§ 4.6.40 - L.R. 31 gennaio 2005, n. 18.
Disciplina del settore fieristico.


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.6 fiere, mercati e commercio
Data:31/01/2005
Numero:18


Sommario
Art. 1.  Oggetto e finalità.
Art. 2.  Definizioni.
Art. 3.  Ambito di applicazione.
Art. 4.  Certificazione del bilancio.
Art. 5.  Requisiti di onorabilità degli organizzatori.
Art. 6.  Segnalazione certificata di inizio attività
Art. 7.  Qualificazione delle manifestazioni fieristiche.
Art. 8.  Requisiti degli spazi fieristici.
Art. 9.  Gestione dei quartieri fieristici.
Art. 10.  Calendario fieristico.
Art. 11.  Concomitanze fra manifestazioni fieristiche.
Art. 12.  Vigilanza.
Art. 13.  Sanzioni.
Art. 14.  Monitoraggio.
Art. 15.  Coordinamento interregionale.
Art. 16.  Regolamento di attuazione.
Art. 17.  Abrogazioni.


§ 4.6.40 - L.R. 31 gennaio 2005, n. 18. [1]

Disciplina del settore fieristico.

(B.U. 7 febbraio 2005, n. 8).

 

Capo I

Disposizioni generali

 

Art. 1. Oggetto e finalità.

     1. La presente legge disciplina l’esercizio dell’attività fieristica ai fini della promozione delle attività economiche, della valorizzazione dei sistemi produttivi e dello sviluppo delle relazioni commerciali.

 

     Art. 2. Definizioni.

     1. Ai fini della presente legge si intendono per:

     a) “manifestazioni fieristiche” le attività commerciali, limitate nel tempo e volte alla promozione, presentazione ed eventuale commercializzazione di beni e servizi che si svolgono in spazi fieristici;

     b) “quartiere fieristico” l’area edificata e attrezzata per ospitare manifestazioni fieristiche;

     c) “ente fieristico” il soggetto che ha la disponibilità, a qualunque titolo, del quartiere fieristico;

     d) “superficie netta” la superficie in metri quadrati effettivamente occupati dagli espositori;

     e) “disciplinare della manifestazione” il regolamento della manifestazione fieristica.

 

     Art. 3. Ambito di applicazione.

     1. Sono escluse dall’ambito di applicazione della presente legge:

     a) le esposizioni universali disciplinate dalla Convenzione sulle esposizioni internazionali firmata a Parigi il 22 novembre 1928;

     b) le esposizioni permanenti di beni e servizi;

     c) le esposizioni di beni e servizi realizzate presso i locali di produzione, organizzate a scopo promozionale e rivolte alla clientela;

     d) le esposizioni a scopo promozionale e di vendita, realizzate nell’ambito di convegni o manifestazioni culturali.

 

Capo II

Organizzazione di manifestazioni fieristiche

 

     Art. 4. Certificazione del bilancio.

     1. Per le manifestazioni fieristiche con qualifica di internazionale e nazionale, di cui all’articolo 7, si richiede agli organizzatori la certificazione del proprio bilancio annuale a cura di una società di revisione iscritta nell’apposito albo della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) o di equivalente organo del paese di appartenenza.

 

     Art. 5. Requisiti di onorabilità degli organizzatori.

     1. Non possono svolgere l’attività fieristica:

     a) coloro che sono stati dichiarati falliti salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;

     b) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;

     c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna non inferiore a tre anni per delitto non colposo;

     d) coloro che hanno riportato una condanna a pena detentiva con sentenza passata in giudicato per truffa, furto, estorsione, ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza;

     e) coloro che sono sottoposti ad una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità) da ultimo modificata dalla legge 26 marzo 2001, n. 128 o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro la mafia) da ultimo modificata dalla legge 22 dicembre 1999, n. 512.

