Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 2. amministrazione regionale |
Capitolo: | 2.1 amministrazione regionale, ordinamento degli uffici |
Data: | 05/08/2022 |
Numero: | 29 |
Sommario |
Art. 1. Richiesta di pubblicazione. Modifiche all'articolo 7 della l.r. 23/2007 |
Art. 2. Direzione, redazione, amministrazione. Modifiche all'articolo 12 della l.r. 23/2007 |
Art. 3. Regole tecniche. Modifiche all'articolo 13 della l.r. 23/2007 |
Art. 4. Consultazione del BURT. Sostituzione dell'articolo 14 della l.r. 23/2007 |
Art. 5. Consultazione del BURT presso gli uffici pubblici. Abrogazione dell'articolo 15 della l.r. 23/2007 |
Art. 6. Modifiche al preambolo della l.r. 40/2012 |
Art. 7. Pareri obbligatori. Modifiche all'articolo 3 della l.r 40/2012 |
Art. 8. Altri compiti del collegio. Modifiche all'articolo 4 della l.r. 40/2012 |
Art. 9. Funzionamento del collegio. Modifiche all’articolo 6 della l.r. 40/2012 |
Art. 10. Criteri e modalità per la concessione degli incentivi per la valorizzazione ambientale del sistema di gestione dei rifiuti. Modifiche all’articolo 3 bis della l.r. 25/1998 |
Art. 11. Riduzione della produzione dei rifiuti. Condizioni per il rilascio delle autorizzazioni per le medie e le grandi strutture di vendita. Condizioni per i capitolati di appalti pubblici. Modifiche [...] |
Art. 12. Competenze della Regione. Modifiche all’articolo 5 della l.r. 25/1998 |
Art. 13. Competenze delle province e della Città metropolitana di Firenze. Modifiche all’articolo 6 della l.r. 25/1998 |
Art. 14. Piani di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui di carico. Modifiche all’articolo 6 bis della l.r. 25/1998 |
Art. 15. Piani di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui di carico nei porti di competenza dell’Autorità marittima. Modifiche all’articolo 6 ter della l.r. 25/1998 |
Art. 16. Piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati – Piano regionale dell’economia circolare. Modifiche alla rubrica del Titolo III della l.r. 25/1998 |
Art. 17. Contenuti del piano regionale. Modifiche all’articolo 9 della l.r. 25/1998 |
Art. 18. Effetti del piano regionale. Modifiche all’articolo 13 della l.r. 25/1998 |
Art. 19. Smaltimento interregionale dei rifiuti e impianti per la produzione di energia. Modifiche all’articolo 17 della l.r. 25/1998 |
Art. 20. Ambito di applicazione. Modifiche all’articolo 5 della l.r. 10/2010 |
Art. 21. Casi di esclusione. Modifiche all’articolo 6 della l.r. 10/2010 |
Art. 22. Procedura di verifica di assoggettabilità. Modifiche all’articolo 22 della l.r. 10/2010 |
Art. 23. Procedura per la fase preliminare. Sostituzione dell’articolo 23 della l.r. 10/2010 |
Art. 24. Consultazioni. Sostituzione dell’articolo 25 della l.r. 10/2010 |
Art. 25. Espressione del parere motivato. Modifiche all’articolo 26 della l.r. 10/2010 |
Art. 26. Monitoraggio. Modifiche all’articolo 29 della l.r. 10/2010 |
Art. 27. Oggetto della disciplina. Modifiche all'articolo 39 della l.r. 10/2010 |
Art. 28. Competenze della Regione. Modifiche all'articolo 45 della l.r. 10/2010 |
Art. 29. Competenze dei comuni. Modifiche all'articolo 45 bis della l.r. 10/2010 |
Art. 30. Competenze degli enti parco regionali. Modifiche all'articolo 45 ter della l.r. 10/2010 |
Art. 31. Strutture operative e supporto tecnico. Modifiche all'articolo 47 della l.r. 10/2010 |
Art. 32. Studio di impatto ambientale. Modifiche all'articolo 50 della l.r. 10/2010 |
Art. 33. Valutazione preliminare. Modifiche all'articolo 58 della l.r. 10/2010 |
Art. 34. Impatti ambientali interregionali. Modifiche all'articolo 62 della l.r. 10/2010 |
Art. 35. Provvedimento autorizzatorio unico. Modifiche all'articolo 73 bis della l.r. 10/2010 |
Art. 36. Funzioni degli enti parco regionali e dei soggetti gestori delle aree protette statali. Modifiche all'articolo 69 della l.r. 30/2015 |
Art. 37. Valutazione di incidenza di piani e programmi. Modifiche all'articolo 87 della l.r. 30/2015 |
Art. 38. Valutazione di incidenza di interventi e progetti. Modifiche all'articolo 88 della l.r. 30/2015 |
Art. 39. Presentazione delle istanze e contenuti minimi dello studio di incidenza. Provvedimento conclusivo. Modifiche all'articolo 89 della l.r. 30/2015 |
Art. 40. Forme semplificate e casi di esclusione. Modifiche all'articolo 90 della l.r. 30/2015 |
Art. 41. Linee guida e indirizzi in materia di valutazione di incidenza. Modifiche all'articolo 91 della l.r. 30/2015 |
Art. 42. Modalità di inoltro dell'istanza di nulla osta e dell’istanza di valutazione di incidenza relative a progetti ed interventi connessi ad attività produttive, edilizie ed agricoloforestali. Modifiche [...] |
Art. 43. Disposizioni transitorie. Modifiche all’articolo 13 della l.r. 36/2021 |
Art. 44. Vendita per corrispondenza, tramite televisione, altri sistemi di comunicazione e commercio elettronico. Modifiche all’articolo 75 della l.r. 62/2018 |
Art. 45. Sanzioni per l'attività di commercio al dettaglio in sede fissa, di commercio all’ingrosso, per la vendita della stampa quotidiana e periodica e per le forme speciali di commercio al dettaglio. [...] |
Art. 46. Costituzione e partecipazione. Modifiche all'articolo 4 della l.r. 44/2019 |
Art. 47. Piano annuale con proiezione triennale delle attività. Modifiche all’articolo 5 della l.r. 39/2009 |
Art. 48. Integrazione al preambolo. Modifiche alla l.r. 41/2018 |
Art. 49. Collegio dei revisori dei conti. Modifiche all’articolo 10 della l.r. 23/2012 |
Art. 50. Piani regolatori portuali. Modifiche all’articolo 15 della l.r. 23/2012 |
Art. 51. Accordi di pianificazione necessari per l’approvazione dei piani regolatori portuali. Modifiche all’articolo 16 della l.r. 23/2012 |
Art. 52. Delega di funzioni dirigenziali. Modifiche all’articolo 10 della l.r. 1/2009 |
