro trenta giorni dalla data della deliberazione di cui al presente comma.

     3. Il termine del 31 dicembre 1988 previsto al comma 1 dell'articolo 15 della legge provinciale 20 gennaio 1987, n. 3, nonché quello previsto dall'articolo 10 della legge provinciale 19 gennaio 1988, n. 4 sono differiti al 31 dicembre 1989.

     4. Per la concessione dei contributi di cui al comma 1 si provvede con le autorizzazioni di spesa e con gli stanziamenti già disposti rispettivamente per i tini di cui agli articoli 16 e 24 della legge provinciale 17 ottobre 1978, n. 43 e successive modificazioni.

 

     Art. 8. Trasferimenti in materia di finanza locale per l'anno 1989.

     1. Per l'anno 1989, in attesa della determinazione con successiva legge dell'entità dei trasferimenti in favore della finanza locale come previsto dall'articolo 1, comma 2, della legge provinciale 3 settembre 1987, n. 22, la Giunta provinciale è autorizzata a corrispondere a ciascun comune fondi in misura pari alle somme assegnate per l'anno 1988 ai sensi degli articoli 4 e 5 della già citata legge provinciale 3 settembre 1987, n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni, con l'esclusione dei fondi previsti dall'articolo 5, comma 5 e tenendo conto di quanto disposto al comma 2.

     2. Le somme assegnate ai comuni per l'anno 1988 ai sensi dell'articolo 4 della legge provinciale 3 settembre 1987, n. 22, da prendere a riferimento per la definizione del finanziamento di cui al comma 1, sono rideterminate al netto delle somme previste dall'articolo 8, comma 1, della legge provinciale 20 novembre 1987 n. 28.

     3. L'erogazione viene stabilita con le modalità previste dall'articolo 6 della legge provinciale 25 febbraio 1985, n. 3, così come modificato dall'articolo 10, comma 1, della legge provinciale 1 settembre 1988, n. 29, prescindendo dagli adempimenti di cui all'articolo 12, comma 3 bis, della legge provinciale 3 settembre 1987, n. 22 come aggiunto con legge provinciale 19 gennaio 1988, n. 4.

     4. La dotazione del fondo per lo sviluppo degli investimenti mini, di cui all'articolo 8 della legge provinciale 1 settembre 1986, n. 26, viene fissato per l'anno 1989 nell'importo di lire 32.000.000.000. La ripartizione fra i comuni è disposta con le modalità previste dal medesimo articolo 8 attribuendo a ciascun comune una quota fissa di lire 30.000.000.

     5. Relativamente all'anno 1988 le dotazioni del fondo ordinario e fondo perequativo di cui agli articoli 4 e 5 della legge provinciale 3 settembre 1987, n. 22, sono fissati in via definitiva rispettivamente in lire 104.000.000.000 e lire 23.500.000.000.

     6. Per i fini di cui al comma 4 è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 11.000.000.000, a carico dell'esercizio finanziario 1989, in aggiunta alla quota di lire 9.000.000.000 a carico del medesimo esercizio autorizzato con l'articolo 1 della legge provinciale 20 gennaio 1987, n. 3.

     7. Per i fini di cui al comma 1 è autorizzato lo stanziamento di lire 127.500.000.00o a carico dell'esercizio finanziario 1989.

     8. Per la costituzione del tondo a copertura degli oneri di ammortamento di mutui pregressi, di cui all'articolo 6 della legge provinciale 3 settembre 1987, n. 22, è autorizzato lo stanziamento di lire 26.200.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1989.

     9. Per la costituzione del tondo per l'agevolazione di nuovi investimenti, di cui all'articolo 7 della legge provinciale 3 settembre 1987, n. 22, modificato con l'articolo 10, comma 5, della legge provinciale 1 settembre 1988, n. 29, è autorizzato il limite d'impegno di lire 3.000.000.0oo a carico dell'esercizio finanziario 1989; le relative annualità saranno iscritte negli stati di previsione della spesa della Provincia in misura di lire 3.000.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1989 al 1999 [5].

 

     Art. 9.

     (Omissis) [6].

 

 

     TABELLA A.

     (Omissis).

 

 


[1] Abrogato dall'art. 119 della L.P. 7 agosto 2006, n. 5.

[2] Modifica gli articoli 77, 72 e 75 della L.P. 4 agosto 1986, n. 21. Il comma 2 è stato abrogato dall’art. 14 della L.P. 29 luglio 2005, n. 13 con la decorrenza ivi indicata.

[3] Articolo abrogato dall'art. 119 della L.P. 7 agosto 2006, n. 5, a decorrere dalla data ivi indicata. Modifica la L.P. 23 giugno 1986, n. 15.

[4] Modifica gli articoli 16 e 17 della L.P. 17 ottobre 1978, n. 43.

[5] Articolo così modificato dall'art. 16 della L.P. 18 settembre 1989, n. 7.

[6] Reca disposizioni finanziarie ed entrata in vigore.