§ 2.1.33 - Legge Provinciale 5 novembre 1975, n. 49.
Norme concernenti il personale provinciale.


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:2. ordinamento della provincia
Capitolo:2.1 ordinamento degli uffici e del personale
Data:05/11/1975
Numero:49


Sommario
Art. 1.      1. Fino a quando non sarà diversamente disposto con legge provinciale in relazione alle modifiche alla disciplina dell'indennità integrativa speciale introdotte con legge dello Stato, le [...]
Art. 2.      (Omissis)
Art. 3.      (Omissis)
Art. 4.      (Omissis)
Art. 5.      (Omissis)
Art. 6.      1. Sono abrogati il primo, il secondo ed il terzo comma dell'articolo 73 della L.P. 23 agosto 1963, n. 8, e successive modificazioni e integrazioni.
Art. 7.      1. I quadri formanti l'allegato primo della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, sostituito con legge provinciale 30 dicembre 1971, n. 20 e 10 settembre 1973, n. 50 sono ulteriormente [...]
Art. 8.  [6]
Art. 9.      (Omissis)
Art. 10.      1. Il personale non di ruolo delle carriere direttiva, di concetto ed esecutiva, assunto ai sensi degli articoli 25 - terzo comma, e 73 - primo comma, della legge provinciale 23 agosto 1963, n. [...]
Art. 11.      1. Il personale assunto ai sensi del quarto comma dell'articolo 73 della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, e successive modificazioni, con orario di almeno 6 ore giornaliere o trenta ore [...]
Art. 12.      1. Il personale contrattuale con qualifica di capo cuoco, vice capo cuoco, capo fornaio in servizio presso l'Ospedale psichiatrico provinciale è inquadrato a richiesta, con decorrenza 1 luglio [...]
Art. 13.      1. Al personale contemplato dalla legge provinciale 18 dicembre 1971, n. 17, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, svolga mansioni proprie della carriera ausiliaria, è [...]
Art. 14.      1. Gli operai temporanei, addetti alla manutenzione delle strade con incarico di cantoniere, che abbiano prestato servizio ausiliario anche senza continuità con inizio da almeno sei mesi [...]
Art. 15.      1. Nella prima applicazione della presente legge è consentito il passaggio da uno ad altro ruolo del personale ausiliario, salvo il possesso dei requisiti prescritti per accedere ai ruolo e [...]
Art. 16.      1. Nella prima applicazione della presente legge la Giunta provinciale è autorizzata a provvedere mediante nomina alla copertura del posto di Ispettore generale-internista anche con persona [...]


§ 2.1.33 - Legge Provinciale 5 novembre 1975, n. 49. [1]

Norme concernenti il personale provinciale.

(B.U. 11 novembre 1975, n. 55).

 

Art. 1.

     1. Fino a quando non sarà diversamente disposto con legge provinciale in relazione alle modifiche alla disciplina dell'indennità integrativa speciale introdotte con legge dello Stato, le variazioni della misura di detta indennità previste dall'articolo 23 della legge provinciale 30 dicembre 1971, n. 20, si applicano ai dipendenti provinciali annualmente con decorrenza dal 1° luglio immediatamente successivo al periodo di valutazione dell'indice del costo della vita considerato nell'apposito decreto del Ministro del Tesoro emanato ai sensi delle norme in vigore al 1° luglio 1975. In carenza del predetto decreto, la Giunta provinciale provvederà direttamente alla determinazione della variazione percentuale dell'indice del costo della vita sulla base degli indici accertati dall'Istituto centrale di statistica di cui al secondo comma dell'articolo 1 della legge 27 maggio 1959, n. 324, come sostituito dall'articolo 6 della legge 6 agosto 1964, n. 656.

     2. Le disposizioni di cui al comma precedente hanno effetto dal 1° luglio 1975.

 

     Art. 2.

     (Omissis) [2].

 

     Art. 3.

     (Omissis) [3].

 

     Art. 4.

     (Omissis) [4].

 

     Art. 5.

     (Omissis) [5].

 

     Art. 6.

     1. Sono abrogati il primo, il secondo ed il terzo comma dell'articolo 73 della L.P. 23 agosto 1963, n. 8, e successive modificazioni e integrazioni.

 

     Art. 7.

     1. I quadri formanti l'allegato primo della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, sostituito con legge provinciale 30 dicembre 1971, n. 20 e 10 settembre 1973, n. 50 sono ulteriormente sostituiti dai quadri allegati alla presente legge.

 

     Art. 8. [6]

     1. Con decorrenza 1 luglio 1975 al personale dell'Ospedale psichiatrico provinciale di Pergine e dei Dispensari di Igiene mentale, al personale addetto agli impianti litografici e alla guida di automezzi speciali, nonché al personale operante a contatto con catrame, bitume e fuliggine, che presti servizio comportante esposizione diretta e continua a rischi pregiudizievoli alla salute o alla incolumità personale, derivanti dalle attività connesse all'esercizio delle mansioni concretamente svolte, è corrisposta una indennità giornaliera di rischio nella misura di lire 950, ad esclusione dei tecnici radiologi ai quali va corrisposta una indennità giornaliera di lire 1.200.

