Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 74. Persona e famiglia |
Capitolo: | 74.3 stranieri |
Data: | 30/12/1989 |
Numero: | 416 |
Sommario |
Art. 1. (Rifugiati). |
Art. 1 bis. (Casi di trattenimento). |
Art. 1 ter. (Procedura semplificata). |
Art. 1 quater. (Commissioni territoriali). |
Art. 1 quinquies. (Commissione nazionale per il diritto di asilo). |
Art. 1 sexies. (Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati). |
Art. 1 septies. (Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo). |
Art. 2. Ingresso dei cittadini extracomunitari nel territorio dello Stato. |
Art. 3. (Documenti richiesti per l'ingresso dei cittadini extracomunitari nel territorio dello Stato. Respingimento alla frontiera). |
Art. 4. (Soggiorno dei cittadini extracomunitari nel territorio dello Stato). |
Art. 5. (Comunicazioni agli interessati e norme in materia di tutela giurisdizionale). |
Art. 6. (Iscrizione anagrafica). |
Art. 7. (Espulsione dal territorio dello Stato). |
Art. 7 bis. |
Art. 8. (Tutela giurisdizionale). |
Art. 9. (Regolarizzazione dei cittadini extracomunitari già presenti nel territorio dello Stato). |
Art. 10. (Regolarizzazione del lavoro autonomo svolto dai cittadini extracomunitari presenti nel territorio dello Stato. Norme sulle libere professioni). |
Art. 11. (Pubblicità - Relazione al Parlamento - Contributi alle regioni) [22] |
Art. 12. (Assunzione di duecento assistenti sociali ed altri provvedimenti concernenti la pubblica amministrazione). |
Art. 13. (Disposizioni di coordinamento e abrogazioni. Entrata in vigore). |
§ 74.3.2 – D.L. 30 dicembre 1989, n. 416. [1]
Norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio dello Stato.
(G.U. 30 dicembre 1989, n. 303).
1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto cessano nell'ordinamento interno gli effetti della dichiarazione di limitazione geografica e delle riserve di cui agli articoli 17 e 18 della convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, ratificata con
2. Al fine di garantire l'efficace attuazione della norma di cui al comma 1, il Governo provvede ai sensi dell'articolo 17 della
3. Agli stranieri extraeuropei "sotto mandato" dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (ACNUR) alla data del 31 dicembre 1989 è riconosciuto, su domanda da presentare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al Ministro dell'interno, lo "status" di rifugiato. Tale riconoscimento non comporta l'erogazione dell'assistenza.
4. Non è consentito l'ingresso nel territorio dello Stato dello straniero che intende chiedere il riconoscimento dello "status" di rifugiato quando, da riscontri obiettivi da parte della polizia di frontiera, risulti che il richiedente:
a) sia stato già riconosciuto rifugiato in altro Stato. In ogni caso non è consentito il respingimento verso uno degli Stati di cui all'articolo 7, comma 10;
b) provenga da uno Stato, diverso da quello di appartenenza, che abbia aderito alla convenzione di Ginevra, nel quale abbia trascorso un periodo di soggiorno, non considerandosi tale il tempo necessario per il transito del relativo territorio sino alla frontiera italiana. In ogni caso non è consentito il respingimento verso uno degli Stati di cui all'articolo 7, comma 10;
c) si trovi nelle condizioni previste dall'articolo 1, paragrafo F, della convenzione di Ginevra;
d) sia stato condannato in Italia per uno dei delitti previsti dall'articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale o risulti pericoloso per la sicurezza dello Stato, ovvero risulti appartenere ad associazioni di tipo mafioso o dedite al traffico degli stupefacenti o ad organizzazioni terroristiche.
5. Salvo quanto previsto dal comma 3, lo straniero che intende entrare nel territorio dello Stato per essere riconosciuto rifugiato deve rivolgere istanza motivata e, in quanto possibile, documentata all'ufficio di polizia di frontiera. Qualora si tratti di minori non accompagnati, viene data comunicazione della domanda al tribunale dei minori competente per territorio ai fini della adozione dei provvedimenti di competenza. Qualora non ricorrano le ipotesi di cui al comma 4, lo straniero elegge domicilio nel territorio dello Stato. Il questore territorialmente competente rilascia, dietro richiesta, un permesso di soggiorno temporaneo valido fino alla definizione della procedura di riconoscimento [3].