Art. 53. Rapporto di lavoro del Direttore generale e dei direttori. Modifiche all’articolo 15 della l.r. 1/2009 |
Art. 54. Cessazione del Direttore generale e dei direttori dall'incarico. Modifiche all’articolo 16 della l.r. 1/2009 |
Art. 55. Reclutamento del personale. Modifiche all’articolo 24 della l.r. 1/2009 |
Art. 56. Requisiti generali per l'accesso. Modifiche all’articolo 25 della l.r. 1/2009 |
Art. 57. Posti disponibili da coprire mediante selezione. Sostituzione dell’articolo 27 della l.r. 1/2009 |
Art. 58. Mobilità, comando, distacco e assegnazione temporanea. Aspettativa per rapporti di lavoro presso altra pubblica amministrazione. Modifiche all’articolo 29 della l.r. 1/2009 |
Art. 59. Piano delle azioni positive. Modifiche all’articolo 36 della l.r. 1/2009 |
Art. 60. Ambito soggettivo di applicazione. Modifiche all’articolo 1 della l.r. 32/2018 |
Art. 61. Limiti assunzionali e dotazione organica. Modifiche all’articolo 3 della l.r. 32/2018 |
Art. 62. Applicazione dell’articolo 68 del CCNL Area dirigenza funzioni locali. Abrogazione dell’articolo 7 della l.r. 14/2022 |
Art. 63. Previsione della clausola di neutralità finanziaria. Inserimento dell’articolo 9 bis nella l.r. 55/2008 |
Art. 64. Relazione tecnicofinanziaria. Modifiche all’articolo 17 della l.r. 1/2015 |
Art. 65. Finanziamento delle aziende unità sanitarie locali. Modifiche all’articolo 27 della l.r. 40/2005 |
Art. 66. Finanziamento delle Società della salute. Modifiche all’articolo 71 quaterdecies della l.r. 40/2005 |
Art. 67. Assetti organizzativi. Modifiche all’articolo 71 quindecies della l.r. 40/2005 |
Art. 68. Attività di trasporto sanitario di emergenza urgenza territoriale. Modifiche all’articolo 76 quater della l.r. 40/2005 |
Art. 69. Elenco regionale. Modifiche all’articolo 76 quinquies della l.r. 40/2005 |
Art. 70. Procedure concorsuali e selettive per il reclutamento del personale. Sostituzione dell’articolo 101 bis della l.r. 40/2005 |
Art. 71. Nomina della Commissione regionale per la prevenzione dei rischi da radiazioni ionizzanti. Modifiche all'articolo 23 della l.r. 40/2021 |
Art. 72. Attività edilizia libera. Modifiche all’articolo 136 della l.r. 65/2014 |
Art. 73. Autorità per la partecipazione. Valutazione ed orientamenti del Consiglio regionale. Modifiche alla l.r. 46/2013 |
Art. 74. Clausola di neutralità finanziaria |
Art. 75. Entrata in vigore |
§ 2.1.347 - L.R. 5 agosto 2022, n. 29.
Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2022.
(B.U. 12 agosto 2022, n. 42)
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;
Visto l'articolo 4 dello Statuto;
Visto l'articolo 13 della
Visto il piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) di cui al
Vista la direttiva 18 maggio 2018, n. 2018/850/UE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la
Vista la direttiva 30 maggio 2018, n. 2018/849/UE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche “Testo rilevante ai fini del SEE”);
Vista la direttiva 30 maggio 2018, n. 2018/851/UE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la
Vista la direttiva 30 maggio 2018, n. 2018/852/UE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la
Visto il
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Viste le linee guida nazionali per la valutazione di incidenza (VIncA) -
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Vista la legge regionale 1° ottobre 2021, n. 36 (Disposizioni urgenti per il rispetto degli obblighi derivanti dall'appartenenza alla Comunità europea e per la disciplina della fase di autorizzazione provvisoria allo scarico di acque reflue urbane nei corpi idrici superficiali. Modifiche alla
Vista la legge regionale
Vista la
Considerato quanto segue:
Per quanto concerne il Capo I, Sezione I:
1. È opportuno apportare alcune modifiche alla legge sulla pubblicazione degli atti nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana (BURT) per adeguarla a mutamenti dello stato di fatto dovuti all'evoluzione tecnologica o a scelte organizzative della Regione;
2. La gestione digitale del BURT necessita di una standardizzazione delle caratteristiche tecniche del testo dell'atto da pubblicare, disposta sia per gli uffici interni regionali sia per enti e amministrazioni interessate;
3. Poiché sul sito del BURT è possibile iscriversi al servizio di ricezione mediante posta elettronica degli avvisi di avvenuta pubblicazione, completi di sommario di ogni fascicolo pubblicato, e in ogni caso la direzione editoriale del sito istituzionale della Regione assicura ulteriori forme di informazione tempestiva dell'avvenuta pubblicazione del BURT, appare superata la disposizione dell'articolo 13, comma 1, lettera g), della
4. È opportuno evidenziare come i fini di conoscenza ed accessibilità del BURT siano garantiti dalle disposizioni contenute nell'articolo 14, che individua il sito web regionale come possibilità di accesso immediata e gratuita disponibile tramite accesso dalla rete Internet.
Per quanto concerne il Capo I; Sezione II:
5. È necessario adeguare la
6. Alla luce di prassi recenti, influenzate in modo particolare dall’emergenza pandemica, è opportuno prevedere la possibilità di svolgere le riunioni del Collegio anche in remoto (specie ove si realizzi l’eventualità di revisori non residenti in Toscana) ma fissando un tetto a tale modalità;
7. In adeguamento al
8. È opportuno codificare quanto avviene regolarmente da anni, ossia l'espressione di un parere del Collegio anche sul bilancio consolidato della Regione, nonché l'asseverazione del prospetto in ordine agli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e società controllate e partecipate, e abrogare formalmente la non più prevista distinta certificazione degli obiettivi relativi al rispetto del patto di stabilità interno.
