§ 2.1.44 - Legge Provinciale 28 agosto 1978, n. 34. [*]
Norme per il trattamento giuridico ed economico degli impiegati provinciali e degli enti pubblici, eletti consiglieri regionali ed [...]


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:2. ordinamento della provincia
Capitolo:2.1 ordinamento degli uffici e del personale
Data:28/08/1978
Numero:34


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5. 


 § 2.1.44 - Legge Provinciale 28 agosto 1978, n. 34. [*]

Norme per il trattamento giuridico ed economico degli impiegati provinciali e degli enti pubblici, eletti consiglieri regionali ed amministratori di comuni.

(B.U. 5 settembre 1978, n. 43).

 

Art. 1.

     I dipendenti della Provincia e degli enti pubblici il cui ordinamento rientra nella competenza legislativa della Provincia eletti alla carica di consigliere regionale, sono collocati d'ufficio in aspettativa non retribuita per tutta la durata del mandato.

     I medesimi dipendenti eletti alla carica di sindaco o di assessore effettivo o supplente di un comune della regione sono collocati, a loro richiesta, in aspettativa non retribuita per tutta la durata del mandato.

     Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche ai dipendenti eletti alla carica di presidente di ente ospedaliero della provincia, o di presidente o membro del comitato di gestione di una unità sanitaria locale, di presidente di azienda di soggiorno della provincia, nonché di presidente o assessore comprensoriale.

     I periodi di aspettativa previsti dalla presente legge sono considerati utili agli effetti previdenziali e assistenziali. Le amministrazioni di appartenenza dei dipendenti provvedono al versamento delle trattenute relative al trattamento di quiescenza, di previdenza ed eventualmente di assistenza sanitaria.

     I periodi di aspettativa di cui ai precedenti primo, secondo e terzo comma non sono considerati ai fini della progressione giuridica ed economica in carriera. Il dipendente che cessa da tale posizione prende nel ruolo il posto di anzianità che gli spetta, dedotto il tempo passato in aspettativa.

     I dipendenti indicati ai precedenti secondo e terzo comma, i quali non richiedano il collocamento in aspettativa, sono, a loro richiesta, autorizzati ad assentarsi dal servizio per il tempo necessario all'espletamento del loro mandato [1].

 

     Art. 2.

     (Omissis) [2].

 

     Art. 3.

     Le disposizioni contenute nell'articolo 1 della presente legge non trovano applicazione nei confronti di coloro che, alla data di entrata in vigore della legge medesima, ricoprano la carica di consigliere regionale, di sindaco o di assessore effettivo o supplente di un comune della Regione e limitatamente alla durata del mandato in corso.

     Nei confronti dei dipendenti pubblici di cui al primo comma dell'articolo 1, che alla data di entrata in vigore della presente legge ricoprano la carica di consigliere regionale o di sindaco di comune capoluogo di Provincia, va adottato, alla scadenza dell'ultima proroga dell'aspettativa per mandato politico, provvedimento di ricostruzione di carriera con inquadramento anche in soprannumero alle dotazioni organiche delle singole qualifiche, valutando a tali effetti esclusivamente i periodi maturati fino alla scadenza del mandato o della legislatura in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

     Le disposizioni di cui al precedente gomma si applicano anche in caso di cessazione dal servizio per qualsiasi motivo nel corso del mandato.

 

     Art. 4.

     Ai dipendenti degli enti di cui al primo comma dell'articolo 1 eletti membri del Parlamento continuano ad applicarsi le disposizioni della legge 31 ottobre 1965, n. 1261.

 

     Art. 5.

     Sono abrogati l'art. 150 della L.P. 23 agosto 1963, n. 8, come sostituito con l'art. 1 della L.P. 13 luglio 1968, n. 10, nonché l'art. 2 della L.P. 13 luglio 1968, n. 10.

 

 


[*] Legge abrogata dall'art. 2 della L.P. 13 novembre 1998, n. 15. Essa resta applicabile ai rapporti sorti in base alle sue disposizioni nel periodo della sua vigenza e per l'esecuzione dei relativi impegni di spesa, per effetto dell'art. 4 della stessa L.P. 15/98.

[1] Articolo modificato dall'art. 27 della L.P. 26 maggio 1980, n. 13 e successivamente così sostituito dall'art. 1 della L.P. 15 dicembre 1980, n. 37.

[2] Articolo sostituito dall'art. 27 della L.P. 26 maggio 1980 n. 13 e successivamente soppresso dall'art. 2 della L.P. 15 dicembre 1980, n. 37.