6. Avverso la decisione di respingimento presa in base ai commi 4 e 5 è ammesso ricorso giurisdizionale.
7. Fino alla emanazione della nuova disciplina dell'assistenza in materia di rifugiati, in sostituzione di ogni altra forma di intervento di prima assistenza prevista dalla normativa vigente, nei limiti delle disponibilità iscritte per lo scopo nel bilancio dello Stato, il Ministero dell'interno è autorizzato a concedere, ai richiedenti lo "status" di rifugiato che abbiano fatto ingresso in Italia dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, un contributo di prima assistenza per un periodo non superiore a quarantacinque giorni. Tale contributo viene corrisposto, a domanda, ai richiedenti di cui al comma 5 che risultino privi di mezzi di sussistenza o di ospitalità in Italia [4].
8. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite la misura e le modalità di erogazione del contributo di cui al comma.
9. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 2 e 7 valutato rispettivamente in lire 3.000 milioni ed in lire 67.500 milioni in ragione di anno per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992, si provvede, quanto a lire 20.000 milioni, a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 4239 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 1990 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi e, quanto a lire 50.500 milioni, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1990, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Interventi in favore dei lavoratori immigrati". All'eventuale maggiore onere si provvede sulla base di una nuova specifica autorizzazione legislativa.
10. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
11. I richiedenti asilo che hanno fatto ricorso alle disposizioni previste per la sanatoria dei lavoratori immigrati non perdono il diritto al riconoscimento dello "status" di rifugiato. Nei loro confronti non si fa luogo a interventi di prima assistenza.
Art. 1 bis. (Casi di trattenimento). [5]
1. Il richiedente asilo non può essere trattenuto al solo fine di esaminare la domanda di asilo presentata. Esso può, tuttavia, essere trattenuto per il tempo strettamente necessario alla definizione delle autorizzazioni alla permanenza nel territorio dello Stato in base alle disposizioni del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al
a) per verificare o determinare la sua nazionalità o identità, qualora egli non sia in possesso dei documenti di viaggio o d'identità, oppure abbia, al suo arrivo nello Stato, presentato documenti risultati falsi;
b) per verificare gli elementi su cui si basa la domanda di asilo, qualora tali elementi non siano immediatamente disponibili;
c) in dipendenza del procedimento concernente il riconoscimento del diritto ad essere ammesso nel territorio dello Stato.
2. Il trattenimento deve sempre essere disposto nei seguenti casi:
a) a seguito della presentazione di una domanda di asilo presentata dallo straniero fermato per avere eluso o tentato di eludere il controllo di frontiera o subito dopo, o, comunque, in condizioni di soggiorno irregolare;
b) a seguito della presentazione di una domanda di asilo da parte di uno straniero già destinatario di un provvedimento di espulsione o respingimento.
3. Il trattenimento previsto nei casi di cui al comma 1, lettere a), b) e c), e nei casi di cui al comma 2, lettera a), è attuato nei centri di identificazione secondo le norme di apposito regolamento. Il medesimo regolamento determina il numero, le caratteristiche e le modalità di gestione di tali strutture e tiene conto degli atti adottati dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (ACNUR), dal Consiglio d'Europa e dall'Unione europea. Nei centri di identificazione sarà comunque consentito l'accesso ai rappresentanti dell'ACNUR. L'accesso sarà altresì consentito agli avvocati e agli organismi ed enti di tutela dei rifugiati con esperienza consolidata nel settore, autorizzati dal Ministero dell'interno.
4. Per il trattenimento di cui al comma 2, lettera b), si osservano le norme di cui all'articolo 14 del testo unico di cui al
5. Allo scadere del periodo previsto per la procedura semplificata di cui all'articolo 1 ter, e qualora la stessa non si sia ancora conclusa, allo straniero è concesso un permesso di soggiorno temporaneo fino al termine della procedura stessa.
Art. 1 ter. (Procedura semplificata). [6]
1. Nei casi di cui alle lettere a) e b) del comma 2 dell'articolo 1 bis è istituita la procedura semplificata per la definizione della istanza di riconoscimento dello status di rifugiato secondo le modalità di cui ai commi da 2 a 6.
2. Appena ricevuta la richiesta di riconoscimento dello status di rifugiato di cui all'articolo 1 bis, comma 2, lettera a), il questore competente per il luogo in cui la richiesta è stata presentata dispone il trattenimento dello straniero interessato in uno dei centri di identificazione di cui all'articolo 1 bis, comma 3. Entro due giorni dal ricevimento dell'istanza, il questore provvede alla trasmissione della documentazione necessaria alla commissione territoriale per il riconoscimento dello status di rifugiato che, entro quindici giorni dalla data di ricezione della documentazione, provvede all'audizione. La decisione è adottata entro i successivi tre giorni.
