§ 2.1.50 - Legge Provinciale 23 aprile 1979, n. 1.
Norme concernenti il personale provinciale.


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:2. ordinamento della provincia
Capitolo:2.1 ordinamento degli uffici e del personale
Data:23/04/1979
Numero:1


Sommario
Art. 1.      1. Al personale provinciale di ruolo e a quello cui compete lo stesso trattamento economico è corrisposto, con decorrenza 1° luglio 1978, un acconto sui futuri miglioramenti economici nella [...]
Art. 2. 
Art. 3.      1. Per le astensioni dal lavoro di durata inferiore alla giornata in occasione di scioperi, la trattenuta oraria da effettuarsi sulla retribuzione sarà commisurata ad 1/160 della corrispondente [...]
Art. 4.      (Omissis)
Art. 5.      1. I posti d'organico della carriera esecutiva del ruolo amministrativo - quadro A2 dell'allegato 1 della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, come da ultimo sostituito con l'allegato A della [...]
Art. 6.      (Omissis)
Art. 7.      1. Nei confronti del personale di cui all'articolo 32 della legge provinciale 30 dicembre 1971, n. 20, e successive modificazioni, l'Amministrazione provinciale provvede, ai momento del suo [...]
Art. 8.      1. Al personale addetto al Centro Elaborazione Dati è corrisposta, con decorrenza 1° gennaio 1979, una indennità meccanografica giornaliera in misura pari all'indennità di rischio prevista [...]
Art. 9.      (Omissis)
Art. 10.      (Omissis)
Art. 11.      1. Le disposizioni dell'articolo 4, commi primo e secondo, della legge provinciale 28 novembre 1978, n. 50, si intendono riferite al solo personale infermieristico.
Art. 12.      1. Con effetto dall'anno 1978 la tredicesima mensilità di cui all'articolo 131 della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, è integrata di una mensilità dell'assegno perequativo pensionabile in [...]
Art. 13.      (Omissis)


§ 2.1.50 - Legge Provinciale 23 aprile 1979, n. 1. [1]

Norme concernenti il personale provinciale.

(B.U. 23 aprile 1979, n. 20).

 

Art. 1.

     1. Al personale provinciale di ruolo e a quello cui compete lo stesso trattamento economico è corrisposto, con decorrenza 1° luglio 1978, un acconto sui futuri miglioramenti economici nella misura lorda di lire 37.500 mensili.

     2. L'importo di cui al comma precedente è computato anche sulla tredicesima mensilità ed è utile ai fini della indennità premio di servizio e del trattamento pensionistico.

     3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai dipendenti appartenenti al ruolo speciale dei sottufficiali e guardie forestali.

 

     Art. 2. [2]

     [1. L'eccedenza dell'indennità integrativa speciale in godimento al personale provinciale, rispetto a quella fissata dalla legge statale, è ridotta, con decorrenza 1° luglio 1978, nella misura corrispondente ad un terzo dell'acconto previsto dal precedente articolo 1 e sarà ulteriormente ridotta nella misura corrispondente ad un terzo dei futuri miglioramenti economici di carattere generale o di categoria, esclusi gli aumenti dell'indennità integrativa speciale stessa.

     2. La disposizione del comma precedente relativa alla riduzione dell'eccedenza dell'indennità integrativa speciale nella misura corrispondente ad un terzo dei futuri miglioramenti economici, si applica anche al personale appartenente al ruolo speciale dei sottufficiali e guardie forestali].

 

     Art. 3.

     1. Per le astensioni dal lavoro di durata inferiore alla giornata in occasione di scioperi, la trattenuta oraria da effettuarsi sulla retribuzione sarà commisurata ad 1/160 della corrispondente mensilità comprensiva di tutte le indennità fisse comunque denominate.

 

     Art. 4.

     (Omissis) [3].

 

     Art. 5.

     1. I posti d'organico della carriera esecutiva del ruolo amministrativo - quadro A2 dell'allegato 1 della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, come da ultimo sostituito con l'allegato A della legge provinciale 5 novembre 1977, n. 31, sono ulteriormente sostituiti dall'allegato B della presente legge. Conseguentemente il totale dei posti di ruolo del medesimo quadro A2 è aumentato da 685 a 719.

     2. Nel ruolo speciale delle finanze e dei patrimonio - quadro B dell'allegato I della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, come da ultimo sostituito con l'allegato A della legge provinciale 5 novembre 1977, n. 31, i posti di direttore di sezione di ragioneria/consigliere di ragioneria sono aumentati da 6 a 10 ed i posti di direttore di divisione di ragioneria sono aumentati da 2 a 4. Conseguentemente il totale dei posti di ruolo del medesimo quadro B è aumentato da 114 a 120.

     3. Nel ruolo tecnico dei lavori pubblici - quadro C dell'allegato 1 della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, come da ultimo sostituito con l'allegato A della legge provinciale 5 novembre 1977, n. 31, i posti di direttore di sezione - ingegnere di sezione/consigliere - ingegnere sono aumentati da 22 a 26.