Per quanto concerne il Capo II, Sezione I:
9. È necessario aggiornare la
10. È necessario integrare il titolo del piano regionale disciplinato dall’articolo 9 della
11. È necessario aggiornare la
Per quanto concerne il Capo II, Sezione II:
12. È necessario adeguare l'ordinamento regionale alle disposizioni introdotte dal
13. Per quanto concerne la valutazione ambientale strategica (VAS) è necessario allineare le tempistiche previste dalla legislazione statale della fase di consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale nell’ambito della procedura di fase preliminare di VAS a trenta giorni e fissare la durata massima di tale fase in quarantacinque giorni;
14. Per allinearsi alla legislazione statale di riferimento, è necessario fissare in quarantacinque giorni la durata della consultazione sul rapporto ambientale del pubblico e dei soggetti competenti in materia ambientale e il tempo a disposizione dell’autorità competente per l’espressione del parere motivato;
15. È necessario prevedere ulteriori semplificazioni collegate all’invio in sola forma telematica dei documenti e disporre la sola pubblicazione sui siti web istituzionali degli enti coinvolti nel procedimento ai fini dell’avvio per la fase di consultazione del pubblico, in luogo della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;
16. È necessario rafforzare i rapporti tra autorità competente per la VAS e proponente del piano o del programma, al fine di coordinare e condividere i passaggi procedurali e le tempistiche per l’avvio della fase di consultazione sul piano e sul rapporto ambientale;
17. È necessario implementare la fase di monitoraggio ambientale con la verifica del contributo del piano o del programma al raggiungimento degli obiettivi della strategia regionale di sviluppo sostenibile e con la previsione dell’espressione dell’autorità competente sui rapporti di monitoraggio ambientale del piano o del programma;
18. Per quanto concerne la valutazione di impatto ambientale (VIA) è necessario allineare la normativa regionale sia alla terminologia che alle disposizioni di semplificazione introdotte, a livello nazionale, nella parte seconda del d.lgs.152/2006.
Per quanto concerne il Capo II, Sezione III:
19. È necessario apportare modifiche puntuali alla
Per quanto concerne il Capo II, Sezione IV:
20. Nell'articolo 13, comma 1 bis, della
Per quanto concerne il Capo III:
21. A seguito dell’inserimento nella
22. È opportuno evidenziare con maggior chiarezza come l’avvio dell’attività di vendita al dettaglio per corrispondenza, tramite televisione, con altri sistemi di comunicazione e online è soggetto a SCIA e che essa non è richiesta soltanto qualora la forma speciale di vendita sia accessoria e costituisca una semplice modalità di esercizio di un’altra attività commerciale della medesima tipologia;
23. È opportuno, per una maggior chiarezza, inserire nella rubrica dell’articolo 113 della
Per quanto concerne il Capo IV:
24. È necessario rendere coerente l’articolo 5 della
25. In relazione alle osservazioni pervenute dal Ministero della Cultura relative alla
Per quanto concerne il Capo V:
26. Nella
Per quanto concerne il Capo VI, Sezione I:
27. È necessario eliminare il termine triennale della delega delle funzioni dirigenziali in conseguenza della rideterminazione della durata degli incarichi di responsabili di settore di cui all’articolo 17, comma 1, della
28. È necessario abrogare alcune disposizioni non più attuali in quanto l’evoluzione normativa ha portato all’applicazione esclusiva, per le fattispecie considerate, della disciplina prevista dal CCNL Area dirigenza, Funzioni locali;
29. È opportuno modificare l’articolo 24 della
30. È opportuno intervenire sull’articolo che disciplina i posti disponibili da coprire mediante selezione in adeguamento all’articolo 1, comma 148, della
31. È opportuno prevedere che tra i comandi e distacchi obbligatori, per i quali non operano le limitazioni percentuali di cui all'articolo 30, comma 1 quinquies, primo periodo, del d.lgs. 165 2001, inserito dall'articolo 6, comma 1, del
32. È opportuno circoscrivere l’ipotesi in cui rimane necessario l’assenso dell’amministrazione di appartenenza riguardo al trasferimento di propri dipendenti presso la Regione Toscana ai casi previsti dall’articolo 30, comma 1, del
33. È necessario adeguarsi alle modifiche che l’articolo 2 della
Per quanto concerne il Capo VI, Sezione II:
34. È necessario introdurre degli adeguamenti alla normativa nazionale.
Per quanto concerne il Capo VI, Sezione III:
35. Con e-mail del 24 maggio il Ministero della funzione pubblica ha notificato alla Giunta regionale che l’articolo 7 della
Per quanto concerne il Capo VII:
36. Muovendo da osservazioni formulate dalla Corte dei Conti nella sua analisi sull’attività normativa della Regione Toscana, è opportuno prevedere l’introduzione, nelle proposte di legge che non comportano nuove o maggiori spese, in quanto a carattere ordinamentale o regolatorio, di una clausola di neutralità finanziaria.
Per quanto concerne il Capo VIII:
37. La Conferenza delle società della salute è stata ridenominata Conferenza regionale dei sindaci dall'articolo 2, comma 2, della
38. È necessario apportare una serie di adeguamenti testuali e di correzioni di rinvii interni non più attuali;
39. È necessario fornire indicazioni specifiche per quanto riguarda la composizione delle commissioni giudicatrici, qualora le società della salute volessero affidare all’ente di supporto tecnico-amministrativo regionale (ESTAR) lo svolgimento di un concorso per l’assunzione diretta di personale;
40. È necessario assicurare la continuità di esercizio delle funzioni della Commissione regionale per la prevenzione dei rischi da radiazioni ionizzanti di cui all'articolo 23 della
Per quanto concerne il Capo IX:
41. In adempimento a un impegno assunto dal Presidente della Giunta regionale, in risposta a una nota del Ministero della cultura del 13 gennaio u.s., è necessario modificare l’articolo 136 della
Per quanto concerne il Capo X:
42. Risulta necessario abrogare un istituto da tempo inapplicato, quale l’elaborazione ed approvazione, da parte del Consiglio regionale, di orientamenti da offrire alla valutazione della commissione consiliare competente, in relazione alla discussione del rapporto annuale dell’Autorità per la partecipazione.
Per quanto concerne il Capo XI:
43. Al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi previsti dalla presente legge, è necessario disporre la sua entrata in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.
Approva la presente legge
CAPO I
Affari istituzionali
SEZIONE I
Ordinamento del Bollettino ufficiale
Art. 1. Richiesta di pubblicazione. Modifiche all'articolo 7 della
1. Il comma 2 dell'articolo 7 della
“2. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite le caratteristiche tecniche del testo digitale fornito dagli enti e amministrazioni, nonché la modalità di trasmissione dello stesso alla redazione del BURT per la pubblicazione.”.