     2. Per il periodo dall'I gennaio 1973 al 30 giugno 1975 l'indennità di cui al comma precedente è corrisposta nella misura di lire 600.

     3. Al personale del Laboratorio provinciale di Igiene e Profilassi che si trovi nelle stesse condizioni del personale di cui al primo comma, è corrisposta, con decorrenza 1 gennaio 1974, la medesima indennità di rischio.

     4. L'assegno ad personam eventualmente attribuito al personale di cui al comma precedente, in applicazione degli articoli 5 e 11 della legge provinciale 30 settembre 1974, n. 26, sarà ridotto mensilmente di un importo pari all'indennità corrisposta.

     5. Le indennità di rischio di cui al presente articolo saranno corrisposte per i soli periodi di servizio effettivamente prestati.

 

     Art. 9.

     (Omissis) [7].

 

     Art. 10.

     1. Il personale non di ruolo delle carriere direttiva, di concetto ed esecutiva, assunto ai sensi degli articoli 25 - terzo comma, e 73 - primo comma, della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, e successive modificazioni, che risulti ancora in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, è inquadrato, a domanda, previo superamento di un esame-colloquio, nelle qualifiche iniziali delle carriere dei ruoli corrispondenti alle mansioni esercitate o ad esse analoghe, risultanti da apposita dichiarazione rilasciata dall'Amministrazione.

     2. E' sempre richiesto il possesso del titolo di studio previsto per l'ammissione.

     3. La Commissione esaminatrice sarà composta:

     - dal Presidente della Giunta provinciale o suo delegato, che la presiede;

     - dal Segretario generale della Giunta provinciale o da un ispettore generale del ruolo amministrativo;

     - da tre dipendenti di carriera o qualifica superiore a quella dei posti messi a concorso;

     - da un rappresentante del personale della Provincia scelto con le modalità di cui al secondo comma dell'articolo 64 della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, e successive modificazioni.

     4. Il personale non di ruolo della carriera ausiliaria, assunto ai sensi degli articoli 73 - primo comma, e 74 primo e secondo comma, della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, e successive modificazioni, che risulti ancora in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, è inquadrato in ruolo con la qualifica iniziale corrispondente alle mansioni esercitate, previa dichiarazione della Giunta provinciale attestante la idoneità al servizio.

     5. Il rapporto d'impiego temporaneo del personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, è prorogato fino alla conclusione delle operazioni di inquadramento di cui ai commi precedenti, anche in deroga ai limiti di cui al secondo comma dell'articolo 73 della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, e successive modificazioni.

     6. Il servizio prestato anche senza continuità presso

l'Amministrazione provinciale nella stessa carriera, anteriormente alla

nomina in ruolo dal personale di cui ai commi precedenti, è riconosciuto

nella misura del 75 per cento agli effetti giuridici ed economici, con

decorrenza dalla data di nomina in ruolo. L'eventuale servizio prestato

nella posizione di contrattuale, a norma del quarto comma dell'articolo 73

della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, e successive modificazioni, è

riconosciuto nella misura di cui al secondo comma del successivo articolo

11.

     7. Per l'applicazione del presente articolo il personale assunto ai sensi del terzo comma dell'articolo 25 della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, e successive modificazioni, è considerato del ruolo amministrativo con inquadramento nella carriera corrispondente al titolo di studio di cui è in possesso.

     8. Il personale inquadrato in ruolo ai sensi del presente articolo, conserva, a titolo di assegno personale riassorbibile, l'eventuale eccedenza di trattamento economico goduto anteriormente alla nomina in ruolo sull'importo dello stipendio o salario iniziale in vigore per la qualifica conseguita.

     9. Le disposizioni di cui al sesto comma, si applicano anche al personale che abbia conseguito la nomina in ruolo anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, a norma dell'articolo 62 della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, ovvero in applicazione della legge 2 aprile 1968, n. 482.

 

     Art. 11.

     1. Il personale assunto ai sensi del quarto comma dell'articolo 73 della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, e successive modificazioni, con orario di almeno 6 ore giornaliere o trenta ore settimanali, che risulti ancora in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, sarà inquadrato, previo superamento di un esame-colloquio, nelle qualifiche iniziali dei ruoli corrispondenti alle mansioni esercitate o ad esse analoghe, risultanti da apposita dichiarazione rilasciata dall'Amministrazione. La Commissione esaminatrice sarà quella di cui al terzo comma dell'articolo 10 della presente legge.

     2. Il servizio prestato anche senza continuità presso

l'Amministrazione provinciale con le stesse mansioni, anteriormente alla nomina in ruolo, dal personale di cui al comma precedente, è riconosciuto agli effetti giuridici ed economici, con decorrenza dalla data di nomina in ruolo, nella misura del 50 per cento.

