Settore: | Codici provinciali |
Regione: | Trento |
Materia: | 2. ordinamento della provincia |
Capitolo: | 2.1 ordinamento degli uffici e del personale |
Data: | 18/11/1978 |
Numero: | 46 |
Sommario |
Art. 1. (Omissis) |
Art. 2. (Omissis) |
Art. 3. Le disposizioni di cui all'articolo 171 della Legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, come modificato ed integrato da ultimo con i precedenti articoli 1 e 2, si applicano anche al personale cessato [...] |
Art. 4. In relazione alle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge, i fondi di indennità di anzianità comunque denominati che siano accantonati presso gli enti dai quali è transitato o [...] |
Art. 5. La Giunta provinciale è autorizzata a richiedere alla Regione Trentino Alto Adige, a termini dell'articolo 9 della Legge regionale 24 novembre 1977 n. 10, l'integrazione dell'indennità premio di [...] |
Art. 6. (Omissis). |
Art. 7. (Omissis). |
Art. 8. (Omissis). |
Art. 9. (Omissis). |
§ 2.1.46 - Legge Provinciale 18 novembre 1978, n. 46. [*]
Disposizioni relative all'indennità premio di servizio ed all'indennità per l'inabilità temporanea.
(B.U. 28 novembre 1978, n. 60).
Le disposizioni di cui al primo comma del presente articolo hanno effetto dal 1. gennaio 1974.
Art. 3. Le disposizioni di cui all'articolo 171 della
Art. 4. In relazione alle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge, i fondi di indennità di anzianità comunque denominati che siano accantonati presso gli enti dai quali è transitato o transiti personale alla Provincia Autonoma di Trento spettano alla Provincia stessa nei termini e per l'ammontare previsti dalle leggi statali e provinciali che ne disciplinano la materia.
Le relative somme sono versate al Tesoriere provinciale per essere introitate in apposito capitolo del bianco della Provincia. A tal fine, le somme che fossero state già versate ed introitate nella parte prima del Titolo VI dello stato di previsione dell'Entrata della Provincia saranno contabilizzate a favore del predetto capitolo del bianco di competenza a carico della parte prima del Titolo IV dello stato di previsione della Spesa della Provincia con riferimento al corrispondente capitolo di entrata ove è stata disposta la riscossione.
Art. 5. La Giunta provinciale è autorizzata a richiedere alla Regione Trentino Alto Adige, a termini dell'articolo 9 della
[*] Legge abrogata dall'art. 2 della
[1] Comma modificativo della
[2] Articolo modificativo della
[3] Articolo modificativo della
[3] Articolo modificativo della
[3] Articolo modificativo della
[4] Disposizione finanziaria transitoria.