§ 2.1.46 - Legge Provinciale 18 novembre 1978, n. 46. [*]
Disposizioni relative all'indennità premio di servizio ed all'indennità per l'inabilità temporanea.


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:2. ordinamento della provincia
Capitolo:2.1 ordinamento degli uffici e del personale
Data:18/11/1978
Numero:46


Sommario
Art. 1.  (Omissis)
Art. 2.  (Omissis)
Art. 3.  Le disposizioni di cui all'articolo 171 della Legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, come modificato ed integrato da ultimo con i precedenti articoli 1 e 2, si applicano anche al personale cessato [...]
Art. 4.  In relazione alle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge, i fondi di indennità di anzianità comunque denominati che siano accantonati presso gli enti dai quali è transitato o [...]
Art. 5.  La Giunta provinciale è autorizzata a richiedere alla Regione Trentino Alto Adige, a termini dell'articolo 9 della Legge regionale 24 novembre 1977 n. 10, l'integrazione dell'indennità premio di [...]
Art. 6.  (Omissis).
Art. 7.  (Omissis).
Art. 8.  (Omissis).
Art. 9.  (Omissis).


§ 2.1.46 - Legge Provinciale 18 novembre 1978, n. 46. [*]

Disposizioni relative all'indennità premio di servizio ed all'indennità per l'inabilità temporanea.

(B.U. 28 novembre 1978, n. 60).

 

Art. 1. (Omissis) [1].

     Le disposizioni di cui al primo comma del presente articolo hanno effetto dal 1. gennaio 1974.

 

     Art. 2. (Omissis) [2].

 

     Art. 3. Le disposizioni di cui all'articolo 171 della Legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, come modificato ed integrato da ultimo con i precedenti articoli 1 e 2, si applicano anche al personale cessato dal servizio anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge e comunque non prima del 1 gennaio 1974.

 

     Art. 4. In relazione alle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge, i fondi di indennità di anzianità comunque denominati che siano accantonati presso gli enti dai quali è transitato o transiti personale alla Provincia Autonoma di Trento spettano alla Provincia stessa nei termini e per l'ammontare previsti dalle leggi statali e provinciali che ne disciplinano la materia.

     Le relative somme sono versate al Tesoriere provinciale per essere introitate in apposito capitolo del bianco della Provincia. A tal fine, le somme che fossero state già versate ed introitate nella parte prima del Titolo VI dello stato di previsione dell'Entrata della Provincia saranno contabilizzate a favore del predetto capitolo del bianco di competenza a carico della parte prima del Titolo IV dello stato di previsione della Spesa della Provincia con riferimento al corrispondente capitolo di entrata ove è stata disposta la riscossione.

 

     Art. 5. La Giunta provinciale è autorizzata a richiedere alla Regione Trentino Alto Adige, a termini dell'articolo 9 della Legge regionale 24 novembre 1977 n. 10, l'integrazione dell'indennità premio di servizio spettante, all'atto del collocamento a riposo, al personale regionale transitato nei ruoli provinciali ai sensi dell'articolo 111 del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, per i periodi riconosciuti utili a tale fine ai sensi dell'articolo 24 della Legge regionale 26 aprile 1972, n. 10, con esclusione del servizio prestato dal personale regionale nel periodo in cui lo stesso era nella posizione prevista dall'articolo 52 del D.P.R. 1 marzo 1973, n. 49.

 

     Art. 6. (Omissis). [3]

 

     Art. 7. (Omissis). [3]

 

     Art. 8. (Omissis). [3]

 

     Art. 9. (Omissis). [4]

 

 


[*] Legge abrogata dall'art. 2 della L.P. 13 novembre 1998, n. 15. Essa resta applicabile ai rapporti sorti in base alle sue disposizioni nel periodo della sua vigenza e per l'esecuzione dei relativi impegni di spesa, per effetto dell'art. 4 della stessa L.P. 15/98.

[1] Comma modificativo della L.P. 23 agosto 1963, n. 8.

[2] Articolo modificativo della L.P. 23 agosto 1963 n. 8.

[3] Articolo modificativo della L.P. 23 agosto 1963, n. 8.

[3] Articolo modificativo della L.P. 23 agosto 1963, n. 8.

[3] Articolo modificativo della L.P. 23 agosto 1963, n. 8.

[4] Disposizione finanziaria transitoria.