Settore: | Codici provinciali |
Regione: | Trento |
Materia: | 2. ordinamento della provincia |
Capitolo: | 2.1 ordinamento degli uffici e del personale |
Data: | 23/04/1979 |
Numero: | 1 |
Sommario |
Art. 1. 1. Al personale provinciale di ruolo e a quello cui compete lo stesso trattamento economico è corrisposto, con decorrenza 1° luglio 1978, un acconto sui futuri miglioramenti economici nella [...] |
Art. 2. |
Art. 3. 1. Per le astensioni dal lavoro di durata inferiore alla giornata in occasione di scioperi, la trattenuta oraria da effettuarsi sulla retribuzione sarà commisurata ad 1/160 della corrispondente [...] |
Art. 4. (Omissis) |
Art. 5. 1. I posti d'organico della carriera esecutiva del ruolo amministrativo - quadro A2 dell'allegato 1 della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, come da ultimo sostituito con l'allegato A della [...] |
Art. 6. (Omissis) |
Art. 7. 1. Nei confronti del personale di cui all'articolo 32 della legge provinciale 30 dicembre 1971, n. 20, e successive modificazioni, l'Amministrazione provinciale provvede, ai momento del suo [...] |
Art. 8. 1. Al personale addetto al Centro Elaborazione Dati è corrisposta, con decorrenza 1° gennaio 1979, una indennità meccanografica giornaliera in misura pari all'indennità di rischio prevista [...] |
Art. 9. (Omissis) |
Art. 10. (Omissis) |
Art. 11. 1. Le disposizioni dell'articolo 4, commi primo e secondo, della legge provinciale 28 novembre 1978, n. 50, si intendono riferite al solo personale infermieristico. |
Art. 12. 1. Con effetto dall'anno 1978 la tredicesima mensilità di cui all'articolo 131 della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, è integrata di una mensilità dell'assegno perequativo pensionabile in [...] |
Art. 13. (Omissis) |
§ 2.1.50 - Legge Provinciale 23 aprile 1979, n. 1. [1]
Norme concernenti il personale provinciale.
(B.U. 23 aprile 1979, n. 20).
1. Al personale provinciale di ruolo e a quello cui compete lo stesso trattamento economico è corrisposto, con decorrenza 1° luglio 1978, un acconto sui futuri miglioramenti economici nella misura lorda di lire 37.500 mensili.
2. L'importo di cui al comma precedente è computato anche sulla tredicesima mensilità ed è utile ai fini della indennità premio di servizio e del trattamento pensionistico.
3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai dipendenti appartenenti al ruolo speciale dei sottufficiali e guardie forestali.
[1. L'eccedenza dell'indennità integrativa speciale in godimento al personale provinciale, rispetto a quella fissata dalla legge statale, è ridotta, con decorrenza 1° luglio 1978, nella misura corrispondente ad un terzo dell'acconto previsto dal precedente articolo 1 e sarà ulteriormente ridotta nella misura corrispondente ad un terzo dei futuri miglioramenti economici di carattere generale o di categoria, esclusi gli aumenti dell'indennità integrativa speciale stessa.
2. La disposizione del comma precedente relativa alla riduzione dell'eccedenza dell'indennità integrativa speciale nella misura corrispondente ad un terzo dei futuri miglioramenti economici, si applica anche al personale appartenente al ruolo speciale dei sottufficiali e guardie forestali].
1. Per le astensioni dal lavoro di durata inferiore alla giornata in occasione di scioperi, la trattenuta oraria da effettuarsi sulla retribuzione sarà commisurata ad 1/160 della corrispondente mensilità comprensiva di tutte le indennità fisse comunque denominate.
(Omissis) [3].
1. I posti d'organico della carriera esecutiva del ruolo amministrativo - quadro A2 dell'allegato 1 della
2. Nel ruolo speciale delle finanze e dei patrimonio - quadro B dell'allegato I della
3. Nel ruolo tecnico dei lavori pubblici - quadro C dell'allegato 1 della
Conseguentemente il totale dei posti di ruolo del medesimo quadro C è aumentato da 243 a 247.
4. Nel ruolo speciale dei tecnici d'igiene - quadro G6 dell'allegato I della
(Omissis) [4].
1. Nei confronti del personale di cui all'articolo 32 della
2. L'Amministrazione provinciale si sostituisce al predetto personale nei diritti verso gli enti tenuti alla corresponsione delle indennità di cui all'articolo 171 della
3. La disposizione di cui al primo comma del presente articolo ha effetto dal 1° gennaio 1974.
4. Sono abrogate le disposizioni dell'articolo 33 della
1. Al personale addetto al Centro Elaborazione Dati è corrisposta, con decorrenza 1° gennaio 1979, una indennità meccanografica giornaliera in misura pari all'indennità di rischio prevista dall'articolo 9 della
2. L'indennità di cui al presente articolo sarà corrisposta per i soli periodi di servizio effettivamente prestati.
(Omissis) [5].
(Omissis) [6].
1. Le disposizioni dell'articolo 4, commi primo e secondo, della
2. Al personale medico del ruolo speciale dei servizi di salute mentale addetto ai servizi psichiatrici di diagnosi e cura istituiti negli ospedali generali spetta il compenso forfettario di cui all'articolo 4, commi terzo, quarto e quinto, e all'articolo 5 della
3. A decorrere dalla data di entrata i vigore della presente legge, i provvedimenti eventualmente occorrenti per l'ulteriore assegnazione di personale medico ai servizi psichiatrici di diagnosi e cura ovvero per la revoca o modifica dei provvedimenti relativi alle assegnazioni già effettuate, saranno adottati dalla Giunta provinciale su proposta del Direttore del Servizio di Salute mentale.
1. Con effetto dall'anno 1978 la tredicesima mensilità di cui all'articolo 131 della
2. Per il personale provinciale di cui alla
3. La disposizione di cui al primo comma si applica anche al personale appartenente al ruolo speciale dei sottufficiali e guardie forestali.
(Omissis) [7].
Allegati
(Omissis) [8].
[1] Legge abrogata dall'art. 2 della
[2] Il presente art. ha cessato di avere applicazione a decorrere dalla data indicata dall'art. 9 della
[3] Articolo sostitutivo dell'art. 41 bis e modificativo dell'art. 57 della
[4] Articolo modificativo dell'art. 171 della
[5] Articolo abrogato dall'art. 78 della
[6] Articolo abrogato dall'art. 5 della
[7] Disposizione finanziaria ed entrata in vigore.
[8] Vedi gli allegati alla