     3. Le disposizioni di cui al secondo comma, si applicano anche al personale che abbia conseguito la nomina in ruolo anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, a norma dell'articolo 62 della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, ovvero in applicazione della legge 2 aprile 1968, n. 482.

 

     Art. 12.

     1. Il personale contrattuale con qualifica di capo cuoco, vice capo cuoco, capo fornaio in servizio presso l'Ospedale psichiatrico provinciale è inquadrato a richiesta, con decorrenza 1 luglio 1975, nel ruolo degli operai dell'Ospedale psichiatrico provinciale con il riconoscimento agli effetti giuridici ed economici, nella misura del 50 per cento, del servizio prestato anteriormente alla nomina in ruolo.

 

     Art. 13.

     1. Al personale contemplato dalla legge provinciale 18 dicembre 1971, n. 17, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, svolga mansioni proprie della carriera ausiliaria, è consentito il passaggio nel ruolo corrispondente alle mansioni esercitate, con riconoscimento, in quest'ultimo, di anzianità pari al periodo di servizio prestato con mansioni proprie del ruolo stesso.

     2. Qualora la retribuzione prevista per la nuova qualifica conseguita risulti inferiore a quella in godimento, sono attribuiti nella nuova posizione gli aumenti necessari per assicurare una retribuzione di importo immediatamente superiore a quello goduto nella posizione precedente.

 

     Art. 14.

     1. Gli operai temporanei, addetti alla manutenzione delle strade con incarico di cantoniere, che abbiano prestato servizio ausiliario anche senza continuità con inizio da almeno sei mesi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge e che a questa medesima data risultino ancora in servizio, saranno inquadrati in ruolo, anche in soprannumero, nella carriera ausiliaria, con la qualifica di cantoniere, previa dichiarazione della Giunta provinciale attestante tale posizione e la idoneità al servizio.

     2. Agli stessi sarà riconosciuto ad ogni effetti il servizio prestato anche senza continuità anteriormente all'inquadramento in ruolo, nella misura del 75 per cento.

     3. Il trattamento economico risultante a seguito dell'inquadramento disposto in virtù del presente articolo avrà decorrenza dai primo giorno del mese successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 15.

     1. Nella prima applicazione della presente legge è consentito il passaggio da uno ad altro ruolo del personale ausiliario, salvo il possesso dei requisiti prescritti per accedere ai ruolo e l'accertamento della sussistenza dell'avvenuto svolgimento delle mansioni corrispondenti al ruolo medesimo, risultanti da certificazione rilasciata

dall'Amministrazione.

     2. Al personale di cui al comma precedente, è riconosciuto per intero, con effetto dalla data del passaggio predetto, il servizio prestato nel ruolo di provenienza anche con mansioni diverse da quelle proprie del nuovo ruolo.

     3. Qualora il trattamento economico previsto per la nuova qualifica conseguita risulti inferiore a quello in godimento, sono attribuiti nella nuova posizione gli aumenti necessari per assicurare una retribuzione di importo immediatamente superiore a quello goduto nella qualifica di provenienza.

     4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche agli operai del ruolo speciale ad esaurimento. Agli stessi si estendono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui all'articolo 16 della legge provinciale 10 settembre 1973, n. 50.

 

     Art. 16.

     1. Nella prima applicazione della presente legge la Giunta provinciale è autorizzata a provvedere mediante nomina alla copertura del posto di Ispettore generale-internista anche con persona estranea

all'Amministrazione in possesso dei titoli di studio richiesti e in deroga al limite di età di cui all'articolo 56 della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, e successive modificazioni.

 

     Artt. 17. - 18.

     (Omissis) [8].

 

     Allegato

     (Omissis) [9].

 

 


[1] Legge abrogata dall'art. 2 della L.P. 13 novembre 1998, n. 15, tranne l'art. 8. Essa resta applicabile ai rapporti sorti in base alle sue disposizioni nel periodo della sua vigenza e per l'esecuzione dei relativi impegni di spesa, per effetto dell'art. 4 della stessa L.P. 15/98.

[2] Articolo modificativo dell'art. 58 della L.P. 23 agosto 1963, n. 8.

[3] Articolo modificativo dell'art. 41 quater della L.P. 23 agosto 1963, n. 8.

[4] Articolo modificativo dell'art. 57 della L.P. 23 agosto 1963, n. 8.

[5] Articolo modificativo dell'art. 66 della L.P. 23 agosto 1963, n. 8.

[6] Articolo abrogato dall'art. 78 della L.P. 29 dicembre 2006, n. 11.

[7] Articolo abrogato dall'art. 10 della L.P. 28 dicembre 1984, n. 17.

[8] Disposizioni finanziarie.

[9] Vedi tabelle allegate alla L.P. 23 agosto 1963, n. 8.