Art. 2. Direzione, redazione, amministrazione. Modifiche all'articolo 12 della
1. Al comma 1 dell'articolo 12 della
Art. 3. Regole tecniche. Modifiche all'articolo 13 della
1. La lettera g) del comma 2 dell'articolo 13 della
2. Al comma 3 dell'articolo 13 della
Art. 4. Consultazione del BURT. Sostituzione dell'articolo 14 della
1. L'articolo 14 della
“Art. 14 - Consultazione del BURT
1. La consultazione del BURT sul sito web della Regione Toscana è libera, permanente e gratuita.
2. La consultazione di cui al comma 1 è garantita, con l'opportuna assistenza, presso i punti di accesso assistiti (PAAS), istituiti ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 8 novembre 2004, n. 1120, presso gli uffici per le relazioni con il pubblico della Regione, presso le biblioteche degli enti locali, nonché presso tutti i comuni e le comunità montane della Toscana.
3. Gli utenti possono richiedere ai soggetti di cui al comma 2 la stampa degli atti di proprio interesse pubblicati sul BURT, per la quale corrispondono un contributo in misura corrispondente a quella fissata per l'estrazione di copie di atti amministrativi.”.
Art. 5. Consultazione del BURT presso gli uffici pubblici. Abrogazione dell'articolo 15 della
1. L'articolo 15 della
SEZIONE II
Collegio dei revisori dei conti della Regione Toscana
Art. 6. Modifiche al preambolo della
1. Nei “Visto” del preambolo della
“Visto il
2. Al numero 4 del preambolo della
Art. 7. Pareri obbligatori. Modifiche all'articolo 3 della l.r 40/2012
1. Alla fine del comma 1 dell'articolo 3 della
Art. 8. Altri compiti del collegio. Modifiche all'articolo 4 della
1. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 4 della
2. Dopo la lettera d bis) del comma 1 dell'articolo 4 della
“d ter) assevera il prospetto di cui all'articolo 11, comma 6, lettera j), del
Art. 9. Funzionamento del collegio. Modifiche all’articolo 6 della
1. Al comma 1 dell’articolo 6 della
2. Il comma 2 dell’articolo 6 della
“2. Il collegio si riunisce ordinariamente una volta a settimana e comunque quando richiesto dagli uffici regionali. Il collegio ha facoltà, previa comunicazione agli uffici del Consiglio regionale e della Giunta regionale, di non effettuare riunioni nel corso del mese di agosto.”.
3. Il comma 6 dell’articolo 6 della
“6. Ai sensi dell’articolo 72, comma 5, del
a) al Presidente del Consiglio regionale;
b) al Presidente della Giunta regionale;
c) alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti;
d) al responsabile finanziario della Regione ossia al responsabile della struttura della Giunta regionale competente in materia di bilancio;
e) per quanto di competenza, al responsabile della gestione sanitaria accentrata presso la Regione, di cui all’articolo 22 del d.lgs. 118/2011.”.
CAPO II
Ambiente
Sezione I
Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati. Modifiche alla
Art. 10. Criteri e modalità per la concessione degli incentivi per la valorizzazione ambientale del sistema di gestione dei rifiuti. Modifiche all’articolo 3 bis della
1. Al comma 1 dell’articolo 3 bis della
Art. 11. Riduzione della produzione dei rifiuti. Condizioni per il rilascio delle autorizzazioni per le medie e le grandi strutture di vendita. Condizioni per i capitolati di appalti pubblici. Modifiche all’articolo 4 della
1. Al comma 1 dell’articolo 4 della
2. Ai commi 5 e 7 dell’articolo 4 della
3. Al comma 6 dell'articolo 4 della
4. Al comma 8 dell’articolo 4 della
Art. 12. Competenze della Regione. Modifiche all’articolo 5 della
1. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 5 della
2. Alla lettera m) del comma 1 dell’articolo 5 della
Art. 13. Competenze delle province e della Città metropolitana di Firenze. Modifiche all’articolo 6 della
1. Al comma 1 dell’articolo 6 della
Art. 14. Piani di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui di carico. Modifiche all’articolo 6 bis della
1. Al comma 1 dell’articolo 6 bis della
Art. 15. Piani di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui di carico nei porti di competenza dell’Autorità marittima. Modifiche all’articolo 6 ter della
1. Al comma 2 dell’articolo 6 ter della
Art. 16. Piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati – Piano regionale dell’economia circolare. Modifiche alla rubrica del Titolo III della
1. La rubrica del Titolo III della
Art. 17. Contenuti del piano regionale. Modifiche all’articolo 9 della
1. Al comma 1 dell’articolo 9 della
2. Alla lettera h) del comma 2 dell’articolo 9 della
3. Il comma 7 dell’articolo 9 della
“7. Il piano regionale è atto di governo del territorio ai sensi dell’articolo 10 della l.r. 65/2014.”.
Art. 18. Effetti del piano regionale. Modifiche all’articolo 13 della
1. Il comma 2 dell’articolo 13 della
“2. Il quadro conoscitivo del piano regionale integra il quadro conoscitivo del piano di indirizzo territoriale (PIT) di cui all’articolo 88 della l.r. 65/2014.”.
2. Al comma 3 dell’articolo 13 della
3. Al comma 4 dell’articolo 13 della
4. Al comma 7 dell'articolo 13 della
Art. 19. Smaltimento interregionale dei rifiuti e impianti per la produzione di energia. Modifiche all’articolo 17 della
1. Al comma 2 dell’articolo 17 della
Sezione II
Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA), di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di autorizzazione unica ambientale (AUA). Modifiche alla
Art. 20. Ambito di applicazione. Modifiche all’articolo 5 della
1. Al comma 4 ter dell’articolo 5 della
Art. 21. Casi di esclusione. Modifiche all’articolo 6 della
1. Al comma 1 bis dell’articolo 6 della
Art. 22. Procedura di verifica di assoggettabilità. Modifiche all’articolo 22 della
1. Al comma 2 dell’articolo 22 della
2. Il comma 4 dell’articolo 22 della
“4. L'autorità competente, sulla base degli elementi di cui all'allegato 1 della presente legge, sentita l'autorità procedente o il proponente e tenuto conto dei contributi pervenuti, verifica se il piano o programma possa avere impatti significativi sull'ambiente, ed emette il provvedimento di verifica, assoggettando o escludendo il piano o programma dalla VAS entro novanta giorni dalla trasmissione di cui al comma 2. Entro lo stesso termine sono acquisiti dall'autorità competente i chiarimenti e le integrazioni eventualmente necessari. Qualora l’autorità competente stabilisca di non assoggettare il piano o il programma al procedimento di VAS specifica i motivi principali di tale decisione in relazione ai criteri pertinenti elencati nell’allegato 1 e specifica le eventuali raccomandazioni per evitare o prevenire effetti significativi e negativi sull’ambiente.”.