     Conseguentemente il totale dei posti di ruolo del medesimo quadro C è aumentato da 243 a 247.

     4. Nel ruolo speciale dei tecnici d'igiene - quadro G6 dell'allegato I della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, e successive modificazioni ed integrazioni, i posti di tecnico d'igiene sono aumentati da sette a dieci ed i posti di tecnico d'igiene principale da 7 a 10. Conseguentemente il totale dei posti di ruolo del medesimo quadro G6 è aumentato da 15 a 21.

 

     Art. 6.

     (Omissis) [4].

 

     Art. 7.

     1. Nei confronti del personale di cui all'articolo 32 della legge provinciale 30 dicembre 1971, n. 20, e successive modificazioni, l'Amministrazione provinciale provvede, ai momento del suo collocamento in aspettativa, alla corresponsione dell'indennità premio di servizio secondo le disposizioni recate dalla legge 18 novembre 1978, n. 46 salvo quanto previsto dal successivo comma.

     2. L'Amministrazione provinciale si sostituisce al predetto personale nei diritti verso gli enti tenuti alla corresponsione delle indennità di cui all'articolo 171 della Legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, come da ultimo modificato con il precedente articolo, all'atto del collocamento a riposo del medesimo personale in relazione alle norme che regolano la materia presso tali enti. Il relativo contratto di mandato irrevocabile è stipulato al momento del collocamento in aspettativa del personale stesso.

     3. La disposizione di cui al primo comma del presente articolo ha effetto dal 1° gennaio 1974.

     4. Sono abrogate le disposizioni dell'articolo 33 della legge provinciale 30 dicembre 1971, n. 20, e successive modificazioni, in contrasto o incompatibili con il presente articolo.

 

     Art. 8.

     1. Al personale addetto al Centro Elaborazione Dati è corrisposta, con decorrenza 1° gennaio 1979, una indennità meccanografica giornaliera in misura pari all'indennità di rischio prevista dall'articolo 9 della legge provinciale 28 novembre 1978, n. 50.

     2. L'indennità di cui al presente articolo sarà corrisposta per i soli periodi di servizio effettivamente prestati.

 

     Art. 9.

     (Omissis) [5].

 

     Art. 10.

     (Omissis) [6].

 

     Art. 11.

     1. Le disposizioni dell'articolo 4, commi primo e secondo, della legge provinciale 28 novembre 1978, n. 50, si intendono riferite al solo personale infermieristico.

     2. Al personale medico del ruolo speciale dei servizi di salute mentale addetto ai servizi psichiatrici di diagnosi e cura istituiti negli ospedali generali spetta il compenso forfettario di cui all'articolo 4, commi terzo, quarto e quinto, e all'articolo 5 della legge provinciale 28 novembre 1978, n. 50.

     3. A decorrere dalla data di entrata i vigore della presente legge, i provvedimenti eventualmente occorrenti per l'ulteriore assegnazione di personale medico ai servizi psichiatrici di diagnosi e cura ovvero per la revoca o modifica dei provvedimenti relativi alle assegnazioni già effettuate, saranno adottati dalla Giunta provinciale su proposta del Direttore del Servizio di Salute mentale.

 

     Art. 12.

     1. Con effetto dall'anno 1978 la tredicesima mensilità di cui all'articolo 131 della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, è integrata di una mensilità dell'assegno perequativo pensionabile in godimento.

     2. Per il personale provinciale di cui alla legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13, l'integrazione prevista dal comma precedente è costituita da una mensilità dell'assegno pensionabile o dell'assegno perequativo pensionabile previsti dalla medesima legge.

     3. La disposizione di cui al primo comma si applica anche al personale appartenente al ruolo speciale dei sottufficiali e guardie forestali.

 

     Art. 13.

     (Omissis) [7].

 

 

     Allegati

     (Omissis) [8].

 

 


[1] Legge abrogata dall'art. 2 della L.P. 13 novembre 1998, n. 15 tranne gli artt. 2 e 9. Essa resta applicabile ai rapporti sorti in base alle sue disposizioni nel periodo della sua vigenza e per l'esecuzione dei relativi impegni di spesa, per effetto dell'art. 4 della stessa L.P. 15/98.

[2] Il presente art. ha cessato di avere applicazione a decorrere dalla data indicata dall'art. 9 della L.P. 26 maggio 1980, n. 13.

[3] Articolo sostitutivo dell'art. 41 bis e modificativo dell'art. 57 della L.P. 23 agosto 1963, n. 8.

[4] Articolo modificativo dell'art. 171 della L.P. 23 agosto 1963, n. 8.

[5] Articolo abrogato dall'art. 78 della L.P. 29 dicembre 2006, n. 11. Articolo modificativo dell'art. 73 ter della L.P. 23 agosto 1963, n. 8.

[6] Articolo abrogato dall'art. 5 della L.P. 6 agosto 1985, n. 11.

[7] Disposizione finanziaria ed entrata in vigore.

[8] Vedi gli allegati alla L.P. 23 agosto 1963, n. 8.