     2. Il divieto di esercizio dell’attività fieristica, permane per la durata di tre anni e il suddetto termine decorre nei casi di cui al comma 1, lettere c) e d) dal giorno in cui la pena è stata scontata o si sia in altro modo estinta. Nel caso di cui al comma 1, lettera e) il termine decorre dal giorno in cui è scaduto il termine di durata della misura di prevenzione o la stessa è stata revocata.

     3. Ove l’attività fieristica sia svolta da società, associazioni o organismi collettivi i requisiti di cui al comma 1 sono richiesti ai soggetti per i quali è previsto l’accertamento antimafia ai sensi dell’articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 (Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia).

 

     Art. 6. Segnalazione certificata di inizio attività [2]

     1. Lo svolgimento di una manifestazione fieristica è soggetto alla presentazione, da parte dell’organizzatore, di una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), ai sensi dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) allo sportello unico per le attività produttive (SUAP).

     2. Nella SCIA l'interessato dichiara:

a) il possesso dei requisiti di cui agli articoli 4 e 5;

b) l'eventuale qualifica della manifestazione fieristica ai sensi dell'articolo 7.

     3. Alla SCIA è allegato il disciplinare della manifestazione fieristica e la dichiarazione del titolare del quartiere o spazio fieristico attestante il rispetto dei requisiti di idoneità di cui all'articolo 8.

     4. Il comune effettua una verifica del rispetto delle disposizioni di legge e di regolamento entro sessanta giorni dalla data di presentazione della SCIA.

 

     Art. 7. Qualificazione delle manifestazioni fieristiche.

     1. Le manifestazioni fieristiche sono qualificate di rilevanza internazionale, nazionale e regionale.

     2. La qualificazione territoriale della manifestazione fieristica non costituisce requisito obbligatorio per lo svolgimento della manifestazione.

     3. La qualifica di manifestazione fieristica internazionale, nazionale e regionale dipende dal numero e dalla provenienza degli espositori e visitatori delle precedenti edizioni, specificati nel regolamento di cui all’articolo 16.

     4. Per la manifestazione alla prima edizione la qualifica dipende dai criteri stabiliti nel regolamento di cui all’articolo 16.

     5. La qualificazione della manifestazione è oggetto di autocertificazione da parte del soggetto organizzatore contestualmente alla SCIA di cui all’articolo 6 [3].

 

     Art. 8. Requisiti degli spazi fieristici.

     1. Le manifestazioni fieristiche internazionali, nazionali e regionali si svolgono in quartieri fieristici o in aree o edifici temporaneamente adibiti aventi i requisiti di idoneità stabiliti dal regolamento di cui all’articolo 16.

     2. I quartieri fieristici esistenti sono adeguati ai requisiti di idoneità di cui al comma 1 entro i termini stabiliti dal regolamento di cui all’articolo 16.

 

     Art. 9. Gestione dei quartieri fieristici.

     1. La gestione dei quartieri fieristici è svolta in modo che siano assicurati il rispetto della trasparenza e la parità di condizioni tra gli operatori.

     2. Gli enti fieristici che svolgono anche attività di organizzatori di manifestazioni fieristiche sono tenuti alla separazione contabile e amministrativa delle diverse attività.

 

     Art. 10. Calendario fieristico.

     1. Il calendario fieristico è annualmente adottato dal dirigente della competente struttura della Giunta regionale e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

     2. Le manifestazioni fieristiche internazionali, nazionali e regionali sono inserite nel calendario fieristico su istanza degli organizzatori e a tal fine i comuni trasmettono alla Regione le informazioni necessarie, compresi i dati riguardanti le manifestazioni organizzate direttamente dai comuni stessi.

     3. L’inserimento della manifestazione fieristica nel calendario fieristico non costituisce requisito obbligatorio per il relativo svolgimento.

     4. I termini e le modalità di trasmissione sono stabiliti nel regolamento di cui all’articolo 16.

     5. La predisposizione e la pubblicazione del calendario fieristico italiano avviene in coordinamento con le altre regioni e province autonome.