3. Al comma 5 dell’articolo 22 della
Art. 23. Procedura per la fase preliminare. Sostituzione dell’articolo 23 della
1. L’articolo 23 della
“Art. 23 - Procedura per la fase preliminare
1. Ai fini dello svolgimento della fase preliminare di definizione dei contenuti del rapporto ambientale, l'autorità procedente o il proponente predispone un documento preliminare contenente:
a) le indicazioni necessarie inerenti allo specifico piano o programma, relativamente ai possibili effetti ambientali significativi della sua attuazione;
b) i criteri per l’impostazione del rapporto ambientale.
2. Per definire la portata ed il livello di dettaglio più adeguato delle informazioni da includere nel rapporto ambientale, l’autorità procedente o il proponente invia all’autorità competente, con modalità telematiche, il documento preliminare e l’elenco dei soggetti competenti in materia ambientale da consultare. L’autorità competente, in collaborazione con l’autorità procedente, avvia le consultazioni trasmettendo il documento preliminare ai soggetti competenti in materia ambientale al fine di acquisire i contributi. I contributi sono inviati all’autorità procedente e all’autorità competente entro trenta giorni dall’avvio della consultazione.
3. La consultazione si conclude entro quarantacinque giorni dall’invio del documento medesimo, salvo quanto diversamente comunicato dall’autorità competente.”.
Art. 24. Consultazioni. Sostituzione dell’articolo 25 della
1. L’articolo 25 della
“Art. 25 - Consultazioni
1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 8, comma 6, l’autorità procedente o il proponente comunica all’autorità competente la proposta di piano o programma, il rapporto ambientale, la sintesi non tecnica e l’avviso al pubblico contenente:
a) il titolo della proposta di piano o programma;
b) l’indicazione dell’autorità procedente o del proponente;
c) la data di avvio e la data di chiusura delle consultazioni;
d) una breve descrizione del piano e del programma e dei suoi possibili effetti ambientali;
e) l’indirizzo web e le modalità per la consultazione della documentazione e degli atti predisposti dal proponente o dall’autorità procedente nella loro interezza;
f) i termini e le specifiche modalità per la partecipazione del pubblico;
g) l’eventuale necessità della valutazione di incidenza.
2. La proposta di piano o programma, il rapporto ambientale, la sintesi non tecnica e l’avviso al pubblico sono pubblicati sul sito web istituzionale dell’autorità competente e dell’autorità procedente, e sono depositati presso gli uffici dell’autorità competente e dell’autorità procedente o del proponente. Contestualmente la comunicazione della relativa pubblicazione è trasmessa in via telematica ai soggetti competenti in materia ambientale e agli uffici degli enti territoriali individuati ai sensi dell’articolo 19, a cura dell’autorità procedente o del proponente.
3. Entro il termine di quarantacinque giorni dalla pubblicazione della documentazione e dalla comunicazione di cui al comma 2, chiunque può prendere visione della proposta di piano o programma e del relativo rapporto ambientale e presentare all’autorità competente e all’autorità procedente proprie osservazioni per iscritto, in formato elettronico, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi.”.
Art. 25. Espressione del parere motivato. Modifiche all’articolo 26 della
1. Al comma 1 dell’articolo 26 della
Art. 26. Monitoraggio. Modifiche all’articolo 29 della
1. Dopo il comma 4 dell’articolo 29 della
“4 bis. Il proponente o l’autorità procedente trasmette all’autorità competente i risultati del monitoraggio ambientale e le eventuali misure correttive adottate secondo le indicazioni di cui alla lettera i) dell’allegato VI alla parte seconda del d.lgs.152/2006. Il monitoraggio dà atto anche del contributo del piano o programma al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale definiti dalla strategia regionale di sviluppo sostenibile di cui all’articolo 74.”.
2. Dopo il comma 4 bis dell’articolo 29 della
“4 ter. L’autorità competente si esprime entro trenta giorni sui risultati del monitoraggio ambientale e sulle eventuali misure correttive adottate da parte dell’autorità procedente.”.
Art. 27. Oggetto della disciplina. Modifiche all'articolo 39 della
1. Nell'alinea del comma 2 dell'articolo 39 della
2. La lettera a bis) del comma 2 dell'articolo 39 della
“a bis) procedimenti facoltativi di cui agli articoli 20, 21 e 26 bis del medesimo decreto, rispettivamente finalizzati all'avvio e allo svolgimento:
1) di una fase di confronto per la definizione del livello di dettaglio degli elaborati progettali ai fini VIA;
2) di una fase di concertazione per la definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale;
3) di una fase preliminare al provvedimento autorizzatorio unico regionale;”.
