Settore: | Codici provinciali |
Regione: | Trento |
Materia: | 2. ordinamento della provincia |
Capitolo: | 2.1 ordinamento degli uffici e del personale |
Data: | 05/11/1975 |
Numero: | 49 |
Sommario |
Art. 1. 1. Fino a quando non sarà diversamente disposto con legge provinciale in relazione alle modifiche alla disciplina dell'indennità integrativa speciale introdotte con legge dello Stato, le [...] |
Art. 2. (Omissis) |
Art. 3. (Omissis) |
Art. 4. (Omissis) |
Art. 5. (Omissis) |
Art. 6. 1. Sono abrogati il primo, il secondo ed il terzo comma dell'articolo 73 della L.P. 23 agosto 1963, n. 8, e successive modificazioni e integrazioni. |
Art. 7. 1. I quadri formanti l'allegato primo della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, sostituito con legge provinciale 30 dicembre 1971, n. 20 e 10 settembre 1973, n. 50 sono ulteriormente [...] |
Art. 8. [6] |
Art. 9. (Omissis) |
Art. 10. 1. Il personale non di ruolo delle carriere direttiva, di concetto ed esecutiva, assunto ai sensi degli articoli 25 - terzo comma, e 73 - primo comma, della legge provinciale 23 agosto 1963, n. [...] |
Art. 11. 1. Il personale assunto ai sensi del quarto comma dell'articolo 73 della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, e successive modificazioni, con orario di almeno 6 ore giornaliere o trenta ore [...] |
Art. 12. 1. Il personale contrattuale con qualifica di capo cuoco, vice capo cuoco, capo fornaio in servizio presso l'Ospedale psichiatrico provinciale è inquadrato a richiesta, con decorrenza 1 luglio [...] |
Art. 13. 1. Al personale contemplato dalla legge provinciale 18 dicembre 1971, n. 17, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, svolga mansioni proprie della carriera ausiliaria, è [...] |
Art. 14. 1. Gli operai temporanei, addetti alla manutenzione delle strade con incarico di cantoniere, che abbiano prestato servizio ausiliario anche senza continuità con inizio da almeno sei mesi [...] |
Art. 15. 1. Nella prima applicazione della presente legge è consentito il passaggio da uno ad altro ruolo del personale ausiliario, salvo il possesso dei requisiti prescritti per accedere ai ruolo e [...] |
Art. 16. 1. Nella prima applicazione della presente legge la Giunta provinciale è autorizzata a provvedere mediante nomina alla copertura del posto di Ispettore generale-internista anche con persona [...] |
§ 2.1.33 - Legge Provinciale 5 novembre 1975, n. 49. [1]
Norme concernenti il personale provinciale.
(B.U. 11 novembre 1975, n. 55).
1. Fino a quando non sarà diversamente disposto con legge provinciale in relazione alle modifiche alla disciplina dell'indennità integrativa speciale introdotte con legge dello Stato, le variazioni della misura di detta indennità previste dall'articolo 23 della
2. Le disposizioni di cui al comma precedente hanno effetto dal 1° luglio 1975.
(Omissis) [2].
(Omissis) [3].
(Omissis) [4].
(Omissis) [5].
1. Sono abrogati il primo, il secondo ed il terzo comma dell'articolo 73 della
1. I quadri formanti l'allegato primo della
1. Con decorrenza 1 luglio 1975 al personale dell'Ospedale psichiatrico provinciale di Pergine e dei Dispensari di Igiene mentale, al personale addetto agli impianti litografici e alla guida di automezzi speciali, nonché al personale operante a contatto con catrame, bitume e fuliggine, che presti servizio comportante esposizione diretta e continua a rischi pregiudizievoli alla salute o alla incolumità personale, derivanti dalle attività connesse all'esercizio delle mansioni concretamente svolte, è corrisposta una indennità giornaliera di rischio nella misura di lire 950, ad esclusione dei tecnici radiologi ai quali va corrisposta una indennità giornaliera di lire 1.200.
2. Per il periodo dall'I gennaio 1973 al 30 giugno 1975 l'indennità di cui al comma precedente è corrisposta nella misura di lire 600.
3. Al personale del Laboratorio provinciale di Igiene e Profilassi che si trovi nelle stesse condizioni del personale di cui al primo comma, è corrisposta, con decorrenza 1 gennaio 1974, la medesima indennità di rischio.
4. L'assegno ad personam eventualmente attribuito al personale di cui al comma precedente, in applicazione degli articoli 5 e 11 della
5. Le indennità di rischio di cui al presente articolo saranno corrisposte per i soli periodi di servizio effettivamente prestati.
(Omissis) [7].