 

     Art. 11. Concomitanze fra manifestazioni fieristiche.

     1. Al fine di evitare concomitanze fra manifestazioni appartenenti allo stesso settore merceologico, la Regione su istanza anche di uno dei soggetti promuove, in collaborazione con gli enti locali interessati, forme di coordinamento fra gli organizzatori delle manifestazioni concomitanti, fermo restando il diritto degli organizzatori stessi di svolgere liberamente le manifestazioni fieristiche programmate.

 

Capo III

Vigilanza e sanzioni

 

     Art. 12. Vigilanza.

     1. All’accertamento e all’irrogazione delle sanzioni si applicano le disposizioni contenute nella legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative).

     2. Il comune è competente a ricevere il rapporto di cui all’articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e a introitare i proventi.

 

     Art. 13. Sanzioni.

     1. In caso di organizzazione di manifestazioni fieristiche senza la SCIA si applica la sanzione amministrativa da un minimo di 5,00 euro ad un massimo di 50,00 euro per ciascun metro quadrato di superficie netta [4].

     2. In caso di abuso della qualifica di manifestazione a carattere internazionale, nazionale e regionale, si applica la sanzione amministrativa da un minimo di 5,00 euro a un massimo di 50,00 euro per ciascun metro quadrato di superficie netta.

     3. In caso di reiterazione delle violazioni di cui al presente articolo le sanzioni amministrative sono raddoppiate.

 

Capo IV

Settore fieristico

 

     Art. 14. Monitoraggio.

     1. La Regione effettua il monitoraggio del settore fieristico anche ai fini della verifica della correttezza e veridicità dei dati inerenti lo svolgimento delle manifestazioni fieristiche rilevanti per la relativa qualificazione.

 

     Art. 15. Coordinamento interregionale.

     1. Per il miglior esercizio delle funzioni in materia di attività fieristica la Regione partecipa a forme di coordinamento interregionale per la definizione di criteri uniformi di regolamentazione del settore fieristico.

 

Capo V

Disposizioni finali

 

     Art. 16. Regolamento di attuazione.

     1. Con il regolamento, la Regione, stabilisce:

     a) i requisiti per la qualificazione delle manifestazioni fieristiche e i sistemi di rilevazione e certificazione dei relativi dati;

     b) i requisiti di quartieri e spazi fieristici;

     c) le procedure per la formazione e la pubblicazione dei calendari fieristici;

     d) i settori di specializzazione merceologica con relativa codifica.

 

     Art. 17. Abrogazioni.

     1. Dalla data di entrata in vigore del regolamento regionale di cui all’articolo 16 sono abrogate le seguenti disposizioni:

     a) legge regionale 21 novembre 1974, n. 70 (Riforma della disciplina relativa a mostre fiere e esposizioni e delega delle funzioni amministrative agli enti locali);

     b) legge regionale 10 marzo 1987, n. 18 (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 21 novembre 1974, n. 70 relativa alla disciplina delle mostre e fiere e esposizioni);

     c) legge regionale 19 agosto 1987, n. 45 (Interpretazione autentica del secondo comma dell’articolo 11-ter della L.R. 21 novembre 1974, n. 70. Modificata con la L.R. 10 marzo 1987, n. 18);

     d) legge regionale 5 marzo 1997, n. 16 (Modifiche alla legge regionale 21 novembre 1974, n. 70 e successive modificazioni e integrazioni in materia di mostre e fiere).


[1] Abrogata dall'art. 131 della L.R. 23 novembre 2018, n. 62.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 11 della L.R. 3 dicembre 2012, n. 69.

[3] Comma così modificato dall'art. 12 della L.R. 3 dicembre 2012, n. 69.

[4] Comma così modificato dall'art. 13 della L.R. 3 dicembre 2012, n. 69.