3. La lettera b) del comma 2 dell'articolo 39 della
Art. 28. Competenze della Regione. Modifiche all'articolo 45 della
1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 45 della
Art. 29. Competenze dei comuni. Modifiche all'articolo 45 bis della
1. All’alinea del comma 1 dell'articolo 45 bis della
2. All’alinea del comma 2 dell'articolo 45 bis della
3. Alla fine del comma 4 dell'articolo 45 bis sono aggiunte le parole: “e di cui all'articolo 73 bis”.
Art. 30. Competenze degli enti parco regionali. Modifiche all'articolo 45 ter della
1. Al comma 1 dell'articolo 45 ter della
2. Al comma 3 dell'articolo 45 ter della
3. Al comma 4 dell'articolo 45 ter della
Art. 31. Strutture operative e supporto tecnico. Modifiche all'articolo 47 della
1. Alla lettera d) del comma 3 dell'articolo 47 della
Art. 32. Studio di impatto ambientale. Modifiche all'articolo 50 della
1. Nell’alinea del comma 3 dell'articolo 50 della
Art. 33. Valutazione preliminare. Modifiche all'articolo 58 della
1. La rubrica dell'articolo 58 della
2. Al comma 1 dell'articolo 58 della
Art. 34. Impatti ambientali interregionali. Modifiche all'articolo 62 della
1. La lettera a) del comma 2 dell'articolo 62 della
“a) nei termini di cui all'articolo 27 bis del
Art. 35. Provvedimento autorizzatorio unico. Modifiche all'articolo 73 bis della
1. Al comma 1 dell'articolo 73 bis della
2. Il comma 4 dell'articolo 73 bis della
“4. L’autorità competente, con proprio atto, adotta la determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi, che costituisce il provvedimento autorizzatorio unico di cui al comma 1. Nel caso in cui durante i lavori della conferenza emergano motivi che ostano al rilascio di uno o più dei titoli abilitativi richiesti, l'autorità competente invia al proponente la comunicazione di cui all'articolo 10 bis della
Sezione III
Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalisticoambientale regionale. Modifiche alla
Art. 36. Funzioni degli enti parco regionali e dei soggetti gestori delle aree protette statali. Modifiche all'articolo 69 della
1. Al comma 4 dell'articolo 69 della
Art. 37. Valutazione di incidenza di piani e programmi. Modifiche all'articolo 87 della
1. Al comma 1 dell'articolo 87 della
2. Il comma 2 dell'articolo 87 della
“2. La valutazione d’incidenza di cui al comma 1, è effettuata dalle autorità competenti di cui al presente articolo entro i sessanta giorni successivi all’acquisizione dell’istanza di screening di incidenza o dello studio d’incidenza nei casi di valutazione appropriata da parte della struttura individuata per l’espletamento della relativa istruttoria, secondo l’ordinamento dell’ente competente. Le autorità competenti alla valutazione chiedono una sola volta le integrazioni dello stesso e, in tal caso, il termine di cui al presente comma decorre nuovamente dalla data di ricevimento delle integrazioni richieste. La pronuncia di valutazione di incidenza contiene, ove necessario, condizioni d’obbligo in caso di screening di incidenza o prescrizioni in caso di valutazione appropriata, alle quali il proponente deve attenersi al fine di migliorare le ricadute sull'ambiente delle previsioni dei piani e dei programmi.”.
Art. 38. Valutazione di incidenza di interventi e progetti. Modifiche all'articolo 88 della
1. Al comma 1 dell'articolo 88 della
2. Il comma 3 dell'articolo 88 della
“3. La valutazione d’incidenza è effettuata entro i sessanta giorni successivi all’acquisizione dell’istanza di screening o dello studio d’incidenza nei casi di valutazione appropriata da parte della struttura individuata per l’espletamento della relativa istruttoria secondo l’ordinamento dell’ente competente, e il relativo procedimento si conclude con apposito provvedimento. Le autorità competenti alla valutazione chiedono una sola volta le integrazioni ritenute necessarie. In tal caso il termine decorre nuovamente dalla data di ricevimento delle integrazioni. La pronuncia di valutazione di incidenza contiene, ove necessario, condizioni d’obbligo in caso di screening di incidenza o prescrizioni nel caso di valutazione appropriata, alle quali il proponente deve attenersi al fine di migliorare ulteriormente l’inserimento ambientale degli interventi previsti, riducendo l’incidenza del progetto o dell’intervento sul sito stesso.”.
Art. 39. Presentazione delle istanze e contenuti minimi dello studio di incidenza. Provvedimento conclusivo. Modifiche all'articolo 89 della
1. Nella rubrica dell'articolo 89 della
2. L'alinea del comma 1 dell'articolo 89 della
3. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 89 della
“b) istanza di screening di incidenza secondo i contenuti del format reso disponibile dal settore regionale competente oppure, nei casi di valutazione appropriata, studio di incidenza avente i contenuti dell’allegato G del
4. La lettera b) del comma 2 dell'articolo 89 della
“b) istanza di screening di incidenza secondo i contenuti del format reso disponibile dal settore regionale competente oppure, nei casi di valutazione appropriata, studio di incidenza avente i contenuti dell’allegato G del
Art. 40. Forme semplificate e casi di esclusione. Modifiche all'articolo 90 della
1. Il comma 1 dell'articolo 90 della
“1. Nel rispetto delle disposizioni del
2. La lettera a) del comma 2 dell'articolo 90 della
“a) modalità semplificate di predisposizione e di presentazione dell’istanza di screening o di valutazione appropriata di incidenza, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 91;”.
3. La lettera b) del comma 2 dell'articolo 90 della
“b) casi di prevalutazione per progetti ed interventi per i quali sia stata valutata ed esclusa la possibilità di incidenze significative.”.
4. Il comma 3 dell'articolo 90 della
“3. Nel rispetto di quanto previsto dal
a) la valutazione d’incidenza, effettuata sui piani e programmi, abbia consentito la verifica dell’assenza di incidenze significative dei progetti e degli interventi in relazione al sito interessato;
b) siano conformi al piano o programma approvato ed alle eventuali prescrizioni contenute nel provvedimento di valutazione del piano o programma stesso.”.
5. Al comma 4 dell'articolo 90 della
6. Il comma 5 dell'articolo 90 della
“5. La Giunta regionale, con deliberazione, individua altresì le attività agro-silvo-pastorali per le quali si possono applicare modalità semplificate di predisposizione e di presentazione delle istanze di screening o di valutazione appropriata.”.
Art. 41. Linee guida e indirizzi in materia di valutazione di incidenza. Modifiche all'articolo 91 della
1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 91 della
2. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 91 della
Art. 42. Modalità di inoltro dell'istanza di nulla osta e dell’istanza di valutazione di incidenza relative a progetti ed interventi connessi ad attività produttive, edilizie ed agricoloforestali. Modifiche all'articolo 123 bis della
1. Nella rubrica dell'articolo 123 bis della
2. Nell’alinea del comma 1 dell'articolo 123 bis della
3. Al comma 2 dell'articolo 123 bis della
a) nel primo periodo le parole: “lo studio d'incidenza” sono sostituite dalle seguenti: “di valutazione d'incidenza”;
b) nel secondo periodo le parole: “lo studio d'incidenza” sono sostituite dalle seguenti: “per la valutazione d'incidenza”.