3. Appena ricevuta la richiesta di riconoscimento dello status di rifugiato di cui all'articolo 1 bis, comma 2, lettera b), il questore competente per il luogo in cui la richiesta è stata presentata dispone il trattenimento dello straniero interessato in uno dei centri di permanenza temporanea di cui all'articolo 14 del testo unico di cui al
4. L'allontanamento non autorizzato dai centri di cui all'articolo 1 bis, comma 3, equivale a rinuncia alla domanda.
5. Lo Stato italiano è competente all'esame delle domande di riconoscimento dello status di rifugiato di cui al presente articolo, ove i tempi non lo consentano, ai sensi della Convenzione di Dublino ratificata ai sensi della
6. La commissione territoriale, integrata da un componente della Commissione nazionale per il diritto di asilo, procede, entro dieci giorni, al riesame delle decisioni su richiesta adeguatamente motivata dello straniero di cui è disposto il trattenimento in uno dei centri di identificazione di cui all'articolo 1 bis, comma 3. La richiesta va presentata alla commissione territoriale entro cinque giorni dalla comunicazione della decisione. L'eventuale ricorso avverso la decisione della commissione territoriale è presentato al tribunale in composizione monocratica territorialmente competente entro quindici giorni, anche dall'estero tramite le rappresentanze diplomatiche. Il ricorso non sospende il provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale; il richiedente asilo può tuttavia chiedere al prefetto competente di essere autorizzato a rimanere sul territorio nazionale fino all'esito del ricorso. La decisione di rigetto del ricorso è immediatamente esecutiva.
Art. 1 quater. (Commissioni territoriali). [7]
1. Presso le prefetture-uffici territoriali del Governo indicati con il regolamento di cui all'articolo 1 bis, comma 3, sono istituite le commissioni territoriali per il riconoscimento dello status di rifugiato. Le predette commissioni, nominate con decreto del Ministro dell'interno, sono presiedute da un funzionario della carriera prefettizia e composte da un funzionario della Polizia di Stato, da un rappresentante dell'ente territoriale designato dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali e da un rappresentante dell'ACNUR. Per ciascun componente deve essere previsto un componente supplente. Tali commissioni possono essere integrate, su richiesta del Presidente della Commissione centrale per il riconoscimento dello status di rifugiato prevista dall'articolo 2 del regolamento di cui al
2. Entro due giorni dal ricevimento dell'istanza, il questore provvede alla trasmissione della documentazione necessaria alla commissione territoriale per il riconoscimento dello status di rifugiato che entro trenta giorni provvede all'audizione. La decisione è adottata entro i successivi tre giorni.
3. Durante lo svolgimento dell'audizione, ove necessario, le commissioni territoriali si avvalgono di interpreti. Del colloquio con il richiedente viene redatto verbale. Le decisioni sono adottate con atto scritto e motivato. Le stesse verranno comunicate al richiedente, unitamente all'informazione sulle modalità di impugnazione, nelle forme previste dall'articolo 2, comma 6, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al
4. Nell'esaminare la domanda di asilo le commissioni territoriali valutano per i provvedimenti di cui all'articolo 5, comma 6, del citato testo unico di cui al
5. Avverso le decisioni delle commissioni territoriali è ammesso ricorso al tribunale ordinario territorialmente competente che decide ai sensi dell'articolo 1 ter, comma 6.
Art. 1 quinquies. (Commissione nazionale per il diritto di asilo). [8]
1. La Commissione centrale per il riconoscimento dello status di rifugiato prevista dall'articolo 2 del regolamento di cui al
2. La Commissione nazionale ha compiti di indirizzo e coordinamento delle commissioni territoriali, di formazione e aggiornamento dei componenti delle medesime commissioni, di raccolta di dati statistici oltre che poteri decisionali in tema di revoche e cessazione degli status concessi.
3. Con il regolamento di cui all'articolo 1 bis, comma 3, sono stabilite le modalità di funzionamento della Commissione nazionale e di quelle territoriali.
Art. 1 sexies. (Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati). [9]
1. Gli enti locali che prestano servizi finalizzati all'accoglienza dei richiedenti asilo e alla tutela dei rifugiati e degli stranieri destinatari di altre forme di protezione umanitaria possono accogliere nell'ambito dei servizi medesimi il richiedente asilo privo di mezzi di sussistenza nel caso in cui non ricorrano le ipotesi previste dagli articoli 1 bis e 1 ter.