1. Il personale non di ruolo delle carriere direttiva, di concetto ed esecutiva, assunto ai sensi degli articoli 25 - terzo comma, e 73 - primo comma, della
2. E' sempre richiesto il possesso del titolo di studio previsto per l'ammissione.
3. La Commissione esaminatrice sarà composta:
- dal Presidente della Giunta provinciale o suo delegato, che la presiede;
- dal Segretario generale della Giunta provinciale o da un ispettore generale del ruolo amministrativo;
- da tre dipendenti di carriera o qualifica superiore a quella dei posti messi a concorso;
- da un rappresentante del personale della Provincia scelto con le modalità di cui al secondo comma dell'articolo 64 della
4. Il personale non di ruolo della carriera ausiliaria, assunto ai sensi degli articoli 73 - primo comma, e 74 primo e secondo comma, della
5. Il rapporto d'impiego temporaneo del personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, è prorogato fino alla conclusione delle operazioni di inquadramento di cui ai commi precedenti, anche in deroga ai limiti di cui al secondo comma dell'articolo 73 della
6. Il servizio prestato anche senza continuità presso
l'Amministrazione provinciale nella stessa carriera, anteriormente alla
nomina in ruolo dal personale di cui ai commi precedenti, è riconosciuto
nella misura del 75 per cento agli effetti giuridici ed economici, con
decorrenza dalla data di nomina in ruolo. L'eventuale servizio prestato
nella posizione di contrattuale, a norma del quarto comma dell'articolo 73
della
riconosciuto nella misura di cui al secondo comma del successivo articolo
11.
7. Per l'applicazione del presente articolo il personale assunto ai sensi del terzo comma dell'articolo 25 della
8. Il personale inquadrato in ruolo ai sensi del presente articolo, conserva, a titolo di assegno personale riassorbibile, l'eventuale eccedenza di trattamento economico goduto anteriormente alla nomina in ruolo sull'importo dello stipendio o salario iniziale in vigore per la qualifica conseguita.
9. Le disposizioni di cui al sesto comma, si applicano anche al personale che abbia conseguito la nomina in ruolo anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, a norma dell'articolo 62 della
1. Il personale assunto ai sensi del quarto comma dell'articolo 73 della
2. Il servizio prestato anche senza continuità presso
l'Amministrazione provinciale con le stesse mansioni, anteriormente alla nomina in ruolo, dal personale di cui al comma precedente, è riconosciuto agli effetti giuridici ed economici, con decorrenza dalla data di nomina in ruolo, nella misura del 50 per cento.
3. Le disposizioni di cui al secondo comma, si applicano anche al personale che abbia conseguito la nomina in ruolo anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, a norma dell'articolo 62 della
1. Il personale contrattuale con qualifica di capo cuoco, vice capo cuoco, capo fornaio in servizio presso l'Ospedale psichiatrico provinciale è inquadrato a richiesta, con decorrenza 1 luglio 1975, nel ruolo degli operai dell'Ospedale psichiatrico provinciale con il riconoscimento agli effetti giuridici ed economici, nella misura del 50 per cento, del servizio prestato anteriormente alla nomina in ruolo.
1. Al personale contemplato dalla
2. Qualora la retribuzione prevista per la nuova qualifica conseguita risulti inferiore a quella in godimento, sono attribuiti nella nuova posizione gli aumenti necessari per assicurare una retribuzione di importo immediatamente superiore a quello goduto nella posizione precedente.
1. Gli operai temporanei, addetti alla manutenzione delle strade con incarico di cantoniere, che abbiano prestato servizio ausiliario anche senza continuità con inizio da almeno sei mesi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge e che a questa medesima data risultino ancora in servizio, saranno inquadrati in ruolo, anche in soprannumero, nella carriera ausiliaria, con la qualifica di cantoniere, previa dichiarazione della Giunta provinciale attestante tale posizione e la idoneità al servizio.
2. Agli stessi sarà riconosciuto ad ogni effetti il servizio prestato anche senza continuità anteriormente all'inquadramento in ruolo, nella misura del 75 per cento.
3. Il trattamento economico risultante a seguito dell'inquadramento disposto in virtù del presente articolo avrà decorrenza dai primo giorno del mese successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge.
1. Nella prima applicazione della presente legge è consentito il passaggio da uno ad altro ruolo del personale ausiliario, salvo il possesso dei requisiti prescritti per accedere ai ruolo e l'accertamento della sussistenza dell'avvenuto svolgimento delle mansioni corrispondenti al ruolo medesimo, risultanti da certificazione rilasciata
dall'Amministrazione.
2. Al personale di cui al comma precedente, è riconosciuto per intero, con effetto dalla data del passaggio predetto, il servizio prestato nel ruolo di provenienza anche con mansioni diverse da quelle proprie del nuovo ruolo.
3. Qualora il trattamento economico previsto per la nuova qualifica conseguita risulti inferiore a quello in godimento, sono attribuiti nella nuova posizione gli aumenti necessari per assicurare una retribuzione di importo immediatamente superiore a quello goduto nella qualifica di provenienza.
4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche agli operai del ruolo speciale ad esaurimento. Agli stessi si estendono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui all'articolo 16 della
1. Nella prima applicazione della presente legge la Giunta provinciale è autorizzata a provvedere mediante nomina alla copertura del posto di Ispettore generale-internista anche con persona estranea
all'Amministrazione in possesso dei titoli di studio richiesti e in deroga al limite di età di cui all'articolo 56 della
Artt. 17. - 18.
(Omissis) [8].
Allegato
(Omissis) [9].
[1] Legge abrogata dall'art. 2 della
[2] Articolo modificativo dell'art. 58 della
[3] Articolo modificativo dell'art. 41 quater della
[4] Articolo modificativo dell'art. 57 della
[5] Articolo modificativo dell'art. 66 della
[6] Articolo abrogato dall'art. 78 della
[7] Articolo abrogato dall'art. 10 della
[8] Disposizioni finanziarie.
[9] Vedi tabelle allegate alla