Sezione IV
Scarico di acque reflue urbane nei corpi idrici superficiali. Modifiche alla
Art. 43. Disposizioni transitorie. Modifiche all’articolo 13 della
1. Alla fine del comma 1 bis dell’articolo 13 della legge regionale 1° ottobre 2021, n. 36 (Disposizioni urgenti per il rispetto degli obblighi derivanti dall'appartenenza alla Comunità europea e per la disciplina della fase di autorizzazione provvisoria allo scarico di acque reflue urbane nei corpi idrici superficiali. Modifiche alla
CAPO III
Attività produttive
Sezione I
Commercio
Art. 44. Vendita per corrispondenza, tramite televisione, altri sistemi di comunicazione e commercio elettronico. Modifiche all’articolo 75 della
1. Il comma 1 dell’articolo 75 della
“1. L'esercizio della vendita al dettaglio per corrispondenza, tramite televisione, con altri sistemi di comunicazione e tutte le operazioni commerciali svolte online e disciplinate dal
Art. 45. Sanzioni per l'attività di commercio al dettaglio in sede fissa, di commercio all’ingrosso, per la vendita della stampa quotidiana e periodica e per le forme speciali di commercio al dettaglio. Modifiche all’articolo 113 della
1. Nella rubrica dell’articolo 113 della
Sezione II
Consorzio ZIA
Art. 46. Costituzione e partecipazione. Modifiche all'articolo 4 della
1. Al comma 1 dell'articolo 4 della
CAPO IV
Difesa del suolo
Art. 47. Piano annuale con proiezione triennale delle attività. Modifiche all’articolo 5 della
1. Al comma 5 dell’articolo 5 della
Art. 48. Integrazione al preambolo. Modifiche alla
1. Nei “Visto” del preambolo della
“Visto il
CAPO V
Mobilità e infrastrutture
Art. 49. Collegio dei revisori dei conti. Modifiche all’articolo 10 della
1. Al comma 1 dell’articolo 10 della
Art. 50. Piani regolatori portuali. Modifiche all’articolo 15 della
1. Al comma 1 dell’articolo 15 della
2. Al comma 6 dell’articolo 15 della
3. Al comma 7 dell’articolo 15 della
4. Al comma 10 dell’articolo 15 della
Art. 51. Accordi di pianificazione necessari per l’approvazione dei piani regolatori portuali. Modifiche all’articolo 16 della
1. Al comma 1 dell’articolo 16 della
CAPO VI
Organizzazione e personale
SEZIONE I
Organizzazione e ordinamento del personale. Modifiche alla
Art. 52. Delega di funzioni dirigenziali. Modifiche all’articolo 10 della
1. Al comma 2 dell’articolo 10 della
Art. 53. Rapporto di lavoro del Direttore generale e dei direttori. Modifiche all’articolo 15 della
1. Al comma 1 dell’articolo 15 della
a) nel primo periodo le parole: “di diritto privato,” sono soppresse;
b) il secondo periodo è soppresso.
2. Al comma 1 bis dell’articolo 15 della
3. Al comma 3 dell’articolo 15 della
4. Il comma 4 dell’articolo 15 della
“4. Alla cessazione del contratto il dirigente regionale conserva l’inquadramento giuridico ed economico posseduto prima della sottoscrizione dello stesso.”.
Art. 54. Cessazione del Direttore generale e dei direttori dall'incarico. Modifiche all’articolo 16 della
1. Nella rubrica dell’articolo 16 della
2. Il secondo periodo del comma 2 dell’articolo 16 della
3. I commi 3, 4 e 5 dell’articolo 16 della
Art. 55. Reclutamento del personale. Modifiche all’articolo 24 della
1. La lettera a) del comma 2 dell’articolo 24 della
“a) le modalità di reclutamento del personale tramite selezione dall’esterno”.
2. Alla fine della lettera b) del comma 2 dell’articolo 24 della
3. Dopo il comma 3 dell’articolo 24 della
“3 bis. I bandi e gli avvisi di selezione assicurano ai soggetti con disturbi specifici di apprendimento (DSA) la possibilità di usufruire di prove sostitutive, strumenti compensativi nonché di un prolungamento dei tempi per lo svolgimento delle prove, in coerenza con quanto previsto dalla normativa nazionale.”.
4. Dopo il comma 3 bis dell’articolo 24 della
“3 ter. Il regolamento di cui all’articolo 69 disciplina le modalità e le procedure attuative di quanto stabilito dal comma 3 bis.”.
5. Il comma 8 bis dell’articolo 24 della
“8 bis. L’amministrazione, prima di procedere all’espletamento di procedure concorsuali finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, attiva le procedure di mobilità di cui all’articolo 27, commi 2 e 3.”.
Art. 56. Requisiti generali per l'accesso. Modifiche all’articolo 25 della
1. Il comma 1 dell’articolo 25 della
“1. L’accesso all’impiego regionale richiede il possesso dei seguenti requisiti generali:
a) essere cittadino italiano oppure, fermo restando l’adeguata conoscenza della lingua italiana:
1) essere familiare di cittadino italiano, in possesso del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
2) essere cittadino di uno stato membro dell’Unione Europea (UE);
3) essere familiare di cittadino di uno stato membro dell’UE privo della cittadinanza di uno stato membro dell’UE, in possesso del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
4) essere cittadino di paese terzo, in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria;
b) la maggiore età;
c) l’idoneità fisica allo svolgimento delle funzioni inerenti all’impiego;
d) il titolo di studio prescritto dal bando.”.
2. Il comma 2 dell’articolo 25 è sostituito dal seguente:
“2. L’accesso all’impiego regionale di soggetti privi della cittadinanza italiana è comunque subordinato al rispetto delle disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all’articolo 38, comma 2, del d.lgs. 165/2001.”.
Art. 57. Posti disponibili da coprire mediante selezione. Sostituzione dell’articolo 27 della
1. L’articolo 27 della
“Art. 27 - Posti disponibili da coprire mediante selezione
1. I posti disponibili da coprire mediante le procedure selettive di cui all’articolo 24, comma 1, lettera a), previsti nel Piano triennale dei fabbisogni di personale possono essere coperti mediante scorrimento delle graduatorie in corso di validità.
2. Ai fini di cui all’articolo 29, comma 2, la competente struttura regionale pubblica sul sito istituzionale avviso di selezione per la copertura dei posti disponibili da ricoprire previsti nel Piano triennale dei fabbisogni con l’indicazione di eventuali requisiti specifici richiesti e, per i posti non dirigenziali, dei relativi profili professionali. Entro i trenta giorni successivi i dipendenti di altre amministrazioni possono presentare la domanda di trasferimento. Per motivate esigenze della Regione il termine di presentazione delle domande può essere ridotto a quindici giorni.