2. Il Ministro dell'interno, con proprio decreto, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
3. In fase di prima attuazione, il decreto di cui al comma 2:
a) stabilisce le linee guida e il formulario per la presentazione delle domande di contributo, i criteri per la verifica della corretta gestione dello stesso e le modalità per la sua eventuale revoca;
b) assicura, nei limiti delle risorse finanziarie del Fondo di cui all'articolo 1-septies, la continuità degli interventi e dei servizi già in atto, come previsti dal Fondo europeo per i rifugiati;
c) determina, nei limiti delle risorse finanziarie del Fondo di cui all'articolo 1-septies, le modalità e la misura dell'erogazione di un contributo economico di prima assistenza in favore del richiedente asilo che non rientra nei casi previsti dagli articoli 1 bis e 1 ter e che non è accolto nell'ambito dei servizi di accoglienza di cui al comma 1.
4. Al fine di razionalizzare e ottimizzare il sistema di protezione del richiedente asilo, del rifugiato e dello straniero con permesso umanitario di cui all'articolo 18 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al
5. Il servizio centrale di cui al comma 4 provvede a:
a) monitorare la presenza sul territorio dei richiedenti asilo, dei rifugiati e degli stranieri con permesso umanitario;
b) creare una banca dati degli interventi realizzati a livello locale in favore dei richiedenti asilo e dei rifugiati;
c) favorire la diffusione delle informazioni sugli interventi;
d) fornire assistenza tecnica agli enti locali, anche nella predisposizione dei servizi di cui al comma 1;
e) promuovere e attuare, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, programmi di rimpatrio attraverso l'Organizzazione internazionale per le migrazioni o altri organismi, nazionali o internazionali, a carattere umanitario.
6. Le spese di funzionamento e di gestione del servizio centrale sono finanziate nei limiti delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1-septies.
Art. 1 septies. (Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo). [11]
1. Ai fini del finanziamento delle attività e degli interventi di cui all'articolo 1-sexies, presso il Ministero dell'interno, è istituito il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, la cui dotazione è costituita da:
a) le risorse iscritte nell'unità previsionale di base 4.1.2.5 "Immigrati, profughi e rifugiati" - capitolo 2359 - dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 2002, già destinate agli interventi di cui all'articolo 1-sexies e corrispondenti a 5,16 milioni di euro;
b) le assegnazioni annuali del Fondo europeo per i rifugiati, ivi comprese quelle già attribuite all'Italia per gli anni 2000, 2001 e 2002 ed in via di accreditamento al Fondo di rotazione del Ministero dell'economia e delle finanze;
c) i contributi e le donazioni eventualmente disposti da privati, enti o organizzazioni, anche internazionali, e da altri organismi dell'Unione europea.
2. Le somme di cui al comma 1, lettere b) e c), sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo di cui al medesimo comma 1.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 2. Ingresso dei cittadini extracomunitari nel territorio dello Stato. [12]
Art. 3. (Documenti richiesti per l'ingresso dei cittadini extracomunitari nel territorio dello Stato. Respingimento alla frontiera). [13]
Art. 4. (Soggiorno dei cittadini extracomunitari nel territorio dello Stato). [14]
Art. 5. (Comunicazioni agli interessati e norme in materia di tutela giurisdizionale). [15]
Art. 6. (Iscrizione anagrafica). [16]
Art. 7. (Espulsione dal territorio dello Stato). [17]
Art. 8. (Tutela giurisdizionale). [19]
Art. 9. (Regolarizzazione dei cittadini extracomunitari già presenti nel territorio dello Stato). [20]
Art. 10. (Regolarizzazione del lavoro autonomo svolto dai cittadini extracomunitari presenti nel territorio dello Stato. Norme sulle libere professioni). [21]
Art. 11. (Pubblicità - Relazione al Parlamento - Contributi alle regioni) [22]
Art. 12. (Assunzione di duecento assistenti sociali ed altri provvedimenti concernenti la pubblica amministrazione). [23]
Art. 13. (Disposizioni di coordinamento e abrogazioni. Entrata in vigore). [24]
[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della
[2] Articolo così sostituito dalla
[3] A norma dell'art. 31 della
[4] A norma della lettera a), comma 1, art. 32 della
[5] Articolo inserito dall'art. 32 della
[6] Articolo inserito dall'art. 32 della
[7] Articolo inserito dall'art. 32 della
[8] Articolo inserito dall'art. 32 della
[9] Articolo inserito dall'art. 32 della
[10] Per l’interpretazione autentica del presente comma, vedi l’art. 2 del
[11] Articolo inserito dall'art. 32 della
[12] Articolo sostituito dalla
[13] Articolo sostituito dalla
[14] Articolo sostituito dalla
[15] Articolo sostituito dalla
[16] Articolo abrogato dall'art. 46 della
[17] Articolo sostituito dalla
[18] Articolo inserito dal
[19] Articolo abrogato dalla
[20] Articolo sostituito dalla
[21] Articolo sostituito dalla
[22] Articolo sostituito dalla
[23] Articolo sostituito dalla
[24] Articolo sostituito dalla