Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 2. amministrazione regionale |
Capitolo: | 2.1 amministrazione regionale, ordinamento degli uffici |
Data: | 10/05/2022 |
Numero: | 14 |
Sommario |
Art. 1. Accesso alla qualifica dirigenziale. Modifiche all’articolo 12 della l.r. 1/2009 |
Art. 2. Dirigenti con contratto a tempo determinato. Modifiche all’articolo 13 della l.r. 1/2009 |
Art. 3. Nomina e requisiti del Direttore generale e dei direttori. Modifiche all’articolo 14 della l.r. 1/2009 |
Art. 4. Comando e trasferimento dei dirigenti. Modifiche all’articolo 18 bis della l.r. 1/2009 |
Art. 5. Personale delle strutture di supporto agli organi di governo. Modifiche all’articolo 44 della l.r. 1/2009 |
Art. 6. Incarichi dirigenziali per l’attuazione del PNRR |
Art. 7. Applicazione dell’articolo 68 del CCNL Area dirigenza funzioni locali |
Art. 8. Clausola di invarianza finanziaria |
§ 2.1.346 - L.R. 10 maggio 2022, n. 14.
Disposizioni in materia di accesso alla qualifica dirigenziale. Modifiche alla l.r. 1/2009.
(B.U. 13 maggio 2022, n. 25)
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l’articolo 117, comma terzo, della Costituzione;
Visto il
Visto il
Vista la
Vista la
Visto il parere favorevole della Commissione regionale per le pari opportunità, espresso nella seduta del 14 dicembre 2021;
Considerato quanto segue:
1. Alla luce delle più recenti disposizioni contenute nel
2. Al fine di completare l’adeguamento della normativa in materia di requisiti di accesso delle figure apicali o comunque dirigenziali della Regione a quanto previsto dall’articolo 19, comma 6, del
3. In aderenza a quanto previsto dal
Approva la presente legge
Art. 1. Accesso alla qualifica dirigenziale. Modifiche all’articolo 12 della
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 12 della
“2 bis. Per le procedure concorsuali per l’accesso alla qualifica dirigenziale, fermo restando la percentuale non inferiore al 50 per cento dei posti destinati all’accesso dall’esterno, sui posti residui disponibili è riservata una quota non superiore al 30 per cento al personale regionale in servizio a tempo indeterminato, in possesso di laurea magistrale e che abbia compiuto almeno cinque anni di servizio nella categoria immediatamente inferiore a quella dirigenziale.”.
2. Dopo il comma 2 bis della
“2 ter. Un’ulteriore quota non superiore al 15 per cento è riservata al personale di cui al comma 2 bis che abbia ricoperto o ricopra un incarico dirigenziale ai sensi dell’articolo 13.”.
3. Dopo il comma 2 ter della
“2 quater. Le percentuali di cui ai commi 2 bis e 2 ter sono arrotondate all’unità superiore.”.
4. Dopo il comma 2 quater della
“2 quinquies. Le procedure concorsuali sono regolate in coerenza con quanto previsto dall’articolo 28, comma 1 ter, del d.lgs. 165/2001”.
Art. 2. Dirigenti con contratto a tempo determinato. Modifiche all’articolo 13 della
1. All’articolo 13, comma 2, della
Art. 3. Nomina e requisiti del Direttore generale e dei direttori. Modifiche all’articolo 14 della
1. Dopo il comma 4 dell’articolo 14 della
“4 bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 4, il Direttore generale e i direttori possono essere scelti anche tra soggetti che abbiano acquisito esperienze, di durata almeno quinquennale, nei settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature o nei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato.”.
Art. 4. Comando e trasferimento dei dirigenti. Modifiche all’articolo 18 bis della
1. Al comma 1 dell’articolo 18 bis della
Art. 5. Personale delle strutture di supporto agli organi di governo. Modifiche all’articolo 44 della
1. Il comma 1 bis dell’articolo 44 della
“1 bis. Il personale con mansioni di autista è assegnato all'Ufficio di gabinetto del Presidente della Giunta regionale ed è scelto con le modalità di cui al comma 1. Tale personale può essere scelto tra soggetti di cui al comma 1, lettera c), nel limite percentuale massimo del 10 per cento sul numero degli autisti previsti nella dotazione organica della Giunta regionale. Il numero è arrotondato per difetto nel caso di decimale inferiore alla metà dell’unità di riferimento e per eccesso in caso di superamento di detta soglia.”
Art. 6. Incarichi dirigenziali per l’attuazione del PNRR
1. Gli incarichi dirigenziali di cui all’articolo 13 della
2. La durata di tali incarichi non può comunque superare il termine del 31 dicembre 2026.
3. La Regione può riservare una quota degli incarichi di cui al presente articolo ai laureati in discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche.
4. Gli incarichi di cui al presente articolo possono essere attribuiti in deroga alla percentuale di cui all’articolo 13 della
Art. 7. Applicazione dell’articolo 68 del CCNL Area dirigenza funzioni locali [1]
(Omissis)
Art. 8. Clausola di invarianza finanziaria
1. Dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
[1] Articolo abrogato dall'art. 62 della