3. La verifica della professionalità posseduta in relazione ai posti da ricoprire e ai profili professionali interessati è effettuata da apposita commissione nella quale è rappresentata la struttura presso cui il dipendente deve essere assegnato. La verifica è effettuata in base ai contenuti del curriculum e al possesso degli eventuali requisiti specifici richiesti e, per i dipendenti riconosciuti in possesso delle caratteristiche necessarie, tramite colloquio.”.
Art. 58. Mobilità, comando, distacco e assegnazione temporanea. Aspettativa per rapporti di lavoro presso altra pubblica amministrazione. Modifiche all’articolo 29 della
1. Dopo il comma 9 dell'articolo 29 della
“9.1. La disposizione di cui all'articolo 30, comma 1 quinquies, primo periodo, del
Art. 59. Piano delle azioni positive. Modifiche all’articolo 36 della
1. La lettera e) del comma 1 dell’articolo 36 della
“e) prevenire situazioni di discriminazione diretta e indiretta, limitazioni alle opportunità di partecipazione alla vita aziendale e all’accesso ai meccanismi di avanzamento e progressione della carriera, nonché molestie e molestie sessuali;”.
Sezione II
Reclutamento speciale. Modifiche alla
Art. 60. Ambito soggettivo di applicazione. Modifiche all’articolo 1 della
1. Nell’alinea del comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 28 giugno 2018 (Disposizioni in materia di reclutamento speciale finalizzate al superamento del precariato. Modifiche alla
2. Alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 1 della
Art. 61. Limiti assunzionali e dotazione organica. Modifiche all’articolo 3 della
1. Al comma 3 dell’articolo 3 della
Sezione III
Accesso alla qualifica dirigenziale. Modifiche alla
Art. 62. Applicazione dell’articolo 68 del CCNL Area dirigenza funzioni locali. Abrogazione dell’articolo 7 della
1. L’articolo 7 della
CAPO VII
Programmazione e bilancio
Art. 63. Previsione della clausola di neutralità finanziaria. Inserimento dell’articolo 9 bis nella
1. Dopo l’articolo 9 della
“Art. 9 bis - Clausola di neutralità finanziaria
1. Le leggi che non contengono disposizioni idonee a comportare nuove o maggiori spese, o comunque a determinare variazioni degli oneri complessivi a carico delle finanze regionali, sono corredate da un articolo rubricato “Clausola di neutralità finanziaria” e collocato in fine dell’articolato, che attesta la mancanza delle suddette disposizioni.”.
Art. 64. Relazione tecnicofinanziaria. Modifiche all’articolo 17 della
1. Alla lettera d) del comma 2 dell’articolo 17 della
CAPO VIII
Sanità, welfare e coesione sociale
Sezione I
Disciplina del servizio sanitario regionale. Modifiche alla
Art. 65. Finanziamento delle aziende unità sanitarie locali. Modifiche all’articolo 27 della
1. Al comma 1 bis dell’articolo 27 della
Art. 66. Finanziamento delle Società della salute. Modifiche all’articolo 71 quaterdecies della
1. Alla lettera d) del comma 1 dell’articolo 71 quaterdecies della
Art. 67. Assetti organizzativi. Modifiche all’articolo 71 quindecies della
1. Al comma 1 dell’articolo 71 quindecies della
2. Il comma 5 dell’articolo 71 quindecies della
3. Al comma 6 dell’articolo 71 quindecies della
Art. 68. Attività di trasporto sanitario di emergenza urgenza territoriale. Modifiche all’articolo 76 quater della
1. Alla lettera c) del comma 1, dell’articolo 76 quater della
Art. 69. Elenco regionale. Modifiche all’articolo 76 quinquies della
1. Al comma 1 dell’articolo 76 quinquies della
2. Al comma 4 dell’articolo 76 quinquies della
Art. 70. Procedure concorsuali e selettive per il reclutamento del personale. Sostituzione dell’articolo 101 bis della
1. L’articolo 101 bis della
“Art. 101 bis - Procedure concorsuali e selettive per il reclutamento del personale
1. L’ESTAR può espletare concorsi e procedure selettive in forma unificata per il reclutamento del personale delle aziende sanitarie e delle società della salute comprese in ciascuna area vasta. In tale ipotesi si applica la normativa concorsuale vigente per il personale del servizio sanitario, fatto salvo quanto previsto dalle seguenti disposizioni:
a) le funzioni relative alla scelta ed alla designazione del presidente e dei componenti delle commissioni, che la disciplina vigente attribuisce rispettivamente al direttore generale e al collegio di direzione dell'azienda sanitaria, sono attribuite al direttore generale ed al collegio di direzione dell’azienda sanitaria o al direttore della società della salute che per prima ha richiesto l’espletamento del concorso;
b) il presidente ed i componenti delle commissioni per i sorteggi di componenti delle commissioni esaminatrici sono individuati tra il personale amministrativo delle aziende sanitarie e delle società della salute dell’area vasta e dell'ESTAR;
c) i presidenti delle commissioni esaminatrici e quei componenti delle stesse che la disciplina vigente prevede vengano nominati tra il personale in servizio nella singola azienda sono individuati tra il personale in servizio nelle aziende sanitarie e nelle società della salute dell’area vasta;
d) le funzioni di segretario delle commissioni sono svolte da un dipendente amministrativo delle aziende sanitarie e delle società della salute dell’area vasta oppure dell’ESTAR.
2. Le graduatorie dei concorsi e delle selezioni espletate dall'ESTAR, ancorché in forma non unificata, sono utilizzate da tutte le aziende sanitarie e le società della salute comprese nell'area vasta. Alle graduatorie possono attingere anche le aziende sanitarie e le società della salute delle altre aree vaste.”.
Sezione II
Commissione regionale per la prevenzione dei rischi da radiazioni ionizzanti. Modifiche alla
Art. 71. Nomina della Commissione regionale per la prevenzione dei rischi da radiazioni ionizzanti. Modifiche all'articolo 23 della
1. Al comma 2 dell'articolo 23 della legge regionale 5 novembre 2021 n. 40 (Disposizioni attuative del d.lgs.31 luglio 2020, n. 101 “Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96729/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della
CAPO IX
Urbanistica. Modifiche alla
Art. 72. Attività edilizia libera. Modifiche all’articolo 136 della
1. Alla fine del comma 4 bis dell’articolo 136 della
CAPO X
Autorità per la partecipazione
Art. 73. Autorità per la partecipazione. Valutazione ed orientamenti del Consiglio regionale. Modifiche alla
1. Al comma 3 dell’articolo 24 della
CAPO XI
Norme finali
Art. 74. Clausola di neutralità finanziaria
1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
Art. 75. Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.