Settore: | Codici provinciali |
Regione: | Trento |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.1 contabilità |
Data: | 21/11/1988 |
Numero: | 41 |
Sommario |
Art. 1. Disposizioni concernenti il programma di sviluppo provinciale. |
Art. 2. Finanziamenti di leggi provinciali. |
Art. 3. Disposizioni transitorie per gli oneri di funzionamento della scuola e del Provveditorato agli studi. |
Art. 4. Finanziamento di spese per l'accesso a prestazioni sanitarie e per prestazioni particolari ad invalidi civili. |
Art. 5. (Omissis) |
Art. 6. |
Art. 7. Disposizioni transitorie per il finanziamento dei servizi di trasporto pubblico. |
Art. 8. Trasferimenti in materia di finanza locale per l'anno 1989. |
Art. 9. (Omissis) |
§ 6.1.22 – L.P. 21 novembre 1988, n. 41.
Disposizioni finanziarie per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria).
(B.U. 29 novembre 1988, n. 54 - S.O.).
Art. 1. Disposizioni concernenti il programma di sviluppo provinciale.
1. In relazione al secondo comma dell'articolo 8 della
2. I progetti operativi previsti dall'articolo 6 della
Art. 2. Finanziamenti di leggi provinciali.
1. Per i fini previsti dalle disposizioni di cui alle leggi indicate nella tabella A annessa alla presente legge, sono autorizzati gli stanziamenti e gli ulteriori stanziamenti - anche in aumento dei limiti massimi di spesa previsti dalle riportate leggi provinciali - nonché i limiti d'impegno per gli importi esposti nella stessa tabella, a carico degli esercizi finanziari 1989, 1990 e 1991, da iscrivere in bianco e da utilizzare secondo le riportate specificazioni.
Art. 3. Disposizioni transitorie per gli oneri di funzionamento della scuola e del Provveditorato agli studi. [1]
[1. In attesa di provvedimenti legislativi organici in materia di ordinamento scolastico in provincia di Trento, per l'esercizio delle funzioni spettanti alla Provincia autonoma di Trento ai sensi del
2. A tale fine è istituito nel bilancio della Provincia il «Fondo per le spese di funzionamento delle scuole elementari e delle scuole ed istituti d'istruzione secondaria».
3. La Giunta provinciale provvede annualmente al riparto del fondo tra le scuole ed istituti di cui al comma 1, secondo criteri stabiliti con proprio provvedimento, sentito il consiglio scolastico provinciale.
4. Con il provvedimento di cui al comma 3 la Giunta provinciale provvede all'assegnazione dei finanziamenti e determina le modalità di erogazione e di rendicontazione degli stessi.
5. In relazione alle disposizioni dell'articolo 16, comma 7, del
6. Per i fini di cui ai commi 1 e 2 è autorizzato lo stanziamento di lire 3.000.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1989; per gli esercizi successivi sarà disposto annualmente apposito stanziamento con legge di bilancio, in misura comunque non superiore alle previsioni recate dal bilancio pluriennale.
7. Per i fini di cui al comma 5 è autorizzato lo stanziamento di lire 230.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1989; per gli esercizi successivi sarà disposto annualmente apposito stanziamento con legge di bilancio, in misura comunque non superiore alle previsioni recate dal bilancio pluriennale.]
Art. 4. Finanziamento di spese per l'accesso a prestazioni sanitarie e per prestazioni particolari ad invalidi civili.
1. Per i fini di cui agli articoli 34 e 38 della
2. E' abrogato l'articolo 39 della
(Omissis) [2].
(Omissis)
Art. 7. Disposizioni transitorie per il finanziamento dei servizi di trasporto pubblico.
1. (Omissis) [4].
2. La Giunta provinciale con propria deliberazione determina la documentazione da allegare alle domande per la concessione dei contributi di cui al presente articolo. In sede di prima applicazione le società esercenti linee ferroviarie in concessione presentano alla Giunta provinciale le relative domande entro trenta giorni dalla data della deliberazione di cui al presente comma.
3. Il termine del 31 dicembre 1988 previsto al comma 1 dell'articolo 15 della
4. Per la concessione dei contributi di cui al comma 1 si provvede con le autorizzazioni di spesa e con gli stanziamenti già disposti rispettivamente per i tini di cui agli articoli 16 e 24 della
Art. 8. Trasferimenti in materia di finanza locale per l'anno 1989.
1. Per l'anno 1989, in attesa della determinazione con successiva legge dell'entità dei trasferimenti in favore della finanza locale come previsto dall'articolo 1, comma 2, della
2. Le somme assegnate ai comuni per l'anno 1988 ai sensi dell'articolo 4 della
3. L'erogazione viene stabilita con le modalità previste dall'articolo 6 della
4. La dotazione del fondo per lo sviluppo degli investimenti mini, di cui all'articolo 8 della
5. Relativamente all'anno 1988 le dotazioni del fondo ordinario e fondo perequativo di cui agli articoli 4 e 5 della
6. Per i fini di cui al comma 4 è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 11.000.000.000, a carico dell'esercizio finanziario 1989, in aggiunta alla quota di lire 9.000.000.000 a carico del medesimo esercizio autorizzato con l'articolo 1 della
7. Per i fini di cui al comma 1 è autorizzato lo stanziamento di lire 127.500.000.00o a carico dell'esercizio finanziario 1989.
8. Per la costituzione del tondo a copertura degli oneri di ammortamento di mutui pregressi, di cui all'articolo 6 della
9. Per la costituzione del tondo per l'agevolazione di nuovi investimenti, di cui all'articolo 7 della
(Omissis) [6].
TABELLA A.
(Omissis).
[1] Abrogato dall'art. 119 della
[2] Modifica gli articoli 77, 72 e 75 della
[3] Articolo abrogato dall'art. 119 della
[4] Modifica gli articoli 16 e 17 della
[5] Articolo così modificato dall'art. 16 della
[6] Reca disposizioni finanziarie ed entrata in vigore.